Anno 2014
Numero 6
Data 18/02/2014
Abrogato No
Materia Turismo;
Note
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Legge Regionale 18 febbraio 2014, n. 6

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11(•) 


(•)  l.r. abrogata dalla l.r. 28 novembre 2011, n. 30,  art. 4


CAPO I

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 





Art. 1

Modifica e integrazione all’articolo 3 della legge regionale 15 novembre 2007, n. 34   (1) 


[1. All’articolo 3 della legge regionale 15 novem­bre 2007, n. 34 (Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: 
a. al comma 1: 
1. le parole: “le agenzie di viaggio e turismo sono competenti per l’effettuazione” sono sostituite dalle seguenti: “è di esclusiva competenza delle agenzie di viaggio e turismo l’effettuazione”; 
2. è aggiunta la seguente lettera: 
“f bis) organizzazione di convegni e congressi offerta in combinazione con altre attività di competenza esclusiva dell’agenzia di viaggio e turismo”; 
b. la lettera h) del comma 2 è abrogata. ]


(1) Articolo abrogato dalla l.r. 17/2019, art. 23, comma 1, lett. b)


Art. 2

Modifica all’articolo 4 della l.r. 34/2007   (2) 


[1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 34/2007 è sostituita dalla seguente: 
“a) istruttoria relativa alla Segnalazione certificata inizio attività (SCIA) per l’apertura di agenzie di viaggio e turismo;]


(2) Articolo abrogato dalla l.r. 17/2019, art. 23, comma 1, lett. b)


Art. 3

Modifica dell’articolo 5 della l.r. 34/2007   (3) 


[1. L’articolo 5 della l.r. 34/2007 è sostituito dal seguente : 


“Art. 5 
Avvio dell’attività 

1. L’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo è consentito previa SCIA, da presentare alla Provincia nel cui territorio si intende porre la sede principale, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 

2. La modulistica messa a disposizione dalle Province per la SCIA deve essere conforme al modello approvato dalla Regione Puglia. 

3. La SCIA è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o da atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati e qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comunque contiene: 
a. le generalità complete del richiedente e, ove si tratti di società, del suo legale rappresentante; 
b. le generalità complete del direttore tecnico, se questi sia persona diversa dal richiedente, nonché una dichiarazione che assicuri la prestazione del direttore tecnico a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività, le modalità di assunzione, il tipo di contratto previsto, la residenza, ovvero il domicilio professionale ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), in uno dei comuni della Regione Puglia e il possesso da parte dello stesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di direttore tecnico; 
c. la denominazione dell’agenzia; 
d. l’ubicazione della sede dell’agenzia; 
e. la dichiarazione del titolo di disponibilità dei locali da adibire a sede dell’agenzia; 
f. l’attività che l’agenzia intende svolgere e il periodo di apertura; 
g. l’organizzazione e le attrezzature dell’impresa; 
h. il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, da parte del richiedente e del direttore tecnico, se persona diversa del richiedente; 
i. la dichiarazione che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia); 
j. la dichiarazione attestante che nei confronti del titolare ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali. 

4. Il richiedente, unitamente alla SCIA, trasmette: 
a. copia della polizza assicurativa stipulata per l’esercizio dell’attività ai sensi della presente legge; 
b. copia del certificato di agibilità dei locali da adibire a sede dell’agenzia o documento ritenuto equipollente dalla vigente legislazione in materia; 
c. copia autenticata dell’atto costitutivo della persona giuridica quando il richiedente non sia persona fisica; 
d. autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 dal direttore tecnico, se persona diversa dal richiedente, che attesti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 773/1931, nonché l’insussistenza nei propri confronti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall’articolo 67 del d.lgs. 159/2011. 

5. L’attività oggetto della SCIA può essere avviata dalla data di presentazione della stessa alla Provincia territorialmente competente. 

6. La Provincia procede alla verifica della sussistenza dei requisiti e presupposti per l’esercizio dell’attività di cui alla segnalazione nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 19 della l. 241/1990 e, nel caso in cui ne verifichi la carenza, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare l’attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato dalla Provincia, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. 

7. Non è consentito adottare come denominazione dell’agenzia una uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regioni italiane.”. ]


(3) Articolo abrogato dalla l.r. 17/2019, art. 23, comma 1, lett. b)


Art. 4

Abrogazione dell’articolo 6 della l.r. 34/2007   (4) 


[1. L’articolo 6 della l.r. 34/2007 è abrogato. ]


(4) Articolo abrogato dalla l.r. 17/2019, art. 23, comma 1, lett. b)


Art. 5

Modifica all’articolo 7 della l.r. 34/2007   (5) 


[1. L’articolo 7 della l.r. 34/2007 è sostituito dal seguente : 


“Art. 7 
Variazioni 

1. L’esercente l’attività di agenzia di viaggio e turismo è tenuto a esporre al pubblico copia della SCIA. 

2. La variazione della denominazione dell’agenzia di viaggio o del titolare, persona fisica o giuridica, comporta la presentazione di nuova SCIA. 

3. La variazione del direttore tecnico, del contenuto dell’attività o dell’ubicazione della sede dell’agenzia comporta un aggiornamento della SCIA mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000.]


(5) Articolo abrogato dalla l.r. 17/2019, art. 23, comma 1, lett. b)


Art. 6

Modifica all’articolo 9 della l. r. 34/2007   (6) 


[1. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 34/2007 è sostituito dal seguente: 
”2. Nel caso in cui la sospensione di cui al comma 1, lettera a), sia protratta oltre i termini consentiti, la Provincia dispone la cessazione dell’attività e l’immediata chiusura dell’esercizio.”. ]


(6) Articolo abrogato dalla l.r. 17/2019, art. 23, comma 1, lett. b)


Art. 7

Modifica all’articolo 10 della l. r. 34/2007   (7) 


[1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 34/2007 sono soppresse le parole: “a seguito di revoca o decadenza dell’autorizzazione.]


