Legge Regionale 23 marzo 2015, n. 8 Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109
Art. 1Finalità 1. La presente legge disciplina la coltivazione, la ricerca, la raccolta, la
conservazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati
destinati al consumo, conformemente alle disposizioni della legge quadro
nazionale 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta,
coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo),
come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2005), articolo 1, comma 109.
2. La
Regione Puglia promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo
regionale e ne favorisce la ricerca libera, nel rispetto della sostenibilità
ambientale e ai sensi dell’articolo 3.
Art. 2Specie destinate al consumo e al commercio 1. I tartufi destinati al consumo e al commercio devono appartenere
esclusivamente alle seguenti specie:
a) Tuber magnatumPico; b) Tuber melanosporumVittad.; c)
Tuber brumaleVittad. var. moschatum (Ferry) Montecchi et Lazzari; d) Tuber
aestivumVittad.; e) Tuber uncinatum Chatin; f) Tuber brumaleVittad.var.
brumale Vittad.; g) Tuber borchiiVittad.; h) Tuber macrosporumVittad.;
i) Tuber mesentericumVittad.
2. Le caratteristiche botaniche e organolettiche delle
specie di cui al comma 1 sono riportate nell’allegato 1.
3. L’esame per
l’accertamento delle specie può essere fatto a vista, in base alle
caratteristiche illustrate nell’allegato 1, e, in caso di dubbio o
contestazione, con l’analisi microscopica delle spore e del peridio eseguita a
cura del Centro sperimentale di tartuficoltura di S. Angelo in Vado del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali o dell’Istituto per
la protezione delle piante (ex Centro di studio sulla micologia del terreno) del
Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati di
una università statale, mediante il rilascio di certificazione scritta.
Art. 3Ambiti di raccolta 1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati fatta
eccezione per quanto disposto ai commi 2, 3, 4 , 5, 6 e 7.
2. Il
proprietario e/o il conduttore di tartufaie coltivate o controllate o riservate
ha diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle medesime tartufaie. Tale
diritto si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché ai
boschi e ai terreni di proprietà o condotti vengano apposte tabelle in metallo
delimitanti le tartufaie stesse.
3. Gli ambiti di raccolta sono definiti come segue:
a)
per tartufaia naturale si definisce la tartufaia in cui avviene la
fruttificazione spontanea del tartufo;
b) per tartufaia controllata si
definisce la tartufaia naturale collocata in bosco, in cui si verifica la
manutenzione effettuata dal conduttore seguendo un piano di conduzione basato
sull’adozione di tecniche colturali atte al mantenimento o miglioramento della
produzione del tartufo in situ. Le tartufaie controllate richiedono l’intervento
dell’uomo, che è finalizzato ad assecondare le specifiche esigenze ecologiche
delle diverse specie di tartufo;
c) per tartufaia coltivata si
definisce la tartufaia collocata in terreno agricolo, in cui le piante
micorrizate con tartufo, messe a dimora in congruo numero, vengono
precedentemente prodotte in vivaio, sottoposte a controlli specifici, seguendo
appositi disciplinari, che ne valutano la qualità in termini di sviluppo
equilibrato, assenza di patologie e rispetto dei parametri di micorrizazione;
d)
per tartufaia riservata si definisce la tartufaia ove il proprietario del fondo
o il conduttore, ovvero persona che gode di diritti reali ai sensi del libro
terzo del codice civile, può riservarsi il diritto di raccolta, ma comunque deve
obbligatoriamente manifestare il proprio interesse apponendo delle tabelle lungo
il bordo dell’area in cui la raccolta è riservata. (1)
4. Le tabelle in metallo devono essere poste ad almeno 2,50
metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, a una distanza tale da
essere visibili da ogni punto di accesso e in modo che da ogni cartello sia
visibile il precedente e il successivo, con la scritta a stampatello, di colore
nero su sfondo bianco ben visibile da terra: “RACCOLTA DI TARTUFI RISERVATA” e
l’indicazione degli estremi del provvedimento [ regionale ] (2) di concessione. Le tabelle poste sia nei fondi condotti da
soggetti singoli che in quelli condotti da soggetti associati non sono
sottoposte a tassa di registro.
5. Sono fatte salve le tabellazioni già
apposte. Le tartufaie esistenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge devono uniformarsi alla nuova normativa.
