Anno 2015
Numero 29
Data 22/10/2015
Abrogato No
Materia Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari;
Note
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Legge Regionale 22 ottobre 2015, n. 29

Disciplina per la regolamentazione dei limiti alle acquisizioni e alla spesa del personale dei Gruppi consiliari - modifiche e integrazioni alle leggi regionali 30 novembre 2012, n. 34 e 11 gennaio 1994, n. 3



Art. 1

Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34


1. Al comma 3 bis dell’articolo 5 della legge regionale 30 novembre 2012 n. 34 (Riduzione dei costi della politica), introdotto dall’articolo 45 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia), il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La spesa per il personale comandato o distaccato funzionalmente a disposizione dei Gruppi consiliari ovvero a qualsiasi titolo assunto o utilizzato a tempo determinato, anche in forza di incarico di lavoro autonomo, grava sul budget assegnato a ciascun Gruppo consiliare e deve rientrare nei limiti di questo.” 



Art. 2

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 


1. Alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell’articolo 01 dopo la parola “privatistico” sono inserite le seguenti: “ivi incluse quelle di acquisizione e gestione del personale e delle collaborazioni di cui all’articolo 3.”;
b) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“Art. 3
Personale e collaboratori dei Gruppi
 
1. Per lo svolgimento delle attività necessarie all’esercizio delle proprie funzioni i Gruppi consiliari si avvalgono, in virtù di rapporti di natura fiduciaria, di personale e di collaborazioni acquisite secondo le modalità di seguito stabilite.
2. In attuazione di quanto stabilito nell’articolo 5, comma 3 bis, della l.r. 34/2012, l’Ufficio di Presidenza determina, a valere sul bilancio del Consiglio regionale, il contributo annuale spettante ai singoli Gruppi nel rispetto del parametro costituito dal costo di un’unità di personale di categoria D, posizione economica D6, per ciascun componente.
3. Il costo dell’unità di personale di cui al comma 2 è determinato con riferimento al trattamento economico, fondamentale e accessorio, massimo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa applicabile alla Regione Puglia, con inclusione della retribuzione differita, del valore di due buoni pasto per settimana, dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario corrispondenti al massimo legale di centottanta ore/anno e del valore dei novanta buoni pasto conseguentemente spettanti, nonché di tutti gli oneri previdenziali e assicurativi connessi. I suddetti valori sono aggiornati alle variazioni introdotte dalla suddetta contrattazione collettiva.
4. L’Ufficio di Presidenza con propria deliberazione stabilisce entità, tempi e modalità di erogazione del contributo a ciascun Gruppo consiliare.
5. Il personale dei Gruppi consiliari può essere acquisito:
a) mediante il distacco di dipendenti regionali in servizio presso il Consiglio, la Giunta o gli enti strumentali della Regione Puglia;
b) mediante il comando di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni;
c) mediante i contratti previsti dalla vigente legislazione per l’acquisizione di prestazioni di lavoro subordinato o autonomo valevoli per il privato datore di lavoro.”;
c) l’articolo 3bis è abrogato;
d) l’ articolo 4 è sostituito dal seguente:
 
