Anno 2014
Numero 14
Data 08/07/2014
Abrogato No
Materia Sanità;
Note Bollettino n° 96 pubblicato il 18-07-2014
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Regolamento Regionale 8 luglio 2014, n. 14

Integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio e per l’accreditamento. Fabbisogno. 



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 


Visto l’art 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei Regolamenti Regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’ art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1335 del 27 Giugno 2014 di adozione del Regolamento;



EMANA


Il seguente Regolamento:




Art. 1

Struttura residenziale terapeutica dedicata per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza 


1. La struttura residenziale terapeutica dedicata per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in fase sub-acuta in preadolescenza e adolescenza accoglie minori con disturbi psicopatologici, disabilità intellettiva con gravi disturbi del comportamento, gravi patologie della comunicazione, relazione e socializzazione che necessitano sia di interventi intensivi, complessi e coordinati che di ospitalità a ciclo continuo e per periodi definiti limitati nel tempo.
Sono previste strutture differenziate e specifiche per:

a) Disturbi psicopatologici, di socializzazione e del comportamento;
b) Gravi patologie della relazione e della comunicazione e disabilità intellettiva.

La struttura utilizza la residenzialità temporanea a breve-medio termine a fini educativo-terapeutico-riabilitativi, in situazioni nelle quali si rilevi la necessità di una temporanea discontinuità del rapporto con il contesto di vita e nelle quali la permanenza in famiglia o l’inserimento in altre tipologie di comunità non è momentaneamente possibile.
La struttura accoglie fino a 10 minori per i quali è necessaria la suddivisione nelle fasce di età 11/13 anni e 14/18 anni, residenti in via prioritaria nel territorio della regione Puglia e inseriti dai Servizi di Neuropsichiatria Infantile.
E’ parte integrante dei servizi di NPIA, con i quali lavora in stretto raccordo e concorda le modalità di collaborazione:

- con i Servizi socio-assistenziali degli Enti Locali
- con il Servizio per le Tossicodipendenze
- con il Sistema Giudiziario
- con il Sistema Scolastico
- con le Organizzazioni del Terzo settore
- con la Medicina di base di riferimento e/o di competenza
- con il 118 ed il Pronto Soccorso per la gestione delle urgenze

L’obiettivo della residenzialità è quello di avviare, di concerto con i Servizi NPIA territoriali competenti e con i servizi sociali, percorsi terapeutici volti al recupero ed al potenziamento dell’autonomia personale e sociale dell’individuo ed alla riduzione dei comportamenti disfunzionali, garantendo un contesto relazionale e sociale stabile ed affettivamente significativo, nonché una specifica presa in carico terapeutica della patologia psichiatrica da cui l’individuo è affetto.
L’intervento terapeutico si basa su un approccio multidisciplinare (educativo, sociale, riabilitativo, psicoterapeutico, farmacologico), ad opera di specifiche figure professionali (neuropsichiatri infantili, psicologi, assistenti sociali, collaboratori professionali sanitari) coinvolte nella predisposizione e messa in atto di programmi terapeutici individualizzati, oltre a garantire costantemente agli utenti disponibilità di ascolto e supporto sociale.
Devono essere previste attività laboratoriali di tipo espressivo, pratico-manuale, di eventuale pre-avviamento al lavoro o, comunque, finalizzate all’acquisizione di nuove competenze.
Va, inoltre, garantita, quando possibile, la frequenza scolastica e/o percorsi di formazione professionale esterni alla struttura.
La funzione della struttura è quella di rappresentare un “ luogo di riferimento “ in termini affettivi e relazionali, in cui il minore possa sperimentare più adeguate modalità di interazione con i pari e con le figure adulte, al fine di raggiungere un equilibrio emotivo-relazionale che faciliti il re-inserimento nell’ambiente sociale di provenienza, obiettivo finale ma Primario del progetto terapeutico. Infatti, la residenzialità è, per definizione, orientata al proprio superamento.

