Regolamento Regionale 24 marzo 2014, n. 5 Regolamento attuativo per la nomina e lo svolgimento dei lavori del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’articolo 58 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto
della Regione Puglia”;
Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004,
n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la Delibera di Giunta
Regionale n. 428 del 11/03/2014 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento
Art. 1Elenco dei revisori dei conti della Regione Puglia
Art. 2Contenuto della domanda e modalità di iscrizione nell’elenco dei revisori dei contidella Regione Puglia 1. La domanda di iscrizione nell’elenco dovrà contenere i seguenti dati: a.
nome, cognome, luogo di nascita, residenza, recapito telefonico e indirizzo PEC;
2. Coloro che intendono essere
iscritti nell’elenco dei revisori dei conti della Regione Puglia devono
attestare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
200, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa), quantoindicato alle lettere b., c. e
d. del comma 1.
3. Il requisito di cui all’ articolo 54, comma 1, lettera
d), della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 va riferito all’anno solare
precedente a quello dell’istanza di ammissione ovvero, per coloro che sono già
iscritti nell’elenco, della dichiarazione di cui all’articolo 6, comma 2, del
presente regolamento.
4. Le dichiarazioni rese e sottoscritte con firma
non autenticata nella domanda di iscrizione hanno valore di dichiarazione
sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n.445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa). Per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all’articolo 76
del citato D.P.R. 445/2000.
5. Alla domanda dovrà essere allegata copia,
in formato elettronico, di un documento di identità del candidato in corso di
validità debitamente sottoscritto con firma digitale.
6. La
compilazione della domanda di iscrizione deve avvenire con accesso alla home
page del sito internet del Consiglio Regionale, attraverso la selezione del link
denominato: “Elenco revisori Regione Puglia”. Una volta conclusa la compilazione
del modello, sarà possibile generare un file riassuntivo della domanda che il
richiedente dovrà sottoscrivere con firma digitale e trasmettere alla casella di
posta elettronica certificata indicata al momento dell’accesso al sistema.
7. Le domande dovranno pervenire esclusivamente a mezzo di posta
elettronica certificata con esclusione di qualsiasi altro mezzo.
8. In
fase di prima applicazione, per la presentazione delle domande sarà fissato un
termine non inferiore a quello stabilito all’articolo 54, comma 2, della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45 e comunicato con avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e con i restanti ordinari mezzi di divulgazione
utilizzati dalla Regione Puglia.
Art. 3Modalità e termini entro cui esaminare le domande di iscrizione nell’elenco dei
revisori dei conti della Regione Puglia 1. La struttura regionale responsabile del procedimento di formazione, tenuta ed
aggiornamento dell’elenco dei revisori dei conti della Regione Puglia, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, è la Segreteria Generale della Presidenza del
Consiglio Regionale.
2. In attuazione del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, nonché in conformità alle disposizioni regionali in materia, la struttura
responsabile del procedimento procederà d’ufficio al controllo su un campione
non inferiore al 10% delle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli istanti,
nonché di quelle presentate da tutti i soggetti designati relativamente alla
sussistenza dei requisiti di cui all’ articolo 54, comma 1, lettere a), b), c) e
d) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45.
3. La Segreteria del
Consiglio Regionale, previa verifica della documentazione per l’accertamento dei
requisiti di cui al precedente comma, provvede alla formazione dell’elenco dei
revisori dei conti entro 15 giorni dal termine di presentazione delle domande di
iscrizione nell’elenco stesso.
4. In sede di prima formazione
dell’elenco dei revisori dei conti il termine di cui al precedente comma è
fissato in giorni 45.
5. I nominativi dei revisori dei conti, in prima
applicazione, saranno estratti dall’elenco aggiornato secondo le modalità di cui
ai commi 3 e 4 del presente articolo.
Art. 4Formazione dell’elenco 1. Il Segretario Generale del Consiglio regionale dispone la non ammissione
ovvero la cancellazione dall’elenco dei candidati che non hanno trasmesso le
dichiarazioni richieste o che, a seguito della verifica di cui al precedente
articolo 3, comma 2, risultino sprovvisti dei requisiti.
2. Il
Segretario Generale del Consiglio regionale notifica tempestivamente a mezzo
mail-PEC ai soggetti interessati la non ammissione ovvero l’esclusione
dall’elenco nonché la relativa motivazione. Avverso tale atto, i candidati
esclusi possono presentare ricorso motivato al Segretariato Generale del
Consiglio Regionale entro cinque giorni dalla ricezione della notifica a mezzo
PEC.
3. Il Segretario Generale del Consiglio regionale procede entro i
successivi dieci giorni a deliberare in via definitiva sull’effettiva
sussistenza delle cause di esclusione e delle risultanze è data notizia
all’interessato.