“Art. 4
Procedure per l’acquisizione del personale
 
1. Il personale regionale, su richiesta nominativa del Presidente del Consiglio regionale, formulata sulla base della indicazione del Presidente del Gruppo consiliare interessato, è distaccato presso il Gruppo consiliare con provvedimento dei competenti servizi del Consiglio o della Giunta regionale. Il personale distaccato rientra obbligatoriamente presso la struttura amministrativa di appartenenza alla cessazione, per qualsiasi motivo, del distacco riprendendo, ove possibile, l’eventuale incarico ricoperto.
2. I competenti uffici della Giunta regionale provvedono, altresì, a seguito di richiesta nominativa del Presidente del Consiglio regionale, formulata sulla base della indicazione del Presidente del Gruppo consiliare interessato, all’espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa per il comando del personale proveniente da altra pubblica amministrazione da incardinare presso il Consiglio regionale per la successiva assegnazione funzionale al Gruppo consiliare interessato. Il comando ha una durata corrispondente alla durata dell’assegnazione al Gruppo e comunque per un periodo massimo corrispondente alla legislatura.
3. Per l’assegnazione ai Gruppi consiliari di personale distaccato o comandato deve essere formalmente acquisito, a cura del Gruppo proponente, l’assenso del dipendente.
4. L’Ufficio di Presidenza con la deliberazione di cui all’articolo 3, comma 4, stabilisce modalità e tempi con i quali i Gruppi consiliari provvedono a rimborsare alla Regione le somme erogate al personale distaccato o comandato ai sensi dei commi 1 e 2.
5. Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 01, comma 2 della presente legge, il Gruppo consiliare, in aggiunta alle modalità di cui ai commi 1 e 2, può avvalersi di personale e collaboratori sulla base di contratti di diritto privato intuitu personae. A tal fine Il Presidente, in rappresentanza e nell’interesse del proprio Gruppo consiliare, può procedere, su base fiduciaria ed entro i limiti del budget complessivo fissato e concretamente disponibile per effetto dei distacchi e dei comandi del personale di cui ai commi precedenti, alla sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche part-time, o di lavoro autonomo, ivi inclusi incarichi di consulenza a soggetti o istituzioni pubbliche o private, secondo le tipologie contrattuali, le forme e i modi previsti dalla legislazione vigente. Data la finalità delle prestazioni lavorative a supporto delle attività dei Gruppi consiliari, la cui costituzione è temporanea e non eccede quella del mandato dei Consiglieri che li costituiscono ai sensi dell’articolo 29 dello Statuto della Regione Puglia, ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato si applica la disciplina di cui all’articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e la loro durata non può eccedere quella della legislatura nel corso della quale sono sottoscritti. I contratti di lavoro e gli incarichi cessano automaticamente alla cessazione, anche anticipata, della legislatura e possono essere risolti in qualsiasi momento per effetto della cessazione del Gruppo consiliare o della modificazione della sua composizione con conseguente venir meno delle risorse per la copertura finanziaria.
6. Per le acquisizioni del personale di cui al precedente comma 5 e nel rispetto dei vincoli di budget e dei limiti temporali ivi stabiliti, il Presidente del Gruppo consiliare può utilizzare il contratto di somministrazione di lavoro.
7. Ferma rimanendo la natura di diritto privato, i contratti di cui ai commi precedenti devono essere stipulati con soggetti che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e nel rispetto delle incompatibilità legali per l’accesso ai corrispondenti contratti con l’amministrazione regionale.
8. La regolamentazione normativa e il trattamento economico dei contratti di lavoro, anche per il personale in somministrazione, sono stabiliti utilizzando, in via meramente parametrale, la disciplina normativa e contrattuale collettiva vigente per il personale regionale, in quanto applicabile data la natura privatistica del datore di lavoro. Resta ferma, nella fissazione del trattamento economico del singolo contratto di lavoro come anche del trattamento economico attribuito ai dipendenti distaccati o comandati di cui ai commi 1 e 2, la possibilità di introdurre elementi retributivi e/o indennità sostitutivi del trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi ovvero legati alla specificità dei contenuti e/o delle modalità di svolgimento della prestazione di lavoro oppure connessi all’elevata professionalità richiesta.
9. I contratti sottoscritti e gli incarichi affidati sono pubblicati su apposita sezione del portale del Consiglio regionale.
10. Le risorse finanziarie trasferite ai sensi del presente articolo sono assoggettate all’obbligo di rendicontazione da parte dei Gruppi consiliari e non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità. Le risorse eventualmente non utilizzate nell’anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi fino al termine della legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi sono restituiti al Consiglio regionale.” 



Art. 3

Norma finanziaria


1. Gli oneri connessi all’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 trovano copertura, nella fase di prima applicazione, mediante apposita variazione al bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2015. Per gli esercizi futuri si provvede mediante istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio del Consiglio regionale. 



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.