6. La
Regione Puglia - Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale, presso
la Sezione competente (3) su richiesta di coloro che ne
hanno titolo, rilascia, previo accertamento, le attestazioni di riconoscimento
delle tartufaie controllate o coltivate o riservate.
6 bis. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente norma, approva il regolamento per il
riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate o riservate. (4) 7. I conduttori di tartufaie controllate o coltivate o riservate, per l’esercizio della ricerca e raccolta in tali ambiti, sono esonerati dal possesso dell’abilitazione alla raccolta e/o dell’autorizzazione annuale di raccolta.
(1) Comma sostituito dalla l.r.
54/2018, art.1,
comma 1, lett. a) (2) Parola soppressa dalla l.r.
54/2018, art.1, comma 1, lett. b) (3) Parole sostituite dalla l.r.
54/2018, art.1, comma 1, lett. c). (4) Comma inserito dalla l.r.
54/2018, art.1, comma 1, lett. d)
Art. 4Raccolta in aree naturali protette 1. La Regione Puglia, d’intesa con gli organismi di gestione dei parchi
nazionali e regionali e di Rete Natura 2000 (5) determina, entro il 20 settembre di ogni anno, modalità e tempi per esercitare
la ricerca e la raccolta di tartufi nelle aree ricomprese negli ambiti
amministrativi degli enti parco nazionali e regionali, stabilendo il numero
massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate. Il numero di tali
autorizzazioni è determinato in relazione alla necessità di non alterare gli
ecosistemi che caratterizzano le aree di raccolta.
2. A seguito della
determinazione regionale di cui al comma 1 gli enti individuati da tale atto
rilasciano apposita autorizzazione per l’esercizio della ricerca e raccolta di
tartufi nelle aree ricomprese nei rispettivi ambiti amministrativi
(6) E’ fatto
divieto di rilasciare autorizzazioni differenziate o riferite a periodi
predeterminati.
3. L’autorizzazione di cui al comma 2 ha validità
annuale ed è riferita al periodo in cui è consentita la raccolta delle specie di
tartufo elencate nel comma 1 dell’articolo 2 e nel rispetto del calendario di
raccolta di cui all’articolo 15.
4. Alla determinazione di cui al comma
1 va data la massima diffusione.
(5) Parole inserite dalla l.r.
54/2018, art.2, comma 1, lett. a). (6) Parole inserite dalla l.r.
54/2018, art.2, comma 1, lett. b); poi soppresse dalla l.r.
67/2018, art. 81,
comma 1; successivamente aggiunte dalla l.r.
33/2019, art. 2,
comma 1. Successivamente soppresse dalla l.r.
35/2020 art. 10,
comma 1.
Art. 5Tartufaie controllate 1. Si definisce tartufaia controllata quella superficie di terreno delimitabile
sulla base di una presenza diffusa di tartufi, allo stato naturale, la cui
gestione è finalizzata a incrementi produttivi, interventi manutentivi,
miglioramenti e messa a dimora di piante tartufigene, nel rispetto delle essenze
esistenti.
2. La delimitazione non può comprendere in ogni caso argini e
sponde di corsi d’acqua naturali, nonché percorsi gravati da servitù di
passaggio.
3. Per presenza diffusa si intende una quantità minima di
tartufi pari a un chilogrammo per ettaro durante il periodo di raccolta della
specie.
4. La superficie massima delle tartufaie controllate non può
superare i dieci ettari.
5. Nei confronti di eventuali consorzi o altre
forme associative tra aventi titolo alle tartufaie controllate, comunque tra
loro confinanti, il limite di cui al comma 4 è elevato a cinquanta ettari.
Art. 6Miglioramenti delle tartufaie coltivate 1. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:
a) decespugliamento e/o diradamento delle piante arboree da
eseguirsi in relazione alle esigenze della tartufaia; b) trasformazione in
alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il
rilascio delle matricine e delle specie simbionti con i tartufi; c)
sarchiatura annuale della tartufaia; d) potatura delle piante simbionti;
e) pacciamatura parziale o totale sulle superfici delle tartufaie, da
eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo; f) drenaggio e governo delle
acque superficiali; g) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle
tartufaie; h) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.