4. Dei provvedimenti di non ammissione ovvero di
cancellazione dall’elenco, nonché della relativa causa, è data notizia, per i 30
giorni successivi alla decisione del Segretario Generale, nell’apposita sezione
del sito istituzionale del Consiglio regionale dedicata all’elenco.
Art. 5Contenuto dell’elenco 1. L’elenco riporta i seguenti elementi informativi per ciascun revisore: a.
il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita; b. la residenza; c.
la data e il numero di iscrizione nel registro dei revisori legali.
2.
L’elenco è stilato in ordine alfabetico e reso pubblico sulle pagine del sito
internet del Consiglio della Regione Puglia, con effetti di pubblicità legale ai
sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Art. 6Aggiornamento dell’elenco
3. Entro i
successivi 30 giorni dallo spirare dei termini di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo, il Segretario Generale del Consiglio regionale provvede con
proprio atto all’aggiornamento annuale dell’elenco.
Art. 7Estrazione dei componenti dall’elenco 1. In sede di prima applicazione, la designazione dei membri del Collegio dei
revisori dei conti si svolge in una seduta pubblica del Consiglio regionale
appositamente convocata dal suo Presidente per la nomina dei Revisori dei conti
della Regione decorsi quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione
dell’Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tale seduta è preceduta da
un avviso pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale in cui si
comunicano luogo, ora e modalità dell’estrazione almeno 5 giorni prima del suo
svolgimento. Successivamente, la designazione dei membri del Collegio dei
revisori dei conti si svolge in una seduta pubblica del Consiglio regionale da
convocarsi non oltre i 60 giorni precedenti la scadenza del Collegio dei
revisori in carica.
2. La designazione dei membri del Collegio dei
revisori dei conti avviene mediante estrazione a sorte dei nominativi inseriti
nell’elenco. Ai fini del sorteggio, è attribuito ad ogni iscritto un numero
d’ordine progressivo. L’estrazione avviene attraverso un sistema informatico di
generazione di numeri casuali.
3. All’esito del sorteggio il Segretario
Generale del Consiglio regionale procede alla formulazione di una graduatoria
formulata in base all’ordine di estrazione dalla prima all’ultima posizione e
comprendente tutti i nominativi iscritti nell’elenco regionale dei revisori dei
conti.
4. I primi tre nominativi estratti sono designati quali
componenti del Collegio regionale dei revisori dei conti. Qualora, all’esito
della verifica del possesso de requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, del
presente regolamento, il soggetto designato risulti non in possesso dei
requisiti prescritti, si provvede alla sua sostituzione con il primo nominativo
disponibile della graduatoria. Dell’avvenuta sostituzione viene data
comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta utile.
5.
Qualora i designati abbiano indicato nella domanda di iscrizione la sussistenza
di una causa di incompatibilità con la carica di revisore dei conti, il
Segretario Generale del Consiglio regionale provvede entro 5 giorni dalla data
della estrazione a richiederne la rimozione. Il designato ha dieci giorni di
tempo dalla data di notifica della richiesta per comunicare l’avvenuta rimozione
della causa di incompatibilità decorsi inutilmente i quali si intende
rinunciatario alla nomina alla carica di revisori dei conti. Si provvede
pertanto alla sua sostituzione con il primo nominativo disponibile della
graduatoria. Dell’avvenuta sostituzione viene data comunicazione al Consiglio
regionale nella prima seduta utile.
6. All’esito del sorteggio e delle
verifiche di cui al precedente comma 4, il Presidente della Giunta regionale,
previa rinnovazione da parte dei designati delle dichiarazioni sostitutive
attestanti l’assenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, provvede,
con proprio decreto, alla nomina del Collegio dei revisori dei conti fissandone
il compenso a norma dell’ articolo 57, comma 3, della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 45.
7. Qualora successivamente alla nomina si venga a
conoscenza dell’esistenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità,
la Giunta regionale si pronuncia tempestivamente dichiarando la decadenza del
revisore. Avverso tale atto, il revisore decaduto può presentare ricorso
motivato alla medesima Giunta entro cinque giorni dalla ricezione della notifica
del provvedimento. La Giunta regionale procede entro i successivi dieci giorni a
deliberare in via definitiva sulla opposizione proposta dandone notizia
all’interessato e richiedendone, in caso di rigetto della opposizione, la
sostituzione al Consiglio regionale.
8. In caso di cessazione di uno dei
componenti nel periodo della durata del Collegio dei revisori dei conti, si
procede ad una nuova estrazione a sorte fra i soggetti iscritti nell’Elenco. La
procedura seguita è quella di cui al presente regolamento e comporta la
sostituzione del componente cessato. La durata dell’incarico è limitata al tempo
residuo sino alla scadenza del termine triennale calcolata a decorrere dalla
data del decreto presidenziale di nomina dell’intero Collegio. I componenti che
cessano anticipatamente, per qualsiasi motivo, dalla carica ovvero che
subentrano ad un revisore cessato, non sono rieleggibili. La nomina del nuovo
revisore non ha effetti sulla titolarità della Presidenza del Collegio come
definita all’atto dell’insediamento dell’originario Collegio dei revisori dei
conti.
