Anno 2014
Numero 4
Data 12/02/2014
Abrogato No
Materia Servizio farmaceutico e veterinario;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 12 febbraio 2014, n. 4

Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi



Art. 1

Integrazione all’articolo 2 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 


1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), è aggiunta la seguente lettera:

“p bis) modifica: modifica o estensione dei progetti di cui agli allegati A e B dell’allegato III e dell’allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che può avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente.”.




Art. 2

Modifiche all’articolo 3 della l.r. 11/2001 


1. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 11/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
a. le parole “preventiva di” sono sostituite dalla seguente: “degli”;
b. le parole “e ai pareri del Comitato per la V.I.A. di cui all’articolo 28” sono sostituite dalle seguenti: “e ai contributi istruttori pervenuti nel corso del procedimento”.





Art. 3

Inserimento dell’articolo 5 bis alla l.r. 11/2001 


1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 11/2001 è inserito il seguente:


“Art. 5 bis
Coordinamento dei procedimenti amministrativi

1. Per tutte le opere e gli interventi da sottoporre alle procedure previste dall’articolo 5, l’autorità competente per la procedura di VIA provvede al coordinamento dei procedimenti amministrativi e all’acquisizione unitaria degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 13, 14 e 15.” 




Art. 4

Modifiche all’articolo 12 della l.r. 11/2001 


1. All’articolo 12 della l.r. 11/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
 
a. il comma 7 è sostituito dal seguente:
 
“7. Sul SIA degli interventi di cui all’Allegato A - Sezione A.1 si esprime in via obbligatoria ma non vincolante il Comitato per la VIA di cui all’articolo 28. Il relativo parere viene presentato dall’ufficio competente nell’ambito della Conferenza di servizi di cui all’articolo 15, con le modalità ivi previste”;
 
b. il comma 8 è abrogato.




Art. 5

Modifica dell’articolo 13 della l.r. 11/2001


1. L’articolo 13 della l.r. 11/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 13
Valutazione di impatto ambientale

1. L’autorità competente conclude la procedura di VIA o di verifica con provvedimento motivato ed espresso, sulla base degli esiti della Conferenza di servizi di cui all’articolo 15, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni, i contributi e le controdeduzioni, entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui ai commi 3 o 5 dell’articolo 12. Nell’ambito del procedimento di verifica, tutti i pareri sono espressi sulla base della documentazione conferente al livello di progettazione prescritto dalla legge.

2. Il provvedimento di VIA evidenzia in modo specifico le intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla-osta, assensi comunque denominati compresi e sostituiti ai sensi dell’articolo 14.

3. Il provvedimento dell’autorità competente è notificato al proponente e comunicato alle amministrazioni interessate ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione. Un estratto di tale provvedimento è pubblicato, a cura del proponente, su un quotidiano locale a diffusione regionale.

4. Le autorità competenti informano annualmente il Ministro dell’ambiente circa i provvedimenti adottati e le procedure di VIA in corso.”.





Art. 6

Modifiche all’articolo 14 della l.r. 11/2001 


1. L’articolo 14 della l.r. 11/2001 è sostituito dal seguente:


“Art. 14
Effetti del provvedimento di valutazione di impatto ambientale

1. Salvo che per i titoli abilitativi edilizi, il provvedimento positivo di VIA, adottato ai sensi della presente legge, sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla-osta e assensi comunque denominati in materia ambientale e paesaggistica, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto. Esso sostituisce, in particolare:

a. la Valutazione di incidenza di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1989, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e integrazioni;

b. l’AIA a norma di quanto previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

c. l’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2006, n. 137), l’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 5.01, il parere paesaggistico di cui all’articolo 5.03, l’attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all’articolo 5.04 e la deroga di cui all’articolo 5.07 delle norme tecniche di attuazione del PUTT/P approvato con deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2000, n. 1748, nonché i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dalla pianificazione paesaggistica di cui all’articolo 143 del d.lgs. 42/2004; a tal fine, il SIA e gli elaborati progettuali contengono anche le relative relazioni paesaggistiche di cui all’articolo 146 del d.lgs. 42/2004, lo studio di impatto paesaggistico-ambientale di cui all’articolo 4.02 delle NTA del PUTT/P, nonché gli elaborati di cui all’allegato A1 delle NTA del PUTT/P per i progetti sottoposti ad autorizzazione paesaggistica, redatti secondo le indicazioni di cui alle vigenti disposizioni.


2. Il provvedimento positivo di VIA obbliga il proponente a conformare il progetto alle eventuali prescrizioni in esso contenute per la realizzazione, l’esercizio, la dismissione, per gli eventuali malfunzionamenti, nonché per il monitoraggio nel tempo dell’impianto, opera o intervento. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla-osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.

