Regolamento Regionale 4 giugno 2015, n. 14 Regolamento per la definizione dei criteri per il riordino della rete Ospedaliera della Regione Puglia e dei modelli di riconversione dell’assistenza ospedaliera in applicazione dell’Intesa Stato-Regioni 10 luglio 2014 - Patto per la Salute 2014-2016
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1Finalità [1. La riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Puglia
di cui al presente regolamento è redatta in attuazione del Programma 14.1 del
Programma Operativo 2013-2015 della Regione Puglia adottato con Deliberazione di
Giunta Regionale “Approvazione Programma Operativo 2013-2015 predisposto ai
sensi dell’art. 15, comma 20, del D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni,
in legge n. 135/2012” del 4 luglio 2014, n. 1403; dell’art. 4, comma 1
dell’Intesa Stato-Regioni 10 luglio 2014 - Patto per la Salute 2014-2016, nonché
dell’Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 169 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 e dell’articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95 convertito, con modificazioni , dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo
schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, concernente il regolamento recante: “Definizione
degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi
all’assistenza ospedaliera” (di seguito Regolamento ministeriale sugli standard)
Rep. Atti n. 198/CSR del 13 gennaio 2015.
2. Il presente regolamento è
finalizzato a proseguire le azioni già adottate con i regolamenti
Regionali n. 18/2010 e s.m.i. e n.
36/2012, per conseguire la rimodulazione della dotazione di posti letto per
disciplina in funzione dei fabbisogni di salute nel rispetto dello standard di
cui al decreto-legge 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012 n. 135, e in particolare l’articolo 15, comma 13, lettera e). Tali
interventi hanno inoltre l’obiettivo di consolidare gli interventi tesi al
miglioramento della qualità ed appropriatezza dell’offerta ospedaliera ed al
contenimento della relativa spesa, in coerenza con le risorse programmate per il
Servizio Sanitario Regionale, con i provvedimenti adottati ai sensi della Legge
Regionale n. 23/2008 e della Legge
Regionale n. 2/2011.
3. In particolare, con il presente Regolamento,
la Regione intende: (1)
a. procedere alla classificazione delle strutture
ospedaliere in base a quanto previsto dal paragrafo 2 dell’Allegato 1 del
Regolamento ministeriale sugli standard; b. definire i criteri per la
rimodulazione della dotazione di posti letto regionale in linea con le
disposizioni di cui all’articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni , dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, così come integrate dalla comunicazione del Coordinamento Tecnico della
Commissione Salute in ordine allo standard di posti letto calcolato al netto
dell’80% del valore saldo della mobilità interregionale ospedaliera ai sensi del
Regolamento ministeriale, come meglio specificato nel seguito; c. perseguire
tendenzialmente gli standard per disciplina indicati nel paragrafo 3
dell’Allegato 1 del Regolamento ministeriale, tenendo conto delle specificità
del territorio regionale, documentate sulla base delle evidenze epidemiologiche
e di accessibilità, attraverso compensazioni tra discipline, nel rispetto degli
standard dalla Legge 135/2012, relativi ai posti letto e al tasso di
ospedalizzazione; d. avviare l’articolazione della rete ospedaliera nelle
reti per patologia secondo il modello Hub & Spoke; e. aggregare
stabilimenti che risultano, in esito all’attuale rimodulazione, non in possesso
di tutte le discipline necessarie per configurare un ospedale di base, ovvero al
fine di attivare integrazioni tra le diverse discipline per l’ottimizzazione e
la razionalizzazione dei percorsi clinici, anche nel senso della sostenibilità
degli interventi; f. incrementare l’offerta di assistenza sanitaria
territoriale attraverso la riconversione di alcune strutture ospedaliere
sottoutilizzate in strutture territoriali di assistenza denominate Presidi
Territoriali di Assistenza, come di seguito definite; g. potenziare,
nell’ambito dei Presidi Territoriali di Assistenza, l’offerta sanitaria di
prestazioni residenziali extraospedaliere per persone gravemente non
autosufficienti e affette da patologie croniche, anche attraverso
l’implementazione di Residenze Sanitarie Assistenziali denominate R1, come nel
seguito definite; h. avviare l’adeguamento della rete ospedaliera alle
previsioni della riorganizzazione della rete dell’emergenza-urgenza.
