Legge Regionale 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto
2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11(•)
(•) l.r. abrogata dalla l.r. 28 novembre 2011, n. 30, art. 4
CAPO I Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 34
Art. 1Modifica e integrazione all’articolo 3 della legge regionale 15 novembre
2007, n. 34 (1) a. al comma 1: 1. le parole: “le agenzie di
viaggio e turismo sono competenti per l’effettuazione” sono sostituite dalle
seguenti: “è di esclusiva competenza delle agenzie di viaggio e turismo
l’effettuazione”; 2. è aggiunta la seguente lettera: “f bis)
organizzazione di convegni e congressi offerta in combinazione con altre
attività di competenza esclusiva dell’agenzia di viaggio e turismo”; b. la
lettera h) del comma 2 è abrogata. ]
(1) Articolo abrogato
dalla l.r. 17/2019, art. 23, comma 1, lett. b)
Art. 2Modifica all’articolo 4 della l.r. 34/2007 (2) “a) istruttoria relativa alla Segnalazione certificata
inizio attività (SCIA) per l’apertura di agenzie di viaggio e turismo;]
(2) Articolo abrogato
dalla l.r. 17/2019, art. 23, comma 1, lett. b)
Art. 3Modifica dell’articolo 5 della l.r. 34/2007 (3)
“Art.
5 Avvio dell’attività
1. L’esercizio dell’attività di agenzia di
viaggio e turismo è consentito previa SCIA, da presentare alla Provincia nel cui
territorio si intende porre la sede principale, nel rispetto dei limiti e delle
condizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi).
2. La modulistica messa a disposizione dalle Province
per la SCIA deve essere conforme al modello approvato dalla Regione Puglia.
3. La SCIA è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione
e/o da atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati e qualità personali
e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo
A, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
e comunque contiene: a. le generalità complete del richiedente e, ove si
tratti di società, del suo legale rappresentante; b. le generalità complete
del direttore tecnico, se questi sia persona diversa dal richiedente, nonché una
dichiarazione che assicuri la prestazione del direttore tecnico a tempo pieno e
con carattere di continuità ed esclusività, le modalità di assunzione, il tipo
di contratto previsto, la residenza, ovvero il domicilio professionale ai sensi
dell’articolo 46 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 (Attuazione della
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), in uno dei
comuni della Regione Puglia e il possesso da parte dello stesso
dell’abilitazione all’esercizio della professione di direttore tecnico; c.
la denominazione dell’agenzia; d. l’ubicazione della sede dell’agenzia; e. la dichiarazione del titolo di disponibilità dei locali da adibire a sede
dell’agenzia; f. l’attività che l’agenzia intende svolgere e il periodo di
apertura; g. l’organizzazione e le attrezzature dell’impresa; h. il
possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, da
parte del richiedente e del direttore tecnico, se persona diversa del
richiedente; i. la dichiarazione che nei propri confronti non sussistono
cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall’articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto
2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia); j. la dichiarazione attestante che nei
confronti del titolare ovvero degli amministratori e del legale rappresentante
della società non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali.
4.
Il richiedente, unitamente alla SCIA, trasmette: a. copia della polizza
assicurativa stipulata per l’esercizio dell’attività ai sensi della presente
legge; b. copia del certificato di agibilità dei locali da adibire a sede
dell’agenzia o documento ritenuto equipollente dalla vigente legislazione in
materia; c. copia autenticata dell’atto costitutivo della persona giuridica
quando il richiedente non sia persona fisica; d. autocertificazione resa ai
sensi del d.p.r. 445/2000 dal direttore tecnico, se persona diversa dal
richiedente, che attesti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92
del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 773/1931,
nonché l’insussistenza nei propri confronti delle cause di divieto, di decadenza
o di sospensione indicate dall’articolo 67 del d.lgs. 159/2011.
5.
L’attività oggetto della SCIA può essere avviata dalla data di presentazione
della stessa alla Provincia territorialmente competente.
6. La Provincia
procede alla verifica della sussistenza dei requisiti e presupposti per
l’esercizio dell’attività di cui alla segnalazione nel rispetto delle
disposizioni dell’articolo 19 della l. 241/1990 e, nel caso in cui ne verifichi
la carenza, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove sia possibile,
l’interessato provveda a conformare l’attività e i suoi effetti alla normativa
vigente entro un termine fissato dalla Provincia, in ogni caso non inferiore a
trenta giorni.
7. Non è consentito adottare come denominazione
dell’agenzia una uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul
territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata
la denominazione di comuni o regioni italiane.”. ]
(3) Articolo abrogato
dalla l.r. 17/2019, art. 23, comma 1, lett. b)
Art. 4Abrogazione dell’articolo 6 della l.r. 34/2007 (4)
(4) Articolo abrogato
dalla l.r. 17/2019, art. 23, comma 1, lett. b)
Art. 5Modifica all’articolo 7 della l.r. 34/2007 (5)
“Art.
7 Variazioni
1. L’esercente l’attività di agenzia di viaggio e
turismo è tenuto a esporre al pubblico copia della SCIA.
2. La
variazione della denominazione dell’agenzia di viaggio o del titolare, persona
fisica o giuridica, comporta la presentazione di nuova SCIA.
3. La
variazione del direttore tecnico, del contenuto dell’attività o dell’ubicazione
della sede dell’agenzia comporta un aggiornamento della SCIA mediante
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000.]
