Anno 2014
Numero 44
Data 20/10/2014
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 20 ottobre 2014, n. 44

Modifiche e integrazione alla legge regionale 12 maggio 2004, n.7 (Statuto della Regione Puglia)(1) 


(1) Approvata dal Consiglio regionale in prima lettura, ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione della Repubblica italiana, con deliberazione n. 249 del 5 maggio 2014 e confermata, in seconda lettura, con deliberazione n. 263 dell’8 luglio 2014


Art. 1

Modifica all’articolo 15 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7


1. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia) la parola “quindicimila” è sostituita dalla seguente: “dodicimila”. 



Art. 2

Integrazione all’articolo 22 della l.r. 7/2004 


1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 7/2004 è inserita la seguente:

“e bis) esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva statale ove delegata alla Regione. Il Consiglio regionale, a maggioranza dei componenti, può attribuire alla Giunta regionale l’approvazione dei regolamenti delegati; la Giunta regionale provvede previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente ai sensi dell’articolo 44;”. 




Art. 3

Modifiche all’articolo 44 della l.r. 7/2004 


1. All’ articolo 44 della l.r. 7/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Alla Giunta regionale spetta la potestà regolamentare nella forma dei regolamenti esecutivi e di attuazione delle leggi regionali e degli atti dell’Unione europea. La legge regionale indica le norme da delegificare e i principi che la Giunta regionale deve osservare nei regolamenti di delegificazione. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I regolamenti sono sottoposti al parere preventivo obbligatorio, non vincolante, delle Commissioni consiliari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si intende favorevole. In caso di necessità e urgenza il termine è ridotto a quindici giorni.”;

c) il comma 3 è abrogato. 




Disposizioni finali


La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.