Regolamento Regionale 9 gennaio 2014, n. 1 Disciplina per il rilascio del giudizio di idoneità, per la sorveglianza e il controllo dell'acqua destinata al consumo umano
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE Visto lart. 121 della Costituzione, così come modificato
dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce
al Presidente della Giunta Regionale lemanazione dei regolamenti regionali;
Visto lart. 42, comma 2, lett. c) L.R. 12 maggio 2004, n. 7
Statuto della Regione Puglia;
Visto lart. 44, comma 3, L.R. 12 maggio 2004, n. 7
Statuto della Regione Puglia;
Vista la Delib.G.R. n. 2566 del 30/12/2013 di adozione del
Regolamento;
emana
il seguente regolamento
CAPO I Disposizioni generali
Art. 1Principi generali 1. La Regione Puglia qualifica la disponibilità dellacqua
destinata al consumo umano quale diritto fondamentale del cittadino, come tale,
oggetto di tutela che deve estendersi anche a livello sanitario per garantire la
salute pubblica.
2. Linquinamento e la desertificazione costituiscono fattori che
rendono preziosa la risorsa acqua, rendendo necessario di garantire la qualità
delle acque destinate al consumo umano, anche per le fonti di captazione non
gestite dallEnte Pubblico.
Art. 2Finalità 1. Il presente Regolamento definisce le competenze, gli
interventi e le procedure per perseguire gli obiettivi di cui allart. 1.
2. Per le zone che non possono essere servite dal pubblico
acquedotto, lapprovvigionamento idrico può avvenire in modo autonomo.
3. Il presente Regolamento costituisce anche atto di indirizzo
per le Aziende Sanitarie Locali in ottemperanza allart. 12.1 lett. g) del
D.Lgs. 31/2001.
Art. 3Definizioni 1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a. Acqua ad uso domestico: acqua utilizzata per i bisogni della
famiglia dellutilizzatore, per labbeveraggio del bestiame, per linnaffiamento
di orti o giardini di proprietà o in uso da parte dellutilizzatore e dei suoi
familiari conviventi. È riferibile alluso domestico linnaffiamento di verde
condominiale non eccedente i 5 mila mq. b. Acque destinate al consumo umano, il cui uso è subordinato
allacquisizione del giudizio di idoneità:
b.1 acque trattate o non trattate, destinate alluso potabile,
alla preparazione di cibi e bevande o ad altri usi domestici, a prescindere
dalla loro origine, siano esse fornite mediante rete di distribuzione, cisterne,
bottiglie o contenitori, rispondenti ai requisiti fissati dal D.Lgs. n. 31/01;
b.2 acque utilizzate in unimpresa alimentare per la
fabbricazione, il trattamento, la conservazione o limmissione sul mercato di
prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle individuate
dal Reg. CE 852/2004 la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità
del prodotto alimentare finale.
c. Acqua fornita al pubblico: acqua destinata al consumo umano
erogata in edifici o strutture quali scuole, ospedali, case di cura, caserme
circondariali, uffici pubblici, strutture ricettive, aeroporti, stazioni ed
esercizi pubblici quali bar, ristoranti, pizzerie, tavole calde, birrerie e
similari. d. Acqua grezza: acqua prelevata da una fonte di
approvvigionamento a monte dellimpianto di trattamento. e. Acqua miscelata: unione di acque aventi provenienza e
caratteristiche diverse. f. Acqua non trattata: acqua, prelevata da una fonte di
approvvigionamento, immessa in rete idrica senza alcun trattamento. g. Acqua piovana: acqua di origine meteorica raccolta tramite
tetti o superfici dedicate. h. Acqua potabile: acqua avente i requisiti previsti dal D.Lgs.
31/2001 e destinata ad essere ingerita dalluomo. i. Acqua potabile trattata:
i.1 acqua idonea al consumo umano, non preconfezionata,
sottoposta a un qualsiasi trattamento, somministrata nelle collettività e in
altri esercizi pubblici; i.2 gassata, se addizionata di anidride carbonica. l. Acqua pulita: acqua dolce o acqua di mare o salmastra
naturale, artificiale o depurata, che non contiene microrganismi, sostanze
nocive o plancton tossico in quantità tali da incidere direttamente o
indirettamente sulla qualità igienico?sanitaria degli alimenti. m. Acque sotterranee: le acque che si trovano sotto la superficie
del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il
sottosuolo. n. Acque superficiali: le acque interne ad eccezione delle acque
sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, sono incluse le acque
territoriali. o. Acqua trattata: acqua di approvvigionamento in uscita
dallimpianto di trattamento. p. Acqua trasportata: acqua dotata di giudizio di idoneità,
trasferita mediante cisterna da un qualsiasi vettore. q. Acquedotto: complesso degli impianti di attingimento, di
eventuale trattamento, di trasporto e di distribuzione.
r. Alimento o prodotto alimentare o derrata alimentare:
r.1 qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente
trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito o di cui si prevede
ragionevolmente che possa essere ingerito.
r.2 acqua intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso
della loro produzione, preparazione o trattamento, conservazione e immissione
sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse le
acque individuate ai sensi dellarticolo 11, comma 1, lettera e) D.Lgs. 31/2001,
la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare
finale.
r.3 acqua distribuita nei soli punti di consegna i cui i valori
devono essere conformi al D.Lgs. 31/2001.
r.4 bevande e gomme da masticare;
r.5 non sono compresi:
- i mangimi;
- gli animali vivi, a meno che non siano preparati per
limmissione sul mercato ai fini del consumo umano;
- i vegetali prima della raccolta;
- i medicinali ai sensi delle Direttive del Consiglio 65/65/CEE e
92/73/CEE;
- i cosmetici ai sensi della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio;
- il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della Direttiva
89/622/CEE del Consiglio;
- le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della
Convenzione Unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della
Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971;
- i residui e i contaminanti.
s. Approvvigionamento idrico: approvvigionamento autonomo o
tramite acquedotto o tramite cisterna fissa o mobile. t. Approvvigionamento idrico autonomo: approvvigionamento idrico
privato da fonte naturale di cui si ha la disponibilità. u. A.T.O.: Ambito territoriale ottimale di cui allart. 148 del
D.Lgs. 152/2006 e dalle legislazioni regionali competenti per ciascuna porzione
di territorio. Nella Regione Puglia si identifica con lA.I.P. (Autorità Idrica
Pugliese). v. Audit: esame sistematico e indipendente per accertare se
determinate attività e i risultati correlati siano conformi alle disposizioni
previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e siano adeguate
per raggiungere determinati obiettivi. w. Autocontrollo: metodologia basata sui principi dellanalisi
dei pericoli e sulla individuazione dei punti critici di controllo (HACCP). x. Autorità competente: Autorità centrale per lorganizzazione di
controlli ufficiali o qualsiasi altra Autorità cui è conferita tale competenza,
compresa lAutorità prevista ai sensi dellart. 54 D.Lgs. 267/2000. y. Autorità Idrica Pugliese (A.I.P): Ambito Territoriale Ottimale
(A.T.O.). z. Cabina della testata del pozzo: locale in cui è alloggiata la
testata del pozzo.
aa. Captazione: insieme delle operazioni di realizzazione,
gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per lapprovvigionamento
diretto di acque sotterranee (pozzi o sorgenti).
bb. Casa dellacqua: unità distributiva, aperta al pubblico, di
acque destinate al consumo umano sottoposte a uno o più processi di trattamento.
cc. Cisterna: contenitore, preferibilmente ad uso esclusivo, atto
a ricevere acqua destinata al consumo umano.
dd. Cisterna mobile: cisterna trasportata da un mezzo vettore.
ee. Controllo ufficiale: qualsiasi forma di controllo, eseguita
dallAutorità Competente o dalla Comunità, per la verifica della conformità alla
normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul
benessere degli animali.
ff. Corpo idrico superficiale: corso dacqua o bacino le cui
acque, dopo trattamento, possono essere utilizzate per lapprovvigionamento
idropotabile.