(5) Articolo abrogato
dalla l.r. 17/2019, art. 23, comma 1, lett. b)
Art. 6Modifica all’articolo 9 della l. r. 34/2007 (6) ”2. Nel caso in cui la sospensione di cui al comma 1, lettera a), sia
protratta oltre i termini consentiti, la Provincia dispone la cessazione
dell’attività e l’immediata chiusura dell’esercizio.”. ]
(6) Articolo abrogato
dalla l.r. 17/2019, art. 23, comma 1, lett. b)
Art. 7Modifica all’articolo 10 della l. r. 34/2007 (7)
(7) Articolo abrogato
dalla l.r. 17/2019, art. 23, comma 1, lett. b)
Art. 8Modifica all’articolo 11 della l.r. 34/2007 (8) [1. Al comma 5 dell’articolo 11 della l.r. 34/2007, le parole: “al rilascio
dell’autorizzazione all’apertura dell’agenzia principale” sono sostituite dalle
seguenti: “in ordine al procedimento amministrativo di avvio dell’attività
dell’agenzia principale”]
(8) Articolo abrogato
dalla l.r. 17/2019, art. 23, comma 1, lett. b)
Art. 9Modifica e integrazione all’articolo 12 della l.r. 34/2007 (9) a. al comma 1, dopo la parola: “autorizzate” sono inserite le seguenti: “o
oggetto di SCIA”; b. il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Le
risultanze dell’elenco provinciale sono pubblicate a cura della Provincia, entro
il mese di febbraio di ciascun anno, nel proprio sito web. Successivamente, la
Regione Puglia pubblica tali risultanze nel proprio sito web”]
(9) Articolo abrogato
dalla l.r. 17/2019, art. 23, comma 1, lett. b)
Art. 10Modifica all’articolo 13 della l.r. 34/2007 (10)
(10) Articolo abrogato
dalla l.r. 17/2019, art. 23, comma 1, lett. b)
Art. 11Modifiche all’articolo 14 della l.r. 34/2007 (11) a. la rubrica (Albo provinciale dei direttori tecnici) è sostituita dalla
seguente: “Elenco provinciale dei direttori tecnici”; b. all’alinea del
comma 1 la parola “albo” è sostituita dalle seguenti: “elenco di mera natura
ricognitiva”; c. alla lettera d) del comma 1 le parole: “di cui all’articolo
4 del d.lgs. 392/1991” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della
direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione
delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania)”; d. il comma 3
è sostituito dal seguente: “3. L’elenco è pubblico. Le risultanze
dell’elenco provinciale sono pubblicate a cura della Provincia, entro il mese di
febbraio di ciascun anno, nel proprio sito web. Successivamente la Regione
Puglia pubblica tali risultanze nel proprio sito web.”. ]
(11) Articolo abrogato
dalla l.r. 17/2019, art. 23, comma 1, lett. b)
Art. 12Modifiche e integrazione all’articolo 18 della l.r. 34/2007 (12) a. al comma 2, le parole “prescritta autorizzazione” sono sostituite dalla
seguente: “SCIA”; b. al comma 5, dopo le parole “dell’autorizzazione” sono
inserite le seguenti: “o della SCIA”; c. alla lettera a) del comma 8, le
parole: “dell’autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “dell’attività” e
le parole: “si provvede alla pronuncia di decadenza dell’autorizzazione” sono
sostituite dalle seguenti: “la Provincia dispone la cessazione dell’attività e
l’immediata chiusura dell’esercizio.”]
(12) Articolo abrogato
dalla l.r. 17/2019, art. 23, comma 1, lett. b)
Art. 13Modifica all’articolo 22 della l.r. 34/2007 (13) “1-bis. I soggetti di cui al comma 1 stipulano, in occasione
dell’organizzazione di viaggi, una polizza assicurativa di responsabilità
civile, a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti. La polizza
assicurativa di responsabilità civile è esibita ai controlli.”]
(13) Articolo abrogato
dalla l.r. 17/2019, art. 23, comma 1, lett. b)
CAPO II Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2013, n.27
Art. 14Integrazione all’articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2013, n.27 1. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2013, n.27
(Disciplina dell’attività ricettiva di bed and breakfast - B&B), dopo la
parola “anno” sono aggiunte le seguenti: “, con periodi di chiusura non
inferiori a quindici giorni consecutivi”
Art. 15Integrazione all’allegato 1 della l.r. 27/2013 1. Alla lettera b) dell’allegato 1 alla l.r. 27/2013 dopo la parola: “comunali”
sono aggiunte le seguenti: “fatte salve le deroghe previste dai regolamenti
comunali vigenti per gli immobili situati nei centri storici e per gli immobili
rappresentativi dell’identità del territorio di riferimento classificati nella
categoria catastale A11.”
CAPO III Integrazione e modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11
Art. 16Integrazione e modifiche all’articolo 46 della legge regionale 11 febbraio
1999, n. 11 1. All’articolo 46 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina
delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n.
217, delle attività turistiche a uso pubblico gestite in regime di concessione e
delle associazioni senza scopo di lucro), sono apportate le seguenti
integrazione e modifiche: a. al comma 1, dopo la parola “forniti” sono
inserite le seguenti: “, in forma professionale e continuativa,”; b. il
comma 2 è sostituito dal seguente: “2. L’attività di affittacamere può
essere svolta in forma complementare all’esercizio di ristoro.”
Art. 17Modifica all’articolo 59 della l.r. 11/1999 1. Il secondo periodo del comma 7 dell’articolo 59 della l.r. 11/1999 è
sostituito dal seguente: “L’attività di affittacamere necessita d’iscrizione nel
registro delle imprese.”
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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