Legge Regionale 10 aprile 2015, n. 17

Disciplina della tutela e dell’uso della costa



TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PIANIFICAZIONE





Art. 1

Oggetto e principi generali


1. Nell’ambito della gestione integrata della costa, la presente legge disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale conferite dallo Stato ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, individuando le funzioni trattenute in capo alla Regione e quelle conferite ai comuni.

2. Per gestione integrata della costa s’intende il concorso della pluralità di interessi pubblici, ai diversi livelli territoriali, nella valutazione delle azioni programmatiche finalizzate all’uso, alla valorizzazione e alla tutela del bene demaniale marittimo.

3. Per gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale s’intendono tutte le attività e i compiti individuati dall’articolo 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni, in attuazione dell’articolo 117 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

4. L’azione regionale in materia di demanio marittimo si conforma ai seguenti principi:

a) salvaguardia, tutela e uso eco-sostenibile dell’ambiente;
b) pianificazione dell’area costiera;
c) accessibilità ai beni del demanio marittimo e al mare territoriale per la loro libera fruizione anche ai disabili;
d) semplificazione dell’azione amministrativa;
e) trasparenza delle procedure e partecipazione alla definizione degli indirizzi;
f) integrazione tra i diversi livelli della Pubblica amministrazione, attraverso forme di cooperazione e di concertazione;
g) decentramento amministrativo dei compiti e delle funzioni connesse;
h) armonizzazione delle attività produttive e in particolare del turismo balneare e della diportistica nautica, con le utilizzazioni e le destinazioni pubbliche.

5. Sono escluse dalla competenza regionale:

a) le aree del demanio marittimo e del mare territoriale necessarie all’approvvigionamento di fonti di energia, ai sensi del d.lgs. 112/1998;
b) i porti e le aree espressamente dichiarate di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima, identificati dalla normativa vigente e dalle intese tra Stato e Regione Puglia;
c) i porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, come classificati dall’articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e successivemodificazioni);
d) le aree e i porti ricadenti nella circoscrizione delle Autorità portuali, istituite ai sensi dell’articolo 6 della l. 84/1994.

6. Il demanio marittimo di competenza regionale è distinto in demanio costiero e demanio portuale. Al demanio portuale appartengono i porti classificati regionali (categoria II - terza classe), ai sensi della l. 84/1994, compresi quelli con destinazione da diporto. Essi costituiscono il Sistema dei Porti della Regione Puglia.





Art. 2

Pianificazione


1. L’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 1, ha luogo sulla base della pianificazione costiera, che si articola nei livelli regionale e comunale, nonché della pianificazione portuale.

2. Il processo di pianificazione si conforma ai principi enunciati all’articolo 1, comma 4 e al principio della leale collaborazione inter-istituzionale; ha luogo con la partecipazione delle Amministrazioni titolari di interessi pubblici sul demanio marittimo e sentite le associazioni portatrici di interessi generali in materia ambientale e turistica.




Art. 3

Piano regionale delle coste 


1. La pianificazione regionale costiera si attua mediante il Piano regionale delle coste (PRC).

2. Il PRC, previa ricognizione dello stato attuale del bene e delle sue caratteristiche fisiche, nonché dei Piani territoriali di coordinamento provinciali, laddove approvati, e dei Piani territoriali regionali, generali e di settore, disciplina, in attuazione degli indirizzi fissati a tale fine dalla Giunta regionale, le attività e gli interventi sul demanio marittimo costiero e sulle zone del mare territoriale, per garantirne la valorizzazione e la conservazione dell’integrità fisica e patrimoniale.

3. Il PRC contiene gli studi, le indagini e i rilievi sulle dinamiche naturali del sistema geomorfologico e meteomarino.

4. Il PRC è adottato dalla Giunta regionale.

5. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del PRC, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, possono fare pervenire alla Regione osservazioni e proposte integrative.

6. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 5, la Giunta regionale, pronunciandosi anche sulle proposte e osservazioni pervenute, approva il PRC previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione consiliare permanente competente per materia, che si esprime entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si intende favorevole.