4. Ai fini del calcolo degli standard sono
considerati equivalenti ai posti letto ospedalieri e, conseguentemente,
rientranti nella relativa dotazione, per mille abitanti, i posti di
residenzialità presso strutture sanitarie territoriali per i quali la Regione
copra un costo giornaliero a carico del Servizio Sanitario Regionale pari o
superiore ad un valore soglia corrispondente alla tariffa giornaliera
corrisposta per la giornata di lungodegenza ospedaliera, ad eccezione dei posti
presso: le strutture sanitarie con specifica finalità assistenziale di cui alla
legge 15 marzo 2010, n. 38, per le cure palliative e la terapia del dolore, le
strutture sanitarie territoriali per la salute mentale, le strutture
extraospedaliere di cui al capitolo 4, lettera c), paragrafo Riabilitazione
intensiva del documento recante Piano di Indirizzo per la Riabilitazione,
allegato all’Accordo sancito il 10 febbraio 2011 della Conferenza Permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano (repertorio 30/CSR-2011), nonché le strutture residenziali territoriali
per i pazienti in stato vegetativo e di minima coscienza di cui all’Accordo
sancito dalla Conferenza Unificata il 5 maggio 2011 (repertorio n. 44/CU-2011),
disciplinate dal Regolamento
Regionale n. 24 del 2 novembre 2011. A tal fine le aziende sanitarie locali
certificano, entro il 31 novembre di ciascun anno, con riferimento ai posti di
residenzialità territoriali, il numero dei posti letto con costo giornaliero
inferiore al valore soglia, il numero di quelli con costo giornaliero superiore
al valore soglia, il numero di quelli con specifica finalità assistenziale come
definita dal presente comma, affinché la Regione possa procedere alla successiva
certificazione di cui all’art.1 comma 3, lettera c) del Regolamento ministeriale
sugli standard. ]
(1) Regolamento abrogato dal R.R. 23/2019, art. 9, comma1.
Art. 2Articolazione della rete ospedaliera [1. Le strutture ospedaliere sono classificate in tre livelli a
complessità crescente.
a. Presidi ospedalieri di base:
sono strutture dotate di Pronto Soccorso, con posti letto tecnici di
Osservazione breve Intensiva, e almeno delle seguenti discipline: Medicina
Generale, Chirurgia Generale, Ortopedia e Traumatologia, Anestesia e servizi di
supporto di guardia attiva e/o in regime di pronta disponibilità H24 di
Cardiologia, Radiologia, un’articolazione della rete dei Laboratori e
un’articolazione della rete dei Servizi Trasfusionali (ai sensi dei Regolamenti
Regionali n. 15 del 2 luglio 2013 e n.
14 del 25/06/2014).
b. Presidi ospedalieri di I
livello: sono strutture dotate delle seguenti specialità: Medicina
Generale, Chirurgia Generale, Anestesia e Rianimazione, Ortopedia e
Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia (se prevista, in funzione della soglia
per volumi di parto superiori a n. 500/anno), Pediatria, Cardiologia con UTIC,
Neurologia, Psichiatria, Oncologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Urologia,
con servizio medico di guardia attiva e/o reperibilità in rete per le patologie
che lo prevedono. Devono essere presenti i Servizi di radiologia almeno con TAC
ed Ecografia, un’articolazione della rete dei Laboratori e un’articolazione
della rete dei Servizi Trasfusionali in base alla complessità dell’attività
svolta ai sensi dei Regolamenti
regionali n. 15 del 2 luglio 2013 e n.