2. I miglioramenti vanno eseguiti a regola d’arte e
ripetuti nei tempi prescritti nell’ambito della superficie delle tartufaie,
secondo le previsioni disposte nel piano quinquennale di miglioramento delle
tartufaie. Il piano è presentato dal conduttore all’atto della richiesta di
riconoscimento.
3. Le operazioni colturali e gli interventi prescritti
dalla Regione Puglia Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale,
presso la Sezione competente, (7) devono essere
realizzati entro cinque anni dal rilascio dell’attestato di riconoscimento che
deve essere richiesto alla Regione.
4. Le operazioni colturali di cui al
comma 3 valgono anche ai fini delle prescrizioni di massima e di polizia
forestale per i boschi e i terreni di montagna sottoposti a vincoli, ai sensi
della vigente normativa statale.
5. E’ considerato incremento della
tartufaia la messa a dimora di piante tartufigene, nel numero minimo di
cinquanta piante per ettaro e nel numero massimo ritenuto idoneo rispetto alle
potenzialità della tartufaia e alla natura del terreno. La messa a dimora deve
essere effettuata nel rispetto delle tecniche colturali e delle previsioni del
piano quinquennale. Ai fini del miglioramento delle tartufaie coltivate, si
dispone l’applicazione dei disciplinari di produzione delle piante micorrizate,
da approvare con delibera di Giunta regionale entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente norma. (8)
(7) Parole sostituite dalla l.r.
54/2018, art.3, comma 1, lett. a). (8) Periodo aggiunto dalla l.r.
54/2018, art.3, comma 1, lett. b).
Art. 7Compiti e funzioni della Giunta regionale 1. Alla Giunta regionale sono demandati i seguenti compiti e funzioni:
a) definizione del sistema di certificazione e tracciabilità
dei tartufi prodotti e raccolti nel territorio regionale; b) individuazione
e catalogazione delle foreste del demanio regionale ove siano presenti tartufaie
controllate o coltivate, identificazione delle tartufaie che, in tali ambiti,
possono essere destinate esclusivamente a scopi di studio, sperimentazione e
ricerca.
Art. 8Esercizio delle funzioni amministrative(•) [1. Le funzioni amministrative in materia di ricerca e raccolta dei tartufi,
ai sensi del comma 3 dell’articolo
6 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione
civile e lotta agli incendi boschivi), sono attribuite alle province e/o alle
aree metropolitane di seguito indicate come “enti competenti”.
2. Gli
enti competenti di cui al comma 1 esercitano inoltre le funzioni inerenti
all’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente
legge.]
(•) Articolo abrogato dalla l.r.
54/2018, art.4, comma 1, lett. b).
Art. 9Sostegno e sviluppo della tartuficoltura 1. La Regione Puglia promuove iniziative, programmi e interventi volti a
favorire, in particolare:
a) la conservazione e la diffusione delle produzioni autoctone
di tartufo; b) la definizione e la delimitazione delle aree vocate alla
produzione dei tartufi; c) la tutela degli ecosistemi naturali delle aree
vocate alla tartuficoltura; d) lo studio e la conoscenza dei fattori che
consentono la conservazione della biodiversità del tartufo; e) la
definizione e la sperimentazione delle cure colturali più idonee per assicurare
produzioni di qualità e di pregio anche nelle tartufaie controllate e coltivate;
f) la coltivazione nei vivai regionali di piante idonee allo sviluppo della
tartuficoltura, anche con la produzione di piantine micorrizate con spore di
tartufi locali; g) la diffusione della tartuficoltura da reddito nelle aree
idonee.
Art. 10Costituzione di consorzi e di forme associative 1. I titolari di aziende agricole e forestali, proprietari e coloro i quali a
qualsiasi titolo le conducono, possono costituire consorzi volontari per la
difesa del tartufo, l’impianto di nuove tartufaie, la ricerca, la raccolta e la
commercializzazione dei tartufi.
2. Nella superficie rappresentata dai
fondi in conduzione da parte dei soci del consorzio di cui al comma 1, la
ricerca e la raccolta dei tartufi sono riservate ai soci del consorzio stesso.
Detta superficie deve essere delimitata secondo le modalità indicate
all’articolo 3.
3. Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione
può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato. Detta
superficie deve essere delimitata secondo le modalità indicate all’articolo 3.
Le tabelle, sia nei fondi singoli che in quelli associati, non sono sottoposte a
tassa di registro.