gg. Fonte di approvvigionamento: acque sotterranee o acque
superficiali che alimentano un acquedotto o un impianto idrico autonomo.
hh. Gestore: il Gestore del servizio idrico integrato, il Gestore
del servizio idrico pubblico, nonché chiunque fornisca acqua a terzi attraverso
impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili; il trasportatore di acqua
destinata al consumo umano che eroga direttamente lacqua a terzi; il titolare
di una cisterna fissa - non allacciata alla rete dellacquedotto pubblico - che
eroga acqua a terzi direttamente dalla cisterna o mediante una rete di
distribuzione idrica.
ii. Impianto di attingimento: complesso delle opere occorrenti
per la raccolta, la regolazione e la derivazione di acque sotterranee o
superficiali. Sono comprese tutte le opere occorrenti per proteggere e
conservare la disponibilità e la qualità delle acque medesime.
jj. Impianto di distribuzione esterno: complesso dei serbatoi,
della rete di distribuzione e delle relative diramazioni fino al punto di
consegna agli utenti.
kk. Impianto di distribuzione interno o domestico: complesso
costituito, dopo il punto di consegna, dalla eventuale riserva idrica, dalla
rete di distribuzione e dalle diramazioni fino ai punti duso.
ll. Impianto di potabilizzazione: il complesso delle opere di
trattamento occorrenti per conferire alle acque le particolari caratteristiche
fisiche, chimiche e microbiologiche, richieste per la destinazione al consumo
umano.
mm. Impianto idrico autonomo: sistema con approvvigionamento
idrico autonomo e distribuzione di acqua destinata al consumo umano, costituito
da fonte di approvvigionamento naturale, eventuali impianti di trattamento, di
trasporto e di distribuzione.
nn. Impresa alimentare: ogni soggetto, pubblico o privato,
riferito sia allindustria alimentare che allattività di commercio al
dettaglio, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività
connesse a una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli
alimenti.
oo. O.D.I.: Origine di distribuzione idrica.
pp. Opere di trasporto: sistema di tubazioni per il trasporto
dellacqua da una o più fonti di approvvigionamento alla rete di distribuzione.
qq. O.S.A.: persona, fisica o giuridica, responsabile di
garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare
nellimpresa alimentare posta sotto il suo controllo.
Il trasportatore di acqua con giudizio di idoneità, che non eroga
direttamente lacqua a terzi.
rr. Piano di Sicurezza dellAcqua (PSA) o Water Safety Plan
(WPS): documento per garantire la sicurezza dellapprovvigionamento idrico
mediante lutilizzo di un approccio di valutazione e gestione globale del
rischio che comprende tutte le fasi della filiera idrica dallapprovvigionamento
alla distribuzione al consumatore.
ss. Pozzo: struttura realizzata mediante una perforazione,
generalmente cilindrica, ottenuta con varie tecniche, provvista di armatura di
sostegno, sviluppata al fine di consentire lestrazione di acqua dal sottosuolo
per pressione naturale o tramite sistema di pompaggio.
tt. Produzione primaria: linsieme di tutte le fasi della
produzione, dellallevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi
il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione,
comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici.
uu. Protezione dinamica: intensificazione del monitoraggio di
parametri analitici concordati tra ASL e Gestore, da adottare solo in casi
particolari, in conseguenza della presenza di attività antropiche non rimovibili
allinterno della zona di rispetto.
vv. Punto di consegna: punto posto prima dellimpianto di
distribuzione interno, identificabile con il gruppo misuratore; costituisce il
punto di separazione tra la rete interna e quella esterna. Ove il Gestore
installi un rubinetto unidirezionale in prossimità del contatore, il punto di
consegna diventa il rubinetto unidirezionale.
ww. Punto di immissione nella rete di distribuzione idrica: punto
di origine della distribuzione idrica (O.D.I.); esso è individuato:
- dal punto immediatamente alluscita del serbatoio, nel caso di
rete di distribuzione idrica alimentata da serbatoio o partitore; - dal punto di immissione diretta, nel caso di rete di
distribuzione idrica alimentata da pozzo; - di concerto, tra il gestore e la ASL, nei casi dubbi.
xx. Punto duso: punto in cui lacqua viene resa disponibile al
consumo.
yy. Punto rete: punto codificato per il prelievo di campioni
dacqua situato lungo la rete di distribuzione.
zz. Responsabile della rete di distribuzione interna o domestica:
zz.1 il soggetto responsabile della gestione di un impianto
idrico interno di un edificio o di una struttura ricettiva, allacciato alla rete
dellacquedotto pubblico, che fornisce acqua anche a terzi;
zz.2 il Sindaco per lerogazione di acqua da fontanine pubbliche,
limitatamente al tratto a valle del punto di consegna.
Il responsabile non è obbligato ad effettuare i controlli
analitici interni previsti dal D.Lgs. 31/2001, ma è tenuto a garantire
lidoneità igienico-sanitaria dellimpianto di distribuzione interno attraverso
idonee e documentate procedure.
aaa. Rete di distribuzione idrica: sistema di tubazioni, raccordi
e dispositivi per il trasporto di acqua allutenza. La rete può essere a ciclo
chiuso o ramificata.
bbb. Serbatoio: vasca di accumulo dellacqua interrata,
seminterrata o fuori terra.
ccc. Servizio competente della ASL: Servizio Igiene degli
Alimenti e della Nutrizione (SIAN) o Unità Operativa dedicata.
ddd. Servizio Idrico integrato: servizio in un ambito
territoriale ottimale ovvero servizio pubblico esistente soltanto fino alla
piena operatività del servizio idrico integrato.
eee. Servizio Idrico pubblico: servizio idrico delle acque
destinate al consumo umano, dalla fonte di approvvigionamento al punto di
consegna.
fff. Sorgente: punto o area più o meno ristretta in cui avviene
laffioramento di acque sotterranee.
ggg. Torre piezometrica: serbatoio pensile con funzioni di
regolatore della pressione di rete.
hhh. Utenze sensibili: edifici in cui lacqua viene fornita al
pubblico quali strutture sanitarie, socio-assistenziali, scolastiche, dialisi
domiciliari e similari, per le quali la non conformità o lalterazione
qualitativa dellacqua erogata comporta rischi aggiuntivi per la salute, per le
particolari necessità e/o condizioni degli utenti.
iii. Valvola di ritegno: dispositivo che impedisce il riflusso
dellacqua in una tubazione.
lll. Valutazione del rischio: processo su base scientifica
costituito da quattro fasi: individuazione del pericolo, individuazione del
rischio associato al pericolo, valutazione dellesposizione al pericolo e
caratterizzazione del rischio.
mmm. Vettore: mezzo di trasporto terrestre o marino.
nnn. Water Safety Plan (WPS): vedi punto Reg. reg.
ooo. Zona di approvvigionamento: zona geograficamente definita,
allinterno della quale le acque destinate al consumo umano, provenienti da una
o varie fonti, si presume che abbiano qualità sostanzialmente uniforme.
ppp. Zona di tutela assoluta: zona che, estendendosi per almeno
metri 10 (dieci) di raggio dal punto di captazione o di derivazione dellacqua,
deve essere adeguatamente protetta ed adibita esclusivamente ad opere di
captazione o presa ed ad infrastrutture di servizio.
qqq. Zona di rispetto: zona che si estende per metri 200
(duecento) di raggio dal punto di captazione o di derivazione dellacqua, come
individuata dalla Regione.
CAPO II Sorveglianza e controllo
Art. 4Competenze del Sindaco 1. Il Sindaco:
a) adotta, su proposta della ASL, i provvedimenti cautelativi a
tutela della risorsa idrica e della salute pubblica; b) diffonde linformazione ai cittadini, congiuntamente alla ASL
o su proposta della ASL; c) adotta provvedimenti inerenti alle zone di rispetto di cui al
D.Lgs. 152/2006 e al Reg. reg. n. 12/2011.
Art. 5Competenze del Gestore 1. Il Gestore
a. effettua i controlli interni di cui allart. 7 del D.Lgs.
