Legge Regionale 23 aprile 2015, n. 9
Autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi realizzati ai sensi dell’articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica)
Art. 1Finalità
1. I soggetti che hanno usufruito dei contributi previsti all’articolo 8 della
legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica),
possono chiedere alla Regione l’autorizzazione a cedere in proprietà individuale
tutti o parte degli alloggi realizzati a coloro che ne abbiano già ottenuto
l’assegnazione in godimento o in locazione.
2. Per le cooperative a
proprietà indivisa l’autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni
previste dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’articolo 18 della legge
179/1992.
3. I soggetti che richiedono l’autorizzazione alla cessione in
proprietà degli alloggi restituiscono alla Regione l’anticipazione ricevuta,
rivalutata in base all’incremento percentuale dell’indice ISTAT delle famiglie
di operai e impiegati.