Anno 2014
Numero 53
Data 23/12/2014
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
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Legge Regionale 23 dicembre 2014, n. 53

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015‐2017 della Regione Puglia



TITOLO I

NORME DI BILANCIO 





Art. 1

Disposizioni in materia di armonizzazione contabile 


1. Ai sensi del comma 12 dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) nell’anno 2015 sono adottati gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali sono affiancati quelli previsti dal comma 1 dell’articolo 11 del medesimo d.lgs. 118/2011, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017, adottato secondo lo schema vigente nel 2014, svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell’entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali, è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dal comma 4 dell’articolo 3 del d.lgs. 118/2011, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale. Il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all’allegato n. 1 al d.lgs. 118/2011 è applicato con riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio che nel 2015 sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui al comma 12 dell’articolo 11 del predetto d.lgs. 118/2011. Per l’anno 2015 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli). 

2. Ai sensi del comma 12 dell’articolo 3, del d.lgs. 118/2011, l’adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale, il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 2 del d.lgs. 118/2011, unitamente alla adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 del medesimo decreto legislativo, è rinviata all’anno 2016. 

3. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 11-bis, del d.lgs. 118/2011, il bilancio consolidato è rinviato con riferimento all’esercizio 2016. 



Art. 2

Stato di previsione delle entrate 


1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l’anno finanziario 2015, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all’ articolo 45 della l.r. 28/2001 e ai sensi del comma 12 dell’articolo 11 del d.lgs. 118/2011, è approvato in euro 21.463.417.830,10 in termini di competenza e in euro 31.136.416.808,01 in termini di cassa.

 

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio finanziario 2015.




Art. 3

Stato di previsione della spesa 


1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l’anno finanziario 2015, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 45 della l.r. 28/2001 e ai sensi del comma 12 dell’articolo 11 del d.lgs. 118/2011 è approvato in euro 21.463.417.830,10 in termini di competenza e in euro 31.136.416.808,01 in termini di cassa. 



Art. 4

Impegni e pagamenti delle spese 


1. E’ autorizzato l’impegno della spesa della Regione Puglia per l’anno finanziario 2015 entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all’articolo 3, fatto salvo l’impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 76 e 77 della l.r. 28/2001.

2. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l’esercizio finanziario 2015 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all’articolo 3.

3. In relazione alla riduzione delle risorse trasferite dallo Stato alle regioni a statuto ordinario per gli anni in cui si articola il bilancio pluriennale ai sensi delle seguenti disposizioni:


a) articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) per complessivi euro 1.050 milioni, stimati in euro 84,64 milioni per la Regione Puglia sulla base della chiave di riparto applicata nell’anno 2014;
b) articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) per complessivi euro 750 milioni cui si aggiungono ulteriori

 

3.452 milioni, come previsto dal comma 1 dell’articolo 35, del disegno di legge intitolato “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” - AC 2769-bis, stimati in euro 275,79 milioni per la Regione Puglia sulla base dei criteri di riparto (prodotto interno lordo e popolazione residente) come risultanti dal combinato disposto dei precedenti riferimenti; si provvede secondo quanto rispettivamente disposto dai successivi commi 4 e 5.

4. La riduzione delle risorse trasferite di cui alla lettera a) del comma 3 viene imputata a valere sulle risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex fondo per le aree sottoutilizzate) istituito con il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

5. Alla copertura della riduzione delle risorse trasferite di cui alla lettera b) del comma 3, in attesa dell’emanazione del provvedimento formale di individuazione, in sede di autocoordinamento delle regioni ovvero, in mancanza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, degli ambiti di spesa e della definizione dei relativi importi da sottoporre a riduzione, si provvede mediante apposizione di un vincolo di inimpegnabilità sulle somme stanziate nelle Unità Previsionali di Base (U.P.B.) in cui si articola lo stato di previsione della spesa di cui all’articolo 3, sulla base della percentuale indicata nella tabella allegata alla legge stessa. In relazione ai termini previsti dalla normativa statale per la determinazione degli ambiti di spesa e degli importi da ridurre per ciascuna regione, gli stanziamenti previsti nello stato di previsione della spesa di cui all’articolo 3, sono impegnabili mensilmente, per ciascuna U.P.B., per importi non superiori a un dodicesimo degli stanziamenti previsti computati al netto degli importi su cui grava il vincolo di inimpegnabilità, ai sensi del primo periodo del presente comma, con l’esclusione delle seguenti spese:

a) spese relative alle U.P.B. da 06.02.01 a 06.02.09 e 08.01.01;
b) spese obbligatorie e d’ordine di cui all’apposito allegato al bilancio di previsione;
c) spese individuate con deliberazione della Giunta regionale.