31/2001 e comunica annualmente, al competente servizio della ASL, il piano dei
controlli; b. conserva i risultati dei controlli interni per un periodo non
inferiore a cinque anni, per la consultazione da parte dellorgano di controllo;
c. attua i correttivi gestionali, sentita la ASL, necessari
allimmediato ripristino della qualità delle acque erogate; d. cura la tenuta di un registro, a disposizione dellOrgano di
controllo, in cui devono essere annotate:
- lavvenuta pulizia e disinfezione dei serbatoi idrici;
- lavvenuta ispezione delle reti di distribuzione e le eventuali
riparazioni;
- le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. Oltre a quanto sopra, il Gestore del Servizio pubblico:
a. informa tempestivamente la ASL di eventuali non conformità e
di interruzioni del servizio; b. predispone un piano di interventi per le emergenze idriche
rispondente alle modalità indicate nellart. 12.1 a) del D.Lgs. 31/2001; c. predispone il piano di gestione delle interruzioni di servizio
comunicandolo allAIP; d. comunica almeno semestralmente alla ASL i risultati dei
controlli interni; e. diffonde linformazione ai cittadini secondo quanto stabilito
dallAutorità per lenergia elettrica ed il gas.
Art. 6Competenze della ASL 1. La ASL:
a. rilascia il giudizio di idoneità dellacqua destinata al
consumo umano a seguito di verifiche ispettive e controlli analitici; b. esprime parere, su richiesta, su progetti di impianti idrici e
di reti idriche o su trasformazione degli esistenti; c. esprime pareri, su richiesta, allA.I.P, ai sensi di quanto
previsto dal D.Lgs. 31/2001; d. definisce i punti ufficiali per il controllo esterno, dintesa
con il gestore, assegnando il relativo codice; e. comunica alla Regione i punti di prelievo codificati per il
controllo e gli eventuali aggiornamenti nonché, periodicamente, i dati inerenti
ai controlli esterni; f. stabilisce la frequenza di campionamento per le analisi di
routine e di verifica; g. stabilisce i modelli analitici; h. effettua i controlli esterni, mediante prelievo di campioni di
acque da sottoporre ad analisi; i. gestisce le non conformità:
j.1 effettua la valutazione del rischio nei casi di non
conformità ai valori di parametro o di altri aspetti di rischio
igienico?sanitario;
j.2 formula eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della
salute pubblica e li comunica al Sindaco per ladozione;
j.3 dispone che i Gestori adottino interventi correttivi;
k. effettua i controlli ispettivi sulle strutture
acquedottistiche:
k.1 impianti di attingimento;
k.2 opere di trasporto;
k.3 impianti di trattamento;
k.4 serbatoi;
k.5 reti di distribuzione;
k.6 impianti ripartitori;
l. verifica la conformità delle aree di tutela assoluta e di
rispetto; m. effettua controlli:
m.1 sulle acque fornite mediante cisterne fisse e mobili, nonché
sulle navi-cisterne;
m.2 sugli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in
contenitori;
m.3 sulle acque confezionate;
m.4 sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari;
m.5 sulle acque utilizzate nei distributori automatici di bevande
calde o fredde;
m.6 sui distributori di acqua;
m.7 sulle acque di impianti idrici autonomi in cui le acque sono
distribuite a terzi;
m.8 sulle reti idriche di strutture pubbliche, sanitarie e non
(ospedali, case di cura, scuole e similari).
n. acquisisce la documentazione relativa allidoneità dei
materiali utilizzati per le opere acquedottistiche e posti a contatto con
lacqua; o. informa il Sindaco e/o i cittadini, nel caso si rendessero
necessarie modifiche nei comportamenti, circa il corretto utilizzo dellacqua;
p. informa, promuove e favorisce campagne di sensibilizzazione,
soprattutto nelle Scuole e nelle Associazioni di Cittadini, anche attraverso un
sito ASL dedicato, tese alla conoscenza e al corretto utilizzo della risorsa
acqua e a incoraggiare lutilizzo delle acque distribuite nelle reti
acquedottistiche pubbliche, ai fini sia della maggior garanzia igienica che
della tutela ambientale; q. valuta e gestisce i rischi connessi alla distribuzione e
alluso dellacqua destinata al consumo umano; r. valuta i Piani di Autocontrollo per la gestione dei pericoli
nei sistemi idrici delle imprese alimentari; s. valuta i Piani di Sicurezza dellAcqua; t. valuta, per gli aspetti di competenza, i Piani di Intervento
per lEmergenza Idrica; u. applica le sanzioni di cui allart. 19 del D.Lgs. 31/2001 e ai
commi 4, 5, 6, 7 e 8 dellart. 6 del D.Lgs. 193 del 2007.
Art. 7Controlli interni 1. Sono controlli interni i controlli che il Gestore del servizio
idrico integrato, il Gestore del servizio idrico pubblico, nonché chiunque
fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne fisse o
mobili, è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dellacqua
destinata al consumo umano.
2. I punti di prelievo e la frequenza dei controlli interni
possono essere concordati con lAzienda Sanitaria Locale.
3. Per leffettuazione dei controlli il Gestore si avvale di
laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri
Gestori di servizi idrici o con altro laboratorio avente i requisiti di cui
allart. 10 del presente Regolamento.
4. I risultati dei controlli sono conservati per un periodo non
inferiore a cinque anni per leventuale consultazione da parte dellorgano di
controllo.
5. I Gestori del Servizio Idrico Integrato e del Servizio Idrico
Pubblico comunicano, almeno semestralmente, alla ASL i risultati dei controlli
effettuati.
6. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato e il Gestore del
Servizio Idrico Pubblico comunicano immediatamente alla ASL eventuali non
conformità riscontrate durante i controlli interni e gli interventi correttivi
posti in atto.
7. Le ASL vigilano sulla corretta e puntuale effettuazione dei
controlli interni.
Art. 8Controlli esterni 1. I controlli esterni sono effettuati dalla ASL territorialmente
competente e sono finalizzati alla tutela della salute pubblica dai rischi
derivanti dal consumo di acque fornite da un qualsiasi Gestore.
2. I controlli esterni comprendono i controlli ispettivi e i
controlli analitici:
a. ai punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee da
destinare al consumo umano; b. agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione;
c. alle reti di distribuzione; d. sulle acque fornite mediante cisterna, fissa o mobile.
3. Ogni ASL predispone un piano annuale dei controlli esterni.
Tale piano prevede, tra laltro:
a. il monitoraggio periodico delle fonti di approvvigionamento e
dei serbatoi; b. Il controllo ispettivo dei serbatoi e, in particolare, la
verifica del rispetto della periodicità del relativo lavaggio.
4. Per il controllo ispettivo si utilizzano gli Allegati 1, 2,
3, 4 al presente regolamento.
5. Per la predisposizione del piano annuale dei controlli, ci si
attiene alle indicazioni dellAllegato 5 al presente regolamento
Art. 9Tipologie di controlli e parametri Ai sensi del D.Lgs. 31/2001 il controllo si distingue in:
1. Controllo di routine
1.1 Il controllo base di routine deve contenere i seguenti
parametri:
• organolettici (colore, odore, sapore, torbidità); • microbiologici (Escherichia coli, batteri coliformi a 37°C);
• ammonio; • conducibilità; • pH. e dovrà essere integrato, in relazione alla situazione, con la
determinazione di: • alluminio e ferro, se usati come flocculanti; • nitriti, se viene usata cloramina come disinfettante; • Clostridium perfringens, se le acque provengono o sono
influenzate da acque superficiali; • Pseudomonas aeruginosa e conteggio delle colonie a 22° C e 37°
C, se il controllo riguarda acqua in contenitori; • disinfettante residuo, qualora impiegato; • ogni altro parametro suggerito dalla situazione contingente.