4. I consorzi possono usufruire dei contributi e dei
mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie dalla normativa vigente.
Art. 11Contributi 1. I soggetti singoli, i consorzi e le forme associative costituiti a norma
dell’articolo 10, che perseguono gli scopi di seguito elencati, possono
usufruire dei contributi e dei mutui previsti dalle normative vigenti:
a) sorveglianza per la disciplina della raccolta e per
l’osservanza della presente legge; b) cernita, classificazione e
preparazione del prodotto, al fine di presentarlo al mercato nelle condizioni
richieste dalla presente legge; c) conservazione e commercializzazione del
prodotto; d) tutela e incremento della coltura del prodotto.
2. Coloro i quali intendano usufruire di eventuali contributi
di cui al comma 1, devono presentare istanza di riconoscimento alla Regione
Puglia - Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale, presso la
Sezione competente. (9)
(9) Parole sostituite dalla l.r.
54/2018, art.5, comma 1, lett. b).
Art. 12Autorizzazione alla raccolta 1. Per praticare la raccolta dei tartufi i raccoglitori devono essere muniti di
apposito tesserino di idoneità che li autorizza alla ricerca e alla raccolta.
2. Il tesserino, recante le generalità e la fotografia del titolare,
deve essere conforme al modello predisposto con provvedimento del dirigente
della Sezione competente, (10) entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. 3. Il tesserino, ai
sensi dell’articolo 5 della l. 752/1985, ha validità quinquennale su tutto il
territorio nazionale ed è rilasciato, previo esame di idoneità alla ricerca e
alla raccolta dei tartufi, dalla Regione Puglia. (11) Lo
stesso è rinnovato alla scadenza, su richiesta dell’interessato, senza ulteriori
esami.
4. Sono esenti dall’esame coloro che sono già muniti di tesserino
alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L’età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai
quattordici anni.
6. Non sono soggetti agli obblighi di cui ai commi 1,
2, 3, 4 e 5 i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da
essi condotti.
7. La domanda in bollo per essere sottoposti all’esame di
idoneità per il rilascio del tesserino di ricerca e raccolta dei tartufi deve
essere indirizzata al Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale,
presso la Sezione competente , (12) deve essere corredata
del certificato di residenza o della relativa autocertificazione. Il
conseguimento dell’abilitazione è subordinato al superamento di una prova
d’esame volta ad accertare la conoscenza della normativa vigente nazionale e
regionale pugliese, della biologia e della morfologia delle specie e varietà dei
tartufi, delle modalità di ricerca e di raccolta, nonché degli ecosistemi nei
quali il tartufo si sviluppa. [Gli argomenti d’esame sono contenuti in
apposito materiale didattico reperibile presso gli enti competenti. ] (13)
8. Presso il Dipartimento agricoltura, sviluppo
rurale e ambientale, presso la Sezione competente, con delibera di Giunta
regionale” e le parole: “tre anni”, sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni (14) sono costituite le commissioni d’esame, per il
rilascio del tesserino di ricerca e raccolta, che durano in carica tre anni,
eventualmente rinnovabili, composte da:
a) un dirigente e un funzionario della Sezione competente, con
funzioni rispettivamente di presidente e di segretario della commissione; (15) [b) un dirigente o funzionario del Servizio
alimentazione della Regione Puglia; ] (16) c) un
dirigente o funzionario designato dal Comando Regione Carabinieri Forestale
Puglia; (17) d) un esperto designato dalla dal
Dipartimento scienze del suolo, della pianta e degli alimenti (Di.S.S.P.A.)
