Anno 2015
Numero 40
Data 28/12/2015
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
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Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 40

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Puglia per l’anno finanziario 2016 e disposizioni in materia tributaria e urgenti diverse



Art. 1

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 2016


1. Ai sensi dell’articolo 43 e nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio di cui all’allegato 4/2 - parte 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) dal 1° gennaio 2016 e fino al momento dell’entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016, e comunque non oltre il 31 gennaio 2016, è autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio regionale 2016, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l’esercizio finanziario 2016 del bilancio di previsione 2015 - 2017, approvato con legge regionale 23 dicembre 2014, n. 53 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015 - 2017 della Regione Puglia), come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell’anno 2015.

2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è estesa al Consiglio regionale della Puglia e agli enti e organismi strumentali della Regione. 



Art. 2

Determinazione delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF


1. Per gli anni d’imposta dal 2016 al 2021, (1) l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazioni dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) è determinata per scaglioni di reddito, al netto degli oneri deducibili, confermando le seguenti maggiorazioni all’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di base: 

a) per i redditi sino a euro 15 mila: 0,1 per cento;
b) per i redditi oltre euro 15 mila e sino a euro 28 mila: 0,2 per cento;
c) per i redditi oltre 28 mila euro e sino a 55 mila euro: 0,48 per cento;
d) per i redditi oltre 55 mila euro e sino a 75 mila euro: 0,49 per cento;
e) per i redditi oltre euro 75 mila: 0,5 per cento.


[2. In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), le maggiorazioni dell’aliquota di base di cui al comma 1 sono applicate sui nuovi scaglioni.] (2) 

3. Le disposizioni di cui al comma 1  assicurano la differenziazione dell’addizionale regionale all’IRPEF secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. (3) 


(1) Parole sostituite dalla l.r. 8/2022, art. 2, comma 1, lett. a).
(2) Comma abrogato dalla l.r. 8/2022, art. 2, comma 1, lett. b).
(3) Parole sostituite dalla l.r. 8/2022, art. 2, comma 1, lett. c).


Art. 3

Detrazioni all’addizionale regionale all’IRPEF per carichi di famiglia


1. A decorrere dal periodo d’imposta 2016, le detrazioni previste dall’articolo 12, comma 1, lettera c), del d.P.R. 917/1986 sono maggiorate, nell’ambito dell’addizionale regionale all’IRPEF e secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del d.lgs. 68/2011, dei seguenti importi:

a) 20 euro per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a 375 euro per ogni figlio con diversa abilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).


2. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni previste dall’articolo 12, comma 1, lettera c) e comma 2, del d.P.R. 917/1986.

3. Qualora il livello di reddito e la relativa imposta, calcolata su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al comma 1, il soggetto IRPEF usufruisce di misure di sostegno economico diretto equivalenti alle detrazioni spettanti. A tal fine, per l’esercizio finanziario 2016 e per gli esercizi successivi, è stanziato l’importo, in termini di competenza e cassa, di euro 2 milioni e 300 mila a valere sul capitolo di spesa n. 783034 - Missione 12, Programma 5, piano dei conti 1.04.01.02.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità meramente applicative per l’accesso alle misure di cui al comma 3. 



Art. 4

Determinazione della variazione dell’ aliquota IRAP


1. Ai sensi dell’ articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), a decorrere dal periodo d’imposta 2016 è confermata, nella misura di 0,92 punti percentuali, la maggiorazione della aliquota di cui al predetto articolo 16, commi 1 e 1 bis del d.lgs. 446/1997.

2. Per gli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS nonché per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) è confermata l’esenzione prevista dall’ 
articolo 48 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002 - 2004) e dall’ articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010 - 2012 della Regione Puglia). 



Art. 5

Proroga del Commissario straordinario regionale Consorzi di bonifica


1. In deroga all’articolo 1, comma 8, della legge regionale 21 giugno 2011, n. 12 (Norme straordinarie per i Consorzi di bonifica), il Presidente della Giunta regionale, per le finalità indicate dal comma 3 del medesimo articolo 1 della l.r. 12/2011, può prorogare l’attività del Commissario straordinario regionale nominato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della suddetta l.r. 12/2011, per un ulteriore termine massimo di dodici mesi.

2. Nell’espletamento della propria attività gestoria, il Commissario straordinario regionale è autorizzato ad avvalersi della norma di cui all’articolo 36, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia).

3. Per le finalità di cui alla l.r. 12/2011, il Commissario è autorizzato a utilizzare in maniera coordinata i dipendenti di tutti i consorzi commissariati. 



Art. 6

Modifiche e integrazioni all’articolo 47 della legge regionale 4 agosto 2004, 14


1. All’articolo 47 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) la declaratoria del capitolo di spesa di cui alla lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

“b) Somme destinate ad azioni afferenti al comparto vitivinicolo regionale.”;
 

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“4. I diritti di reimpianto vigneti di uva da vino, rilasciati con data di scadenza non conforme alla normativa vigente e confluiti nella riserva regionale, sono assegnati senza alcuna variazione della consistenza a titolo gratuito all’originario titolare entro il 31 dicembre 2015. Agli adempimenti conseguenti provvede la Sezione agricoltura del Dipartimento regionale agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell’ambiente.”. 



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.