Legge Regionale 18 marzo 2014, n. 5 Disciplina dei turni e degli orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale
Art. 1Ambito di applicazione e definizione 1. La presente legge, al fine di assicurare la regolare funzionalità del
Servizio pubblico farmaceutico territoriale a beneficio delle esigenze della
collettività, disciplina gli orari di apertura, i turni di servizio, il riposo
settimanale, la chiusura per ferie e festività delle farmacie aperte al pubblico
nella Regione Puglia.
2. Il Servizio pubblico farmaceutico territoriale
viene effettuato:
a. a battenti aperti: quando la farmacia è aperta al
pubblico, ancorché con modalità che escludono per misura di sicurezza il normale
accesso ai locali; b. a battenti chiusi: quando la farmacia è chiusa, con
farmacista di guardia all’interno. In tal caso i battenti dell’esercizio
farmaceutico devono avere opportune aperture o sportelli, in modo da consentire,
oltre la sicurezza del farmacista, idoneo e facile accesso dei richiedenti la
prestazione, nonché possibilità di colloquio col farmacista; c. a chiamata:
quando all’esterno della farmacia il farmacista indica il recapito telefonico
dove può essere prontamente reperito.
3. Si deve intendere per
“chiamata” quella formulata dal cittadino che sia fornito di ricetta dichiarata
urgente dal medico o redatta dalla guardia medica.
4. La farmacia aperta
per turno di servizio, sia obbligatorio che volontario, deve avere un’insegna
illuminata nelle ore serali e notturne, nonché strumenti facilmente azionabili e
alla portata comune di avvertimento e di chiamata del farmacista di guardia.
5. Le insegne luminose delle farmacie non in servizio devono rimanere
spente.
6. Ai fini della presente legge sono obbligatori i seguenti
orari e turni di servizio:
a. orario diurno nei giorni feriali di cui
all’articolo 2; b. i turni svolti dalle farmacie per il servizio durante
l’intervallo pomeridiano di cui all’articolo 3; c. i turni svolti per
servizio la domenica e i giorni festivi di cui all’articolo 4; d. i turni
svolti dalle farmacie per il servizio notturno di cui all’articolo 6.
7.
I turni di servizio di cui alle lettere b), c) e d) del comma 6 vengono
stabiliti nell’ambito dei singoli comuni e dei quartieri o dei bacini di utenza
dall’Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali
provinciali delle farmacie pubbliche e private, e trasmessi alle Aziende
sanitarie locali (ASL) per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, ai
comuni interessati.
8. Per bacino di utenza si intende l’insieme di
comuni distanti tra loro non oltre quindici chilometri.
9. Gli ordini
provinciali dei farmacisti disciplinano, laddove ricorrano le necessità, il
servizio tra comuni limitrofi, in maniera da consentire alle farmacie uniche e
rurali di fruire dei turni di servizio.
Art. 2Orario diurno 1. Nei giorni feriali, dal lunedì al sabato, il servizio diurno viene effettuato
in due periodi, suddivisi da un intervallo pomeridiano, e precisamente dalle ore
otto e trenta alle ore tredici e dalle ore sedici e trenta alle ore venti.
2. Nell’ambito del periodo estivo, dal 21 giugno al 21 settembre, il
servizio diurno pomeridiano viene effettuato dalle ore diciassette alle ore
venti e trenta, con il relativo adeguamento dell’inizio dei turni di servizio di
cui agli articoli 3 e 6.
Art. 3Turno di servizio obbligatorio durante l’intervallo pomeridiano 1. Il turno di servizio obbligatorio durante l’intervallo pomeridiano dalle ore
tredici alle ore sedici e trenta è assicurato: a. nei capoluoghi di
provincia, da almeno due farmacie a battenti aperti e per turni tra tutte le
farmacie, e comunque da una farmacia ogni 80 mila abitanti o frazione superiore
al 50 per cento; il servizio può svolgersi, per sicurezza degli operatori, a
battenti chiusi ma non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla tariffa
nazionale dei medicinali; b. in tutti i comuni con popolazione superiore a
80 mila abitanti, da una farmacia a battenti aperti e per turni tra tutte le
farmacie e da una ulteriore farmacia ogni 80 mila abitanti o frazione superiore
al 50 per cento a battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie; il servizio
può svolgersi, per sicurezza degli operatori, a battenti chiusi ma non dà luogo
al diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali; c.