7. Il PRC acquista efficacia dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

8. Le varianti al PRC sono approvate con le medesime procedure utilizzate in sede di prima approvazione.





Art. 4

Piano comunale delle coste 


1. Ai principi e alle norme del PRC sono conformati i Piani comunali delle coste (PCC), ancorché approvati e/o predisposti per effetto di norme regionali previgenti.

2. Entro quattro mesi dalla data di approvazione del PRC, la Giunta comunale adotta il PCC ovvero adegua quello previgente, dandone ampia pubblicità. Il Piano è depositato presso la Segreteria comunale e posto in visione di chiunque ne faccia richiesta.

3. Le eventuali osservazioni sono presentate presso il comune entro trenta giorni dalla data di deposito.

4. Entro e non oltre trenta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 3, il Consiglio comunale approva il PCC, pronunciandosi anche sulle proposte e osservazioni pervenute.

5. Ai fini della verifica di compatibilità al PRC, il PCC approvato viene inviato alla Giunta regionale, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, decorso il quale l’esito s’intende favorevole.
 
6. Il PCC, ai fini dell’efficacia, è approvato in via definitiva dal Consiglio comunale, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale.

7. Le varianti al PCC sono adottate con le medesime procedure utilizzate in sede di prima approvazione.

8. In caso di inadempienza di cui al presente articolo, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere nel termine di sessanta giorni, si sostituisce al comune per l’osservanza degli obblighi di legge, nominando a tal fine un [tecnico della struttura pubblica competente quale] (1)  commissario ad acta, che adempie alla redazione del Piano nel termine di centottanta giorni. Il compenso e il rimborso delle spese per l’espletamento dell’incarico sono posti a carico del comune inadempiente.
 
8 bis. Il commissario ad acta è un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in relazione all’attività oggetto di sostituzione. (2) 
8 ter. I poteri sostitutivi sono esercitati previa diffida di cui al precedente comma 8 e, in caso di perdurante inerzia, di comunicazione dell’avvenuto esercizio del potere sostitutivo con la nomina del commissario ad acta. (3) 
8 quater. Per l’espletamento dell’incarico il commissario ad acta si avvale di personale individuato con le procedure di affidamento previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fra professionisti in possesso di elevate competenze tecniche e amministrative in relazione all’attività da svolgere.(4) 

8 quinquies. Nel caso in cui il comune commissariato, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma 8 ter, non proceda a costituire nell’ambito del bilancio comunale un congruo stanziamento finalizzato alla copertura finanziaria delle spese per i compensi e i rimborsi previsti dal precedente comma 8, la Regione Puglia provvede a anticipare al comune le predette somme con specifico vincolo di destinazione. Il recupero delle somme anticipate è effettuato a valere sui trasferimenti disposti dalla Regione a favore del comune medesimo. (5) 

9. I PCC possono essere presentati con le stesse modalità da più comuni consorziati limitrofi o dalle unioni dei comuni ove esistenti. 


(1) Parole soppresse dalla l.r. 67/2017, art. 36, comma 1 lett. a).
(2) Comma aggiunto dalla l.r. 67/2017, art. 36, comma 1 lett. b).
(3) Comma aggiunto dalla l.r. 67/2017, art. 36, comma 1 lett. b).
(4) Comma aggiunto dalla l.r. 67/2017, art. 36, comma 1 lett. b).
(5) Comma aggiunto dalla l.r. 67/2017, art. 36, comma 1 lett. b).


Art. 5

Pianificazione dei porti di interesse regionale 


1. Nei porti regionali, con esclusione di quelli destinati alla nautica da diporto, le scelte strategiche di sviluppo spaziale e funzionale dell’area portuale, l’ambito territoriale, l’assetto complessivo e le condizioni di compatibilità ambientale e di identità dei luoghi, nonché la valorizzazione dell’interazione città-porto, sono definiti dal Piano regolatore portuale.

2. Il Piano regolatore portuale costituisce atto normativo di governo del territorio di competenza comunale e le sue previsioni non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti. I Piani regolatori portuali sono sottoposti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

3. In applicazione dell’articolo 5-bis, comma 7, della l. 84/1994 nei porti classificati di interesse regionale ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge, il Piano regolatore portuale è adottato dal comune, previa espressione dell’intesa con l’autorità marittima ai fini della verifica di compatibilità del piano con le esigenze di sicurezza portuale, della navigazione marittima e del traffico marittimo e della idoneità delle aree finalizzate al controllo.

