Legge Regionale 5 dicembre 2014, n. 50 Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)
Art. 1Modifica all’articolo 12 della legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 1. L’alinea del comma 1 dell’articolo
12 della legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per
l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica), è sostituita dalla seguente:
“1. In deroga ai programmi di intervento già approvati, la
Giunta regionale, su proposta degli enti proprietari degli alloggi, può
riservare un’aliquota non superiore al 25 per cento degli alloggi compresi in
detti programmi, al fine di provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei
familiari in dipendenza di sopraggiunte necessità, quali:”.
Art. 2Modifiche all’articolo 20 della l.r. 10/2014 1. All’articolo
20 della l.r. 10/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: “gli enti gestori” sono sostituite
dalle seguenti: “i comuni” e le parole: “previo accertamento da parte dei
servizi sociali dei comuni dello stato di particolare disagio socio-economico e
di necessità degli occupanti” sono soppresse; b) alla lettera a) del comma 3
la parola “dalla” è sostituita dalla seguente: “alla”; c) alla fine del
comma 3, è aggiunto il seguente capoverso: “L’istanza del soggetto interessato
alla regolarizzazione della occupazione va inoltrata al comune che emana il
provvedimento, previa istruttoria dell’ente gestore, relativamente alla
sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), c) e d), e dei servizi sociali
dello stesso comune limitatamente, all’accertamento del requisito di cui alla
lettera b).”;
Art. 3Modifica all’articolo 33 della l.r. 10/2014 1. Al comma 3 dell’articolo
33 della l.r. 10/2014 dopo la parola “bilancio” sono aggiunte le seguenti:
“nonché enti erogatori di servizi”.
Art. 4Modifiche all’articolo 35 della l.r. 10/2014 1. Il comma 3 dell’articolo
35 della l.r. 10/2014 è sostituito dal seguente:
“3. Gli assegnatari che nei confronti dell’autogestione si
rendano morosi nel pagamento delle quote relative ai servizi accessori, sono
considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dal
contratto di locazione. L’ente gestore versa all’autogestione le quote insolute
e procede contestualmente nei confronti degli assegnatari morosi al recupero
delle somme versate secondo le norme del Codice civile. L’ente gestore trasmette
bimestralmente alla Regione dettagliata documentazione sulle quote insolute
versate, sulle procedure di recupero delle somme e di sfratto attivate, nonché
sull’ammontare delle somme recuperate.”.
Art. 5Modifiche all’articolo 42 della l. r. 10/2014 1. All’ articolo
42 della l.r. 10/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la parola “gestione” sono inserite le
seguenti: “o di sua sede operativa prevista dalla legge
regionale 20 maggio 2014, n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in
materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti
regionali operanti nel settore)”.
b) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: “12-bis. Le
commissioni nominate ai sensi della legge
regionale 16 aprile 2012, n. 8 (Procedimento assegnazione alloggi di
edilizia residenziale e commissione provinciale alloggi di edilizia residenziale
pubblica), restano in carica sino alla loro scadenza naturale.”
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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