Legge Regionale 10 aprile 2015, n. 15 Disposizioni urgenti in materia di politiche
agricole
Art. 1Modifiche all’articolo
27 della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 1. All’articolo
27 della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Nuove norme in materia di
bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica), sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 6, le parole: “Ad ogni fascia viene attribuito un
consigliere.” sono sostituite dalle seguenti: “Il numero dei consiglieri eletti
è distribuito tra le fasce in proporzione al totale della contribuenza della
singola fascia rispetto al totale complessivo della contribuenza, con
arrotondamento per difetto da 0,1 a 0, 5 e per eccesso da 0,6 a 0,9.”; b) il
comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. L’elezione dei consiglieri si svolge su presentazione di
liste concorrenti comprensive di un numero di candidati non inferiore al numero
dei seggi assegnati alla fascia. Le liste sono presentate e sottoscritte, con le
modalità fissate dallo Statuto del consorzio, dall’1 per cento dei consorziati
aventi diritto di voto nella rispettiva fascia, con un minimo di cento
sottoscrittori qualora l’1 per cento risulti inferiore a cento. Nessun elettore
può sottoscrivere più di una lista. Il voto è espresso mediante segno da apporre
nella casella posta a fianco dei nomi riportati nella lista prescelta. Ogni
elettore dispone di un voto di lista e ha facoltà di esprimere massimo una
preferenza all’interno della lista prescelta. Non possono essere votate più
liste o candidati di liste diverse.”;
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
“8. L’assegnazione dei seggi avviene secondo il criterio
proporzionale, con esclusione della parte frazionaria del quoziente elettorale e
attribuendo i seggi risultanti dai resti alle liste che hanno ottenuto i
maggiori resti o, in caso di parità, alla lista che ha ottenuto il maggior
numero di voti. Nell’ambito della lista sono eletti i candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di voti preferenziali. In caso di parità di voti
preferenziali è eletto il candidato iscritto a ruolo per maggior contribuenza;
in caso di parità anche nella contribuenza è eletto il candidato di maggiore
età. In mancanza o esaurite le eventuali preferenze, i candidati sono eletti
secondo l’ordine di lista.”.
Art. 2Modifiche all’ articolo
20 bis della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 (1)
[1. All’articolo
20 bis della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione
civile e lotta agli incendi boschivi), così come introdotto dall’articolo 2
della legge regionale 25 maggio 2012 n. 12, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 2, le parole: “Gli interventi di trasformazione del
bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate” sono sostituite
dalle seguenti: “Sono consentiti gli interventi di trasformazione del bosco solo
se autorizzati”; b) il comma 4 è abrogato. ]
(1) Articolo abrogato dalla l.r. n. 1/2023, art. 44, comma 1, lett. i).
Art. 3Modifica all’articolo
20 bis della l.r. n. 18/2000 (2) [1. La lettera d) del comma 5 dell’articolo
20 bis della l.r. 18/2000, così come introdotto dall’articolo
2 della l.r. 12 /2012, è abrogata.]
(2) Articolo abrogato dalla l.r. n. 1/2023, art. 44, comma 1, lett. i).
Art. 4Modifiche alla legge
regionale 30 giugno 1999, n. 20 (•) [1. Alla legge
regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione procedure di assegnazione e
vendita di beni riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di
enti pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo
2, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Per i terreni e le relative pertinenze già autorizzati
in assegnazione con formali provvedimenti, nel caso in cui gli eredi designati
non abbiano la qualifica di cui al comma 4, la cessione del bene, in loro
favore, potrà aver luogo esclusivamente ai sensi dell’articolo 4, con
riferimento al valore di mercato attuale, purché venga dimostrato il consolidato
possesso del fondo.”;
b) all’ articolo
4, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1 bis. A partire dall’anno 2000 il valore dei terreni è
determinato sulla base delle tabelle dei valori agricoli medi (VAM), redatte
dalla commissione provinciale espropri competente per territorio. Nel caso in
cui le tabelle VAM di riferimento risultino non aggiornate da più di due anni,
sono applicati i coefficienti di rivalutazione ISTAT.”;
c) all’articolo
12, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4 bis. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire a titolo
gratuito i beni immobili richiesti dai comuni, sulla base di una proposta
progettuale di valorizzazione, vincolando gli stessi al conseguimento di
preminenti interessi collettivi strumentali all’esercizio di proprie funzioni e
servizi. Il trasferimento è disposto con decreto del Presidente della Giunta
regionale a valere di titolo di proprietà.”.