4. I comuni adottano il Piano regolatore portuale al fine di adeguare la pianificazione portuale alle nuove esigenze di sviluppo, recupero, riconversione e riqualificazione strutturali e funzionali e, in ogni caso, ove sia in vigore un piano regolatore non formalmente approvato ai sensi della l. 84/1994. Dalla data di adozione del Piano regolatore portuale si applicano le misure di salvaguardia, così come previste dalla vigente normativa regionale in materia di governo del territorio, fino alla data di entrata in vigore del piano stesso. Per lo sviluppo della nautica da diporto regionale, il Piano regolatore portuale destina le strutture o le aree allo stato attuale sottoutilizzate dei porti esistenti, alla realizzazione di approdi turistici come definiti all’articolo 2, lettera b), del regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.

5. Il Piano regolatore portuale è approvato con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione sul Piano adottato del parere di cui dell’articolo 5, comma 3, della l. 84/1994.

6. Le varianti al Piano regolatore portuale sono approvate con la medesima procedura di approvazione prevista ai commi 3, 4 e 5, tranne quelle di natura esclusivamente tecnico-funzionale.

7. Sono considerate varianti di natura esclusivamente tecnico-funzionali del Piano regolatore portuale le modifiche contenute in progetti di intervento che congiuntamente:

a) siano coerenti con gli obiettivi e le scelte di programmazione del Piano;
b) non modifichino in modo sostanziale la conformazione e il dimensionamento complessivo dell’impianto portuale;
c) non contengano previsione di opere soggette alle procedure di Valutazione di impatto ambientale o a Valutazione di incidenza.

8. Sulla natura di variante esclusivamente tecnico-funzionale si pronuncia il Servizio regionale competente.

9. Le concessioni demaniali marittime devono essere conformi al Piano regolatore portuale. L’attuazione delle previsioni del Piano regolatore portuale costituisce ragione di pubblico interesse per la revoca, in applicazione dell’articolo 42 del Codice della navigazione, delle concessioni esistenti e di quelle in contrasto con il Piano medesimo. In assenza del Piano regolatore portuale è vietato il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime.





Art. 6

Ripartizione delle funzioni amministrative


1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative che necessitano di unitario esercizio a livello regionale:

a) programmazione, indirizzo e coordinamento generale;
b) disciplina dell’utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, mediante ordinanze amministrative;
c) monitoraggio della gestione del Sistema informativo del demanio (SID);
d) emanazione di linee guida ai fini dell’esercizio delle funzioni conferite con la presente legge;
e) rilascio della concessione di beni demaniali richiesti nell’uso del comune medesimo;
f) esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 4, comma 8;
g) Osservatorio regionale delle coste al fine della conservazione, valorizzazione e pianificazione dell’uso del bene demaniale marittimo;
h) rilascio di concessioni demaniali marittime per la realizzazione di opere di ingegneria costiera;
[i) nulla osta ai fini della consegna, ai sensi dell’articolo 34 del Codice della navigazione.] (6) 
2. L’espletamento delle attività di cui al comma 1 è assicurato dal Servizio regionale competente.

3. È conferito ai comuni costieri l’esercizio di tutte le funzioni amministrative relative alla materia del demanio marittimo, fatte salve quelle espressamente individuate dal comma 1.

4. Le funzioni previste dal comma 3 possono essere esercitate dai comuni costieri in forma singola o associata.




(6) Lettera abrogata dalla l.r. 37/2023, art.12, comma 1, lett.a).


TITOLO II





Art. 7

Sistema informativo del demanio (SID)


1. Il Sistema informativo del demanio (SID) marittimo rappresenta lo strumento condiviso per la gestione unitaria informatizzata dei dati relativi all’amministrazione del demanio marittimo, al fine di consentire la puntuale identificazione e conoscenza del suo reale stato d’uso.

2. I Comuni hanno l’obbligo di operare sul SID per la gestione amministrativa dei procedimenti di competenza.





Art. 8

Concessioni di competenza comunale 



1. Il rilascio e la variazione della concessione hanno luogo nel rispetto del PCC approvato, del Codice della navigazione, del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione delle direttive comunitarie e delle leggi statali e regionali in materia.