14 del 25/06/2014. .Per le patologie complesse e tempo-dipendenti devono
essere attivati protocolli di consultazione e trasferimento presso i presidi
ospedalieri di II livello. Sono dotati di posti letto tecnici per l’osservazione
breve intensiva e la terapia subintensiva multidisciplinare.
c. Presidi ospedalieri di II
livello: tali presidi sono strutture dotate di tutte le specialità
previste per l’Ospedale di I livello, nonché, a titolo indicativo e nel rispetto
del criterio prevalente del fabbisogno territoriale in funzione dei bacini di
utenza: Cardiologia con emodinamica interventistica H24, Neurochirurgia,
Cardiochirurgia, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Toracica, Chirurgia
Maxillo-facciale, Chirurgia plastica, endoscopia digestiva ad alta complessità,
broncoscopia interventistica, radiologia interventistica, rianimazione
pediatrica e neonatale, medicina nucleare e altre eventuali discipline di alta
specialità; devono essere presenti H24 i servizi di radiologia con almeno TAC ed
Ecografia (con presenza medica), Laboratorio, Servizio Immunotrasfusionale ai
sensi del Regolamento
regionale n. 15/2013.
2. La dotazione massima di posti letto spettante
alla Regione Puglia fa riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 15,
comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come integrate dalla
comunicazione del Coordinamento Tecnico della Commissione Salute in ordine allo
standard di posti letto calcolato al netto dell’80% del valore saldo della
mobilità interregionale ospedaliera ai sensi del Regolamento ministeriale.
3. La rimodulazione dei posti letto nei limiti massimi come sopra
definiti sarà effettuata in ottemperanza a quanto previsto all’art. 3 comma 6
del presente regolamento.
4. La rete dell’emergenza-urgenza è stata
definita con precedente provvedimento di Giunta Regionale e sarà soggetta ad
eventuale aggiornamento in funzione dei fabbisogni territoriali nonché del
numero di accessi appropriati annui, secondo i requisiti riportati nel paragrafo
9 del Regolamento ministeriale sugli standard.
5. E’ riconvertito in
struttura di assistenza territoriale il plesso ospedaliero di Mesagne.
[6. Tutte le strutture ospedaliere riconvertite con il presente
provvedimento e con i Regolamenti
Regionali n. 18/2011 e s.m.i. e n.
36/2012 si configurano quali Presidi Territoriali di Assistenza, di cui al
successivo art. 5. Nell’ambito di tali strutture, sono attivati 356 posti letto
nell’ambito degli Ospedali di Comunità di cui al punto 10.1 del Regolamento
ministeriale sugli standard, 315 posti destinati a residenza sanitaria
assistenziale a totale carico del sistema sanitario regionale (RSA R1), di cui
al successivo art. 7 del presente provvedimento, nonché ulteriori degenze
territoriali nell’ambito dell’assistenza residenziale, delle cure palliative,
dell’assistenza psichiatrica e servizi come riportato nelle tabelle allegate. ] (2)
7. Il presente provvedimento stabilisce la rimodulazione della dotazione
di posti letto degli IRCCS pubblici e privati, enti ecclesiastici e delle case
di cura private accreditate così come riportato nelle tabelle allegate.
8. La rimodulazione della rete ospedaliera relativa al privato
accreditato non comporta incremento dei tetti di spesa e sarà oggetto di
apposita preintesa, approvata con provvedimento di Giunta Regionale, dopo
apposita istruttoria espletata, anche sulla base di quanto previsto al punto 2.5
dell’Allegato 1 del Regolamento ministeriale sugli standard, dall’Area per le
Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità
per garantire la continuità amministrativa nel rispetto della Deliberazione di
Giunta Regionale del 27.10.2011 n. 2392
9. Per quanto attiene i modelli
organizzativi delle strutture sanitarie pubbliche, si confermano i criteri di
cui alla DGR n. 468 del 23/2/2010, nonché gli standard sulle unità operative
semplici e complesse di cui alla DGR n. 3008 del 27 dicembre 2012.