 

All’atto della emanazione del provvedimento formale di individuazione, in sede di autocoordinamento delle regioni ovvero, in mancanza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, degli ambiti di spesa e della definizione dei relativi importi da sottoporre a riduzione, la Giunta regionale, in attesa della approvazione da parte del Consiglio regionale della conseguente variazione al bilancio di previsione, con propria deliberazione, da comunicare al Consiglio entro dieci giorni, procede alla definitiva determinazione dei vincoli di inimpegnabilità a valere sugli stanziamenti di spesa dello stato di previsione di cui all’articolo 3.

6. A seguito di eventi intervenuti successivamente all’approvazione del bilancio, la Giunta, in attesa della necessaria variazione di bilancio da parte del Consiglio regionale e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

7. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti a carico della Regione da norme statali, la Giunta regionale può stabilire ulteriori vincoli e limitazioni all’impegno e al pagamento delle somme iscritte nello stato di previsione di cui all’articolo 3.




Art. 5

Quadro generale riassuntivo 


1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2015, di cui all’allegato 1, predisposto secondo il quadro di classificazione in titoli per l’entrata e per la spesa previsti, rispettivamente, dagli articoli 45 e 46 della l.r. 28/2001



Art. 6

Elenco delle spese obbligatorie 


1. Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui all’elenco, allegato 4, contenente le U.P.B. che possono essere integrate a norma del comma 2 dell’articolo 49 della l.r. 28/2001



Art. 7

Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine 


1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine capitolo n. 1110010 - U.P.B. 06.02.01 - è determinato per l’esercizio finanziario 2015 in euro 1.106.027,81 ed è gestito a termini dell’articolo 49 della l.r. 28/2001



Art. 8

Fondo di riserva per le spese impreviste 


1. Il fondo di riserva per le spese impreviste - capitolo n. 1110030 - U.P.B. 06.02.01 - è determinato per l’esercizio finanziario 2015 in euro 9.893.588,33 ed è gestito a termini dell’articolo 50 della l.r. 28/2001.



Art. 9

Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari 


1. Il fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 54 della l.r. 28/20018- capitolo n. 1110050 - U.P.B. 06.02.01 - è determinato per l’esercizio finanziario 2015 in euro 30 milioni ed è gestito a termini dellarticolo 54 della l.r. 28/20018



Art. 10

Fondo di riserva per la definizione delle passività pregresse 


1. Il fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse - capitolo n. 1110090 - U.P.B. 06.02.01 - è determinato per l’esercizio finanziario 2015 in euro 4.686.027,82 ed è gestito a termini dell’articolo 54 della l.r. 28/20018



Art. 11

Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione 


1. Il fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione - capitolo n. 1110070 - U.P.B. 06.02.01 - è determinato per l’esercizio finanziario 2015 in euro 1 milione ed è gestito a termini dell’articolo 52 della l.r. 28/2001



Art. 12

Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa 


1. Il fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa - capitolo n. 1110020 - U.P.B. 06.02.01 - è determinato per l’esercizio finanziario 2015 in euro 876.014.830,27 ed è gestito a termini dell’articolo 51 della l.r. 28/2001



Art. 13

Utilizzo del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2014 


1. Al bilancio di previsione 2015 il saldo finanziario presunto, pari a euro 5.162.715.818,04, è applicato nei limiti dell’ammontare vincolato per complessivi euro 5.120.668.595,69 derivante da somme finanziate da fondi vincolati e accantonamenti regolarmente stanziati nell’esercizio finanziario 2014 ai sensi dell’articolo 48 della l.r. 28/2001 è utilizzato come segue:

a) per euro 266.068.261,70 al capitolo n. 1110046 - U.P.B. 06.02.01 - “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti derivanti da risorse con vincolo di destinazione”, gestito a termini dell’articolo 95 della l.r. 28/2001;
b) per euro 4.761.292.000,63 al capitolo n. 1110060 - U.P.B. 06.02.01 - “Fondo delle economie vincolate”, gestito a termini dell’articolo 93 della l.r. 28/ 2001;
c) per euro 12 milioni al capitolo n. 1110065 - U.P.B. 06.02.01 - “Fondo svalutazione crediti”, gestito a termini dell’articolo 51-bis della l.r. 28/2001;
d) per euro 1 milione e 500 mila al capitolo n. 1110066 - U.P.B. 06.02.01 - “Fondo svalutazione crediti relativo alle anticipazioni connesse ai Consorzi di bonifica per effetto dell’articolo 6 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), del comma 9 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), dell’articolo 11 della legge regionale 2 luglio 2008, n. 18 (Assestamento e quarta variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008), dell’articolo 6 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia), dell’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia), dell’articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia) e dell’articolo 41 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia)”, gestito a termini dell’articolo 51-bis della l.r. 28/2001;
e) per euro 28.402.688,00 al capitolo n. 1181010 - U.P.B. 06.02.08 - “Fondo per copertura rischi su garanzia prestata a favore di Acquedotto pugliese S.p.A. su contratto di mutuo di 150 milioni di euro”, gestito a termini dell’articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 2012, n. 38 (Garanzia regionale a favore della Banca europea degli investimenti per la contrazione di mutuo da parte di Acquedotto pugliese S.p.A. destinato al programma di investimenti in opere del servizio idrico integrato - articolo 32 legge regionale 16 novembre 2001, n. 28);
f) per euro 40 milioni al capitolo n. 1110068 - U.P.B. 06.02.09 - “Fondo per la copertura rischi su anticipazione temporanea concessa a favore di Acquedotto pugliese S.p.A. per 200 milioni di euro”, gestito a termini dell’articolo 49 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 37 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014);
g) per euro 10 milioni al capitolo n. 1110069 - U.P.B. 06.02.09 - “Fondo per la copertura rischi su anticipazione temporanea concessa a favore di Aeroporti di Puglia S.p.A. per 50 milioni di euro”, gestito a termini dell’articolo 49 della l.r. 37/2014;
h) per euro 1.405.645,36 al capitolo n. 1110040 - U.P.B. 06.02.01- “Fondo crediti dubbia esigibilità, parte corrente”, gestito a termini dell’articolo 46 del d.lgs. 118/2011




Art. 14

Variazioni di bilancio. Autorizzazione alla Giunta regionale 


1. La Giunta regionale, fermo restando le autonome facoltà e poteri previsti dall’articolo 42 della l.r. 28/2001, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2015, a disporre con proprio atto le variazioni occorrenti per l’istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e della Unione Europea (UE), nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore. 

2. La Giunta regionale è autorizzata inoltre a effettuare, con delibera da comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni, variazioni compensative tra le unità previsionali di base strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto, nonché a effettuare variazioni compensative tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata. 

3. Le variazioni di cui al comma 2 relative ad assegnazioni a destinazione vincolata possono essere apportate nell’ambito dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dalla UE, dallo Stato o da altri soggetti. 

4. Al fine di assicurare la tempestiva erogazione dei fondi in favore degli enti del comparto sanitario, la Giunta regionale è autorizzata, altresì, a iscrivere, con proprio atto, le ulteriori eventuali somme derivanti dalla differenza tra le risorse finanziarie di parte corrente destinate al Servizio sanitario regionale, per l’anno 2015, sancite con “Intesa” espressa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e quelle stanziate con la legge di approvazione del presente bilancio. 




Art. 15

Erogazione al Consiglio regionale 


1. I fondi stanziati sul capitolo n. 1050, nella U.P.B. 00.01.01 dello stato di previsione della spesa, ai sensi del comma 3 dell’articolo 102 della l.r. 28/2001, sono messi a disposizione del Consiglio regionale, su richiesta del suo Presidente. 



Art. 16

Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità 


1. In relazione al disposto dell’articolo 74 della l.r. 28/2001, l’importo dei crediti di natura non tributaria o la cancellazione dal conto dei residui, è confermato in euro 25,00. 




Art. 17

Bilancio pluriennale 


1. E’ approvato il Bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2015-2017, nelle risultanze di cui allo stato di previsione dell’entrata e allo stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge e predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 26 della l.r. 28/2001 e ai sensi del comma 12 dell’articolo 11 del d.lgs. 118/2011. 



TABELLA "A"


TABELLA A


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.