2. La concessione è rilasciata all’esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, nonché della libera concorrenza.

3. La procedura di selezione del concessionario è avviata in seguito a bando pubblico che deve in ogni caso specificare:

a) le modalità di presentazione della domanda, secondo le specifiche SID e la documentazione tecnica a corredo della stessa;
b) termini di presentazione della domanda e della documentazione;
c) i requisiti minimi (morali e in materia di tutela antimafia) di partecipazione alla gara che devono sussistere in capo agli interessati (persona fisica o persona giuridica) al momento di presentazione della domanda;
d) le cause di esclusione;
e) i parametri di selezione delle offerte, con particolare riguardo agli investimenti finalizzati al risparmio energetico, al recupero idrico e all’uso di materiali eco-compatibili di minore impatto ambientale e paesaggistico;
f) la composizione della commissione giudicatrice.


4. Al fine di garantire la massima trasparenza, il bando è pubblicato per almeno quindici giorni consecutivi all’albo pretorio e sul sito telematico istituzionale e, altresì, in ragione della rilevanza economica, secondo le forme di pubblicazione prescritte in materia di norme sui contratti pubblici.

5. Ai fini demaniali marittimi, le strutture funzionali all’attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l’intero anno solare.

6. Il termine per l’emissione del provvedimento finale è stabilito, al massimo, in novanta giorni decorrenti dalla data di acquisizione dell’ultimo parere.

7. L’avvio del procedimento è subordinato al pagamento delle spese di istruttoria disciplinate con provvedimento comunale.





Art. 9

Concessioni per la nautica da diporto 


1. 1.Fino alla ridefinizione della materia da parte della Regione (7)  Le concessioni per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto sono rilasciate secondo le procedure di cui al d.p.r. 509/1997. [Fino alla ridefinizione della materia,] e  (8)  la Regione assume direttamente la responsabilità dei procedimenti di esame dei progetti preliminari, nonché di approvazione dei progetti definitivi, ai sensi del dell’articolo 5, comma 10 e dell’articolo 6, comma 4, del d.p.r. 509/1997. Tale disposizione si applica anche ai procedimenti avviati su istanze presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano state attivate le Conferenze dei servizi per l’esame e l’approvazione dei progetti. 

2. I progetti relativi alle opere per la nautica da diporto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del d.p.r. 509/1997 sono conformi al Piano regolatore portuale, fermo restando il caso di varianti di natura esclusivamente tecnico-funzionali di cui all’articolo 5, comma 7, della presente legge sul quale il Servizio regionale competente si pronuncia per l’ammissibilità nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 5 del d.p.r. 509/1997.
3. Nel caso di applicazione della disciplina di cui all’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il promotore formalizza l’istanza di concessione demaniale allegando al modello, redatto con le specifiche richieste nei decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10, 11 e 12 e successive modificazioni, il progetto preliminare posto in approvazione dall’amministrazione aggiudicatrice e il progetto definitivo redatto in conformità al progetto preliminare approvato e secondo i requisiti di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 aprile 1998, n.519200 (Approvazione dei requisiti per la redazione dei progetti da allegare ad istanze di concessione demaniale marittima per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto). Ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima il progetto definitivo è approvato con le modalità stabilite all’articolo 6 del d.p.r. 509/1997.
4. L’attività di vigilanza e collaudo ai sensi dell’articolo 8 del d.p.r. 509/1997, in quanto attività volta alla verifica dell’esecuzione delle opere contemplate nell’atto di concessione e dell’assenza di innovazioni non autorizzate sanzionabili ai sensi dell’articolo 54 del Codice di navigazione, compete all’amministrazione concedente. La relativa commissione è composta dal dirigente della struttura dell’ente competente al rilascio della concessione demaniale marittima o suo delegato, che la presiede, e da due funzionari dell’ente, con elevata e specifica qualificazione nelle attività da espletarsi. Le spese per l’attività della commissione, stabilite con regolamento regionale, sono poste a carico del concessionario. Il collaudo demaniale non sostituisce le verifiche e i collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto.




(7) Parole aggiunte dalla l.r. 44/2018, art. 13, comma 2, lett. a).
(8) Parole sostituite dalla l.r. 44/2018, art. 13, comma 2, lett. a).


