Legge Regionale 10 marzo 2014, n. 8 Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro
CAPO 1Interventi per rafforzare la sicurezza, la qualità e ricercare il benessere
durante il lavoro
Art. 1Principi e finalità 1. La Regione Puglia, tenuti presenti i principi costituzionali e i propri
indirizzi statutari, favorisce la crescita della personalità e tutela la dignità
del lavoratore, e, in coerenza con le normative comunitarie e statali, promuove
e adotta idonei strumenti di politica del lavoro per la realizzazione di un
sistema integrato di sicurezza, tutela e miglioramento della vita lavorativa,
volto a prevenire e a contrastare i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori e a ricercare il benessere nei luoghi di lavoro.
2. La
Regione Puglia sostiene la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro
quale parte integrante della qualità dell’azione delle proprie politiche dello
sviluppo economico e sociale e delle politiche di tutela del lavoro e favorisce
iniziative e progetti in collaborazione con gli enti locali, le parti economiche
e sociali e gli altri soggetti pubblici e privati competenti in materia.
3. La Regione Puglia assume quale principio fondamentale della propria
azione istituzionale di prevenzione dei rischi e di promozione del benessere sui
luoghi di lavoro la partecipazione attiva dei lavoratori alla tutela della loro
salute e sicurezza con le forme e negli aspetti previsti dall’ordinamento
nazionale vigente al fine di sviluppare maggiore consapevolezza e responsabilità
sull’argomento.
Art. 2Attività di indirizzo, programmazione e coordinamento 1. La Regione Puglia coordina gli interventi di cui al presente capo nel
rispetto del principio di sussidiarietà e secondo il metodo della concertazione
con le parti sociali e della collaborazione con gli enti locali e con gli enti
istituzionali competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2.
In particolare, la Regione Puglia esercita funzioni di promozione, indirizzo e
coordinamento delle attività di formazione, assistenza, controllo e vigilanza
favorendo lo scambio di informazioni con gli altri soggetti istituzionali che
svolgono compiti inerenti la materia della sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro.
3. Per l’esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 la
Regione Puglia si avvale del Comitato regionale di coordinamento (CRC) di cui
all’articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
4. La Regione Puglia
realizza interventi di carattere sperimentale di interesse regionale e sviluppa
iniziative di studio, ricerca e informazione, finalizzate alla promozione della
cultura della salute, sicurezza e benessere sui luoghi di lavoro.
5. Al
fine di orientare efficacemente l’attività di programmazione in materia di
prevenzione dei rischi, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro la Regione
Puglia provvede, tramite accordi con le parti interessate, all’interconnessione
tra le banche dati dei diversi soggetti istituzionali competenti in materia in
modo da assicurare la lettura e l’incrocio delle informazioni disponibili. 6. La Regione Puglia promuove relazioni e accordi con istituzioni europee,
nazionali e regionali, al fine di creare una rete che consenta lo scambio delle
informazioni e delle metodologie di intervento relative alle buone pratiche
nella prospettiva di individuare ambiti di condivisione e cooperazione comuni di
prevenzione.
Art. 3Comitato regionale di coordinamento 1. L’articolo 7 del d.lgs. 81/2008 e il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 dicembre 2007, avente ad oggetto il coordinamento delle attività di
prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
istituiscono e delineano le funzioni e i compiti del CRC che, ai fini della
presente norma, provvede a: a. assicurare il necessario raccordo con la
commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6 del d.lgs. 81/2008; b. elaborare proposte e formulare pareri utili a garantire uniformità e
omogeneità agli interventi regionali in materia di salute, sicurezza e benessere
sul lavoro; c. elaborare linee d’indirizzo applicative della normativa
vigente in materia di salute, sicurezza e benessere sul lavoro; d.
convalidare codici di condotta e di comportamento sviluppati dalle aziende anche
in concorso con altri enti, istituzioni e/o parti sociali; e. fornire
supporto tecnico per il coordinamento delle iniziative rivolte all’informazione,
alla formazione, alla conoscenza, all’analisi e alla vigilanza dei fenomeni
connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e alla
promozione del benessere lavorativo; f. promuovere, nel rispetto delle
autonomie specifiche e delle competenze assegnate dalla normativa vigente agli
organi istituzionali di ispezione e vigilanza, la realizzazione di piani
coordinati di intervento, anche sulla base delle analisi di cui alla lettera e),
individuando priorità, obiettivi e iniziative tese a migliorare la sicurezza, la
salute e il benessere nei luoghi di lavoro; g. promuovere i necessari
accordi con gli enti istituzionali per la reciproca messa a disposizione delle
banche dati al fine di favorire il sistematico scambio delle informazioni.