2. DESTINATARI: Soggetti di età compresa tra 11 e 18 anni, con suddivisione per fasce d’età: 11-13 e 14-18 anni e per tipologia di disturbo. In casi particolari, è possibile la prosecuzione del progetto oltre i 18 e fino a massimo 21 anni (è da riferirsi solo agli inserimenti avviati prima della maggiore età).

a) La struttura che accoglie minori con difficoltà di natura psicopatologica, di socializzazione e di comportamento prevede l’inserimento di soggetti con i seguenti disturbi:
- Disturbi della condotta
- Psicosi
- Gravi disturbi di personalità
- Altre problematiche psicopatologiche gravi, per le quali si rende necessario un periodo temporaneo di inserimento in comunità.
b) La struttura che accoglie minori con gravi patologie della relazione e della comunicazione prevede l’inserimento di soggetti con i seguenti disturbi:
- Disturbi dello spettro autistico con gravi disturbi del comportamento;
- Disabilità intellettiva medio-grave con gravi disturbi del comportamento.
Situazioni nelle quali è previsto l’inserimento nella struttura:
- Necessità (rilevata dai servizi territoriali di NPIA) di periodi di residenzialità terapeutica;
- Provvedimenti di allontanamento disposti dal Tribunale per i Minorenni a causa dell’inadeguatezza dell’ambiente familiare.

Organi invianti: i Servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza territoriali

Casi particolari

- E’ possibile l’inserimento di n. 1 minore del circuito penale per struttura.


3. DURATA: L’inserimento deve prevedere una durata limitata, che non vada oltre l’anno, prorogabile una volta per situazioni particolarmente complesse e adeguatamente motivate.

4. CAPACITA’ RICETTIVA: 10 posti

5. UBICAZIONE:

- contesto residenziale
- collocata in modo da favorire i rapporti con le istituzioni formative
- buoni trasporti
- possibilità di buone connessioni con il tessuto sociale
- non in contesti stigmatizzanti
- in struttura a sé stante e con spazi esterni (giardino, ecc.)

6. REQUISITI STRUTTURALI:

- stanze a 1-2 letti, con almeno mq. 9 per una persona e mq. 16 per due persone;
- ogni minore deve avere uno spazio che può considerare come suo: almeno un armadio personale per conservare oggetti e indumenti personali, una scrivania ed una sedia;
- le camere devono avere illuminazione naturale, adeguato oscuramento ed areazione;
- l’arredamento, conforme a quanto in uso nelle civili abitazioni ed appropriato alle necessità degli utenti, deve offrire condizioni di vivibilità buone, le stanze siano arricchite di elementi decorativi, la biancheria, non di tipo ospedaliero, sia in buone condizioni e disponibile in quantità adeguata;
- i bagni devono essere in numero minimo di n.1 ogni due stanze, forniti di lavabo, vaso, bidet, doccia, con almeno n.1 servizio dotato di vasca da bagno e n.1 servizio attrezzato per i disabili;
- bagno e camera da letto dedicati al personale di servizio;
- la cucina deve avere una superficie minima di 16 mq, piastrellata sino a metri 2 di altezza a partire da terra, attrezzata per la preparazione dei pasti;
- soggiorno/pranzo di ampiezza adeguata;
- salone attrezzato per studio (scrivanie e sedie), lettura, musica, TV;
- spazi dedicati per il personale, per i colloqui e le riunioni;
- spazi per laboratori e attività (che possono in parte essere condivisi con la Struttura Semiresidenziale);
- temperatura confortevole (riscaldamento, eventuale climatizzazione);
- automezzi propri o condivisi con la Struttura Semiresidenziale adeguati al numero dei pazienti;
- rapido servizio di sostituzione degli arredi difettosi o rovinati.