Art. 10

Revoca, decadenza e sospensione della concessione 


1. La concessione può essere revocata, in tutto o in parte, ovvero dichiarata decaduta, al ricorrere delle circostanze di cui agli articoli 42 e 47 del Codice della navigazione.

2. La concessione è comunque revocata, in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, per condanne relative a reati di inquinamento ambientale che comportano un danno non rimediabile e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. In caso di revoca per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, sorge il diritto alla restituzione della quota parte del canone di concessione pagato e non utilizzato, nonché il diritto di precedenza, a parità di condizioni, sulla concessione di nuove aree.

3. L’inosservanza nei confronti dei lavoratori delle previsioni di legge e dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è punita con la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 1164 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione). L’assunzione al lavoro in totale difformità alla legge e ai contratti collettivi comporta la sanzione amministrativa di cui al precedente periodo nella misura massima.

 

4. L’esercizio della concessione è temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi di interesse pubblico o altre motivate esigenze. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di sospensione comporta la decadenza della concessione.

5. Costituisce inadempienza agli obblighi derivanti dall’esercizio della concessione turistico-ricreativa, ai sensi dell’articolo 47, comma 1, lettera f), del Codice di navigazione, l’inosservanza delle disposizioni di cui alle vigenti ordinanze amministrative regionali in materia di:

a) accesso libero al mare da parte dei soggetti diversamente abili;
b) esercizio dei servizi minimi di spiaggia (igienico-sanitari, docce, chiosco-bar, direzione);
c) salvamento;
d) transito libero e gratuito al pubblico, per l’accesso alla battigia e al mare territoriale, qualora non esistano accessi alternativi in un ambito non superiore a metri centocinquanta, fatti salvi i casi particolari indicati nel PCC.  




Art. 11

Affidamento in gestione Sub-ingresso nelle concessioni turistico ricreative


1. L’autorizzazione all’affidamento di cui all’articolo 45-bis del Codice della navigazione è rilasciata, previa verifica dei requisiti morali e in materia di tutela antimafia da parte del soggetto affidatario:

a) per le attività secondarie di bar e di ristorazione;
b) per l’intera attività oggetto della concessione, limitatamente a un unico anno solare e per una volta soltanto nell’ambito della durata della concessione.

2. L’autorizzazione al sub-ingresso di cui all’articolo 46 del Codice della navigazione è rilasciata, previa verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara per il rilascio della concessione limitatamente a una sola volta in relazione all’area concessa, per l’intera durata della concessione.

3. Sono fatti salvi il caso di cui all’articolo 46, comma 3, del Codice della navigazione e di trasferimento della concessione tra coniugi e parenti fino al secondo grado.




Art. 12

Autorizzazione ex articolo 55 del Codice della navigazione


1. Allo scopo di assicurare il libero accesso al demanio marittimo, le autorizzazioni ex articolo 55 del Codice della navigazione sono rilasciate previa verifica di compatibilità con le previsioni del PRC e dei PCC.

2. I relativi pareri espressi [dalla Regione]  (9) e dal comune, nel termine di giorni trenta dalla richiesta, sono vincolanti ai fini del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente.

2 bis. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Autorità marittima competente, il Comune che presenti istanza secondo l’articolo 55 del Codice della Navigazione, attesta la compatibilità della stessa con le previsioni del piano regionale delle coste e del piano comunale delle coste in ordine all’accessibilità al demanio marittimo. (10) 




(10) Comma aggiunto dalla l.r. 37/2023, art. 12, comma 1, lett. c)
(9) Parole soppresse dalla l.r. 37/2023, art. 12, comma 1, lett. b).


Art. 13

Vigilanza


1. Le funzioni di vigilanza connesse e strumentali all’esercizio delle funzioni di gestione del demanio marittimo di cui alla presente legge sono esercitate dalla Regione e dai comuni, nell’ambito delle rispettive competenze.

2. Gli organi di vigilanza che accertino sulle aree demaniali marittime o sulle zone di mare territoriale in concessione l’esecuzione di opere non autorizzate o l’utilizzato senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, ne danno comunicazione al comune territorialmente competente, per i provvedimenti previsti dall’articolo 54 del Codice della navigazione, nonché alla competente autorità giudiziaria.

