Anno 2014
Numero 5
Data 24/03/2014
Abrogato No
Materia Controlli amministrativi;
Note Questo regolamento  implicitamente  abroga il  Regolamento regionale n. 22  del 14 novembre 2013.  
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Regolamento Regionale 24 marzo 2014, n. 5

Regolamento attuativo per la nomina e lo svolgimento dei lavori del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’articolo 58 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 


Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 428 del 11/03/2014 di adozione del Regolamento;



EMANA


Il seguente Regolamento




Art. 1

Elenco dei revisori dei conti della Regione Puglia 


1. E’ istituito, presso il Consiglio regionale, l’elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Puglia come disciplinato dalla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45.



Art. 2

Contenuto della domanda e modalità di iscrizione nell’elenco dei revisori dei contidella Regione Puglia 


1. La domanda di iscrizione nell’elenco dovrà contenere i seguenti dati: 
a. nome, cognome, luogo di nascita, residenza, recapito telefonico e indirizzo PEC; 
b. il possesso dei requisiti di cui all’articolo 54 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45
c. l’assenza di cause di ineleggibilità di cui all’articolo 55, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45”; 
d. l’assenza di cause di incompatibilità di cui all’articolo 55, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45, ovvero l’eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità rimuovibile. 

2. Coloro che intendono essere iscritti nell’elenco dei revisori dei conti della Regione Puglia devono attestare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), quantoindicato alle lettere b., c. e d. del comma 1. 

3. Il requisito di cui all’articolo 54, comma 1, lettera d), della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 va riferito all’anno solare precedente a quello dell’istanza di ammissione ovvero, per coloro che sono già iscritti nell’elenco, della dichiarazione di cui all’articolo 6, comma 2, del presente regolamento. 

4. Le dichiarazioni rese e sottoscritte con firma non autenticata nella domanda di iscrizione hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all’articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000. 

5. Alla domanda dovrà essere allegata copia, in formato elettronico, di un documento di identità del candidato in corso di validità debitamente sottoscritto con firma digitale. 


6. La compilazione della domanda di iscrizione deve avvenire con accesso alla home page del sito internet del Consiglio Regionale, attraverso la selezione del link denominato: “Elenco revisori Regione Puglia”. Una volta conclusa la compilazione del modello, sarà possibile generare un file riassuntivo della domanda che il richiedente dovrà sottoscrivere con firma digitale e trasmettere alla casella di posta elettronica certificata indicata al momento dell’accesso al sistema. 

7. Le domande dovranno pervenire esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata con esclusione di qualsiasi altro mezzo. 

8. In fase di prima applicazione, per la presentazione delle domande sarà fissato un termine non inferiore a quello stabilito all’articolo 54, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 e comunicato con avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e con i restanti ordinari mezzi di divulgazione utilizzati dalla Regione Puglia. 




Art. 3

Modalità e termini entro cui esaminare le domande di iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti della Regione Puglia 


1. La struttura regionale responsabile del procedimento di formazione, tenuta ed aggiornamento dell’elenco dei revisori dei conti della Regione Puglia, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è la Segreteria Generale della Presidenza del Consiglio Regionale. 

2. In attuazione del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché in conformità alle disposizioni regionali in materia, la struttura responsabile del procedimento procederà d’ufficio al controllo su un campione non inferiore al 10% delle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli istanti, nonché di quelle presentate da tutti i soggetti designati relativamente alla sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45. 

3. La Segreteria del Consiglio Regionale, previa verifica della documentazione per l’accertamento dei requisiti di cui al precedente comma, provvede alla formazione dell’elenco dei revisori dei conti entro 15 giorni dal termine di presentazione delle domande di iscrizione nell’elenco stesso. 

4. In sede di prima formazione dell’elenco dei revisori dei conti il termine di cui al precedente comma è fissato in giorni 45. 

5. I nominativi dei revisori dei conti, in prima applicazione, saranno estratti dall’elenco aggiornato secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. 



Art. 4

Formazione dell’elenco 


1. Il Segretario Generale del Consiglio regionale dispone la non ammissione ovvero la cancellazione dall’elenco dei candidati che non hanno trasmesso le dichiarazioni richieste o che, a seguito della verifica di cui al precedente articolo 3, comma 2, risultino sprovvisti dei requisiti. 

2. Il Segretario Generale del Consiglio regionale notifica tempestivamente a mezzo mail-PEC ai soggetti interessati la non ammissione ovvero l’esclusione dall’elenco nonché la relativa motivazione. Avverso tale atto, i candidati esclusi possono presentare ricorso motivato al Segretariato Generale del Consiglio Regionale entro cinque giorni dalla ricezione della notifica a mezzo PEC. 

3. Il Segretario Generale del Consiglio regionale procede entro i successivi dieci giorni a deliberare in via definitiva sull’effettiva sussistenza delle cause di esclusione e delle risultanze è data notizia all’interessato. 