dell’Università degli Studi di Bari. (18) e) un
esperto designato dalle associazioni micologiche più rappresentative a livello
nazionale, provinciale o regionale; f) un esperto designato dalle
organizzazioni agricole più rappresentative a livello provinciale o regionale;
g) un rappresentante dell’ordine regionale (19) dei
dottori agronomi e forestali; h) un dirigente o funzionario della Sezione
promozione della salute e del benessere della Regione Puglia. (20)
9. La Commissione d’esame è validamente costituita con la
presenza della maggioranza dei componenti in prima convocazione o di due quinti
in seconda convocazione. Le convocazioni sono notificate ai singoli componenti
almeno due
giorni prima della data stabilita per le riunioni, salvo decisioni di auto
convocazione al termine
di ogni seduta, che sarà opportunamente messa a verbale. In tale caso la
convocazione viene sempre notificata ai componenti assenti. In caso di
impedimento a partecipare alle sedute da parte dei singoli componenti questi
devono darne tempestiva e preventiva comunicazione. Tale informazione sarà
riportata a verbale. Dopo la mancata e non giustificata partecipazione a tre
sedute consecutive, il presidente può disporre la decadenza del componente,
chiedendone la sostituzione, da formalizzarsi con prowedimento della Giunta
regionale. (21) I componenti della commissione
hanno diritto [ al compenso ] (22) e al rimborso delle spese sostenute per la
partecipazione, [a valere sul bilancio degli enti competenti. ] (23)
10. La domanda [ in bollo ] (24) per il rilascio del tesserino di idoneità alla ricerca e
raccolta dei tartufi deve essere indirizzata al Dipartimento agricoltura,
sviluppo rurale e ambientale, presso la Sezione competente (25) del richiedente e deve essere corredata sostenuto ai sensi
dell’articolo 12, comma 7 (26) di due foto formato
tessera di cui una autenticata e della ricevuta del versamento della tassa di
concessione regionale. 11. L’abilitazione è concessa senza la prevista
prova d’esame ai soggetti che esercitano la ricerca e la raccolta dei funghi
ipogei per la determinazione e localizzazione degli areali a fini scientifici e
di studio. Le domande per la concessione dell’autorizzazione alla raccolta per
fini scientifici e di studio devono essere presentate entro il 30 giugno di ogni
anno alla Regione Puglia - Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e
ambientale, presso la Sezione competente, (27) corredate
di una relazione contenente i motivi della richiesta, la durata del progetto di
studio, i dati identificativi delle persone addette alla raccolta, il luogo e il
periodo della raccolta, le specie di tartufo da raccogliere.
(10) Parole sostituite dalla l.r.
54/2018, art.6, comma 1, lett. a). (11) Parole sostituite dalla l.r.
54/2018, art.6, comma 1, lett. b). (12) Parole sostituite dalla l.r.
54/2018, art.6, comma 1, lett. c). (13) Periodo soppresso dalla l.r.
54/2018, art.6, comma 1, lett. d). (14) Alinea sostituita dalla l.r.
54/2018, art.6, comma 1, lett. e). (15) Lettera sostituita dalla l.r.
54/2018, art.6, comma 1, lett. f). (16) Lettera soppressa dalla l.r.
54/2018, art.6, comma 1, lett. g). (17) Parole sostituite dalla l.r.
54/2018, art.6, comma 1, lett. h). (18) Parole sostituite dalla l.r.
54/2018, art.6, comma 1, lett. ì). (19) Parola sostituita dalla l.r.
54/2018, art.6, comma 1, lett. j). (20) Parola sostituita dalla l.r.
54/2018, art.6, comma 1, lett. k). (21) Parole aggiunte dalla l.r.
54/2018, art.6, comma 1, lett. l), punto
1. (22) Parole soppresse dalla l.r.
54/2018, art.6, comma 1, lett. l), punto
2. (23) Parole soppresse dalla l.r.
54/2018, art.6, comma 1, lett. l), punto
3. (24) Parole soppresse dalla l.r.
54/2018, art.6, comma 1, lett. m), punto
1. (25) Parole sostituite dalla l.r.
54/2018, art.6, comma 1, lett. m), punto
2. (26) Parole sostituite dalla l.r.
54/2018, art.6, comma 1, lett. m), punto
3. (27) Parole sostituite dalla l.r.
54/2018, art.6, comma 1, lett. n).
Art. 13Albo delle associazioni micologiche 1. E’ costituito, presso la Regione Puglia -[ Area politiche per lo sviluppo
rurale ] (28) - Servizio alimentazione, l’albo
delle associazioni micologiche.
2. L’iscrizione all’albo di cui al comma
1 è regolamentata da apposito atto amministrativo da emettersi a cura del
dirigente della Sezione competente della Regione Puglia. (29)
(28) Parole soppresse dalla l.r.
54/2018, art.7, comma 1, lett. a). (29) Parole soppresse dalla l.r.
54/2018, art.7, comma 1, lett. b).
Art. 13 bisRegistro regionale delle associazioni dei tartufai (30) 1. È costituito presso la Regione Puglia il registro regionale delle associazioni dei tartufai. 2. L’iscrizione al registro previsto nel comma 1 è regolamentata da apposito atto amministrativo da emettersi a cura del dirigente della Sezione competente della Regione Puglia.