Il controllo di routine attiene al:
a. controllo delle acque nel punto di immissione nella rete:
vanno ricercati i parametri che non vengono significativamente modificati in
fase di trasporto in rete, la cui concentrazione dipende direttamente dal
trattamento o dalle caratteristiche dellacqua di approvvigionamento. b. controllo delle acque nella rete di distribuzione: vanno
ricercati quei parametri la cui concentrazione può essere modificata in rete,
nonché i di quei parametri necessari alla verifica dellefficienza degli
impianti di trattamento.
2. Controllo di verifica
I parametri per il controllo di verifica sono quelli contenuti nel
D.Lgs. 31/2001.
A seguito di comunicazione la ASL, dal controllo di verifica potrà
escludere quei parametri la cui presenza è legata a specifici trattamenti ove
questi non fossero impiegati, nonché quelli connessi a particolari
caratteristiche di tipo idrogeologico.
Il modello del controllo di verifica potrà essere integrato,
qualora lASL ne ravvisi la necessità, anche con parametri non espressamente
riportati nelle tabelle di cui allallegato I del D.Lgs. 31/2001.
3. Altri controlli
3.1 Altre tipologie di controlli con relativi modelli analitici
sono stabiliti, caso per caso, dal SIAN o Unità Operativa dedicata.
3.2 Tali controlli sono finalizzati a:
a. effettuare la determinazione di tutti i parametri indicati nel
controllo di routine, escludendo i parametri la cui presenza è legata a
particolari trattamenti; b. aggiungere quei parametri per i quali, a giudizio della ASL,
sussista lopportunità, anche sulla base dei dati storici, con unattenzione
particolare a:
• solventi clorurati (tetracloroetilene e tricloroetilene): in
caso di zone industrializzate, prima e dopo i trattamenti a carbone attivo;
• alometani: in caso di disinfezione con cloro o ipoclorito;
• arsenico: per motivi idrogeologici;
• piombo e/o altri metalli: in caso di rischio di cessioni da
tubazioni;
• manganese: per motivi idrogeologici o correlati ad un alto
contenuto di ferro.
c. prevedere controlli una tantum, privilegiando situazioni che
riguardano acquedotti con elevato numero di utenze, di: • Acrilammide
• Antimonio
• Benzene
• PA
• Boro
• Cianuro
• Epicloridrina
• Fluoruro
• Nichel
• Antiparassitari
• Selenio
• Cloruro di vinile
• Clorito
• Vanadio
• Mercurio
• Bromati
• Rame
d. aggiungere la ricerca di sostanze e microrganismi per i quali
non sono stati fissati valori di parametro e che comunque possano costituire
pericolo per la salute, qualora si abbia motivo di ritenere la loro presenza.
4. Nei casi di approvvigionamento da acque superficiali è
necessario aggiungere la conta e la caratterizzazione algale e la ricerca delle
biotossine.
Art. 10Campionamento e Procedure 1. Il prelievo ed il trasporto dei campioni relativi ai controlli
esterni sono effettuati dai Tecnici della Prevenzione, appositamente formati. Ai
Tecnici della Prevenzione sono assegnati tutti i dispositivi e i materiali per
effettuare rilevazioni in loco, prelevare e trasportare i campioni a temperatura
controllata. Tutti i campioni prelevati sono consegnati allARPA o al
laboratorio interno alla ASL. Campionamento per lanalisi microbiologica:
2.1 I contenitori utilizzati sono costituiti da bottiglie sterili
o da sacchetti sterili. I contenitori sono aperti solo al momento del prelievo.
I recipienti devono contenere 0,1 ml di sodio tiosolfato al 10% per ogni 100 ml
di acqua da prelevare, al fine di neutralizzare lazione delleventuale
disinfettante residuo.
Tutti i campioni prelevati sono trasportati a temperatura
inferiore a 10°C e consegnati al laboratorio per le analisi il giorno stesso in
cui vengono eseguiti i prelievi e comunque entro 24 ore.
2.2 Il materiale da assegnare ai Tecnici della Prevenzione
consistono in:
a) recipiente sterile da 500 ml con 0,5 ml di sodio tiosolfato al
10%, da utilizzare per i controlli di routine b) recipiente sterile da 1000 ml con 1,0 ml di sodio tiosolfato
al 10%, da utilizzare per i controlli di verifica; c) eventuale recipiente sterile da 1000 ml in vetro scuro, da
utilizzare per gli esami di conta algale; d) turbidimetro; e) fotometro per la misurazione del cloro residuo e totale; f) termometro; g) flambatore portatile a gas; h) frigorifero portatile per la conservazione e trasporto dei
campioni; i) occorrente per sigillare i campioni.
2.3. I Tecnici della Prevenzione adottano le seguenti procedure:
a) verificare visivamente che il rubinetto sia pulito; b) eliminare eventuali rompigetto o altre parti non
termoresistenti; c) fare scorrere lacqua per almeno 10 minuti e, comunque,
assicurarsi che le misure della torbidità e della temperatura si siano
stabilizzate; d) misurare il cloro residuo; e) chiudere e sterilizzare il rubinetto con il flambatore
portatile; f) riaprire il rubinetto; g) aprire e riempire il contenitore, velocemente, senza
risciacquare, avendo cura di non toccare le parti vicino al collo della
bottiglia o i lembi vicino allapertura del sacchetto; il riempimento non deve
essere completo per consentire, in fase di semina, una completa omogeneizzazione
del campione; h) chiudere il contenitore e riporlo immediatamente nel
frigorifero per il trasporto. Campionamento per lanalisi chimica
3.1 i materiali da assegnare ai Tecnici della Prevenzione
consistono in:
a) bottiglie in policarbonato da ml 1000 sia per controlli di
routine che di verifica; b) bottiglie in vetro scuro da ml 2500 per lanalisi dei
microinquinanti organici nel controllo di verifica; c) un contenitore in plastica da 250 ml per lanalisi dei metalli
nel controllo di verifica; d) fiale in vetro scuro da ml 40, per alometani e altri composti
volatili, a cui bisogna aggiungere una goccia di sodio tiosolfato al 10%; e) frigorifero portatile per la conservazione e il trasporto dei
campioni; f) occorrente per sigillare i campioni.
I contenitori sono aperti solo al momento del prelievo.
3.2. I Tecnici della Prevenzione adottano le seguenti procedure:
a) eseguire il campionamento chimico dopo quello batteriologico;
b) riempire la bottiglia o le bottiglie dopo avvinamento con il
campione da prelevare; c) riempire, dopo aver aggiunto una goccia di sodio tiosolfato al
10%, la fiala in vetro scuro da ml 40 per gli alometani e altri composti
volatili, lentamente, senza che si formino bolle di aria tra il tappo e il pelo
libero dellacqua; d) depositare i campioni prelevati immediatamente nel frigorifero
per il trasporto.
Verbalizzazione
Per la verbalizzazione sono utilizzati i modelli di cui agli
Allegati 6, 7, 8, 9 al presente regolamento, in relazione alla tipologia di
prelievo.
Conservazione e trasporto
I campioni prelevati sono conservati al riparo della luce, ad una
temperatura compresa tra 4°C e 10°C, fino al momento della consegna al
laboratorio e per un tempo non superiore alle 24 ore dal prelievo, per
consentire le operazioni di processo del campione.
I recipienti contenenti i campioni prelevati sono collocati
allinterno dei frigoriferi, avendo cura di evitare rovesciamenti.
I frigoriferi portatili devono essere collegati elettricamente
alla batteria dellautomezzo utilizzato per il trasporto.
Dovrà procedersi alla rilevazione della temperatura sia allinizio
del trasporto che allarrivo presso il laboratorio.
Per la registrazione della temperatura si utilizza apposita scheda
riportata nellAllegato 10 al presente regolamento.
Art. 11Laboratori utilizzati per i controlli e per la verifica della conformità Della qualità delle acque destinate al consumo umano e delle acque
utilizzate nelle imprese alimentari 1. Per i controlli esterni, le Aziende Sanitarie Locali si
avvalgono di propri laboratori o di quello della Agenzia Regionale per la
Protezione dellAmbiente (ARPA).