4. Dei provvedimenti di non ammissione ovvero di cancellazione dall’elenco, nonché della relativa causa, è data notizia, per i 30 giorni successivi alla decisione del Segretario Generale, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale dedicata all’elenco. 



Art. 5

Contenuto dell’elenco 


1. L’elenco riporta i seguenti elementi informativi per ciascun revisore: 
a. il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;
b. la residenza;
c. la data e il numero di iscrizione nel registro dei revisori legali.

2. L’elenco è stilato in ordine alfabetico e reso pubblico sulle pagine del sito internet del Consiglio della Regione Puglia, con effetti di pubblicità legale ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 




Art. 6

Aggiornamento dell’elenco 


1. Successivamente alla costituzione dell’elenco, i soggetti interessati possono presentare domanda di iscrizione all’elenco entro i termini previsti all’ articolo 54, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 secondo le modalità indicate all’articolo 2 del presente regolamento. 

2. I candidati già iscritti nell’elenco devono presentare entro i termini e con le modalità previste al precedente comma la dichiarazione attestante il conseguimento di almeno dieci crediti formativi ai sensi dell’ articolo 54, comma 1, lettera d), della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45

3. Entro i successivi 30 giorni dallo spirare dei termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Segretario Generale del Consiglio regionale provvede con proprio atto all’aggiornamento annuale dell’elenco. 



Art. 7

Estrazione dei componenti dall’elenco 


1. In sede di prima applicazione, la designazione dei membri del Collegio dei revisori dei conti si svolge in una seduta pubblica del Consiglio regionale appositamente convocata dal suo Presidente per la nomina dei Revisori dei conti della Regione decorsi quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tale seduta è preceduta da un avviso pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale in cui si comunicano luogo, ora e modalità dell’estrazione almeno 5 giorni prima del suo svolgimento. Successivamente, la designazione dei membri del Collegio dei revisori dei conti si svolge in una seduta pubblica del Consiglio regionale da convocarsi non oltre i 60 giorni precedenti la scadenza del Collegio dei revisori in carica. 

2. La designazione dei membri del Collegio dei revisori dei conti avviene mediante estrazione a sorte dei nominativi inseriti nell’elenco. Ai fini del sorteggio, è attribuito ad ogni iscritto un numero d’ordine progressivo. L’estrazione avviene attraverso un sistema informatico di generazione di numeri casuali. 

3. All’esito del sorteggio il Segretario Generale del Consiglio regionale procede alla formulazione di una graduatoria formulata in base all’ordine di estrazione dalla prima all’ultima posizione e comprendente tutti i nominativi iscritti nell’elenco regionale dei revisori dei conti. 

4. I primi tre nominativi estratti sono designati quali componenti del Collegio regionale dei revisori dei conti. Qualora, all’esito della verifica del possesso de requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, del presente regolamento, il soggetto designato risulti non in possesso dei requisiti prescritti, si provvede alla sua sostituzione con il primo nominativo disponibile della graduatoria. Dell’avvenuta sostituzione viene data comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta utile. 

5. Qualora i designati abbiano indicato nella domanda di iscrizione la sussistenza di una causa di incompatibilità con la carica di revisore dei conti, il Segretario Generale del Consiglio regionale provvede entro 5 giorni dalla data della estrazione a richiederne la rimozione. Il designato ha dieci giorni di tempo dalla data di notifica della richiesta per comunicare l’avvenuta rimozione della causa di incompatibilità decorsi inutilmente i quali si intende rinunciatario alla nomina alla carica di revisori dei conti. Si provvede pertanto alla sua sostituzione con il primo nominativo disponibile della graduatoria. Dell’avvenuta sostituzione viene data comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta utile. 

6. All’esito del sorteggio e delle verifiche di cui al precedente comma 4, il Presidente della Giunta regionale, previa rinnovazione da parte dei designati delle dichiarazioni sostitutive attestanti l’assenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, provvede, con proprio decreto, alla nomina del Collegio dei revisori dei conti fissandone il compenso a norma dell’ articolo 57, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45. 

7. Qualora successivamente alla nomina si venga a conoscenza dell’esistenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità, la Giunta regionale si pronuncia tempestivamente dichiarando la decadenza del revisore. Avverso tale atto, il revisore decaduto può presentare ricorso motivato alla medesima Giunta entro cinque giorni dalla ricezione della notifica del provvedimento. La Giunta regionale procede entro i successivi dieci giorni a deliberare in via definitiva sulla opposizione proposta dandone notizia all’interessato e richiedendone, in caso di rigetto della opposizione, la sostituzione al Consiglio regionale. 