1 bis. Il Comitato regionale di coordinamento si avvale del supporto di figure professionali specialistiche, quali lo psicologo del lavoro, al fine di migliorare la qualità delle azioni finalizzate ad assicurare il benessere psicologico e psicofisico dei lavoratori. (1)
(1) Comma aggiunto dalla l.r 37/2023, art. 71, comma 1, lett. a).
Art. 4Interventi per la sicurezza e la salute del lavoro 1. La Regione Puglia, in raccordo con gli indirizzi nazionali sulla prevenzione
nei luoghi di lavoro, promuove e sostiene iniziative di qualificazione delle
azioni di prevenzione dei rischi e di miglioramento continuo delle condizioni di
lavoro, anche attraverso la stipula di accordi territoriali e settoriali con gli
enti locali, le parti sociali e gli enti istituzionali competenti in materia. In
particolare, provvede a: a. realizzare iniziative rivolte alle piccole e
micro imprese, ai lavoratori autonomi e dei servizi e ai settori produttivi più
a rischio anche attraverso il supporto del CRC di cui all’articolo 3 e degli
organismi paritetici territoriali previsti dall’articolo 51 del d.lgs. 81/2008
quali strumenti di aiuto alle imprese nella individuazione di soluzioni tecniche
e organizzative atte a garantire e migliorare la tutela, la sicurezza e il
benessere dei lavoratori; b. attivare e sostenere sportelli informativi,
unitamente alle parti sociali, anche in collaborazione con università, INAIL e
altre istituzioni pubbliche e private operanti nel settore; c. stipulare
accordi con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, finalizzati
a definire condizioni di tutela dei lavoratori migliorative rispetto ai livelli
stabiliti dalla normativa nazionale; d. promuovere, anche attraverso linee
guida e/o accordi con tutti i soggetti interessati, primi tra tutti i medici
competenti di cui al d.lgs. 81/2008, articoli 38 e successivi, processi di
conoscenza delle tecnopatie e dei rischi emergenti e sviluppare interventi anche
in collegamento con il Sistema sanitario regionale; d) bis. promuovere il benessere psicologico dei lavoratori attraverso il coinvolgimento dello psicologo del lavoro (2) e. divulgare tutte le
buone pratiche trasferibili sul territorio regionale; f. coordinare le
azioni di informazione, formazione, assistenza, controllo e vigilanza; g.
monitorare gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali attraverso il
Centro di osservazione e monitoraggio degli infortuni e delle malattie
professionali (COMIMP) previsto dal Piano sanitario regionale 2008-2010, in
raccordo con le attività degli enti istituzionali e dei soggetti competenti in
materia.
2. La Regione Puglia favorisce altresì opportune iniziative,
anche congiunte, laddove possibile, volte ad accrescere le conoscenze e le
competenze di tutte le figure previste dal d.lgs. 81/2008 e in special modo dei
lavoratori, anche autonomi e dei servizi, dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza, dei datori di lavoro e, in particolare, provvede a:
a.
realizzare campagne informative e azioni di sensibilizzazione; b. coordinare
le attività di informazione e formazione sul tema della sicurezza, salute e
igiene del lavoro, con particolare riguardo ai lavoratori che entrano nel
mercato del lavoro facendo ricorso, quando necessario, anche a idonee
strumentazioni didattiche e di mediazione linguistica e culturale; c.
realizzare, nel rispetto delle autonomie scolastiche e in raccordo con gli
interventi scolastici regionali e nazionali, progetti specifici attuati da
figure professionali competenti in materia (psicologi del lavoro, operatori
sindacali, operatori istituzionali, ecc.) di educazione alla sicurezza, alla
salute e in particolare al rispetto della legalità; d. controllare gli
standard di qualità minimi in vigore nonché le modalità omogenee di espletamento
dei corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro in coerenza con gli
interventi formativi regionali e con la normativa nazionale; e. promuovere
codici di condotta etici, buone prassi e accordi aziendali che orientino i
comportamenti di tutte le figure previste dal d.lgs. 81/2008 e in particolare
dei datori di lavoro e dei lavoratori, anche autonomi e dei servizi, verso il
rispetto delle norme e il miglioramento continuo degli standard di sicurezza e
qualità del lavoro.