d) all’articolo
13, il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, è autorizzata
l’alienazione dei beni non in disponibilità a favore degli attuali possessori. A
tal fine si procede alla determinazione del prezzo di vendita secondo le
seguenti modalità:
a) determinazione del valore iniziale del bene sulla base della
sommatoria dei seguenti importi: 1) il valore di stima determinato
dall’Agenzia del territorio, al netto delle migliorie effettivamente apportate,
purché documentata la relativa spesa; 2) la somma dei canoni concessori o
d’uso, come determinati dall’ERSAP, e delle spese sostenute per oneri relativi a
eventuali misurazioni, visure catastali o frazionamenti e sopralluoghi, resisi
necessari per la definizione dell’atto di vendita. b) pubblicazione da parte
del competente ufficio di un avviso pubblico mediante affissione all’albo
pretorio del comune ove è situato il bene, all’albo pretorio del Servizio
demanio e patrimonio e sul sito della Regione Puglia per un periodo non
inferiore ai venti giorni, specificando il bene in vendita e il prezzo posto a
base d’asta e che chiunque può presentare, entro il termine all’uopo fissato,
offerte migliorative. Per beni di particolare rilevanza l’ufficio può pubblicare
l’avviso anche mediante altre fonti, ponendo il costo a carico
dell’assegnatario. Alla scadenza del termine l’ufficio competente comunica al
possessore che il prezzo di vendita potrebbe risultare quello determinato ai
sensi della lettera a) del presente comma, ovvero in caso di offerte
migliorative, quello più alto proposto.”;
e) all’ articolo
13, il comma 7 bis è sostituito dal seguente:
“7 bis. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente
articolo sono validi se il possessore esprime il proprio assenso entro tre mesi
dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali,
ovvero entro il termine più ampio di mesi sei, limitatamente al solo caso
previsto dal comma 4 bis dell’articolo 3. Decorso tale termine, l’immobile viene
ceduto in proprietà al soggetto che ha presentato la miglior offerta in sede di
avviso pubblico o, in assenza di offerte, ritorna nella disponibilità della ex
riforma fondiaria per essere alienato con le procedure previste dal comma 1.
Restano a carico del possessore gli oneri dovuti per tutto il periodo di
possesso, così come quantificabili ai sensi della lettera b) del comma 3, con
l’aggiunta degli interessi legali.”;
f) all’articolo
13, dopo il comma 7 quater è aggiunto il seguente:
“7 quinquies. Tutte le procedure di acquisto non ancora
definite con la sottoscrizione di atto di compravendita al 31 gennaio 2015 sono
sottoposte alla procedura di determinazione del prezzo di vendita di cui al
comma 3.]
(•) Articolo abrogato dalla l.r.4/2013, art.27, comma 1,
lett. ì duodecies, aggiunta dalla l.r. 23/2018, art. 5, comma
1.
Art. 5Modifiche all’articolo
7 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 1. All’articolo
7 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di
ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee), dopo il comma 3 sono aggiunti i
seguenti:
a) “3 bis. Le concessioni per l’estrazione e l’utilizzazione
delle acque sotterranee per uso agricolo, scadute alla data di entrata in vigore
della presente legge e per le quali sono state presentate istanze di rinnovo
agli ex uffici del genio civile regionale o alle amministrazioni provinciali, ai
sensi dell’articolo 7, comma 2, della l.r 18/1999, sono rinnovate sino al 31
dicembre 2016 previo versamento, sul conto corrente postale intestato alla
Regione Puglia, della somma di euro 100,00 a titolo di canone unico
omnicomprensivo. b) “3 ter. Copia della ricevuta del versamento effettuato
unitamente alla copia dell’istanza e alla comunicazione di essersi avvalsi della
presente norma è trasmessa all’ufficio destinatario della domanda di rinnovo.
c) “3 quater. L’Ufficio rilascia attestazione di ricevimento della
documentazione presentata mediante apposizione del protocollo e la concessione è
rinnovata senza alcuna altra formalità.”.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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