Anno 2015
Numero 14
Data 07/04/2015
Abrogato No
Materia Acque e acquedotti;Assistenza sociale;Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari;Cooperazione-Lavoro-Movimenti migratori;Istruzione - Formazione professionale;Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note
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Legge Regionale 7 aprile 2015, n. 14

Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse



Art. 1

Modifica all’articolo 1 della legge regionale 8 marzo 2007, n. 4 


1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale n. 4/2007 (Nuova disciplina in materia di Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Puglia (NVVIP)) è sostituita dalla seguente:

“b) il NVVIP esprime il parere preventivo sull’ammissibilità e sul finanziamento di tutti gli investimenti regionali, eccetto i progetti di incentivazione agli investimenti delle imprese manifatturiere e di servizi, di importo superiore a euro 10 milioni ;“.




Art. 2

Modifica all’articolo 15 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 37


1. All’articolo 15 della l.r. n. 37/2014 (Assestamento e prima variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La partecipazione a un cantiere di cittadinanza non configura alcun rapporto di lavoro ed è accompagnata da azioni di orientamento e di formazione finalizzate a favorire l’occupabilità dei soggetti coinvolti. Ai partecipanti al cantiere di cittadinanza è corrisposta una indennità giornaliera nella misura stabilita dalla Giunta regionale, che costituisce un sostegno di natura economica finalizzato all’inclusione sociale dei beneficiari.”;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Il trattamento assicurativo dovuto ai sensi della normativa vigente resta a carico esclusivamente degli enti promotori di ciascun cantiere di cittadinanza.”.




Art. 3

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 23 


1. Alla l.r. n. 23/2013 (Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La presente legge disciplina i tirocini e i percorsi formativi, comunque denominati, finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro, nonché finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali.”;

b) all’articolo 1, comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“d) tirocini di orientamento, formazione, inserimento e/o reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali.”;

c) all’articolo 2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Nel caso del tirocinio per l’inclusione sociale, di cui alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 1, la durata dello stesso non può essere superiore a dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi, salvo ripetizione a seguito di attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona.”;

d) all’articolo 3, comma 1, dopo la lettera j è aggiunta la seguente:

“k) i Servizi sociali professionali dei comuni associati in ambito territoriale ovvero delle altre amministrazioni centrali e regionali in materia di sanità e giustizia.”;

e) all’articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Per l’attività espletata nel corso del tirocinio, il tirocinante ha diritto a una indennità forfettaria di partecipazione non inferiore all’importo mensile di euro 450, al lordo delle ritenute di legge, ovvero una indennità che costituisce un sostegno di natura economica finalizzata all’inclusione sociale, che è determinata in misura proporzionale al numero di ore di impegno presso un cantiere di cittadinanza, di cui all’articolo 15 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 37 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014).”. 




Art. 4

Ulteriore proroga delle autorizzazioni provvisorie di cui all’articolo 49 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 


1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 18 (Norme urgenti in materia di autorizzazione al funzionamento di strutture socio assistenziali), per il conseguimento dell’autorizzazione definitiva al funzionamento per le strutture e i servizi in possesso di autorizzazione provvisoria di cui all’articolo 49 della l.r. n. 19/2006 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), il termine ultimo è differito a conclusione dei lavori, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, per tutte le strutture e i servizi che rispettino le seguenti condizioni:

a) abbiano già ottenuto, con provvedimento espresso del comune competente, la proroga dell’autorizzazione provvisoria, nell’anno precedente;
b) dimostrino di avere avviato il cantiere di esecuzione dei lavori di adeguamento entro il 6 febbraio 2015;
c) presentino apposita istanza corredata da crono-programma di attuazione dei lavori di adeguamento, a seguito della cui istruttoria i comuni adottano provvedimento espresso di proroga della autorizzazione provvisoria.

2. Le strutture in possesso di autorizzazione provvisoria, fino al conseguimento dell’autorizzazione definitiva e, comunque, fino al termine di cui al comma 1, assicurano continuità assistenziale agli utenti già presi in carico alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle medesime strutture è fatto divieto di effettuare nuovi inserimenti, anche in presenza di disponibilità di posti utente oggetto di accordo contrattuale o convenzionamento con l’azienda sanitaria locale (ASL) ovvero con l’ente locale di riferimento. La ASL di riferimento, dopo il 31 dicembre 2015, verificato il mancato conseguimento dell’autorizzazione definitiva al funzionamento, revoca l’accordo contrattuale e riassegna i posti letto disponibili e la spesa corrispondente, secondo le procedure già prescritte dall’articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria) e successive modificazioni.