2. I controlli interni non possono essere effettuati dai
laboratori della Agenzia Regionali per la Protezione dellAmbiente o dai
laboratori di analisi della ASL.
3. I laboratori di analisi che effettuano controlli sia esterni
che interni, di cui agli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 31/2001, nonché analisi per la
verifica della conformità della qualità delle acque destinate al consumo umano,
emettono un rapporto di prova che contenga almeno le seguenti indicazioni:
a) intestazione con dati identificativi del laboratorio; b) identificazione univoca del rapporto di prova; c) identificazione del committente e del soggetto che ha
effettuato il prelievo del campione; d) data e ora del prelievo, data e ora del ricevimento del
campione e data di emissione del rapporto di prova; e) metodo di analisi adottato per ogni parametro; f) risultati delle determinazioni analitiche che,
indipendentemente dalla sensibilità del metodo di analisi utilizzato, devono
essere espressi secondo le unità di misura indicate nel D.Lgs. 31/2001,
indicando lo stesso numero di decimali usato per il valore di parametro di cui
allAllegato I, parti B e C dello stesso decreto; g) eventuali pareri di conformità del campione ai valori di
parametro; h) firma del responsabile dellemissione del rapporto di prova.
4. I laboratori di analisi che eseguono i controlli interni o
esterni devono dichiarare di essere conformi ai requisiti organizzativi e
tecnici dei laboratori di verifica della conformità della qualità delle acque
(Rapporto ISTISAN 08/18).
5. Qualora il prelievo sia funzionale solo a valutare la
potabilità dellacqua al punto di consegna nellindustria alimentare o
allinterno dellindustria alimentare al di fuori delle attività di controllo
ufficiale e delle procedure di autocontrollo, il laboratorio di analisi non
necessariamente deve essere accreditato e deve attenersi a quanto previsto dal
D.Lgs. 31/2001.
6. Qualora nellambito di unattività finalizzata a valutare la
sicurezza di una preparazione alimentare, in una impresa alimentare, si ritenga
necessario valutare uno o più parametri nellacqua intenzionalmente incorporata
negli alimenti, nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento,
dalla sua introduzione nel processo produttivo, il laboratorio di analisi non
annesso allimpresa alimentare deve essere inserito nel registro regionale dei
laboratori di cui al Reg. reg. n. 1/2006.
Art. 12Altri controlli esterni sulle acque 1. Ulteriori controlli sulle acque sono effettuati:
a. presso gli stabilimenti di produzione di acqua confezionata in
bottiglie e contenitori, esclusa lacqua minerale; b. presso gli esercizi commerciali che vendono acque confezionate
dagli stabilimenti di cui al punto precedente; c. presso gli esercizi commerciali di preparazione e
somministrazione di alimenti che utilizzano o meno acqua trattata con apparecchi
collegati alla rete di distribuzione interna; d. presso le case dellacqua; e. presso le industrie alimentari; f. sulle reti idriche di strutture pubbliche, sanitarie e non.
2. I controlli sono effettuati sulla base della programmazione
annuale e riguardano sia il prelievo di campioni che lesame ispettivo, come
stabilito caso per caso dalla ASL, in relazione alle caratteristiche
dellattività.
Art. 13Stabilimenti di produzione di acqua confezionata in bottiglia o in contenitori 1. Le acque da confezionare devono soddisfare i valori di
parametro fissati nellAllegato I del D.Lgs. 31/2001 nel punto in cui le acque
vengono imbottigliate o introdotte nei contenitori e fino al termine del periodo
minimo di conservazione indicato sul contenitore.
2. Per i materiali impiegati, per gli impianti di confezionamento
e di trattamento, valgono le disposizioni contenute nellarticolo 9 del D.Lgs.
31/2001 o, in assenza di disposizioni specifiche, quelle dettate per i materiali
a contatto con lacqua (D.M. 6 aprile 2004 n. 174).
3. Lattività di confezionamento è soggetta a vigilanza, da parte
degli organismi sanitari competenti, secondo quanto previsto nel D.Lgs. 31/2001,
Allegato II, tabella B2 (frequenza dei prelievi per il controllo nel punto in
cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori). Nelle fasi successive
allintroduzione dellacqua nelle bottiglie o nei contenitori, limpresa è
tenuta al rispetto del Reg. CE 852/2004 e i relativi controlli sono effettuati
secondo il Reg. CE 882/2004. Qualora le acque siano sottoposte a trattamento
di disinfezione, i controlli accertano lefficacia dello stesso.
4. Letichettatura per lacqua potabile confezionata deve fornire
le indicazioni previste dalla normativa in vigore per i prodotti alimentari
(D.Lgs. 109/92) e gli eventuali trattamenti subiti.
5. Per lo svolgimento dellattività di confezionamento, devono
essere rese disponibili allOrgano di controllo:
a. relazione inerente alla descrizione del tipo di
approvvigionamento, agli estremi della concessione e sua durata per ognuna delle
fonti di approvvigionamento, al luogo in cui la risorsa viene prelevata, al
prelievo in m3 al giorno, allubicazione dello stabilimento, alla descrizione
dei locali e delle attrezzature (completa di planimetria quotata e layout del
processo produttivo) e alle caratteristiche dellattività (stagionale,
continuativa, altro);
b. manuale aziendale di autocontrollo basato sul sistema HACCP.
6. I prelievi per il controllo si eseguono:
a. nel punto in cui le acque vengono imbottigliate (controllo
esterno ai sensi del D.Lgs. 31/2001); b. nelle bottiglie e nei contenitori resi disponibili al consumo
umano (controllo ai sensi del Reg. CE 882/2004).
Art. 14Acqua trattata in apparecchi collegati a reti idriche e resa disponibile al
consumo 1. I controlli afferenti agli esercizi della ristorazione
pubblica e collettiva, alle case dellacqua, ai chioschi e ad ogni altra impresa
alimentare che effettua il trattamento, sono effettuati secondo le disposizioni
di cui al Reg. CE 882/2004 e sulla base della check-list di cui allAllegato 11,
del presente regolamento.
2. Nei piani di autocontrollo adottati dagli OSA, per ciascuna
attività sono predisposte, attuate e mantenute una o più procedure permanenti
basate sui principi del sistema HACCP. In particolare, vanno individuati i punti
critici di controllo e vanno predisposte analisi di laboratorio volte a
verificare il mantenimento dei parametri relativi alla potabilità dellacqua e
il controllo di eventuali cessioni da sostanze e materiali in contatto con
lacqua.
3. Sul contenitore dellacqua trattata e somministrata deve
essere presente unetichetta riportante:
a. il tipo di approvvigionamento; b. i trattamenti subiti; c. le sostanze introdotte; d. la dichiarazione di conformità ai valori di parametro previsti
dal D.Lgs. 31/2001.
Per lacqua venduta mediante spillatura, letichetta deve essere
applicata sullimpianto e, comunque, deve essere ben visibile al consumatore.
4. I prelievi di campioni per il controllo sono effettuati
alluscita dellapparecchio e, eventualmente, nei contenitori, qualora lacqua
sia somministrata mediante brocche o bottiglie aperte.
Art. 15Acque utilizzate nelle imprese alimentari 1. Lutilizzo dellacqua nelle imprese alimentari, ivi comprese
quelle operanti nel commercio al dettaglio così come definito dal Regolamento
(CE) 178/2002 (articolo 3, punto 7)), è disciplinato dal Regolamento (CE)
852/2004.
2. Sono escluse dal rispetto dei requisiti previsti dal D.Lgs.
31/2001, le acque individuate ai sensi dellarticolo 11, comma 1, lettera e)
dello stesso decreto legislativo, la cui qualità non deve avere conseguenze
sulla salubrità del prodotto alimentare finale.
3. Per il lavaggio di prodotti come pronti al consumo (prodotti
di IV gamma) è possibile solo limpiego di acqua potabile.
4. I requisiti per lacqua potabile, previsti negli allegati del
D.Lgs. 31/2001, devono essere rispettati anche per acque fornite tramite
cisterne alle imprese alimentari.