7. SICUREZZA: La struttura non deve affacciarsi immediatamente sulla strada;

- deve essere collocata al pianterreno e/o al primo piano;
- le porte dei bagni devono poter essere con chiave, ma eventualmente apribili dall’esterno (solo con intervento dell’operatore);
- l’arredamento deve essere ignifugo, senza oggetti pericolosi, ma solido per poter resistere a eventuali momenti di crisi dei pazienti;
- porte e serramenti devono essere robusti (le porte devono poter essere eventualmente chiuse a chiave dagli operatori nel caso di gravi situazioni di necessità);
- finestre con meccanismi di sicurezza per la chiusura;
- i coltelli e gli oggetti acuminati, nonché eventuali attrezzi di lavoro per il giardino o simili ed i detersivi devono poter essere tenuti in ambienti chiusi a chiave con il controllo degli operatori quando necessario;
- i farmaci devono essere mantenuti in un armadio chiuso a chiave;
- non devono esserci appigli per attaccare funi o lenzuola, o quelli esistenti devono piegarsi sotto il peso del corpo;
- è opportuno che la cottura dei cibi avvenga tramite piastre elettriche, eliminando il gas nella struttura. Il gas metano andrebbe utilizzato solo per il riscaldamento;
- i vetri devono essere antisfondamento;
Deve, inoltre, essere garantito il rispetto delle normative vigenti per quanto riguarda:
- protezione antisismica
- protezione antincendio
- protezione acustica
- sicurezza elettrica e continuità elettrica
- sicurezza antinfortunistica (D.lgs. 626/94 e ss.mm. ed ii.)
- igiene dei luoghi di lavoro
- eliminazione delle barriere architettoniche
- smaltimento dei rifiuti (inclusi eventuali rifiuti speciali)
- sicurezza degli impianti.

 


8. ORGANIZZAZIONE: La struttura è funzionalmente connessa con i Servizi territoriali di NPIA e, possibilmente, con le Strutture Semiresidenziali Terapeutiche per Minori.

Devono esistere procedure e protocolli scritti su:
- rapporti con servizi invianti
- accoglienza
- rapporti con la famiglia
- dimissione
- interruzioni della permanenza
- modalità di raccolta e conservazione della documentazione clinica
- modalità di gestione di situazioni di emergenza, con reperibilità del medico NPIA della struttura
- modalità di valutazione dell’andamento e degli esiti, con formulazione di indicatori per la valutazione della efficacia del trattamento
Devono essere previsti:
- un incontro semestrale di sintesi, programmazione e verifica organizzativa della struttura, in cui analizzare il periodo trascorso e definire gli obiettivi per il successivo;
- un Regolamento interno della Struttura, elaborato nel rispetto di quanto definito sopra;
- per ciascun utente, un progetto terapeutico stilato dall’equipe allargata, che indichi le modalità di inserimento, gli obiettivi, la durata dell’intervento e i dettagli della collaborazione con famiglia, con i Servizi Sociali del Comune di residenza e con il Servizio NPIA territoriale;
- la conoscenza e la condivisione da parte dei genitori o tutori delle modalità di funzionamento della Struttura (Regolamento Interno) e del Progetto terapeutico, mediante sottoscrizione di un “ consenso informato “.


9. PERSONALE:

- équipe multidisciplinare di operatori esperti di età evolutiva;
- neuropsichiatra infantile: 20 ore settimanali con reperibilità per l’urgenza;
- psicologo clinico formato in età evolutiva: 20 ore settimanali;
- n. 1 responsabile di struttura (educatore professionale o tecnico della riabilitazione psichiatrica o assistente sociale);
- n. 2 educatori professionali e n. 2 tecnici della riabilitazione psichiatrica a tempo pieno organizzati su turni diurni, funzionali alla realizzazione dei progetti terapeutico-riabilitativi;
- n. 1 infermiere per turno;
- n. 1 operatore socio-sanitario per turno;
- n. 2 ausiliari sociosanitari addetti alle pulizie
- massima stabilità del personale e basso turn-over;
- esperti per la organizzazione e conduzione dei laboratori;
- possibile presenza di tirocinanti, che, in ogni caso, non possono essere conteggiati nel raggiungimento degli standard di personale;
- possibile presenza di volontari e obiettori di coscienza, purchè adeguatamente e preventivamente formati. 




