Legge Regionale 5 dicembre 2014, n. 49 Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n.14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)
Art. 1Modifica all’articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14
Art. 2Modifica all’articolo 2 della l.r. 14/2009 1. Alla lettera b) del comma 2 dell’ articolo
2 della l.r. 14/2009 le parole: “ai sensi del comma 2 dell’articolo 3”, sono
sostituite dalle seguenti: “ai sensi del terzo comma dell’articolo 3”.
Art. 3Modifiche all’articolo 4 della l.r. 14/2009 1. All’articolo
4 della l.r. 14/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: “sono ammessi interventi di
demolizione e ricostruzione di edifici residenziali”, sono inserite le seguenti:
“e non residenziali”; b) al comma 4, le parole: “L’incremento volumetrico
previsto al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “L’incremento volumetrico
previsto dal presente articolo”.
Art. 4Modifiche all’articolo 4 della l.r. 14/2009 1. All’articolo
4 della l.r. 14/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: “sono ammessi interventi di
demolizione e ricostruzione di edifici residenziali”, sono inserite le seguenti:
“e non residenziali”; b) al comma 4, le parole: “L’incremento volumetrico
previsto al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “L’incremento volumetrico
previsto dal presente articolo”.
Art. 5Modifica all’articolo 5 della l.r. 14/2009 1. Al comma 1 dell’articolo
5 della l.r. 14/2009 le parole: “1° agosto 2001” sono sostituite dalle
seguenti: “1° agosto 2013”.
Art. 6Disposizione finale 1. Limitatamente alle modifiche introdotte dalla presente legge, i comuni, entro
il termine di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore, possono definire con
deliberazione di consiglio gli ambiti territoriali ove dette modifiche e
integrazioni non si applicano.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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