5. Limpresa alimentare che utilizzi acqua destinata al consumo
umano derivante da approvvigionamento autonomo, è identificata come Gestore
fino al punto duso, in quanto fornitore di acqua attraverso impianto idrico
autonomo; lutilizzo di tale acqua è subordinata al rilascio del giudizio di
idoneità.
6. Nelle imprese alimentari può essere usata, nel ciclo
produttivo, anche acqua pulita, cioè unacqua di qualità tale da non presentare
rischi di contaminazione, sia chimica che microbiologica, e da non compromettere
la sicurezza dellalimento. La valutazione e gestione dei rischi correlati al
suo utilizzo costituiscono responsabilità dellOSA nellambito del sistema di
autocontrollo.
7. Qualora gli operatori del settore alimentare utilizzino acqua
pulita, in qualsiasi fase successiva alla produzione primaria, devono
predisporre procedure di monitoraggio e documentazione inerente alla sua
sicurezza ed alla sua idoneità basate sul sistema HACCP. I relativi rapporti di
prova devono essere a disposizione dellOrgano di controllo presso limpresa
alimentare.
8. Nella valutazione del rischio si dovranno considerare i
seguenti aspetti:
- la composizione dellacqua (inclusi eventuali contaminanti di
tipo microbiologico, chimico, alghe tossiche, ecc.) al punto di
approvvigionamento e le possibili variazioni quali-quantitative che possono
influire direttamente o indirettamente sulla sicurezza degli alimenti; - limpatto delle fonti di contaminazione, naturali o umane, e le
possibili misure protettive per mitigarle; - limpianto idrico, comprendente le modalità di attingimento,
leventuale trattamento con procedure adeguate, lo stoccaggio e la distribuzione
dellacqua.
9. Altre tipologie di acqua possono essere utilizzate al di fuori
del ciclo produttivo e non devono venire mai a contatto, diretto o indiretto,
con gli alimenti.
Le condotte delle diverse tipologie di acqua, identificabili da
una diversa colorazione, non devono essere raccordate tra loro e si dovrà
evitare qualsiasi possibilità di riflusso. Quindi, i dispositivi e le procedure
seguite per lattingimento, la distribuzione e limpiego, devono assicurare la
separazione delle diverse tipologie di acqua e queste non devono mai mischiarsi
tra loro.
10. In fase di controllo ufficiale il SIAN o Unità Operativa
dedicata verificherà se le procedure poste in atto dallOSA sono sufficienti e
se vengono attuate correttamente, senza costituire rischi per i consumatori;
leventuale campionamento dellacqua pulita dovrà essere effettuato al punto
duso.
11. Oltre al controllo ufficiale, laudit svolto dai servizi
competenti della ASL presso limpresa alimentare, dovrà prevedere una specifica
sezione dedicata al rifornimento idrico.
12. Sono sanzionabili, ai sensi dellart. 6 comma 5 del D.Lgs.
193/2007, le imprese alimentari che impiegano acqua non potabile o acqua pulita
al di fuori di quanto previsto dalle norme vigenti.
Art. 16Acque utilizzate nelle strutture ricettive non allacciate alla rete idrica
pubblica 1. Lacqua utilizzata nelle strutture ricettive non allacciate
allacquedotto pubblico, in base al diverso profilo di qualità e sicurezza, può
essere di due tipi:
a. acqua potabile; b. acqua non potabile.
2. Il rifornimento di acqua potabile potrà aversi mediante
approvvigionamento autonomo o mediante acqua trasportata. In ogni caso lacqua
deve essere dotata di giudizio di idoneità. In entrambi i casi, il titolare
della struttura ricettiva si identifica Gestore e, pertanto, soggiace agli
obblighi previsti dal presente Regolamento.
3. Per gli usi diversi da quello potabile, nellottica del
risparmio della risorsa idrica, potrà e dovrà essere favorito limpiego di acqua
non potabile, sottoposta a disinfezione, con il rispetto dei parametri
microbiologici previsti dal D.Lgs. 31/2001 e nella prospettiva della prevenzione
della legionellosi. Le diverse tipologie di acqua non devono presentare
interconnessioni. I rubinetti da cui viene erogata acqua non potabile devono
essere segnalati con apposito cartello.
Art. 17Acqua trasportata mediante cisterna. 1. Lacqua destinata al consumo umano può essere trasportata solo
se in possesso di giudizio di idoneità.
2. Per il trasporto le imprese utilizzano esclusivamente cisterne
autorizzate e/o registrate. I materiali costituenti la cisterna e gli accessori
devono essere conformi alle prescrizioni della normativa vigente per i materiali
posti a contatto con lacqua (D.M. 21 marzo 1973 e D.M. 6 aprile 2004 n. 174).
3. Le attrezzature usate per la fornitura mediante cisterna
(manichette, tubi, raccordi, e simili) devono essere sottoposte alle stesse
modalità di sanificazione previste per la cisterna e conservate in sicurezza
igienica, in modo che non possano verificarsi contaminazioni e successivo
rischio per lacqua che ne verrà a contatto.
4. Le imprese che effettuano il trasporto devono dimostrare,
ogniqualvolta richiesto dagli organi di vigilanza, di:
a. aver effettuato i controlli interni di cui allart. 7 del
D.Lgs. 31/2001, se rivestono anche la qualifica di Gestore; b. avere il piano di autocontrollo predisposto secondo i principi
del sistema HACCP, corredato delle relative schede di monitoraggio debitamente
compilate in cui siano riportate:
b.1 le date;
b.2 le risultanze di tutte le operazioni di autocontrollo sulla
qualità dellacqua trasportata;
b.3 le sanificazioni;
b.4 le modalità di smaltimento dei liquidi di risulta successivi
alla disinfezione.
c. La mancata predisposizione e applicazione delle suddette
procedure di autocontrollo comporta, a carico dellOSA, una sanzione
amministrativa ai sensi dei commi 6 e 8 dellart. 6 del D.Lgs. 193/2007.
5. Ai fini della rintracciabilità ai sensi dellart. 18 del
Regolamento CE n. 178/2002, il vettore deve tenere, a disposizione delle
Autorità Competenti che lo richiedano, un registro nel quale sono riportati per
ogni carico di acqua: il fornitore, la data, lorario, la quantità di acqua e il
destinatario della fornitura. La violazione di tale obbligo comporta la
sanzione amministrativa ai sensi dellart. 2 del D.Lgs. 190/2006.
6. Lautorizzazione sanitaria o la Registrazione, il manuale
aziendale di autocontrollo, le relative schede di monitoraggio e il registro
sulla rintracciabilità devono essere custoditi a bordo per le verifiche da parte
degli organi di controllo.
7. Il ciclo completo del trasporto, costituito dalle fasi di
carico dellacqua, trasferimento e scarico, deve essere svolto nel più breve
tempo possibile e, comunque, entro le 12 ore. Il presente comma non si applica
alle navi cisterne.
8. Si procede al lavaggio e alla sanificazione della cisterna e
degli accessori:
a. ogni volta che viene riutilizzata, dopo un periodo di disuso
superiore ai sette giorni; deve essere sanificata con vaporizzazioni e/o
ipoclorito di sodio e lavata con abbondante acqua destinata al consumo umano;
b. con periodicità almeno trimestrale, se la cisterna effettua
attività continuativa di trasporto di acqua destinata al consumo umano; c. ogni volta che la cisterna ha trasportato altri liquidi
alimentari; in questo caso il lavaggio e la sanificazione dovranno essere
accurati, al punto da non lasciare traccia di residui del precedente liquido
alimentare trasportato.
Gli interventi di lavaggio e sanificazione dovranno essere
riportati nellautocontrollo. Il titolare dellattività di trasporto è responsabile della
sicurezza igienica dellacqua trasportata e delle eventuali dichiarazioni
mendaci.
I punti di rifornimento ammessi sono solo ed esclusivamente i
punti di prelievo dellimpianto idrico di un qualsiasi Gestore.