Art. 2

Struttura semiresidenziale terapeutica dedicata per il trattamento extraospedaliero dei disturbi

psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza 


1. La struttura semiresidenziale terapeutica dedicata per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, con range di apertura tra le ore 8.00 e le ore 20.00, garantisce almeno 8 ore consecutive di attività per 6 giorni settimanali.
La struttura assicura 20 posti, eventualmente articolati su 2 sedi da 10 a seconda della situazione orografica del territorio.
Accoglie minori con disturbi psicopatologici, disabilità intellettiva con gravi disturbi del comportamento, gravi patologie della comunicazione, relazione e socializzazione che necessitano sia di interventi complessi e coordinati che di ospitalità a ciclo diurno e per periodi definiti nel tempo

Devono essere previste strutture differenziate e specifiche per

a) Disturbi psicopatologici, di socializzazione e del comportamento;
b) Gravi patologie della relazione e della comunicazione e disabilità intellettiva

con la finalità di effettuare interventi educativo-terapeutico-riabilitativi complessi e coordinati che consentano di:

- acquisire abilità cognitive, comunicative e relazionali
- acquisire le autonomie possibili adeguate al proprio contesto ambientale
- prevenire la cronicizzazione dei disturbi
- contenere il rischio dei ricoveri impropri
- garantire continuità e raccordo con le strutture educative di appartenenza del minore /pre-adolescente e adolescente

Devono essere previste attività laboratoriali di tipo espressivo, pratico manuale, eventualmente di pre-avviamento al lavoro o, comunque, finalizzate all’acquisizione di nuove competenze. Andrà, inoltre, garantita, là dove il progetto terapeutico-riabilitativo individualizzato lo prevede, la frequenza scolastica e/o percorsi di formazione personale professionale esterni alla struttura.

La struttura semiresidenziale è parte integrante dei Servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e l’Adolescenza.

Può condividere parte degli spazi con la struttura residenziale, se attivata in quel territorio.

2. DESTINATARI: Soggetti di età compresa tra 11 e 18 anni (con suddivisione per fasce d’età: 11-13 e 14-18 anni) e per tipologia di disturbo. In casi particolari è possibile

l’inserimento di bambini di età inferiore a 11 anni o la prosecuzione del progetto oltre i 18 e fino a massimo 21 anni (è da riferirsi solo agli inserimenti avviati prima della maggiore età).

 

a) La struttura semiresidenziale che accoglie minori con difficoltà di natura psipatologica di socializzazione e di comportamento, prevede l’inserimento di soggetti con i seguenti disturbi:
- Disturbi della condotta
- Psicosi
- Gravi disturbi di personalità
- Altre problematiche psicopatologiche gravi, per le quali si rende necessario un periodo temporaneo di inserimento in comunità.
b) La struttura semiresidenziale che accoglie minori con gravi patologie della relazione e della comunicazione prevede l’inserimento di soggetti con i seguenti disturbi:
- Disturbi dello spettro autistico con gravi disturbi del comportamento;
- Disabilità intellettiva medio-grave con gravi disturbi del comportamento.


Situazioni nelle quali è previsto l’inserimento in struttura semiresidenziale:

- Necessità (rilevata dai servizi territoriali di NPIA) di periodi di semiresidenzialità terapeutica
- Provvedimenti disposti dal Tribunale per i Minorenni

Organi invianti: Servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza territoriali.


Casi particolari:

- E’ possibile l’inserimento di n. 1 minore del circuito penale per struttura.


3. DURATA
L’inserimento è correlato al progetto terapeutico, con verifiche semestrali.


4. CAPACITA’ RICETTIVA
Organizzazione in moduli con un massimo di 5 utenti ciascuno (capacità ricettiva massima di 20 utenti), differenziati per fasce di età e tipologia del disturbo.


5. UBICAZIONE:
La struttura deve essere collocata in contesto abitato o ben collegata al tessuto urbano, allocata in contesti non stigmatizzanti, e deve permettere di svolgere attività anche presso i luoghi d’incontro del territorio (oratorio, centri di aggregazione, etc).