(30) Articolo aggiunto dalla l.r. 7/2024, art, 1, comma 1.
Art. 14Modalità di ricerca e raccolta 1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non
arrecare danno alle tartufaie. Le buche o le forate aperte per l’estrazione
devono essere subito dopo riempite con la stessa terra rimossa e il terreno deve
essere livellato a regola d’arte.
2. La raccolta dei tartufi è
consentita esclusivamente con l’impiego del “vanghetto” o “venghella” o dello
“zappetto”, aventi la lama di lunghezza non superiore a 15 cm e larghezza in
punta non superiore a 8 cm, ed è limitata alle specie commestibili.
3.
Lo scavo della buca nel terreno può effettuarsi solo dopo che sia stata
localizzata la presenza del tartufo da parte del/i cane/i e deve essere limitato
al punto in cui il/i cane/i lo abbia/no iniziato.
4. E’ vietata la
raccolta dei tartufi immaturi o avariati.
5. La ricerca e la raccolta
dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da un’ora dopo il tramonto a
un’ora prima della levata del sole.
6. La ricerca del tartufo può essere
effettuata solo con l’ausilio del/i cane/i a ciò addestrato/i.
7. E’
permesso per ogni raccoglitore il contemporaneo uso di due cani da ricerca dei
tartufi muniti di tesserino sanitario, in regola con i trattamenti vaccinali e
antiparassitari certificati e iscritti all’anagrafe canina.
8. La
raccolta giornaliera complessiva, in forma libera e individuale, è consentita
entro il limite massimo di mezzo chilo per il tartufo bianco pregiato (T.
magnatum) e due chilogrammi per le rimanenti specie. Il superamento di tali
limiti è tollerato unicamente con l’aggiunta del peso di un solo tartufo
raccolto nella giornata.
9. Nelle tartufaie controllate o coltivate non
è posto alcun limite di raccolta.
10. L’esercizio della ricerca e
raccolta effettuate in forma associata, oppure dal singolo proprietario o da
altri aventi diritto, su boschi o terreni incolti di loro proprietà, comporta
l’osservanza di tutte le prescrizioni previste dalla legge.
Art. 15Calendario di raccolta 1. Il calendario annuale per la raccolta dei tartufi nella regione Puglia è
articolato come di seguito indicato:
a) Tuber magnatumdal 1° ottobre al 31 dicembre; b) Tuber
melanosporumdal 15 novembre al 15 marzo; c) Tuber brumalevar. moschatum dal
15 novembre al 15 marzo; d) Tuber aestivum dal 1° maggio al 30 novembre;
e) Tuber uncinatumdal 1° ottobre al 31 dicembre; f) Tuber brumalevar.
brumale dal 1° gennaio al 15 marzo; g) Tuber borchiidal 15 gennaio al 30
aprile; h) Tuber macrosporum dal 1° settembre al 31 dicembre; i) Tuber
mesentericumdal 1° settembre al 31 gennaio.
2. In presenza di particolari situazioni climatiche la
Regione, sentiti gli enti competenti di cui all’articolo 8, può stabilire
variazioni ai periodi indicati al comma 1, sulla scorta di valutazioni tecniche
contingenti, con validità limitata all’anno in cui viene assunta la decisione,
purché non ne derivi danno alla capacità riproduttiva della specie.
3.
Le variazioni al calendario di ricerca e raccolta, che comunque non possono mai
anticipare l’apertura, sono deliberate dalla Giunta regionale sentiti gli enti
competenti.
4. Alle variazioni del calendario di raccolta è data la
massima diffusione e pubblicità.
5. Sono fatte salve le disposizioni di
cui al comma 1 dell’articolo 4.
Art. 16Vigilanza 1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nella presente legge è
esercitata dalla Regione, dalle province o dalle aree metropolitane, dal Corpo
forestale dello Stato, dai soggetti di cui all’articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la
disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi ipogei freschi
e conservati).
2. Le analisi dei campioni di prodotto confiscato sono
effettuate dai centri di controllo micologico delle aziende sanitarie locali,
competenti per territorio, o da altro istituto o laboratorio idoneo riconosciuto
dalla Regione Puglia.