3. Il provvedimento negativo di VIA preclude la realizzazione del progetto.

4. In conformità all’articolo 26, commi 5 e 6, del d.lgs. 152/2006 in nessun caso può farsi luogo all’inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di VIA e i progetti sottoposti a VIA devono essere realizzati entro cinque anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di VIA. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, la procedura di VIA deve essere reiterata, salvo che non sia concessa proroga dall’autorità amministrativa che ha emanato il provvedimento, nei termini di cui al comma 5.

5. L’autorità competente, a richiesta del proponente inoltrata prima della scadenza del termine previsto, può prorogare il predetto termine per motivate ragioni, per una volta sola e per un periodo non superiore a quello inizialmente stabilito purché nel frattempo non siano intervenute modificazioni normative, o sullo stato dei luoghi, incompatibili con il provvedimento originario di cui si chiede l’estensione di validità temporale.

6. In caso di proroga, il procedimento deve essere concluso entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza.

7. Le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla-osta e assensi comunque denominati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, compreso il parere paesaggistico di cui all’articolo 5.03 delle NTA del PUTT/P e la deroga di cui all’articolo 5.07 delle medesime NTA, sono rilasciati dall’ufficio competente nell’ambito della Conferenza di servizi di cui all’articolo 15, prevalendo su ogni diversa disciplina regionale di qualsiasi rango sulla competenza.”. 




Art. 7

Modifica dell’articolo 15 della l.r. 11/2001


1. L’articolo 15 della l.r. 11/2001 è sostituito dal seguente:


“Art. 15
Conferenza di servizi

1. Nell’ambito della procedura di VIA o di verifica l’autorità competente indice obbligatoriamente, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito degli elaborati sul BURP, una Conferenza di servizi per l’acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto.

2. La Conferenza di servizi provvede all’esame del progetto e del SIA e si svolge con le modalità stabilite dall’articolo 14 e successivi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), in quanto compatibili.

3. Le attività tecnico-istruttorie per la VIA o la verifica sono svolte dall’ufficio competente, che acquisisce e valuta tutta la documentazione e le osservazioni presentate, avvalendosi del supporto tecnico consultivo del Comitato per la VIA. L’ufficio competente, entro il decimo giorno antecedente la conclusione dei lavori della Conferenza di servizi di cui ai commi 1 e 2, invia il parere espresso dal Comitato per la VIA alle amministrazioni convocate. Il parere è altresì inviato al proponente, che può fornire le proprie controdeduzioni nel termine di cinque giorni dalla data di ricevimento.

4. In sede di Conferenza di servizi è acquisito il parere sull’impatto ambientale del progetto da parte degli enti di gestione delle aree naturali protette nazionali e regionali interessate.

5. In ogni caso, i lavori della Conferenza di servizi si concludono almeno quindici giorni prima della data di scadenza del termine per l’adozione del provvedimento di VIA.”. 




Art. 8

Modifica all’articolo 18 della l.r. 11/2001


1 Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 11/2001 le parole: “di cui all’articolo 15” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 3 dell’articolo 14,”. 



Art. 9

Modifica dell’articolo 32 della l.r. 11/2001 


L’articolo 32 della l.r. 11/2001 è sostituito dal seguente:


“Art. 32
Norme transitorie

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti in corso, in quanto compatibili.”. 



Art. 10

Modifiche e integrazioni all’articolo 4 della l.r. 44/2012


1. All’articolo 4 della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a. il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Ai comuni è delegato l’esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l’espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra.”;
 
b. il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Nell’esercizio della delega i Comuni devono garantire il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1.”;
 
c. al comma 5, il primo periodo è soppresso;
 
d. dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
“7 bis. I procedimenti di cui al comma 3, avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale.”.




Art. 11

Modifica all’articolo 7 della l.r. 44/2012 


1. Al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 44/2012 le parole: “precedentemente all’adozione” sono sostituite dalle seguenti: “preferibilmente prima dell’adozione”.




Art. 12

Modifica all’articolo 17 della l.r. 44/2012


1. Al comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 44/2012 dopo le parole: “valutazione d’incidenza” sono aggiunte le seguenti: “oppure, nei casi in cui operano le deleghe previste all’articolo 4, danno atto degli esiti della valutazione di incidenza”. 




Art. 13

Integrazioni all’articolo 1 della legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 


1. All’articolo 1 della legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), sono apportate le seguenti integrazioni:

a. al comma 3 dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “, locale, autonoma o strumentale”;

b. dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. La mancata adozione del provvedimento di ricognizione, nei termini perentori fissati dal comma 1 o da altri provvedimenti legislativi statali e regionali, comporta la soppressione per dettato di legge degli organismi collegiali di cui al presente articolo, con gli effetti previsti dal comma 3.”.





Art. 14

Ricognizione straordinaria di organismi collegiali 


1. In via straordinaria e limitatamente all’anno 2014, il provvedimento di ricognizione di cui all’articolo 1 della l.r. 19/2013 è anche adottato entro e non oltre il 1° marzo con gli effetti ivi previsti.




Art. 15

Norma finanziaria 


1. Dalla presente legge non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale. 



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.