Art. 8Rinnovo dei componenti del Collegio Del rinnovo del Collegio dei revisori dei conti della Regione Puglia è data
notizia almeno 90 giorni prima della sua scadenza, tramite avviso da pubblicarsi
nel Bollettino ufficiale della Regione e nell’apposita sezione del sito
istituzionale del Consiglio regionale dedicata a tale organismo.
Art. 9Funzioni, modalità e termini 1. Il Collegio si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti,
nell’esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della
finanza pubblica.
2. Il parere del Collegio sulle proposte di legge di
bilancio, di assestamento e variazione del bilancio, di rendiconto generale, e
sui relativi allegati è accluso, a pena di irricevibilità, alle proposte di
legge all’atto del loro deposito presso il Consiglio regionale.
3. Nella
relazione delle proposte di legge di cui al comma 2, sono indicati l’avvenuto
adeguamento al parere del Collegio oppure la motivazione del mancato
adeguamento, in tutto o in parte, allo stesso parere.
a. vigila sul rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto
di stabilità interno; b. esercita il controllo sulla compatibilità dei costi
della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli
derivanti dall’applicazione delle norme di legge.
5. I pareri del
Collegio sono resi entro sette giorni consecutivi dal ricevimento del disegno di
legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, cinque
giorni consecutivi per i disegni di legge di approvazione dell’assestamento
generale del bilancio e delle variazioni di bilancio, quindici giorni
consecutivi per la relazione sul disegno di legge di approvazione di rendiconto
della gestione.Decorsi inutilmente tali termini, il parere si intende reso
favorevolmente.
6. Ove non sia previsto un termine per il rilascio dei
pareri, lo stesso è fissato in tre giorni consecutivi dal ricevimento della
documentazione, salvo il maggior termine eventualmente comunicato dalla Giunta
regionale. Decorsi inutilmente tali termini, il parere si intende reso
favorevolmente.
7. La Regione favorisce l’attività istruttoria del
collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, tramite casella di
posta istituzionale in formato PEC, l’informazione e la documentazione in ordine
agli atti sui quali il collegio deve esprimersi.
8. Il Consiglio
Regionale, con proprio atto di natura regolamentare, prevede la sottoposizione
al parere del Collegio dei Revisori dei Conti del bilancio di previsione annuale
e pluriennale del Consiglio Regionale, delle sue variazioni, dell’assestamento
generale dello stesso nonché del rendiconto della gestione ovvero di ogni altro
atto, disciplinando altresì i termini e modalità di rilascio dei pareri.
Art. 10Pareri non obbligatori 1. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, al Collegio dei Revisori
dei Conti vengono inviate, anche mediante pubblicazione sui portali
istituzionali: a. elenco delle delibere di Giunta regionale adottate; b.
elenco delle delibere di Consiglio regionale (Ufficio di Presidenza) adottate;
c. elenco delle determinazioni dirigenziali adottate dai singoli servizi.
2. Al Collegio dei revisori dei conti, su richiesta della Giunta
regionale, possono essere richiesti pareri sulle seguenti materie: a.
strumenti di programmazione economico-finanziaria; b. variazioni di bilancio
assunte in via amministrativa; c. modalità di gestione dei servizi e
proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; d.
proposte di ricorso all’indebitamento; e. proposte di utilizzo di finanza
innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia; f.
proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; g.
proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio;
h. ogni altra materia per la quale la Giunta regionale ritenga opportuno
l’acquisizione del parere.
3. I pareri di cui al presente articolo sono
resi entro i termini indicati nella richiesta della Giunta regionale e, in ogni
caso, non possono essere inferiori a tre giorni consecutivi dal ricevimento
della documentazione. Decorsi inutilmente tali termini, il parere si intende
reso favorevolmente.
Art. 11Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori, nella seduta di insediamento, individua il
Presidente del Collegio sulla base dei criteri stabiliti all’articolo 54, comma
4, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45. In caso di mancato accordo
provvede il Presidente del Consiglio regionale su istruttoria del Segretario
generale del Consiglio.
2. Il Collegio dei revisori adotta, nella prima
seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento da comunicarsi al
Presidente della Giunta e del Consiglio regionale.
3. Le funzioni del
Collegio sono svolte collegialmente, su iniziativa del Presidente del Collegio,
al quale compete la convocazione delle sedute.
4. Il Collegio si
riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
5. Il Collegio si riunisce validamente con la presenza di due
componenti, tra cui il Presidente, e delibera validamente a maggioranza dei suoi
componenti.
6. Il Collegio approva il verbale delle sedute e delle
decisioni adottate.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’ art.
44 comma 3 e dell’ art.
53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.
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