in tutti i comuni con popolazione compresa da 40 mila e fino a 80 mila abitanti,
da una farmacia a battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie; il servizio
può svolgersi, per sicurezza degli operatori, a battenti chiusi ma non dà luogo
al diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali; d.
in tutti i comuni con popolazione compresa da 25 mila e fino a 40 mila abitanti,
da una farmacia a battenti chiusi o a chiamata e per turni tra tutte le
farmacie. La scelta tra le due opzioni proposte è effettuata a cura dell’Ordine
provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali provinciali
delle farmacie pubbliche e private; e. nei comuni con popolazione inferiore
a 25 mila abitanti, nei quartieri periferici distanti e discontinui dal nucleo
urbano e nei bacini di utenza, da una farmacia a chiamata e per turni tra le
farmacie urbane e rurali comprese nel comune o nel bacino di utenza; nei comuni
con farmacie rurali uniche che, per motivi di distanza, non possono effettuare
il turno pomeridiano con altre farmacie nell’ambito del bacino di utenza, il
servizio viene svolto a chiamata, a eccezione dei giorni festivi e di riposo
infrasettimanali di cui agli articoli 4 e 5 e nel rispetto di quanto previsto
dagli articoli 8 e 9.
Art. 4Turno festivo 1. Nei giorni festivi, il servizio pubblico farmaceutico territoriale viene
effettuato mediante turni fra tutte le farmacie in modo da assicurare la
disponibilità di una farmacia ogni 50 mila abitanti o frazione superiore a 25
mila.
2. Nei comuni con farmacie uniche o rurali che per motivi di
distanza non possono effettuare il turno festivo con altre farmacie nell’ambito
di un bacino di utenza, la farmacia unica ha facoltà di rimanere chiusa salvo
quanto previsto dall’articolo 8.
3. Le farmacie di turno festivo
effettuano il servizio durante il normale orario diurno a battenti aperti e,
durante l’intervallo pomeridiano, con le modalità di cui all’articolo 3.
Art. 5Riposo settimanale 1. Le farmacie urbane e rurali possono restare chiuse nella giornata del sabato
per riposo infrasettimanale per mezza giornata o per una giornata intera, in
rapporto a esigenze locali dei singoli comuni, quartieri o bacini di utenza.
2. Nei comuni con popolazione fino a 1.500 abitanti, le farmacie possono
scegliere di articolare il riposo infrasettimanale in due turni di mezza
giornata di cui uno nella giornata del sabato e l’altro a scelta nei giorni
feriali.
3. Nei comuni con farmacie uniche che, per motivi di distanza,
non possono effettuare il turno di riposo infrasettimanale alternandosi con
altre farmacie nell’ambito di un bacino di utenza, la farmacia unica ha facoltà
di rimanere chiusa salvo quanto previsto dall’articolo 8.
4. Le modalità
di svolgimento del servizio pubblico farmaceutico territoriale nel giorno di
chiusura infrasettimanale vengono organizzate per singoli comuni o per quartieri
o per bacini di utenza dagli ordini provinciali dei farmacisti, sentite le
rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private e
trasmesse per conoscenza alle ASL per gli adempimenti di competenza e, per
conoscenza, ai comuni interessati.
Art. 6Servizio notturno 1. Il servizio notturno si svolge dalle ore venti alle ore otto e trenta.
2. Il servizio notturno viene assicurato: a. nei capoluoghi di
provincia, da almeno due farmacie a battenti aperti fino a due ore oltre
l’orario normale di chiusura e a battenti chiusi successivamente e per turni tra
tutte le farmacie e comunque da una farmacia ogni 80 mila abitanti o frazione
superiore al 50 per cento; il servizio svolto dalle ore venti alle ore ventidue
non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei
medicinali; b. in tutti i comuni con popolazione superiore a 80 mila
abitanti, da una farmacia a battenti aperti fino a due ore oltre l’orario
normale di chiusura e a battenti chiusi successivamente e per turni tra tutte le
farmacie; il servizio svolto dalle ore venti alle ore ventidue non dà luogo al
diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali; c. in
tutti i comuni con popolazione compresa da 40 mila e fino a 80 mila abitanti, da
una farmacia a battenti chiusi per turni tra tutte le farmacie; il servizio
svolto dalle ore venti alle ore ventidue non dà luogo al diritto addizionale
previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali; d. nei comuni con
popolazione inferiore a 40 mila abitanti, nei quartieri periferici distanti e
discontinui dal nucleo urbano e nei bacini di utenza, da una farmacia a chiamata
e per turni tra le farmacie urbane e rurali comprese nel comune o nel bacino di
utenza; nei comuni con farmacie rurali uniche che, per motivi di distanza, non
possono effettuare il turno notturno con altre farmacie nell’ambito del bacino
di utenza, il servizio viene svolto a chiamata, a eccezione dei giorni festivi e
di riposo infrasettimanali di cui agli articoli 4 e 5 e nel rispetto di quanto
previsto all’articolo 8.