Il competente Servizio della ASL controlla il possesso della
documentazione prevista, la sua corretta compilazione ed effettua verifiche
ispettive e, se ritenuto opportuno, prelievi dacqua. Le eventuali non
conformità rilevate potranno essere oggetto di provvedimenti amministrativi e/o
penali secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
I campioni per il controllo devono essere prelevati al rubinetto
di cui devono essere dotate le cisterne.
CAPO III Gestione dei risultati analitici
Art. 18Gestione delle non conformità 1. Nel caso di non conformità di uno o più valori di parametro,
lARPA o il laboratorio interno alla ASL la trasmette al SIAN o alla Unità
Operativa dedicata, con il mezzo più rapido.
2. Linoltro dei risultati delle indagini analitiche deve essere
effettuato nel più breve tempo possibile e tempestivamente in caso di risultato
sfavorevole.
3. La non conformità di parametro non comporta automaticamente il
divieto duso potabile o la limitazione duso, in quanto il SIAN o lUnità
Operativa dedicata dovrà valutare con dovuta ponderazione anche i rischi che
deriverebbero dallinterruzione o da una limitazione dellapprovvigionamento
idrico.
4. Lobbligo dellinformazione di cui al D.Lgs. 31/2001 è un
compito ripartito, per quanto di rispettiva competenza, tra il Sindaco, il
Gestore e la ASL.
5. spetta alla A.S.L. fornire informazioni sui possibili rischi
per la salute dei consumatori, con propria iniziativa o formulando idonee
proposte al Sindaco o al Gestore
Art. 19Protocollo per la non conformità dellacqua erogata dai Gestori nei punti in cui
devono essere rispettati i valori di parametro 1. Nel caso di non conformità ai parametri microbiologici di cui
alla Parte A e ai parametri chimici di cui alla Parte B dellAllegato I al
D.Lgs. 31/2001 si adotta la procedura indicata nellallegato 12 al presente
regolamento.
2. Nel caso di non conformità ai parametri di cui alla Parte C
dellAllegato I al D.Lgs. 31/2001 si adotta la procedura prevista nellallegato
13 al presente regolamento.
3. La non conformità ai parametri di cui alle parti A e/o B
dellAllegato I al D.Lgs. 31/2001 viene riscontrata sullacqua trasportata da
cisterne mobili utilizzate in emergenza idrica, è comunicata al Gestore e viene
applicata la sanzione prevista dal D.Lgs. 31/2001 con la sospensione delluso
della cisterna mobile fino a rimozione della non conformità.
Art. 20Protocollo per la non conformità delle acque trasportate mediante cisterna
mobile o nave cisterna. 1. Lacqua trasportata mediante cisterna mobile o nave cisterna
deve essere munita di giudizio di idoneità.
2. La responsabilità della non conformità ricade sul
trasportatore nella sua qualità di OSA, salvo che lo stesso dimostri che la non
conformità ha origini che non dipendono dalle sue procedure.
3. I prelievi sono effettuati alluscita del rubinetto posto
sulla cisterna, con diritto di garanzia ai sensi dellart. 223 del D.Lgs.
267/89.
4. Al ricevimento della comunicazione della non conformità si
adotta la procedura indicata nellAllegato 14 al presente regolamento.
5. Lattività dellimpresa può essere ripresa dopo che sia stata
accertata la conformità.
6. I controlli da effettuare sulle navi-cisterna sono svolti
congiuntamente con il personale della Sanità Marittima.
Art. 21Protocollo per la non conformità al punto duso di un impianto di distribuzione
interno 1. Il responsabile della gestione della rete di distribuzione
interna di un edificio o di una struttura assicura che i valori di parametro
fissati dal D.Lgs. 31/2001, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti
nel punto in cui lacqua fuoriesce dal rubinetto.
2. Il Gestore del Servizio Idrico Pubblico adotta ogni utile
provvedimento e intervento qualora non vi sia rispondenza ai requisiti di legge
nel punto duso, pur in presenza di conformità al punto di consegna. Tale
obbligo non sussiste quando la mancata conformità al punto duso sia
attribuibile ad inadeguatezza strutturale o a non corretta gestione della rete
di distribuzione interna.
3. I Responsabili di reti di distribuzione interna non sono
obbligati ad effettuare il controllo analitico interno di cui allarticolo 7 del
D.Lgs. 31/2001, ma devono garantire il mantenimento della qualità dellacqua ed
elaborare il Piano di Sicurezza dellAcqua allinterno degli edifici (PSA).
4. I prelievi sono effettuati al punto duso e, in caso di non
conformità, anche al punto di consegna.
5. Al ricevimento della comunicazione della non conformità, si
adotta la procedura indicata nellAllegato 15 al presente regolamento.
6. La ASL ed il Responsabile della rete di distribuzione interna,
ciascuno per quanto di competenza, dispongono affinché gli utenti interessati
siano informati sui provvedimenti e consigliati sui comportamenti da adottare.
Art. 22Protocollo per la non conformità dellacqua potabile confezionata in bottiglia o
in contenitori 1. Il controllo si effettua:
a. sullacqua nel punto in cui è imbottigliata o introdotta nei
contenitori; b. sullacqua confezionata, in stoccaggio presso limpresa di
confezionamento prima della commercializzazione; c. sullacqua confezionata, esposta per la vendita, negli
esercizi commerciali;
2. i prelievi presso le imprese che confezionano acque in
bottiglie o in contenitori, di cui alle lettere a e b del comma che precede,
sono effettuati in contemporanea;
3. nel caso di non conformità si adotta la procedura di cui
allAllegato 16 al presente regolamento.
Art. 23 Protocollo per la non conformità di acqua potabile trattata in apparecchi
collegati a reti idriche e resa disponibile al consumo. 1. I prelievi sono effettuati alluscita dellapparecchio. Sono
fatte salve le garanzie di cui allart. 223 del D.Lgs. 271/89.
2. Nel caso di non conformità si adotta la procedura di cui
allAllegato 17 al presente regolamento.
3. Lattività dellimpresa potrà essere ripresa al ripristino
della conformità.
Art. 24 Protocollo per le non conformità dellacqua utilizzata nelle imprese
alimentari. 1. Nelle imprese alimentari i prelievi di acqua sono effettuati
al punto duso, sia per lacqua potabile che per lacqua pulita; sono fatte
salve le garanzie di cui allart. 223 del D.Lgs. 271/89.
2. Nel caso di non conformità, si adotta la procedura di cui
allAllegato 18 al presente regolamento.
3. Lattività dellimpresa potrà essere ripresa al ripristino
della conformità.
CAPO IV Giudizio di idoneità 1. Il giudizio di idoneità è rilasciato dal competente Servizio
dellASL, ai sensi del comma 5-bis dellart. 6 del D.Lgs. n. 31/2001, su
richiesta dellinteressato con le modalità riportate nellAllegato 22 al
presente Regolamento, sulla base di una valutazione globale riferita alle
risultanze del controllo analitico sulle caratteristiche qualitative dellacqua
e del controllo ispettivo; costituisce requisito essenziale per tutte le acque
destinate al consumo umano.
2. Il controllo ispettivo attiene alla verifica dei requisiti
igienico-sanitari e, ove previsto, alla verifica della zona di tutela assoluta
e della zona di rispetto. In particolare, i controlli ispettivi sulla zona di
rispetto, sono effettuati dal Servizio competente della ASL, di concerto con il
Gestore ed in collaborazione con gli UTC territorialmente competenti,
limitatamente agli acquedotti che rivestono pubblico interesse.
3. Per le acque sotterranee prelevate da pubblico acquedotto, si
applicano la chek-list di cui allAllegato 2, unitamente al verbale di cui
allAllegato 1 e la procedura prevista dallAllegato 19 del presente
regolamento. Il competente Servizio della ASL può impartire, caso per caso, le
prescrizioni necessarie per la conservazione della risorsa e per il controllo
delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.
4. Il controllo analitico, per le acque sotterranee, finalizzato
alla caratterizzazione della risorsa idrica, a cura dellinteressato, prevede un
prelievo campione di acqua a stagione. Tutti i prelievi campione sono sottoposti
ad analisi mediante la tipologia del controllo di verifica.