3. La Regione Puglia, tramite gli assessorati
competenti, tra loro in concerto, al fine di disporre di un quadro continuamente
aggiornato dell’offerta formativa in materia di prevenzione, sicurezza e qualità
del lavoro, provvede a realizzare un apposito sistema di conoscenza di tutti i
soggetti operanti nel settore, istituzionali e non, e delle iniziative esistenti
in materia sul territorio regionale, in raccordo con i vigenti sistemi
informativi della formazione professionale e di quanto previsto dal d.lgs.
81/2008, anche attraverso l’utilizzo di modelli di comunicazione con
trasmissione dei verbali di formazione del corso. 3 bis. Al fine di garantire l’effettiva tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008, la Regione Puglia promuove il coinvolgimento nei luoghi di lavoro dello psicologo del lavoro e delle organizzazioni, allo scopo di operare, in coordinamento con il medico competente e a supporto del datore di lavoro, nella direzione del benessere psicofisico dei lavoratori tramite azioni mirate allo sviluppo di competenze specifiche di gestione dello stress per i lavoratori, nonché di azioni concernenti il miglioramento del clima organizzativo, la riduzione del burnout e dello stress lavoro correlato. (3)
(2) Lettera aggiunta dalla l.r. 37/2023, art. 71, lett. b). (3) Comma aggiunto dalla l.r. 37/2023, art. 71, comma 1, lett. c).
Art. 5Interventi per la diffusione del rispetto della legalità nei luoghi di
lavoro 1. La Regione Puglia, in concorso con gli enti locali e istituzionali e con le
parti sociali, sostiene interventi volti a ridurre, contrastare e prevenire il
fenomeno del mancato rispetto delle leggi di sicurezza sul lavoro e
dell’illegalità sui luoghi di lavoro nelle diverse forme in cui si articola,
promuovendo, in particolare: a. iniziative di sensibilizzazione e
informazione in materia di educazione alla legalità nell’ambito dei percorsi
scolastici, nel rispetto delle autonomie scolastiche e in raccordo con gli
interventi scolastici regionali; b. azioni di sensibilizzazione e
informazione rivolte a tutte le figure previste dal d.lgs. 81/2008 e, in
particolare, ai datori di lavoro e ai lavoratori, anche autonomi e dei servizi; c. stipula di accordi con gli enti locali, gli enti istituzionali competenti
in materia e le parti sociali per garantire, nell’ambito della committenza
pubblica, l’adozione di strumenti idonei ad assicurare lo svolgimento delle
attività nel pieno rispetto della tutela della salute e sicurezza sul lavoro con
particolare attenzione ai settori statisticamente a maggiore rischio, alle
differenze di genere, di età, alla provenienza da altri paesi e alla specificità
contrattuale con cui è resa la prestazione di lavoro
Art. 6Disposizioni in tema di salute, sicurezza e regolarità del lavoro 1. La Regione Puglia, fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale e
regionale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
nonché di emersione del lavoro non regolare, prevede l’adozione, mediante
specifici accordi con le parti interessate, nelle procedure di affidamento e nei
bandi di esecuzione di appalti pubblici, concessioni e convenzioni di ogni
natura in ambito regionale, di misure specifiche dirette a contrastare fenomeni
di illegalità e a garantire la migliore tutela delle condizioni di salute,
sicurezza, igiene e regolarità del lavoro e ricerca del benessere lavorativo.
2. In tutte le fattispecie di affidamento precedenti, in caso di
accertamento di gravi violazioni di norme in materia di salute, sicurezza e
regolarità del lavoro, così come definite dal comma 1 dell’articolo 14 e
dall’allegato I del d.lgs. 81/2008 e s.m.i, è obbligo dell’organo di vigilanza
accertante di darne immediata comunicazione al committente e all’organismo di
cui al comma 10.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a
tutte le aziende in rapporto con la Regione Puglia, con le pubbliche
amministrazioni e con gli enti pubblici sul territorio regionale.