3. All’attuazione delle procedure di cui all’articolo 54 del Codice della navigazione provvedono, in danno, i comuni costieri.




TITOLO III





Art. 14

Norme di salvaguardia e direttive per la pianificazione costiera  


1. È vietato il rilascio di concessione demaniale nelle seguenti aree e relative fasce di rispetto:

a) lame;
b) foci di fiume o di torrenti o di corsi d’acqua, comunque classificati;
c) canali alluvionali;
d) a rischio di erosione in prossimità di falesie;
e) archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali;
f) aree di cordoni dunali  (14) e di macchia mediterranea. (13) 


[1 bis. Le aree di cordoni dunali possono essere assentite in concessione allo scopo di realizzare gli interventi consentiti dall’articolo 56 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia.] (15) 

 

2. Nelle aree classificate siti di interesse comunitario (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS) o comunque classificate protette, il rilascio e la variazione della concessione demaniale è subordinato alla preventiva valutazione favorevole d’incidenza ambientale.

3. In attuazione dell’articolo 1, comma 4, lettera c), e al fine di evitare pregiudizio all’uso pubblico, è vietata la realizzazione di recinzioni sul demanio marittimo.

4. Non costituiscono recinzioni le delimitazioni delle aree oggetto di concessione demaniale nonché le forme di protezione delle attrezzature durante il periodo invernale disciplinate dall’Ordinanza balneare o dal PCC.

5. Allo scopo di garantire il corretto utilizzo delle aree demaniali marittime per le finalità turistico-ricreative, una quota non inferiore al 60 per cento del territorio demaniale marittimo di ogni singolo comune costiero è riservata a uso pubblico e alla libera balneazione.

6. Il valore percentuale di cui al comma 5 è determinato in metri lineari, con riferimento alla linea di costa, ed è calcolato al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente dall’applicazione dei limiti e divieti di cui al comma 1.

7. Possono essere realizzate strutture classificate “spiaggia libera con servizi” nella misura non superiore al 40 per cento della zona destinata a uso pubblico e alla libera balneazione di cui ai commi 5 e 6. Per spiaggia libera con servizi deve intendersi l’area demaniale marittima in concessione al soggetto che eroga servizi legati alla balneazione, con la condizione che almeno il 50 per cento della superficie concessa e del relativo fronte mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore.

8. I PCC, compatibilmente con gli indirizzi del PRC di cui al comma 2 dell’articolo 3 e le direttive e norme di salvaguardia di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 10 del presente articolo, individuano nella quota concedibile l’intera superficie o parte di essa non inferiore al 50 per cento delle aree demaniali in concessione, confermandone la titolarità, fatte salve le circostanze di revoca e decadenza di cui all’articolo 12. Il Piano, anche in deroga ai limiti di cui al comma 5, individua apposite aree demaniali da destinare alla variazione o traslazione dei titoli concessori in contrasto con il PCC(11) 

9. Il PCC, nelle disposizioni transitorie volte a disciplinare le modalità di adeguamento dello stato dei luoghi antecedenti alla pianificazione, salvaguarda le concessioni in essere fino alla scadenza del termine della proroga di cui all’articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, salve le esigenze di sicurezza.  (12) 

10. Negli ambiti demaniali di più facile accesso, principalmente nei centri abitati o a ridosso di essi, devono essere individuati nei PCC una o più aree da destinare alla pubblica fruizione.

11. I PCC provvedono a classificare la valenza turistica del territorio costiero, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007).

12. I Comuni individuano nel PCC le aree connesse alle attività sul demanio marittimo da destinare a pubblici servizi definendo, in particolare, quelle destinate a parcheggio, a servizi igienici e a primo soccorso. 


13. La disponibilità delle aree di cui al comma 12 può essere assentita a mezzo “consegna” a titolo gratuito, ai sensi dell’articolo 34 del Codice della navigazione, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione).

14. Per opera di “facile rimozione” va inteso ogni manufatto realizzato con l’assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere e senza lavori di scavo e, comunque, trasportabile senza compromettere significativamente la possibilità del riuso.