Art. 17Sanzioni 1. Ogni violazione alle norme della presente legge, fermo restando l’obbligo
della denuncia all’autorità giudiziaria per i reati previsti dal Codice penale
ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Le sanzioni
amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni
delle norme in materia di ricerca, raccolta, lavorazione, trasformazione e
commercializzazione dei tartufi, nei limiti minimi e massimi accanto a ciascuna
indicati:
a) ricerca e raccolta in periodo o zona di divieto o senza
abilitazione, permesso o autorizzazione nei casi prescritti: da euro 516,00 a
euro 2.582,00; b) ricerca e raccolta senza tesserino - mancata esibizione:
da euro 25,80 a euro 152,00; c) ricerca e raccolta nelle aree rimboschite
prima che sia trascorso un periodo di quindici anni dalla messa a dimora delle
piante: da euro 258,00 a euro 2.582,00; d) ricerca e raccolta durante le ore
notturne, da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima della levata del sole: da
euro 52,00 a euro 516,00; e) ricerca e raccolta di tartufi non maturi o
avariati: da euro 52,00 a euro 516,00; f) ricerca e raccolta dei tartufi con
modalità difformi da quelle previste dall’articolo 14: da euro 52,00 a euro
2.582,00; g) ricerca e raccolta di tartufi nelle zone riservate: da euro
516,00 a euro 2.582,00; h) ricerca dei tartufi senza l’ausilio del cane: da
euro 155,00 a euro 1.549,00; i) scavo con attrezzi diversi da quelli
consentiti: da euro 155,00 a euro 1.549,00; j) apertura di buche senza
l’ausilio del cane o mancata riempitura delle stesse: da euro 155,00 a euro
1.549,00 per ogni buca; k) raccolta abusiva di tartufi entro le zone
tabellate in quanto tartufaie controllate o coltivate, anche consorziate, salve
le sanzioni penali: da euro 258,00 a euro 2.582,00; l) tabellazione
illegittima di terreni: da euro 10,00 a euro 103,00 per ogni tabella apposta,
con l’obbligo della immediata rimozione a cura del proprietario o conduttore;
m) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o appartenenti
a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dall’articolo
7 della legge 752/1985: da euro 516,00 a euro 5.165,00; n) ricerca dei
tartufi nei terreni soggetti a restrizioni da parte delle autorità: da euro
258,00 a euro 2.582,00; o) raccolta di tartufi in quantità superiore al
limite giornaliero: da euro 155,00 a euro 1.549,00; p) ricerca di tartufi
effettuata con un numero di cani superiore a quello prescritto o con cani non in
regola con le prescrizioni sanitarie e di identificazione: per ogni cane in più,
da euro 155,00 a euro 1.549,00; q) danneggiamento o asportazione di tabelle:
da euro 25,00 a euro 258,00 per ogni tabella danneggiata o asportata, oltre alle
eventuali sanzioni penali; r) per ogni tabella non apposta su idoneo palo:
da euro 3,00 a euro 26,00.
3. Le violazioni di cui alle lettere a), c), f), g), i) j)
e l) comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell’autorizzazione per
tre mesi. Nell’ipotesi di recidiva può disporsi la sospensione per un anno
dell’autorizzazione.
4. Per la verbalizzazione delle infrazioni alle disposizioni
contenute nella presente legge e per l’irrogazione delle sanzioni si applicano
le norme vigenti in materia di disciplina delle sanzioni amministrative.
5. In caso di confisca il prodotto sequestrato è distribuito
gratuitamente a istituti di beneficenza per il tramite delle prefetture. I
tartufi immaturi o avariati confiscati devono essere distrutti in loco
direttamente dal personale che accerta l’infrazione.
6. Le sanzioni
amministrative sono annotate sul tesserino, in appositi spazi, direttamente dal
personale incaricato della vigilanza e comunicate all’ente che ha rilasciato il
tesserino per gli opportuni provvedimenti.
7. In caso di recidiva la
relativa sanzione è aumentata del 50 per cento ed è disposto l’immediato ritiro
del tesserino e, con successivo provvedimento dell’amministrazione competente,
la sospensione dell’autorizzazione alla raccolta da due mesi ad un anno.
8. Nell’ipotesi di reiterate e gravi violazioni può motivatamente
disporsi la revoca dell’autorizzazione.