4.
Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis dell’articolo 27 del d.lgs.
81/2008, il rispetto da parte delle imprese delle disposizioni di legge in
materia contributiva, previdenziale e assicurativa, nonché delle norme in
materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro è condizione essenziale per
la concessione di contributi o altre agevolazioni da parte della Regione Puglia,
dei suoi enti strumentali e degli enti locali. A tal fine, la domanda di
agevolazione è corredata del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e
della dichiarazione del richiedente attestante il rispetto delle norme in
materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro.
5. In caso di
accertamento di gravi violazioni di norme in materia di salute, sicurezza e
regolarità del lavoro, così come definite dal comma 1 dell’articolo 14 e
dall’allegato I del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., la Regione Puglia e/o gli enti
interessati provvedono alla revoca e al conseguente recupero dell’agevolazione,
di qualsivoglia natura, attraverso modalità adottate con specifico provvedimento
amministrativo.
6. Nell’ambito del CRC, come precedentemente
individuato, l’ufficio operativo di cui all’articolo 2 del d.p.c.m. 21 dicembre
2007 provvede alla raccolta e alla catalogazione delle comunicazioni rivenienti
da tutti i servizi ispettivi territoriali in funzione del controllo che l’ente
Regione opera ai fini dell’applicazione delle previsioni della presente legge.
Art. 7Interventi per la qualità del lavoro e il benessere lavorativo 1. La Regione Puglia concede contributi in conto capitale per interventi
realizzati da micro e piccole imprese come definite a livello comunitario,
costituite anche in forma cooperativa, operanti nel territorio regionale nei
settori di maggior rischio individuati anche sulla base di specifici accordi con
le parti sociali.
2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato al
raggiungimento verificabile di livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro
migliorativi rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione nazionale.
3. La Regione Puglia concede altresì contributi per iniziative, anche a
carattere sperimentale, finalizzate a favorire la qualità e il benessere
lavorativo, buone prassi, codici di condotta e comportamento, sistema di
gestione della salute e sicurezza sul lavoro, ecc., realizzate dai soggetti di
cui al comma 1, dagli enti bilaterali ivi compresi gli organismi paritetici
territoriali di cui all’articolo 51 del d.lgs. 81/2008 e da altri soggetti
pubblici e privati. 4. La Giunta regionale, acquisito il parere del CRC di
cui all’articolo 3, con proprio provvedimento, a integrazione del Piano
regionale della prevenzione, definisce le modalità e i requisiti per la
concessione dei contributi di cui al presente articolo nonché le modalità dei
relativi controlli.
5. La Regione Puglia, sentite le parti sociali
competenti e operanti nel settore, può stabilire ogni ulteriore sistema premiale
opportuno orientato a favorire il reale miglioramento dei livelli di qualità e
di benessere lavorativo.
CAPO 2Interventi in tema di responsabilità sociale
Art. 8Responsabilità sociale dei datori di lavoro 1. La Regione Puglia, al fine di realizzare un sistema di garanzia della qualità
del lavoro e del benessere lavorativo intesi come rispetto dei diritti umani,
sociali, economici, ambientali e come valorizzazione delle risorse umane,
sviluppo delle competenze professionali, attenzione ai fenomeni di stress,
riequilibrio della presenza di genere con particolare attenzione alle diverse
sensibilità, sostenibilità ambientale delle attività e coesione sociale e
integrazione dei lavoratori provenienti da altri paesi, promuove la cultura
della responsabilità sociale nell’ambito delle imprese, degli enti pubblici e
privati, delle amministrazioni locali e tra i cittadini, in coerenza con i
principi e gli obiettivi espressi dalla Commissione europea in materia di
responsabilità sociale delle imprese (Corporate Social Responsability - C.S.R.).
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Puglia promuove
l’adozione da parte dei datori di lavoro di pratiche socialmente responsabili
intese come adesione volontaria a codici di condotta e buone prassi, discipline
e tutele sociali e ambientali nello svolgimento di attività amministrative,
produttive e commerciali e nei rapporti con lavoratori, clienti, utenti e
fornitori e, in generale, con tutti i soggetti con i quali interagiscono. 3.
