“Art. 8
Commissione locale per il paesaggio
1. La
Commissione locale per il paesaggio esprime, nel termine perentorio di venti
giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai
procedimenti:
a) di rilascio di autorizzazioni, accertamenti e pareri
delegati a norma dell’articolo 10, per ogni tipologia di intervento di natura
pubblica o privata, a eccezione dell’accertamento di compatibilità di cui agli
articoli 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004;
b) di rilascio delle
autorizzazioni paesaggistiche e dei provvedimenti che seguono la disciplina del
PUTT-P ai sensi dell’articolo 106 delle norme tecniche di attuazione del PPTR.
Nei procedimenti di cui al regolamento recante procedimento
semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità,
a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e successive modificazioni, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 settembre 2010, n. 139, la Commissione esprime un parere
facoltativo, in assenza del quale l’ente delegato procede comunque sull’istanza.
2. La Commissione è composta da almeno tre e non più di cinque membri
selezionati dall’ente delegato a seguito di avviso pubblico, anche attraverso
short list, tra soggetti in possesso di specializzazione universitaria ed
esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla
storia dell’arte e dell’architettura, alla pianificazione territoriale,
all’archeologia e alle scienze agrarie o forestali. La Commissione composta da
un numero di membri superiore a tre può includere anche una figura professionale
priva di titolo di studio universitario purché sia documentata l’esperienza
almeno quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale. Il
responsabile del procedimento partecipa ai lavori della commissione senza
diritto di voto, svolge funzioni di relatore e prescinde dal parere di cui al
comma 1 in caso di decorrenza infruttuosa del termine perentorio di venti giorni
ivi previsto.
3. Nelle ipotesi di cui all’articolo
8, comma 2, lettera d), della legge regionale 25 giugno 2013, n. 17
(Disposizioni in materia di beni culturali), il numero massimo di cinque
componenti della commissione comprende il membro archeologo, il quale partecipa
in via permanente alle sedute dell’organo consultivo.
4. La commissione
dura in carica non oltre tre anni e i suoi membri possono parteciparvi per non
più di una volta.
5. Le sedute della commissione sono valide con la
presenza di oltre la metà dei suoi membri. Nella prima seduta la commissione
elegge fra i suoi membri il presidente. Le deliberazioni sono adottate a
maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.
6. I componenti della commissione si attengono al dovere di astensione
nei casi disciplinati dall’articolo 7 del regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (A), emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
7. I comuni possono, con proprio regolamento, stabilire
ulteriori disposizioni di dettaglio per il funzionamento della commissione
locale per il paesaggio.
8. Gli enti delegati sono tenuti a inserire sul
sito web regionale www.sit.puglia.itcopia del provvedimento istitutivo della
commissione locale per il paesaggio contenente il nominativo dei singoli membri
e i rispettivi currucula professionali, oltre a ogni variazione della
composizione della commissione.
9. Gli enti delegati adeguano i
regolamenti comunali vigenti in materia di commissione locale per il paesaggio
alle disposizioni del presente articolo, entro e non oltre trenta giorni dalla
data della sua entrata in vigore; in assenza di adeguamento la Regione procede,
previa diffida, alla nomina di un commissario ad acta che provvede nel termine
di trenta giorni dal conferimento dell’incarico.
10. Le commissioni
locali per il paesaggio in scadenza sono prorogate sino alla nomina del nuovo
organo.
11. Le commissioni locali per il paesaggio in carica alla data
di entrata in vigore del presente articolo esercitano i compiti e le funzioni
loro spettanti sino alla naturale scadenza dell’organo.”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art.
53, comma 1 della
L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.