8. In caso di cessazione di uno dei componenti nel periodo della durata del Collegio dei revisori dei conti, si procede ad una nuova estrazione a sorte fra i soggetti iscritti nell’Elenco. La procedura seguita è quella di cui al presente regolamento e comporta la sostituzione del componente cessato. La durata dell’incarico è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale calcolata a decorrere dalla data del decreto presidenziale di nomina dell’intero Collegio. I componenti che cessano anticipatamente, per qualsiasi motivo, dalla carica ovvero che subentrano ad un revisore cessato, non sono rieleggibili. La nomina del nuovo revisore non ha effetti sulla titolarità della Presidenza del Collegio come definita all’atto dell’insediamento dell’originario Collegio dei revisori dei conti. 



Art. 8

Rinnovo dei componenti del Collegio 


Del rinnovo del Collegio dei revisori dei conti della Regione Puglia è data notizia almeno 90 giorni prima della sua scadenza, tramite avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione e nell’apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale dedicata a tale organismo. 



Art. 9

Funzioni, modalità e termini 


1. Il Collegio si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti, nell’esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica. 

2. Il parere del Collegio sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e variazione del bilancio, di rendiconto generale, e sui relativi allegati è accluso, a pena di irricevibilità, alle proposte di legge all’atto del loro deposito presso il Consiglio regionale. 

3. Nella relazione delle proposte di legge di cui al comma 2, sono indicati l’avvenuto adeguamento al parere del Collegio oppure la motivazione del mancato adeguamento, in tutto o in parte, allo stesso parere. 

4. Il Collegio, secondo quanto disposto all’ articolo 56, lettera b) della legge 28 dicembre 2012, n. 45
a. vigila sul rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno; 
b. esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge. 

5. I pareri del Collegio sono resi entro sette giorni consecutivi dal ricevimento del disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, cinque giorni consecutivi per i disegni di legge di approvazione dell’assestamento generale del bilancio e delle variazioni di bilancio, quindici giorni consecutivi per la relazione sul disegno di legge di approvazione di rendiconto della gestione.Decorsi inutilmente tali termini, il parere si intende reso favorevolmente. 

6. Ove non sia previsto un termine per il rilascio dei pareri, lo stesso è fissato in tre giorni consecutivi dal ricevimento della documentazione, salvo il maggior termine eventualmente comunicato dalla Giunta regionale. Decorsi inutilmente tali termini, il parere si intende reso favorevolmente. 

7. La Regione favorisce l’attività istruttoria del collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, tramite casella di posta istituzionale in formato PEC, l’informazione e la documentazione in ordine agli atti sui quali il collegio deve esprimersi. 

8. Il Consiglio Regionale, con proprio atto di natura regolamentare, prevede la sottoposizione al parere del Collegio dei Revisori dei Conti del bilancio di previsione annuale e pluriennale del Consiglio Regionale, delle sue variazioni, dell’assestamento generale dello stesso nonché del rendiconto della gestione ovvero di ogni altro atto, disciplinando altresì i termini e modalità di rilascio dei pareri. 



Art. 10

Pareri non obbligatori 


1. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, al Collegio dei Revisori dei Conti vengono inviate, anche mediante pubblicazione sui portali istituzionali: 
a. elenco delle delibere di Giunta regionale adottate;
b. elenco delle delibere di Consiglio regionale (Ufficio di Presidenza) adottate;
c. elenco delle determinazioni dirigenziali adottate dai singoli servizi.

2. Al Collegio dei revisori dei conti, su richiesta della Giunta regionale, possono essere richiesti pareri sulle seguenti materie: 
a. strumenti di programmazione economico-finanziaria;
b. variazioni di bilancio assunte in via amministrativa;
c. modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
d. proposte di ricorso all’indebitamento;
e. proposte di utilizzo di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
f. proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
g. proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio;
h. ogni altra materia per la quale la Giunta regionale ritenga opportuno l’acquisizione del parere.

3. I pareri di cui al presente articolo sono resi entro i termini indicati nella richiesta della Giunta regionale e, in ogni caso, non possono essere inferiori a tre giorni consecutivi dal ricevimento della documentazione. Decorsi inutilmente tali termini, il parere si intende reso favorevolmente. 



Art. 11

Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti 


1. Il Collegio dei revisori, nella seduta di insediamento, individua il Presidente del Collegio sulla base dei criteri stabiliti all’articolo 54, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45. In caso di mancato accordo provvede il Presidente del Consiglio regionale su istruttoria del Segretario generale del Consiglio.

2. Il Collegio dei revisori adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento da comunicarsi al Presidente della Giunta e del Consiglio regionale.

3. Le funzioni del Collegio sono svolte collegialmente, su iniziativa del Presidente del Collegio, al quale compete la convocazione delle sedute.

4. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

5. Il Collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti, tra cui il Presidente, e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti.

6. Il Collegio approva il verbale delle sedute e delle decisioni adottate. 




Disposizioni finali


Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’ art. 44 comma 3 e dell’ art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.