Le discipline e le buone pratiche liberamente adottate dai datori di lavoro
devono tendere, in generale, alla realizzazione di livelli di tutela maggiori
rispetto a quelli discendenti dagli obblighi di legge, con particolare
riferimento in materia di: a. regolarità e stabilità dei rapporti di lavoro;
b. pari opportunità tra donne e uomini, anche con riferimento ai tempi di
vita e di lavoro; c. sicurezza, salubrità e riduzioni dei rischi negli
ambienti di lavoro e nelle attività lavorative; d. benessere psico/fisico,
integrazione e coesione dei lavoratori con particolare attenzione ai disabili o
svantaggiati, anche attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche; e. partecipazione e condivisione di tutte le componenti dei processi
lavorativi con i lavoratori e con le loro rappresentanze, con particolare
riferimento ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle varie forme
che questa figura assume, (RLSicurezza, RLSTerritoriale, RLSSito, RLSAmbiente); f. qualificazione professionale dei lavoratori; g. tutela ambientale e
sviluppo sostenibile; h. contrasto allo stress lavoro-correlato con
l’apporto di reali modifiche al modello organizzativo; i. adozione di
percorsi d’integrazione degli immigrati; j. contrasto alle molestie e alle
violenze durante il lavoro; k. tutela della gravidanza e maternità;
l.
manutenzione delle attrezzature e degli ambienti di lavoro; m. rischi
relativi a malattie non tabellate; n. progettazione e riprogettazione
ergonomica dei posti di lavoro.
Art. 9Albo dei datori di lavoro socialmente responsabili 1. La Regione Puglia, ai fini della presente legge, con motivato provvedimento,
istituisce un proprio albo della responsabilità sociale in tema di lavoro al
quale possono iscriversi i datori di lavoro che dimostrino l’avvio e il
mantenimento del percorso della responsabilità sociale mediante l’adozione di
documenti, quali: bilanci sociali e ambientali, marchi di qualità, ovvero
mediante procedure e codici di comportamento certificabili e alla cui stesura
hanno partecipato le organizzazioni sindacali aziendali o, in assenza, quelle
territoriali, iscrizione a enti bilaterali consolidati e operativi costituiti
dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale. In particolare, i datori di lavoro, oltre all’applicazione puntuale
di tutte le normative sulla sicurezza del lavoro, ivi compresi gli accordi
sindacali, devono dimostrare, nell’ambito delle proprie attività di gestione
aziendale, la realizzazione d’iniziative quali (si fornisce un elenco indicativo
e non esaustivo delle possibili iniziative): a. adozione di buone pratiche e
di prestazioni sociali nei confronti delle risorse umane, dei soci, dei clienti
e dei fornitori, dei collaboratori finanziari, della pubblica amministrazione,
della comunità e dell’ambiente; b. instaurazione di rapporti di lavoro
stabili e duraturi che migliorino la qualità della vita dei dipendenti; c.
adozione di misure atte a garantire la tracciabilità dei prodotti e il
monitoraggio della qualità del lavoro nella catena di fornitura; d. adozione
di codici di comportamento etico, modelli di rendicontazione e sistemi di
gestione certificati, nonché sistemi di certificazione di prodotto o di servizio
tali da assicurare la trasparenza e l’assunzione della responsabilità sociale
secondo standard riconosciuti a livello internazionale, europeo o nazionale; e. adozione e reale applicazione di sistemi di gestione della sicurezza sul
lavoro.
2. La Regione Puglia, mediante specifico accordo con le parti
sociali, definisce le regole di funzionamento dell’Albo di cui al comma 1,
indica i requisiti per l’iscrizione, individua i soggetti titolari dei dati
sensibili, stabilisce le modalità di funzionamento e di verifica della
sussistenza e del mantenimento dei requisiti, il cui controllo può essere
demandato anche agli enti bilaterali territoriali e/o agli organismi paritetici
territoriali di cui all’articolo 51 del d.lgs. 81/2008. I datori di lavoro
che perdono anche uno solo dei requisiti determinati per l’iscrizione all’Albo
sono tenuti a comunicarlo immediatamente alla Regione.