(7) Articolo abrogato dalla l.r. 17/2019, art. 23, comma 1, lett. b)


Art. 8

Modifica all’articolo 11 della l.r. 34/2007   (8) 


[1. Al comma 5 dell’articolo 11 della l.r. 34/2007, le parole: “al rilascio dell’autorizzazione all’apertura dell’agenzia principale” sono sostituite dalle seguenti: “in ordine al procedimento amministrativo di avvio dell’attività dell’agenzia principale”]


(8) Articolo abrogato dalla l.r. 17/2019, art. 23, comma 1, lett. b)


Art. 9

Modifica e integrazione all’articolo 12 della l.r. 34/2007   (9) 


[1. All’articolo 12 della l.r. 34/2007 sono apportate le seguenti modifiche: 
a. al comma 1, dopo la parola: “autorizzate” sono inserite le seguenti: “o oggetto di SCIA”; 
b. il comma 4 è sostituito dal seguente: 
“4. Le risultanze dell’elenco provinciale sono pubblicate a cura della Provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel proprio sito web. Successivamente, la Regione Puglia pubblica tali risultanze nel proprio sito web”]


(9) Articolo abrogato dalla l.r. 17/2019, art. 23, comma 1, lett. b)


Art. 10

Modifica all’articolo 13 della l.r. 34/2007   (10) 


[1. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 34/2007 è abrogato.]


(10) Articolo abrogato dalla l.r. 17/2019, art. 23, comma 1, lett. b)


Art. 11

Modifiche all’articolo 14 della l.r. 34/2007   (11) 


[1. All’articolo 14 della l.r. 34/2007 sono apportate le seguenti modifiche: 
a. la rubrica (Albo provinciale dei direttori tecnici) è sostituita dalla seguente: “Elenco provinciale dei direttori tecnici”; 
b. all’alinea del comma 1 la parola “albo” è sostituita dalle seguenti: “elenco di mera natura ricognitiva”; 
c. alla lettera d) del comma 1 le parole: “di cui all’articolo 4 del d.lgs. 392/1991” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania)”; 
d. il comma 3 è sostituito dal seguente: 
“3. L’elenco è pubblico. Le risultanze dell’elenco provinciale sono pubblicate a cura della Provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel proprio sito web. Successivamente la Regione Puglia pubblica tali risultanze nel proprio sito web.”. ]


(11) Articolo abrogato dalla l.r. 17/2019, art. 23, comma 1, lett. b)


Art. 12

Modifiche e integrazione all’articolo 18 della l.r. 34/2007  (12) 


[1. All’articolo 18 della l.r. 34/2007 sono apportate le seguenti modifiche: 
a. al comma 2, le parole “prescritta autorizzazione” sono sostituite dalla seguente: “SCIA”; 
b. al comma 5, dopo le parole “dell’autorizzazione” sono inserite le seguenti: “o della SCIA”; 
c. alla lettera a) del comma 8, le parole: “dell’autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “dell’attività” e le parole: “si provvede alla pronuncia di decadenza dell’autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “la Provincia dispone la cessazione dell’attività e l’immediata chiusura dell’esercizio.”]


(12) Articolo abrogato dalla l.r. 17/2019, art. 23, comma 1, lett. b)


Art. 13

Modifica all’articolo 22 della l.r. 34/2007   (13) 


[1. Dopo il comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 34/2007 è aggiunto il seguente: 
“1-bis. I soggetti di cui al comma 1 stipulano, in occasione dell’organizzazione di viaggi, una polizza assicurativa di responsabilità civile, a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti. La polizza assicurativa di responsabilità civile è esibita ai controlli.”]


(13) Articolo abrogato dalla l.r. 17/2019, art. 23, comma 1, lett. b)


CAPO II

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2013, n.27 





Art. 14

Integrazione all’articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2013, n.27   


1. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2013, n.27 (Disciplina dell’attività ricettiva di bed and breakfast - B&B), dopo la parola “anno” sono aggiunte le seguenti: “, con periodi di chiusura non inferiori a quindici giorni consecutivi”



Art. 15

Integrazione all’allegato 1 della l.r. 27/2013   


1. Alla lettera b) dell’allegato 1 alla l.r. 27/2013 dopo la parola: “comunali” sono aggiunte le seguenti: “fatte salve le deroghe previste dai regolamenti comunali vigenti per gli immobili situati nei centri storici e per gli immobili rappresentativi dell’identità del territorio di riferimento classificati nella categoria catastale A11.”



CAPO III

Integrazione e modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 





Art. 16

Integrazione e modifiche all’articolo 46 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11   


1. All’articolo 46 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche a uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro), sono apportate le seguenti integrazione e modifiche: 
a. al comma 1, dopo la parola “forniti” sono inserite le seguenti: “, in forma professionale e continuativa,”; 
b. il comma 2 è sostituito dal seguente: 
“2. L’attività di affittacamere può essere svolta in forma complementare al­l’esercizio di ristoro.” 



Art. 17

Modifica all’articolo 59 della l.r. 11/1999   


1. Il secondo periodo del comma 7 dell’articolo 59 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente: “L’attività di affittacamere necessita d’iscrizione nel registro delle imprese.” 



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.