Legge Regionale 30 settembre 2014, n. 39
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 agosto 1989, n. 12 (Incentivazione regionale della ricettività turistica e delle strutture turistiche complementari)
Art. 1Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 agosto 1989, n. 12
1. All’articolo
5 della legge regionale 22 agosto 1989, n. 12 (Incentivazione regionale
della ricettività turistica e delle strutture turistiche complementari), come
modificato dalla legge
regionale 23 gennaio 1992, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche e
integrazioni:
a) al comma 1, le parole “venti anni” e le parole “dieci anni”
sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni” e dopo la parola “arredamento”
sono aggiunte le seguenti: “fermi restando i vincoli di destinazione urbanistica
ed edilizia disposti da ogni altra norma statale o regionale.”;
b) al comma
3, le parole “venti anni” e le parole “dieci anni” sono sostituite dalle
seguenti: “cinque anni”;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. L’autorizzazione di cui al comma 4 è concessa previa
restituzione delle agevolazioni percepite, proporzionalmente ridotte per il
periodo di mantenimento del vincolo, maggiorate degli interessi legali.”.