3. La Regione
Puglia provvede a dare la massima pubblicità all’Albo di cui al comma 1 al fine
di concorrere a una vera presa di coscienza al problema dell’intera società e
quindi al massimo abbassamento possibile del livello collettivo di tollerabilità
delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Art. 10Interventi di informazione e sensibilizzazione 1. Al fine di agevolare la diffusione della cultura della responsabilità sociale
e ambientale, la Regione Puglia, anche in collaborazione con le province, le
parti sociali, gli enti bilaterali, ivi compresi gli organismi paritetici
territoriali ex articolo 51 del d.lgs. 81/2008, i soggetti istituzionali e gli
altri organismi pubblici e privati, attiva iniziative di informazione,
comunicazione, formazione, promozione e partecipazione che favoriscano sul
territorio una maggiore conoscenza in materia di responsabilità sociale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Puglia promuove in
particolare: a. azioni di informazione sui temi della responsabilità sociale
e ambientale per favorire l’adozione da parte di imprese e enti pubblici e
privati delle buone pratiche, codici di comportamento etici, marchi di qualità e
documenti quali i bilanci sociali e ambientali, che evidenzino l’assunzione
della responsabilità sociale; b. attività di informazione e pubblicizzazione
delle buone prassi e delle esperienze realizzate in materia rivolte, in
particolare, alle piccole e medie imprese; c. azioni di sensibilizzazione
rivolte ai consumatori, anche per il tramite delle loro associazioni, ai grandi
acquirenti in ordine ai temi della certificazione di qualità, sociale e
ambientale; d. servizi di consulenza alle imprese sulla responsabilità
sociale; e. accordi con le parti sociali per attività di sostegno operativo
alle imprese.
Art. 11Incentivi per l’assunzione della responsabilità sociale 1. La Regione Puglia concede contributi ai datori di lavoro operanti sul
territorio regionale per favorire l’assunzione della responsabilità sociale. In
particolare, i contributi sono finalizzati all’adozione di: a. tutto quanto
previsto all’articolo 8; b. pratiche socialmente responsabili nei confronti
del mercato, delle risorse umane, della comunità e dell’ambiente; c. codici
di condotta; d. sistemi di gestione della responsabilità sociale; e.
modelli di rendicontazione tali da assicurare la trasparenza e l’assunzione
della responsabilità secondo riconosciuti standard nazionali o internazionali;
f. sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro.
2. L’importo e le
modalità di concessione e revoca dei contributi di cui al comma 1 sono definiti
dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, a integrazione del Piano
regionale della prevenzione, nel rispetto della normativa comunitaria in materia
di aiuti di stato e in raccordo con le misure a sostegno delle attività
produttive.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente
capo la Regione Puglia si avvale del contributo e del supporto del CRC di cui
all’articolo 3, alle cui riunioni possono essere invitati a partecipare esperti
e rappresentanti di enti e associazioni competenti nelle materie di interesse;
il Comitato può demandare a sua volta tale compito agli organismi paritetici
territoriali di cui all’articolo 51 del d.lgs. 81/2008 e agli enti bilaterali
territoriali, operando obbligatoriamente un controllo annuale sul loro operato.
Art. 12Agevolazioni per i datori di lavoro socialmente responsabili 1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, a integrazione del Piano
regionale della prevenzione, prevede a favore dei datori di lavoro iscritti
nell’Albo di cui all’articolo 9 titoli di preferenza per l’accesso agli
interventi e alle agevolazioni di cui alla presente legge nonché eventuali
ulteriori agevolazioni che possono riguardare anche l’applicazione di regimi
fiscali di maggior favore, per quanto di competenza della Regione.
2. La
Regione Puglia, nell’ambito dei propri interventi d’incentivazione a favore dei
soggetti pubblici e privati, tiene conto con titolo di preferenza dei datori di
lavoro iscritti all’Albo di cui all’articolo 9. A favore degli stessi datori di
lavoro la Regione provvede altresì ad attuare opportune iniziative di
valorizzazione, in Italia e all’estero, dei prodotti e delle attività svolte.