3. In ogni comune o bacino di utenza il
servizio notturno può essere effettuato per turni tra tutte le farmacie o tra
quelle che avranno dichiarato la loro disponibilità in forma continuativa. Le
modalità di espletamento del servizio notturno sono regolamentate dall’Ordine
provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali provinciali
delle farmacie pubbliche e private e trasmesse alle ASL per gli adempimenti di
competenza e, per conoscenza, ai comuni interessati. 3 bis. Per particolari esigenze, anche temporanee o stagionali, opportunamente documentate, il Sindaco, d’intesa con l’Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le farmacie del comune interessato e le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private convenzionate, può apportare modifiche alla modalità di svolgimento dei turni di servizio di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, prevedendo che dalle ore 23,00 il servizio possa essere svolto “a chiamata” in luogo di quello “a battenti chiusi”. Tali modifiche, revocabili con il medesimo procedimento, devono essere trasmesse dall’Ordine provinciale dei farmacisti alla Regione, alla ASL territorialmente competente e al Comune interessato. (1)
(1) Comma aggiunto dalla l.r. 37/2023, art. 28, comma 1.
Art. 7Prolungamento orario di servizio e svolgimento turni pomeridiani,
notturni e festivi aggiuntivi 1. I turni e gli orari di farmacia stabiliti in base alla vigente normativa non
impediscono l’apertura della farmacia oltre i turni obbligatori. 2. Al fine
di garantire l’efficienza del Servizio pubblico farmaceutico territoriale, le
farmacie che si avvalgono di quanto disposto dal comma 1 devono programmare
l’orario di apertura oltre i turni obbligatori, predisporre il relativo
calendario e darne dettagliata comunicazione, ai fini delle azioni di verifica e
controllo, tramite: a. avvisi affissi in farmacia; b. comunicazione
all’Ordine provinciale dei farmacisti al fine di pubblicizzazione dell’orario
aggiuntivo sul sito internet, ove presente; c. avviso sul sito internet
della farmacia, ove presente.
Art. 8Ampliamento del servizio farmaceutico per le farmacie uniche e rurali 1 Nel caso di richiesta di ampliamento del servizio da parte del comune,
quest’ultimo deve inoltrare all’Ordine provinciale dei farmacisti formale
richiesta per la definizione del relativo riconoscimento economico, sentite le
rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private, a
favore della farmacia unica rurale presente nel territorio.
Art. 9Chiusura annuale per ferie 1. Tutte le farmacie urbane e rurali possono restare chiuse per ferie annuali
fino a un massimo di ventiquattro giorni lavorativi, intendendo per lavorativa
anche la giornata del sabato, in coerenza con la turnazione dei turni di
servizio obbligatori. A tal fine, le farmacie inviano la proposta di ferie
all’Ordine provinciale dei farmacisti, che le autorizza assicurando il regolare
svolgimento del servizio pubblico farmaceutico territoriale.
2. La
farmacia chiusa per ferie ha l’obbligo di affiggere un cartello di avviso almeno
una settimana prima.
3. Al fine di assicurare l’assistenza farmaceutica
deve in ogni caso essere garantita l’apertura di almeno il 50 per cento delle
farmacie insistenti nel comune o bacino di utenza.
Art. 10Determinazione dei turni di servizio 1. Gli Ordini provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali
provinciali delle farmacie pubbliche e private, fissano i criteri con i quali
organizzare gli orari di servizio e le attività del Servizio pubblico
farmaceutico territoriale di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 9 e ne danno
comunicazione ai comuni, alle ASL e al Servizio pubblico farmaceutico regionale.
