“Art. 31-ter
Garante regionale dei diritti
delle persone
con disabilità
1. Al fine di assicurare sul territorio regionale la
piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle
persone con disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104
(Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilità, ratificata dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, è
istituito presso il Consiglio regionale della Puglia l’Ufficio del Garante
regionale dei diritti delle persone con disabilità, a cui è affidata la
protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti dei disabili residenti o
temporaneamente presenti sul territorio regionale.
2. L’Ufficio, in
collaborazione e stretto raccordo con i competenti Assessorati regionali, nonché
con gli enti e le istituzioni che si occupano di disabilità, promuove:
a) l’affermazione del pieno rispetto della dignità umana e i
diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, promuovendone la
piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) la piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la
prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela
giuridica ed economica della persona con disabilità e la piena integrazione
sociale;
c) la collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche per
agevolare l’obbligo scolastico anche da parte degli alunni disabili che vivono
in contesti sociali a rischio di esclusione;
d) le azioni per accogliere le
segnalazioni in merito a variazioni dei diritti dei disabili per sollecitare le
amministrazioni competenti nell’adozione di interventi adeguati per rimuovere le
cause che ne impediscono la tutela e il rispetto dei diritti;
e) il rispetto
del principio di pari opportunità tra donne e uomini, anche attraverso la
promozione di azioni positive in raccordo con la Consigliera regionale di parità
di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione
della parità uomo-donna nel lavoro);
f) la sensibilizzazione presso gli
organi d’informazione, a mezzo di stampa, radio, televisione e web, nei
confronti dei diritti delle persone con disabilità;
g) il sostegno tecnico e
legale agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta regionale lo
svolgimento di attività di formazione;
h) l’istituzione di un elenco
regionale di tutori o curatori a cui possano attingere anche i giudici
competenti;
i) la formulazione di proposte ovvero di pareri su atti
normativi e di indirizzo che riguardino le disabilità, di competenza della
Regione e degli enti locali.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, l’Ufficio del
garante regionale dei diritti delle persone con disabilità:
a) stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati
per lo svolgimento di specifiche attività;
b) stabilisce accordi e intese
con ordini professionali, associazioni di categoria nonché con organismi che si
occupano di disabilità e non autosufficienza;
c) sostiene studi, ricerche e
scambi di esperienze negli ambiti della tutela dei diritti delle persone con
disabilità;
d) attiva interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi
ritardi nell’azione degli enti locali a tutela dei disabili;
e) collabora
con l’Assessorato regionale competente per l’avvio di campagne di comunicazione
e di sensibilizzazione per favorire l’integrazione sociale dei disabili e per la
promozione del ruolo genitoriale.
4. L’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con
disabilita ha sede presso il Consiglio regionale e si avvale di apposita
struttura composta da personale messo a disposizione dalla Giunta regionale,
nonché opera in stretto raccordo con le strutture regionali competenti in
materia di politiche e di servizi sociali.
5. La Giunta regionale
approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il regolamento per la composizione e il funzionamento dell’Ufficio del
Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.
6. Il
Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, in qualità di
Presidente dell’Ufficio del Garante, è nominato dal Consiglio regionale tra
persone di età non superiore a sessantacinque anni, in possesso di laurea
magistrale o specialistica, con documentata esperienza almeno decennale,
maturata nell’ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con
particolare riferimento alle materie concernenti le diverse abilità. E’ eletto
il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla
Regione.
7. L’incarico di cui al comma 6 ha durata di cinque anni ed è
rinnovabile una sola volta. L’incarico è incompatibile con i seguenti profili:
a) membri del Parlamento, ministri, consiglieri e assessori
regionali, provinciali e comunali e titolari di altre cariche elettive;
b)
direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende ASL e delle aziende
ospedaliere regionali;
c) amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche
o società a partecipazione pubblica, nonché amministratori o dirigenti di enti,
imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo contributi dalla Regione;
d) lavoratori dipendenti di enti locali che operano nell’ambito dei servizi
alla persona;
e) magistrati dei tribunali per i minorenni e coloro che
svolgono funzione di giudice onorario presso gli stessi tribunali.
8. Al Garante regionale delle persone con disabilità è attribuita
un’indennità lorda di funzione, per dodici mensilità, a valere sulle risorse del
bilancio autonomo regionale, pari al 30 per cento dell’emolumento
omnicomprensivo lordo spettante ai consiglieri regionali. Tale indennità deve
intendersi comprensiva di ogni altro onere connesso alle spese di viaggio
riferite alle funzioni, che sono autocertificate dai Garanti ai fini
dell’applicazione della normativa fiscale vigente.
9. All’Ufficio del
Garante regionale delle persone con disabilità è assegnato annualmente un
budget, a valere sulle risorse del bilancio autonomo regionale, per la copertura
delle spese connesse alle attività da realizzare.
10. Agli oneri
derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante
l’istituzione nel bilancio di previsione autonomo della Regione per l’esercizio
finanziario 2015, nell’ambito della U.P.B. 00.01.01, del capitolo di spesa n.
1065 denominato “Spese connesse all’attività dell’Ufficio del Garante regionale
dei diritti delle persone con disabilità - art. 31-ter l.r. n. 19/2006”, con una
dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 20.000, alla
cui copertura si fa fronte con il prelevamento di corrispondente somma dal
capitolo n. 1110070 “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di
spesa corrente in corso di adozione” - U.P.B. 06.02.01 - da trasferire al
Consiglio regionale. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede
nell’ambito degli stanziamenti previsti, a legislazione vigente, nella U.P.B.
00.01.01.”.