Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 40 Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Puglia per l’anno finanziario 2016 e disposizioni in materia tributaria e urgenti diverse
Art. 1Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno
2016 1. Ai sensi dell’articolo 43 e nel rispetto dei principi applicati della
contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio di cui all’allegato
4/2 - parte 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) dal 1° gennaio 2016 e fino al momento
dell’entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione
per l’anno 2016, e comunque non oltre il 31 gennaio 2016, è autorizzato
l’esercizio provvisorio del bilancio regionale 2016, nei limiti degli
stanziamenti di spesa previsti per l’esercizio finanziario 2016 del bilancio di
previsione 2015 - 2017, approvato con legge regionale 23 dicembre 2014, n. 53
(Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale
2015 - 2017 della Regione Puglia), come modificato dai provvedimenti di
variazione adottati nel corso dell’anno 2015.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è estesa al Consiglio
regionale della Puglia e agli enti e organismi strumentali della Regione.
Art. 2Determinazione delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF 1. Per gli anni d’imposta dal 2016 al 2021, (1) l’addizionale regionale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all’ articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia
di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di
determinazioni dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) è
determinata per scaglioni di reddito, al netto degli oneri deducibili,
confermando le seguenti maggiorazioni all’aliquota dell’addizionale regionale
all’IRPEF di base:
a) per i redditi sino a euro 15 mila: 0,1 per cento;
b) per i redditi oltre euro 15 mila e sino a euro 28 mila: 0,2 per
cento;
c) per i redditi oltre 28 mila euro e sino a 55 mila euro: 0,48
per cento;
d) per i redditi oltre 55 mila euro e sino a 75 mila euro: 0,49
per cento;
e) per i redditi oltre euro 75 mila: 0,5 per cento.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 assicurano la
differenziazione dell’addizionale regionale all’IRPEF secondo gli scaglioni di
reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. (3)
(1) Parole sostituite dalla l.r. 8/2022, art. 2, comma 1, lett. a). (2) Comma abrogato dalla l.r. 8/2022, art. 2, comma 1, lett. b). (3) Parole sostituite dalla l.r. 8/2022, art. 2, comma 1, lett. c).
Art. 3Detrazioni all’addizionale regionale all’IRPEF per carichi di famiglia
a) 20 euro per i contribuenti con più di tre figli a carico,
per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti,
i figli adottivi o affidati;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata
di un importo pari a 375 euro per ogni figlio con diversa abilità ai sensi
dell’ articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
3. Qualora il livello di reddito e la relativa imposta,
calcolata su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui
al comma 1, il soggetto IRPEF usufruisce di misure di sostegno economico diretto
equivalenti alle detrazioni spettanti. A tal fine, per l’esercizio finanziario
2016 e per gli esercizi successivi, è stanziato l’importo, in termini di
competenza e cassa, di euro 2 milioni e 300 mila a valere sul capitolo di spesa
n. 783034 - Missione 12, Programma 5, piano dei conti 1.04.01.02.
4. La
Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità meramente
applicative per l’accesso alle misure di cui al comma 3.
Art. 4Determinazione della variazione dell’ aliquota IRAP 1. Ai sensi dell’ articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione
degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di
una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei
tributi locali), a decorrere dal periodo d’imposta 2016 è confermata, nella
misura di 0,92 punti percentuali, la maggiorazione della aliquota di cui al
predetto articolo 16, commi 1 e 1 bis del d.lgs. 446/1997.
Art. 5Proroga del Commissario straordinario regionale Consorzi di
bonifica
3. Per le finalità di cui alla l.r.
12/2011, il Commissario è autorizzato a utilizzare in maniera coordinata i
dipendenti di tutti i consorzi commissariati.
Art. 6Modifiche e integrazioni all’articolo
47 della legge regionale 4 agosto 2004, 14
a) la declaratoria del capitolo di spesa di cui alla lettera
b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
“b) Somme destinate ad azioni afferenti al comparto
vitivinicolo regionale.”;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“4. I diritti di reimpianto vigneti di uva da vino, rilasciati
con data di scadenza non conforme alla normativa vigente e confluiti nella
riserva regionale, sono assegnati senza alcuna variazione della consistenza a
titolo gratuito all’originario titolare entro il 31 dicembre 2015. Agli
adempimenti conseguenti provvede la Sezione agricoltura del Dipartimento
regionale agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell’ambiente.”.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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