3. La Giunta regionale provvede a diffidare e, se del caso, a esercitare poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti rispetto al monitoraggio delle strutture e dei servizi privi di autorizzazione definitiva e rispetto alla revoca espressa dei provvedimenti di autorizzazione provvisoria per i quali non ricorrano i termini per la proroga di cui al comma 1 del presente articolo. 




Art. 5

Modifica all’articolo 10 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17


1. All’articolo 10 della l.r. n. 17/2007 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5, come sostituito dall’articolo 3, comma 12, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), è abrogato;
b) il comma 5-bis, come introdotto dall’articolo 3, comma 12, secondo periodo, della l.r. n. 40/2007, è sostituito dal seguente:

“5-bis. Le istanze di modifica progettuale inerenti a interventi già esaminati e definiti dalla Regione Puglia, la cui realizzazione non sia stata ultimata nella sua totalità, sono esaminate e definite da quest’ultima.”. 




Art. 6

Integrazione alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 


1. Dopo l’articolo 9 della l.r. n. 24/2012 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali) è aggiunto il seguente:

“Art. 9-bis.
Accordi

1. Ferme restando le attribuzioni per i diversi enti territoriali previste dall’articolo 191 del d.lgs. n. 152/2006, gli organi di governo d’ambito (OGA) di cui all’articolo 9, effettuata la ricognizione della disponibilità impiantistica sul proprio territorio, in caso di impossibilità di realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani con indifferenziati, per insufficienza o indisponibilità momentanea degli impianti pubblici dedicati, possono stipulare accordi con altri OGA per la corretta gestione dei rifiuti solidi urbani nei territori interessati.

2. Ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, in caso di assenza o insufficienza di impiantistica pubblica, gli accordi possono prevedere il ricorso all’utilizzo di impianti privati, operanti sul territorio regionale in forza di provvedimenti autorizzativi efficaci. I gestori di detti impianti sono tenuti a dare attuazione a quanto previsto dai predetti accordi ponendo in essere tutte le misure utili e necessarie al ricevimento dei quantitativi di rifiuti solidi urbani indifferenziati stabiliti.

3. Per quanto stabilito al comma 2, previa stipula di accordi di programma con i gestori degli impianti privati, la tariffa di conferimento di rifiuti solidi urbani indifferenziati agli impianti privati non può superare la media delle tariffe praticate negli impianti pubblici esistenti negli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1. Gli OGA interessati, in tali casi, possono definire a margine modalità di ristoro ambientale in favore dei comuni in cui insistono gli impianti privati interessati. 




Art. 7

Disposizioni in materia di acque sotterranee 


1. Il termine previsto dal comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia), già differito a al 31 dicembre 2013 dall’ articolo 10 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013), ulteriormente differito al 30 giugno 2015 dall’articolo 33 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 37 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014) è differito al 31 dicembre 2015.

2. Fermi restando i vincoli per le zone di protezione speciale idrogeologica e per le aree di approvvigionamento idrico di emergenza limitrofe al Canale Principale, così come definite dal Piano regionale per la tutela delle acque, ai sensi dell’articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) è consentita l’autorizzazione all’emungimento di acque sotterranee per l’esclusiva destinazione al consumo umano/ dome­stico e nei limiti di un prelievo non superiore a un litro al secondo e a un totale annuo di metri/cubi 1000, quando la distanza dalle opere di captazione delle acque potabili dell’Acquedotto pugliese non sia inferiore a metri 50. E’ fatto obbligo allegare all’istanza rivolta all’autorità competente al rilascio della relativa autorizzazione una relazione idrogeologica in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988. (1) 

3. Il competente Servizio della Giunta regionale è incaricato di individuare i criteri e le funzioni relative alla gestione delle attività di cui ai commi 1 e 2. 



(1) Vedi la l.r. 1/2016 , art. 50 che ha aggiunto i commi 2 bis e 3 bis all'art. 33 della l.r. 45/2012. Con il comma 2 bis il termine recato dal presente comma è stato riaperto e differito al 31 dicembre 2016; il comma 3 bis prevede che la GR, entro il termine del 31 dicembre 2016 provvede con apposito disegno di legge alla regolamentazione per il rilascio del provvedimento di concessione in sanatoria all'utilizzo delle acque sotterranee per tutte le utenze pendenti.


Art. 8

Integrazione all’articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2


1. All’articolo 5 della legge regionale n. 2/2005 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), così come sostituito dall’articolo 4 della legge regionale 10 marzo 2015, n. 7, al comma 2, dopo le parole “sessanta giorni successivi al termine del quinquennio” sono aggiunte le seguenti: “o nella domenica compresa nei sei giorni successivi”. 



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.