6. REQUISITI STRUTTURALI:

- Cucina con una superficie minima di 16 mq, piastrellata sino a metri 2 di altezza a partire da terra, attrezzata per la preparazione dei pasti;
- Soggiorno/pranzo di ampiezza adeguata;
- Stanza per il medico;
- Stanza per i colloqui psicologici e sociali;
- Infermeria;
- Stanza per il time out;
- Sala riunioni - salone attrezzato per studio (scrivanie e sedie), lettura, musica, TV;
- Spazi per laboratori e attività (che possono del tutto o in parte essere condivisi con struttura residenziale;
- Servizi igienici: separati per sesso, adeguati per i disabili e differenziati per operatori e utenti; i servizi igienici per gli utenti devono essere dotati anche di doccia;
- Temperatura confortevole, sia d’inverno sia d’estate (riscaldamento, climatizzazione);
- Automezzi propri o condivisi con la struttura residenziale;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria.

 

7. SICUREZZA:

La struttura non deve dare immediatamente sulla strada, soprattutto se di grande traffico;
- Non deve essere collocata a piani alti (pianterreno, primo piano);
- Le porte dei bagni devono poter essere chiuse con chiave, ma apribili dall’esterno (solo con intervento dell’operatore);
- L’arredamento deve essere ignifugo, senza oggetti pericolosi, ma solido per poter resistere a eventuali attacchi distruttivi dei pazienti;
- Porte e serramenti devono essere robusti, che possano essere eventualmente chiusi a chiave dagli operatori nel caso di gravi situazioni di necessità;
- Finestre con meccanismi di chiusura di sicurezza;
- I coltelli e gli oggetti acuminati, nonché eventuali attrezzi di lavoro per il giardino o simili, o detersivi, devono poter essere tenuti in ambienti chiusi a chiave con il controllo degli operatori;
- E’ opportuno che la cottura dei cibi avvenga tramite piastre elettriche, eliminando il gas nella struttura; il gas metano andrebbe utilizzato solo per il riscaldamento;
- I vetri debbono essere antisfondamento;
Deve inoltre essere garantito il rispetto delle normative vigenti per quanto riguarda:
- protezione antisismica
- protezione antincendio
- protezione acustica
- sicurezza elettrica e continuità elettrica
- sicurezza antinfortunistica (D. lgs. 626/94 e ss.mm. e ii.)
- igiene dei luoghi di lavoro
- eliminazione delle barriere architettoniche
- smaltimento dei rifiuti (inclusi eventuali rifiuti speciali se vi è uso di farmaci)
- sicurezza degli impianti.

8. ORGANIZZAZIONE:

Organi invianti: i Servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza territoriali
- cooperazione con tutte le risorse pubbliche e private e con le associazioni
- coordinamento con gli altri servizi per adolescenti dell’area socio-assistenziale e sanitaria
Devono esistere procedure e protocolli scritti su:
- rapporti con servizi invianti
- accoglienza
- rapporti con la famiglia
- dimissione
- interruzioni
- emergenze
- modalità di raccolta e conservazione della documentazione clinica
- modalità di gestione di situazioni di emergenza
- modalità di valutazione dell’andamento e degli esiti con formulazione di indicatori per la valutazione della efficacia del trattamento
- reperibilità del medico NPIA della struttura nelle ore di apertura della stessa
- deve essere previsto un momento semestrale di sintesi, programmazione e verifica organizzativa della struttura, in cui analizzare il periodo trascorso e definire gli obiettivi per il successivo
- adozione di un Regolamento Interno del Centro, elaborato nel rispetto di quanto definito sopra
- nel progetto terapeutico, stilato dall’equipe allargata, andranno definite le modalità di inserimento, gli obiettivi, i tempi, la durata dell’intervento e i dettagli della collaborazione con famiglia, comune di residenza, NPIA territoriale
- gli utenti (genitori o tutori e ospiti se maggiorenni) devono conoscere le modalità di funzionamento del centro (Regolamento Interno), condividere gli obiettivi del progetto terapeutico e sottoscrivere un “consenso informato”
devono esistere i seguenti protocolli d’intesa:
- con i Servizi di NPIA territoriali (servizi del territorio all’interno del quale è collocata la struttura semiresidenziale, servizi territoriali di NPIA invianti)
- con i Servizi socio-assistenziali degli Enti Locali
- con il SERT
- con il Sistema Giudiziario
- con il Sistema Scolastico
- con le Organizzazioni del Terzo settore
- con la Medicina di Base di riferimento e/o di competenza
- con il 118 ed il Pronto Soccorso per la gestione delle urgenze
- orari di apertura della struttura estremamente flessibili a secondo delle necessità.