5. Per le acque sotterranee, qualora il Servizio competente
dellASL ravvisi il superamento dei valori di uno o più parametri, effettuata la
valutazione del rischio, può disporre che il Gestore adotti un processo di
trattamento dellacqua, compresa la miscelazione, successivo alla fase di
emungimento e prima della immissione della stessa nella rete di distribuzione,
finalizzato al raggiungimento dei valori di parametro nel punto di immissione.
Di tale processo è fornita opportuna relazione.
6. I Sindaci emanano i provvedimenti di competenza sulla base
dalla vigente normativa.
7. Nei casi di variazioni significative apportate alle opere di
captazione/presa e/o alla rete idrica, successivamente al giudizio di idoneità,
linteressato è obbligato a produrre relativa documentazione al Servizio
competente della ASL.
8. È facoltà della ASL:
a. richiedere integrazione alla documentazione in suo possesso,
ai fini dellacquisizione delle informazioni utili per il mantenimento del
giudizio e/o per laggiornamento dei dati agli atti;
b. effettuare in qualsiasi momento la vigilanza
igienico?sanitaria sugli impianti.
9. Per gli impianti di approvvigionamento autonomo, il giudizio
di idoneità contiene prescrizioni al Gestore per la registrazione dei controlli
e delle operazioni di manutenzione.
10. Le spese per la procedura del rilascio del giudizio di
idoneità sono a carico del richiedente, nella misura prevista dal tariffario
regionale, per la voce accertamenti, attestazioni ..., adottato dalla giunta
regionale e a cui va aggiunto il costo per leffettuazione delle analisi dei
soli campioni prelevati dalla ASL.
11. Le analisi di laboratorio sono svolte presso laboratori di
analisi di cui allart. 11 del presente Regolamento.
Art. 25 Procedura per il rilascio di giudizio di idoneità. 1. Il giudizio di idoneità è rilasciato dal competente Servizio
dellASL, ai sensi del comma 5-bis dellart. 6 del D.Lgs. n. 31/2001, su
richiesta dellinteressato con le modalità riportate nellAllegato 22 al
presente Regolamento, sulla base di una valutazione globale riferita alle
risultanze del controllo analitico sulle caratteristiche qualitative dellacqua
e del controllo ispettivo; costituisce requisito essenziale per tutte le acque
destinate al consumo umano.
2. Il controllo ispettivo attiene alla verifica dei requisiti
igienico-sanitari e, ove previsto, alla verifica della zona di tutela assoluta
e della zona di rispetto. In particolare, i controlli ispettivi sulla zona di
rispetto, sono effettuati dal Servizio competente della ASL, di concerto con il
Gestore ed in collaborazione con gli UTC territorialmente competenti,
limitatamente agli acquedotti che rivestono pubblico interesse.
3. Per le acque sotterranee prelevate da pubblico acquedotto, si
applicano la chek-list di cui allAllegato 2, unitamente al verbale di cui
allAllegato 1 e la procedura prevista dallAllegato 19 del presente
regolamento. Il competente Servizio della ASL può impartire, caso per caso, le
prescrizioni necessarie per la conservazione della risorsa e per il controllo
delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.
4. Il controllo analitico, per le acque sotterranee, finalizzato
alla caratterizzazione della risorsa idrica, a cura dellinteressato, prevede un
prelievo campione di acqua a stagione. Tutti i prelievi campione sono sottoposti
ad analisi mediante la tipologia del controllo di verifica.
5. Per le acque sotterranee, qualora il Servizio competente
dellASL ravvisi il superamento dei valori di uno o più parametri, effettuata la
valutazione del rischio, può disporre che il Gestore adotti un processo di
trattamento dellacqua, compresa la miscelazione, successivo alla fase di
emungimento e prima della immissione della stessa nella rete di distribuzione,
finalizzato al raggiungimento dei valori di parametro nel punto di immissione.
Di tale processo è fornita opportuna relazione.
6. I Sindaci emanano i provvedimenti di competenza sulla base
dalla vigente normativa.
7. Nei casi di variazioni significative apportate alle opere di
captazione/presa e/o alla rete idrica, successivamente al giudizio di idoneità,
linteressato è obbligato a produrre relativa documentazione al Servizio
competente della ASL.
8. È facoltà della ASL:
a. richiedere integrazione alla documentazione in suo possesso,
ai fini dellacquisizione delle informazioni utili per il mantenimento del
giudizio e/o per laggiornamento dei dati agli atti; b. effettuare in qualsiasi momento la vigilanza
igienico?sanitaria sugli impianti.
9. Per gli impianti di approvvigionamento autonomo, il giudizio
di idoneità contiene prescrizioni al Gestore per la registrazione dei controlli
e delle operazioni di manutenzione.
10. Le spese per la procedura del rilascio del giudizio di
idoneità sono a carico del richiedente, nella misura prevista dal tariffario
regionale, per la voce accertamenti, attestazioni ..., adottato dalla giunta
regionale e a cui va aggiunto il costo per leffettuazione delle analisi dei
soli campioni prelevati dalla ASL.
11. Le analisi di laboratorio sono svolte presso laboratori di
analisi di cui allart. 11 del presente Regolamento.
Art. 26Giudizio di idoneità per lacqua distribuita dagli acquedotti che rivestono
pubblico interesse 1. Lacqua erogata da Gestori di acquedotti già esistenti che
rivestono pubblico interesse si deve di fatto considerare in possesso del
giudizio di idoneità, ferma restando la conformità a quanto previsto dal D.Lgs.
31/2011.
2. Ogni immissione di acqua proveniente da nuova fonte sarà
consentita solo previo rilascio del giudizio di idoneità al punto di immissione
in rete.
3. Per le fonti di captazione di cui agli elenchi delle
Disposizioni Presidenziali prot. 01/008721/GAB dell11 maggio 2005, prot.
01/13816/GAB del 3 agosto 2005, prot. 01/000875/GAB del 5 febbraio 2008, prot.
14903 del 28 dicembre 2009, si seguiranno le relative indicazioni operative.
4. Per le fonti di captazione già in esercizio alla data
dellentrata in vigore del D.M.26.03.1991, ferma restando la conformità nei
punti di immissione della qualità delle acque ai valori di parametro stabiliti
dalla normativa vigente per la destinazione al consumo umano, il giudizio di
idoneità si intende acquisito a condizione che:
a. siano valutate le caratteristiche delle aree di salvaguardia;
b. il Gestore attesti lottemperanza a quanto previsto dal Reg.
reg. n. 12 del 16 giugno 2011, se trattasi di acque sotterranee.
Art. 27Norma transitoria Per i procedimenti avviati prima dellentrata in vigore del presente
regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento
dellavvio dei medesimi
ALLEGATO 1 ALLEGATO 1
ALLEGATO 2 ALLEGATO 2
ALLEGATO 3 ALLEGATO 3
ALLEGATO 4 ALLEGATO 4
ALLEGATO 5 ALLEGATO 5
ALLEGATO 6 ALLEGATO 6
ALLEGATO 7 ALLEGATO 7
ALLEGATO 7bis ALLEGATO 7bis
ALLEGATO 8 ALLEGATO 8
ALLEGATO 9 ALLEGATO 9
ALLEGATO 10 ALLEGATO 10
ALLEGATO 11 ALLEGATO 11
ALLEGATO 12 ALLEGATO 12
ALLEGATO 13 ALLEGATO 13
ALLEGATO 14 ALLEGATO 14
ALLEGATO 15 ALLEGATO 15
ALLEGATO 16 ALLEGATO 16
ALLEGATO 17
ALLEGATO 18 ALLEGATO 18
ALLEGATO 19
ALLEGATO 20 ALLEGATO 20
ALLEGATO 21 ALLEGATO 21
ALLEGATO 22 ALLEGATO 22
ALLEGATO ALLEGATO Appendice
Disposizioni finali Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli
effetti dellart. 44 comma 3 e dellart. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come Regolamento della Regione Puglia.
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