CAPO 3Prevenzione e tutela dalle molestie negli ambienti di lavoro
Art. 13Principi e finalità 1. La Regione Puglia, tenuti presenti i principi costituzionali, nel rispetto
della normativa statale vigente e con riferimento all’ordinamento comunitario,
intende garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori, favorire l’inclusione
sociale, tutelare l’integrità psico-fisica della persona sul luogo di lavoro e
migliorare la qualità e il benessere del lavoro, anche attraverso la prevenzione
e il contrasto alle molestie di qualsiasi genere durante il lavoro.
2.
Per i fini di cui al comma 1, la Regione Puglia promuove azioni e iniziative
volte a prevenire il disagio lavorativo e migliorare le relazioni sociali nella
vita lavorativa, prevenire e contrastare l’insorgenza e la diffusione di
fenomeni di molestie a carattere sessuale e non, persecuzioni e violenze
psicologiche sui luoghi di lavoro. 3. Per il raggiungimento delle finalità
di cui al presente capo la Regione Puglia si avvale del contributo e del
supporto dell’Osservatorio regionale contro le molestie, costituito con delibera
di Giunta regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, composto da un esperto in materia di molestie negli ambienti di
lavoro, di nomina regionale, con funzioni di presidente, da tre rappresentanti
delle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, da tre
rappresentanti delle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative e da un rappresentante per ogni associazione competente in
materia di molestie negli ambienti di lavoro facente parte dell’Osservatorio.
Art. 14Azioni di informazione e formazione 1. La Regione Puglia promuove e sostiene, anche in collaborazione con gli enti
locali, le parti sociali e gli enti istituzionali competenti in materia di
molestie negli ambienti di lavoro: - azioni di sensibilizzazione e
informazione in materia; - iniziative volte ad accrescere le competenze degli
operatori delle istituzioni e dei servizi al lavoro; - azioni di ricerca e
individuazione di buone pratiche da trasferire sul territorio regionale.
Art. 15Sportello di ascolto 1. La Regione Puglia promuove sul territorio, in raccordo con gli enti locali e
in collaborazione con associazioni, organizzazioni sindacali e altre istituzioni
pubbliche e private, l’attivazione di sportelli di ascolto con il compito di: a. fornire una prima consulenza in ordine ai diritti del lavoratore; b.
orientare il lavoratore presso servizi specialistici; c. segnalare al datore
di lavoro, pubblico o privato, la situazione di disagio del lavoratore,
invitandolo ad assumere i provvedimenti idonei per rimuoverne le cause anche
attraverso la revisione del documento di valutazione dei rischi da stress; d. fornire, dettagliando in forma anonima e digitale, ogni utile
informazione all’Osservatorio regionale contro le molestie.
2. La
Regione Puglia assicura il coordinamento delle attività svolte dagli sportelli
di cui al comma 1 anche in raccordo con le strutture pubbliche competenti in
materia di molestie negli ambienti di lavoro.
Art. 16Progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul posto di lavoro
1. Per le finalità di cui al presente capo, la Regione Puglia promuove la
realizzazione di progetti contro le molestie morali, psico-fisiche e sessuali
sul posto di lavoro, secondo criteri e regole definiti in raccordo con
l’Osservatorio regionale contro le molestie di cui al comma 3 dell’articolo 13.
2. I progetti di cui al comma 1 possono essere presentati da: a.
enti locali, singoli o associati, anche in convenzione con associazioni di
volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale che documentino
comprovata esperienza in materia di molestie sul lavoro; b. associazioni di
volontariato, associazioni senza fini di lucro e di utilità sociale,
organizzazioni sindacali, che abbiano maturato le giuste competenze in materia
di contrasto alle molestie morali, di carattere sessuale e psico-fisiche
nell’ambiente di lavoro; c. organizzazioni datoriali di categoria operanti
sul territorio regionale che si avvalgano o collaborino con personale
qualificato di pluriennale e documentata esperienza in materia di molestie sul
lavoro; d. enti bilaterali consolidati e operativi costituiti dalle
associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale.
Art. 17Finanziamento 1. Gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura sul capitolo
di spesa n.711021 - U.P.B. 05.07.01, collegato al capitolo d’entrata n. 3061125
nella misura massima del 15 per cento dei proventi annui derivanti dalle
irrogazioni delle sanzioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
|