9. PERSONALE:

- Equipe multidisciplinare di operatori esperti di età evolutiva in rete con le Unità Operative territoriali di NPIA;
- massima stabilità del personale e basso turn over;
- Neuropsichiatra Infantile: 6 ore settimanali;
- Psicologo: 6 ore settimanali;
- n. 1 Responsabile della struttura (educatore professionale o tecnico della riabilitazione psichiatrica o assistente sociale);
- n. 6 Tecnici riabilitazione psichiatrica o Educatori professionali, a copertura di tutte le ore di attività;
- Infermieri: n.1 presente per tutte le ore di attività;
- Operatori socio-sanitari: n.1 presente per tutte le ore di attività;
- n. 1 Ausiliario sociosanitario addetto alle pulizie;
- Personale dedicato al servizio trasporto ed al servizio mensa, qualora detti servizi non siano affidati all’esterno;
- Esperti per le attività di laboratorio;

Nel caso di struttura articolata su due sedi da 10 posti, il personale di cui sopra deve essere equamente distribuito al 50% tra le due articolazioni;
Possibile presenza di tirocinanti, che, in ogni caso, non possono essere conteggiati nel raggiungimento degli standard di personale;
Possibile presenza di volontari e obiettori di coscienza, purché adeguatamente e preventivamente formati. Entrambi non possono essere conteggiati nel raggiungimento degli standard di personale;
Piano della formazione degli operatori, sia all’avvio della struttura, sia permanente. 




Art. 3

Determinazione del fabbisogno 


1. A modifica ed integrazione del Regolamento Regionale n. 3/2006, l’art. 1, sub A, dopo la lett.e), è così integrato:

c) Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza


Il fabbisogno viene determinato come segue:

 

ASL Bari

- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud

- n. 4 strutture semiresidenziali, di cui una a nord, una al centro, una nell’area ovest, una nell’area sud

ASL BT 

- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una nella zona interna ed una sulla litoranea

 

ASL Brindisi 

- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una allocata nell’area nord ed una nell’area sud

 

ASL Foggia 

- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud
- n. 3 strutture semiresidenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud

 

ASL Lecce 

- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, una al centro, una a sud, una nell’area nord ionica
- n. 3 strutture semiresidenziali, di cui una al centro, una a sud, una nell’area nord ionica

 

ASL Taranto 

- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una al centro e l’altra nell’area ovest della ASL 




Art. 4

Verifiche e sanzioni 


1. Le verifiche sul rispetto delle disposizioni di legge, sul possesso e sulla permanenza dei requisiti generali e di quelli strutturali, tecnologici e organizzativi specifici sono effettuate dai Dipartimenti di Prevenzione, di concerto con i Dipartimenti di Salute Mentale della ASL competente per territorio, ai sensi dellaL.R. 28 maggio 2004, n. 8 e ss.mm. e ii. 

2. Le cause di decadenza dell’autorizzazione, oltre quelle di cui al presente Regolamento, sono quelle previste dall’ art. 10 della L. R. 28 maggio 2004, n. 8 e ss.mm. e ii. 

3. Per quanto attiene il regime sanzionatorio, si rinvia a quanto espressamente disciplinato in materia dall’art.15 della L. R. 28 maggio 2004, n. 8 e ss. mm. e ii. 



Art. 5

Norma di rinvio 


1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa regionale vigente in materia, ed in particolare alla L.R. 8/2004 e ss. mm. e ii. e al Regolamento Regionale n. 3/2005 e ss. mm. e ii., e alla normativa nazionale vigente in materia. 



Art. 6

Norma abrogativa 


1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce i Regolamenti Regionali n. 9 del 10 febbraio 2010 e n. 9 del 18 aprile 2014.

 




Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’ art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.