15. Costituiscono gravi violazioni agli obblighi concessori e, pertanto, motivo di immediata e automatica decadenza, anche in relazione all’articolo 01, comma 2-ter, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come inserito dall’articolo 1, comma 250, della l. 296/2006:

a) l’accesso e il transito libero negato, in assenza di varchi pubblici alla spiaggia in ambito pari o inferiore a quello definito dall’articolo 10, comma 5, lettera d);
b) la realizzazione, dopo la data di entrata in vigore della presente norma, dei manufatti abusivi;
c) la costruzione e il mantenimento di cancellate, di recinzioni e di qualsiasi altra opera che impediscano il libero accesso agli arenili.

16. Entro e non oltre due anni dalla data di approvazione della pianificazione costiera comunale, le opere di difficile rimozione, realizzate sugli arenili e a esclusione delle pertinenze demaniali, devono, pena la decadenza della concessione e la rimozione in danno, essere trasformate in strutture di facile rimozione, così come definite al comma 14.



(11) La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma -(Sentenza  n. 40/2017 -Gazz. Uff. 1° marzo 2017, n. 9, prima serie speciale).
(12) La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma -(Sentenza  n. 40/2017 -Gazz. Uff. 1° marzo 2017, n. 9, prima serie speciale).
(13) Ai sensi  l.r. 44/2018, art, 10, comma1, la presente lettera si interpreta nel senso che, nelle more dell'adozione del Piano comunale delle coste , l'ampiezza della fascia di rispetto di cui alla medesima lettera f), del comma 1 dell'art. 14 (Norme di salvaguardia e direttive per la pianificazione costiera)  della l.r. 17/2015  è da intendersi determinata dai comuni, in sede di istruttoria delle istanze di concessioni demaniale, in ragione della concedibilità dell'area come determinata in sede di PRC e tenuto conto delle specifiche caratteristiche geomorfologiche del territorio interessato.
(14) Parole già soppresse dalla l.r. 32/2022, art. 66, comma 1, lett. a), successivamente abrogato dalla l.r. 15/2024, art. 5, comma 1.
(15) Comma aggiunto dalla l.r. 32/2022, art. 66, comma 1, lett. b), successivamente abrogato dalla l.r. 15/2024, art. 5, comma 1.


14 bis

Accessibilità ai beni del demanio marittimo e al mare territoriale per i disabili.(16) 


1. Al fine di consentire alle persone diversamente abili la piena accessibilità e fruibilità delle aree demaniali marittime destinate alla libera balneazione, nell’ambito della quota destinata a spiagge libere con servizi di cui al comma 7 dell’articolo 14, ovvero a spiagge libere, ogni comune costiero prevede almeno un’area che, in misura maggiore rispetto ai normali interventi per assicurare l’accesso al mare dei disabili previsti dalla normativa in materia, garantisca la piena fruibilità e accessibilità dell’intera area individuata, attraverso un’offerta di servizi completa e in misura prevalente specifica per le esigenze dei disabili e la relativa organizzazione, in aderenza alle linee guida previste nel comma 2.
 
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva le linee guida che definiscono i requisiti e gli interventi di accessibilità e fruibilità delle spiagge e le modalità di affidamento dell’area


(16) Articolo aggiunto dalla l.r. 32/2022, art. 77, comma 1.


Art. 15

Norme transitorie


1. Fino alla data di approvazione del PCC l’esercizio dell’attività concessoria di cui all’articolo 8 è disciplinato dal vigente PRC.

2. Il PRC di cui alla deliberazione di Giunta regionale 13 ottobre 2001, n. 2273, in quanto compatibile, è da intendersi approvato ai sensi della presente legge. Il riferimento nel PRC alla legge regionale 23 giugno 2006, n.17 (Disciplina della tutela e dell’uso della costa), è sostituito con il riferimento alla presente legge. I riferimenti all’ articolo 16, commi 1, 5 e 7 della l.r. 17/2006 operati nelle Norme tecniche di attuazione del vigente PRC sono, in particolare, sostituiti con i richiami all’articolo 14, rispettivamente dei commi 1, 6 e 8, della presente legge.




Art. 16

Riparto risorse economiche 


1. Le concessioni sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa statale, incrementato del 10 per cento quale imposta regionale aggiuntiva.

2. Pari incremento è applicato alle somme corrisposte per indennizzo.

3. A esclusione del canone, tutte le imposte rivenienti dall’attuazione della presente legge sono introitate dai comuni e dalla Regione secondo le aliquote definite al comma 5.