2. Per obiettive e giustificate esigenze rappresentate dalle farmacie
uniche rurali o dal sindaco, gli Ordini provinciali dei farmacisti possono
autorizzare deroghe agli orari fissati dall’articolo 2.
3. Al fine di
garantire corretti flussi informativi, gli ordini provinciali dei farmacisti
compilano annualmente, nel rispetto delle norme fissate dalla presente legge, un
prospetto riportante le farmacie che espletano turni di servizio obbligatori,
per singoli comuni o bacini di utenza, trasmettendoli alle ASL per gli
adempimenti di competenza e, per conoscenza, ai comuni interessati.
4.
Per particolari e/o improvvise esigenze, opportunamente documentate, l’Ordine
provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali provinciali
delle farmacie pubbliche e private, può apportare modifiche ai turni di servizio
di cui ai commi 1, 2 e 3. Tali modifiche devono essere portate a conoscenza
delle ASL e dei comuni interessati.
5. E’ data facoltà agli Ordini
provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali provinciali
delle farmacie pubbliche e private, di aumentare il numero delle farmacie di
turno pomeridiano, notturno e festivo e gli orari di servizio in rapporto a
particolari esigenze.
6. Ogni farmacia deve tenere esposto al pubblico,
all’esterno dei propri locali, un cartello o idoneo dispositivo con
l’indicazione dell’orario di apertura giornaliera e delle farmacie di turno, del
comune o del bacino di utenza e deve dotarsi di un’insegna idonea
all’individuazione dell’esercizio da parte dell’utente.
7. Il farmacista
deve garantire il servizio a chiamata entro e non oltre trenta minuti.
Art. 11Sostituzione temporanea del titolare 1.
La sostituzione temporanea del titolare di farmacia con altro farmacista
regolarmente iscritto all’albo, nella conduzione professionale dell’esercizio, è
consentita nei casi previsti dalla legislazione statale. (2)
(2) Articolo
sostituito dalla l.r.
n. 42/2014, art. 1. Il testo originario era così formulato:"1. La
sostituzione temporanea del titolare di farmacia con altro farmacista
regolarmente iscritto all’albo nella conduzione professionale dell’esercizio è
consentita, oltre che per i casi previsti dalla legge 8 novembre 1991 n. 362
(Norme di riordino del settore farmaceutico), anche nei casi in cui il titolare
assuma incarichi pubblici, sindacali, professionali in associazioni o organismi
di categoria."
Art. 12Chiusura temporanea dell’esercizio 1. Qualora sia necessario dover chiudere, temporaneamente, l’esercizio della
farmacia, il titolare o il direttore è tenuto a darne notizia almeno quindici
giorni prima all’Ordine provinciale dei farmacisti per la successiva notifica al
sindaco e alla ASL competente, salvo i casi urgenti e gravi nei quali deve
essere data tempestiva comunicazione.
Art. 13Sanzioni pecuniarie 1. Per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli sotto elencati si
applicano le sanzioni pecuniarie, salvo che il fatto non costituisca più grave
reato: a. violazione di cui all’articolo 1, commi 4 e 5: euro 500; b.
violazione di cui all’articolo 2: euro 1.000; c. violazione di cui
all’articolo 3: euro 1.000; d. violazione di cui all’articolo 4: euro 1.500;
e. violazione di cui all’articolo 6: euro 2.000; f. violazione di cui
all’articolo 10, comma 7: euro 2.000.
2. All’accertamento della
violazione provvede la ASL competente per territorio, che la segnala: a.
alla Commissione farmaceutica aziendale, ex articolo 10 del regolamento recante
norme concernenti l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti
con le farmacie pubbliche e private, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 1998, n. 371, a cui spetta la determinazione della sanzione
pecuniaria secondo i parametri definiti al comma 1; b. all’Ordine
provinciale dei farmacisti per le valutazioni deontologiche di propria
competenza.
Art. 14Abrogazione 1. La legge regionale 22 luglio 1998, n. 19 (Disciplina dei turni di servizio
delle farmacie), è abrogata.
Art. 15Disposizioni per i capoluoghi della Provincia BAT 1. Nei Comuni capoluogo di Andria-Barletta-Trani i turni di cui agli articoli 3
e 6 vengono effettuati tenendo conto della popolazione complessiva dei tre
comuni e applicando l’indicatore di una farmacia ogni 80 mila abitanti o
frazione superiore al 50 per cento.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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