9. I provvedimenti di
sospensione o di revoca delle autorizzazioni sono adottati dalle amministrazioni
competenti al rilascio del tesserino di raccolta.
10. Per le sanzioni
pecuniarie previste dalla presente legge è ammesso il pagamento, con effetto
liberatorio per tutti gli obbligati, di una somma in misura ridotta della
sanzione prevista se effettuata entro il termine di sessanta giorni dalla
contestazione personale o, in mancanza, dalla notifica. Detta oblazione è
esclusa nei casi in cui non sia consentita dalle norme penali.
11. Il
pagamento delle sanzioni pecuniarie è effettuato tramite versamento
sull’apposito conto corrente postale intestato al servizio tesoreria
dell’amministrazione provinciale o dell’area metropolitana competente per
territorio ed è finalizzato alla promozione e sostegno di iniziative pubbliche
per la divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche del territorio e per
la valorizzazione del territorio.
12. Le somme incassate a titolo di
pagamento di sanzioni pecuniarie, dalle tesorerie di cui al comma 10, per
violazione della presente normativa all’interno delle aree protette dei parchi
nazionali sono devolute a queste ultime per la realizzazione di attività di
tutela del territorio.
Art. 18Disposizioni finanziarie 1. I proventi della tassa di concessione di cui al comma 10 dell’articolo 12
affluiscono al capitolo 1012000 denominato “Tasse sulle concessioni regionali”.
Art. 19Iniziative finanziarie 1. La Regione Puglia, limitatamente alle esigenze di sperimentazione, e le
province o le aree metropolitane, per quanto riguarda la tutela e la
valorizzazione del patrimonio tartuficolo e per l’incremento della produzione
dei tartufi, promuovono e sostengono iniziative pubbliche ritenute utili per
l’approfondimento e la divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche.
2. La produzione, commercializzazione o distribuzione a qualsiasi titolo
di piantine micorrizate con funghi del genere Tuber (tartufi) all’interno del
territorio regionale devono rispettare le norme vigenti in materia vivaistica
per quanto riguarda la certificazione della pianta simbionte e della specie di
tartufo utilizzata.
Art. 20Progetti speciali 1. Per quanto concerne la predisposizione, il finanziamento e la realizzazione
di progetti speciali di impianti tartuficoli, che si inseriscono nella normativa
regionale, statale o comunitaria, vale quanto disposto dalle norme vigenti
all’atto della richiesta.
Art. 21Norme transitorie 1. Le tartufaie coltivate realizzate prima della data di entrata in vigore della
presente legge possono essere riconosciute tali indipendentemente dalla
certificazione della micorrizzazione.
Art. 22Norme finali 1. L’Assessorato regionale alle risorse agroalimentari - Servizio alimentazione
può disporre periodici controlli presso le ditte che esercitano lo stoccaggio,
la lavorazione e il commercio di tartufi, al fine di verificare la osservanza
delle norme previste dalla l. 752/1985 e quelle della presente legge.
2. Presso la Sezione competente del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale è costituito, senza oneri per compensi o rimborsi di alcun genere, apposito comitato tecnico per il monitoraggio delle attività inerenti la raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi, come disciplinato dalla presente legge. Detto comitato tecnico, presieduto dall’Assessore alle risorse agroalimentari o da suo delegato, è composto da: a) un dirigente e un funzionario della Sezione competente, con funzioni rispettivamente di presidente e di segretario del comitato;
b) un dirigente o un funzionario designato dal Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia;
c) un esperto designato dalla dal Dipartimento scienze del suolo, della pianta e degli alimenti (DiSSPA) dell’Università degli studi di Bari;
d) un esperto designato dalle associazioni micologiche più rappresentative a livello nazionale, provinciale o regionale;
e) un esperto designato dalle organizzazioni agricole più rappresentative a livello provinciale o regionale;
f) un rappresentante dell’ordine regionale dei dottori agronomi e forestali;
g) un dirigente o un funzionario della Sezione promozione della salute e del benessere della Regione Puglia;
h) un dirigente o un funzionario degli enti parco nazionali. (31)
(31) Comma sostituito dalla l.r. 7/2024, art. 2, comma 1.
Art. 23Abrogazioni 1. La legge
regionale 25 agosto 2003, n. 13 (Disciplina della raccolta, conservazione e
commercializzazione dei tartufi), è abrogata.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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