4. I Comuni provvedono alla verifica dell’esatto pagamento del canone, dell’imposta regionale aggiuntiva, delle spese d’istruttoria di cui al comma 5 dell’articolo 8, [delle sanzioni amministrative conseguenti a violazione alle ordinanze balneari, nonché al contenzioso tributario.] (17) (19) 

 
5. Per l’esercizio delle funzioni conferite è assegnato ai comuni il 75 per cento dell’imposta regionale riscossa, [ delle somme introitate per sanzioni amministrative conseguenti a violazioni accertate dai comuni alle ordinanze balneari  ]  (18)  e del contributo per spese di istruttoria. 



(17) Parole soppresse dalla l.r. 44/2018, art. 13, comma 2, lett.b).
(18) Parole soppresse dalla l.r. 44/2018, art. 13, comma 2, lett.b).
(19) La l.r. 35/2020, art. 2, comma 3 stabilisce che l’ imposta regionale aggiuntiva per le concessioni demaniali marittime non è dovuta per il biennio 2021-2022. L’esenzione non si applica all’aliquota comunale di cui al comma 5 della medesima disposizione.


Art. 17

Norma finanziaria


1. Agli oneri rivenienti dall’applicazione della presente legge si fa fronte, in termini di competenza e di cassa, mediante gli stanziamenti correnti dell’unità previsionale di base 06.04.01 “Demanio e Patrimonio” sui seguenti capitoli, rispettivamente:

a) In uscita:
- Capitolo 3431 “Articolo 54 codice della navigazione - Anticipazioni per esecuzione di lavori di ripristino su aree del demanio marittimo in danno del contravventore - Spese connesse - Spese di gestione e interventi diretti e/o per il tramite dell’Autorità militare” (collegato al capitolo in entrata 3062700)
- Capitolo 3690 “Spese per interventi di pianificazione, sperimentazione, monitoraggio, riqualificazione, valorizzazione relative al demanio marittimo ai sensi della l.r. 17/2006 e del d.lgs.. n. 85/2010” (collegato al capitolo in entrata 1018000)
- Capitolo 3692 “Spese per la cura degli aspetti dominicali e per l’esercizio delle funzioni amministrative di gestione del demanio marittimo - l.r. 17/2006 e d.lgs. 85/2010” (collegato al capitolo in entrata 1018000).
b) In entrata:
- Capitolo 1018000 “Imposta regionale aggiuntiva, spese istruttorie, sanzioni conseguenti a violazione alle ordinanze balneari, relative alle concessioni di aree del demanio marittimo” (collegato ai capitoli in uscita 3690 e 3692 - l.r. n. 17 del 23 giugno 2006).
- Capitolo 3062700 “Recupero somme anticipate per l’applicazione dell’articolo 54 per sanzioni amministrative conseguenti a violazioni accertate dai Comuni alle ordinanze balneari del codice della navigazione - Proventi rivenienti dalle violazioni alle ordinanze balneari” (correlato al capitolo in uscita 3431).


 




TITOLO IV





Art. 18

Abrogazione.


1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, in particolare la l.r. 17/2006


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
 
 
 INDICE 



TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E PIANIFICAZIONE
Art. 1 Oggetto e principi generali
Art. 2 Pianificazione
Art. 3 Piano regionale delle coste
Art. 4 Piano comunale delle coste
Art. 5 Pianificazione di porti di interesse regionale
Art. 6 Ripartizione delle funzioni amministrative

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 7 Sistema informativo del demanio (SID)
Art. 8 Concessioni di competenza comunale
Art. 9 Concessioni per la nautica da diporto
Art. 10 Revoca, decadenza e sospensione della concessione
Art. 11 Affidamento in gestione - Sub-ingresso nelle concessioni turistico ricreative
Art. 12 Autorizzazione ex articolo 55 del codice della navigazione
Art. 13 Vigilanza

TITOLO III - NORME TRANSITORIE E FINANZIARIE
Art. 14 Norme di salvaguardia e direttive per la pianificazione costiera
Art. 15 Norme transitorie
Art. 16 Riparto risorse economiche
Art. 17 Norma finanziaria

TITOLO IV
Art. 18 Abrogazione