10.
Negli stabilimenti che risultano aggregati funzionalmente in un’unica struttura
di ricovero, è prevista una unica direzione medica ed un’unica direzione
amministrativa di presidio, nonché l’accorpamento di tutte le unità operative e
servizi; agli stabilimenti (ed alle relative unità operative) sono comunque
attribuiti sottocodici identificativi in ragione della necessità di assicurare
costante e capillare monitoraggio dei flussi di ricovero, per garantire
l’ottemperanza agli standard qualitativi e quantitativi di cui all’art. 3 del
presente regolamento.
11. All’interno delle U.O. complesse di Medicina
Interna e Chirurgia Generale possono essere destinati posti letto ad attività
specialistiche compatibili con le discipline di base, la cui responsabilità deve
essere affidato a personale medico in possesso dei requisiti specifici,
incardinato nell’organico. Inoltre negli ospedali di base e di I livello devono
essere attivati posti letto per pazienti critici (area critica) a disposizione
delle unità operative afferenti al dipartimento; i pazienti che occupano i posti
letto indistinti sono a carico delle unità operative che hanno disposto il
ricovero.
12. Le Unità Operative di Lungodegenza sono articolazioni
funzionali delle Unità Operative di Medicina Interna.
13. Le consulenze
specialistiche delle discipline assenti nel presidio devono essere assicurate
dagli specialisti presenti in altri ospedali aziendali ovvero nei poliambulatori
del territorio di riferimento. 14. In relazione alla rete dei laboratori di
analisi pubblici, si prevede la costituzione di una Unità Operativa complessa di
Patologia Clinica per ciascuna Azienda ed Istituto, preferenzialmente collocata
nell’ambito degli ospedali di II livello, che rappresenta l’Hub del territorio
di pertinenza; nei restanti ospedali, i laboratori sono qualificati come spoke
della rete. Tutti i laboratori ospedalieri effettuano prestazioni per tre
tipologia di utenza: prestazioni ambulatoriali; prestazioni riguardanti i
pazienti ricoverati; prestazioni in emergenza-urgenza. Queste ultime devono
essere garantite h24 in tutti gli ospedali dotati di pronto soccorso.
Nell’ambito dei PTA è istituito un centro prelievi, raccordato funzionalmente
con i laboratori spoke e Hub del territorio di riferimento. Con successivo atto
regionale, entro 90 giorni dall’adozione del presente regolamento, saranno
definiti l’assetto funzionale e l’eventuale aggiornamento dei requisiti
organizzativi, tecnologici e strutturali della rete dei servizi di cui al
Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i.. 15. In relazione alla rete dei
servizi di anatomia patologica, si prevede la costituzione di una Unità
Operativa complessa per ciascuna Azienda ed Istituto, preferenzialmente
collocata nell’ambito degli ospedali di II livello, che rappresenta l’Hub del
territorio di pertinenza; nei restanti ospedali, i servizi sono qualificati come
spoke della rete. Con successivo atto regionale, entro 90 giorni dall’adozione
del presente regolamento, saranno definiti l’assetto funzionale e l’eventuale
aggiornamento dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali della rete
dei servizi di anatomia patologica di cui al Regolamento Regionale n. 3/2005 e
s.m.i..
16. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente
Regolamento regionale le Aziende sanitarie locali e ospedaliere devono
costituire, ove non già esistente, il Comitato del Buon Uso del Sangue, ai sensi
del Decreto Ministero della Sanità del 1 settembre 1995; entro 90 giorni
dall’entrata in vigore del presente provvedimento l’Area Politiche per la
promozione della Salute, delle persone e delle pari opportunità, per il tramite
del Servizio competente definisce un modello unico di convenzione per le case di
cura private che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 giugno 1986, sono dotate di frigoemoteca; entro 120 giorni dall’entrata in
vigore del presente regolamento l’Area Politiche per la promozione della Salute,
delle persone e delle pari opportunità, per il tramite del Servizio competente
definisce uno schema tipo di convenzione per l’organizzazione e gestione,
singolarmente o in forma aggregata, delle Unità di Raccolta del sangue e degli
emocomponenti, in ottemperanza al punto 5.5 della Convenzione con le
Associazioni e federazioni dei donatori di sangue, di cui alla D.G.R. n. 1407del
23/07/2013. ]
17. Nell’ospedale di nuova attivazione di Altamura, per il
completamento dell’offerta assistenziale del territorio di competenza, è
stabilita l’attivazione di 4 posti letto di UTIC (con conseguente riduzione dei
posti letto del codice 08 di cardiologia a 12); 10 posti letto di oculistica; 10
posti letto di otorinolaringoiatria; 15 posti letto di pneumologia.(3)
18. In considerazione delle specifiche criticità
epidemiologiche dell’area di Taranto sono attivati 15 posti letto della
disciplina di pneumologia presso l’ospedale di Manduria.
19. Per mero
errore materiale, nel RR 36/2012 non erano stati riportati 15 posti letto di
pneumologia nell’ospedale di Putignano e, nell’ospedale di Martina Franca, 4
posti letto nella disciplina UTIC e 8 nella disciplina di recupero e
riabilitazione funzionale, che si confermano con il presente provvedimento.
20. Le strutture ospedaliere pubbliche anche in relazione a quanto già
definito nell’ambito della rete dell’emergenza/urgenza,sono classificate come
segue:
Provincia
|
Tipologia |
Codice
ospedale |
Sottocodice
Stabilimento
(2) |
Ospedale |
Classificazione |
Foggia |
ASL |
160164 |
|
Manfredonia |
Base |
130163 |
01 |
San severo |
I Livello |
07 |
Lucera |
160047 |
|
Cerignola |
I Livello |
AOU |
160910 |
|
Ospedali Riuniti |
II Livello |
|
|
|
|
|
|
BT |
ASL |
160174 |
01 |
Andria |
I Livello |
02 |
Canosa |
160177 |
|
Barletta |
I Livello |
160178 |
01 |
Bisceglie |
I Livello |
02 |
Trani |
|
|
|
|
|
|
Bari |
ASL |
190158
|
01 |
San Paolo |
I Livello |
05 |
Corato |
05 |
Terlizzi |
03 |
Molfetta |
160169 |
01 |
Di Venere |
I Livello |
03 |
Triggiano |
160157 |
|
Altamura |
I Livello |
160159 |
01 (1) |
Monopoli |
I Livello |
02 (2) |
Putignano |
AOU |
160907 |
01 |
Policlinico |
II Livello |
02 |
Giovanni XXIII |
IRCCS
pubblici |
160901 |
|
Giovanni Paolo II |
Specialistico |
160902 |
|
De Bellis |
Specialistico |
|
|
|
|
|
|
Brindisi |
ASL |
160161 |
01 |
Ostuni |
Base |
02 |
Fasano |
160170 |
01 (3) |
Perrino |
II Livello |
02 |
San Pietro Vernotico |
04 |
Neuromotulesi |
160162 |
|
Francavilla Fontana |
I Livello |
|
|
|
|
|
|
Taranto |
ASL |
160172 |
01 (1) |
SS. Annunziata/Moscati |
II Livello |
02 (1) |
Grottaglie |
160168 |
|
Castellaneta |
I Livello |
160075 |
|
Martina Franca |
I Livello |
160074 |
|
Manduria |
I Livello |
|
|
|
|
|
|
Lecce |
ASL |
160171 |
01 |
Vito Fazzi |
II Livello |
02 |
San Cesario |
160062 |
01 (1) |
Galatina |
I Livello |
02 (1) |
Copertino |
160167 |
01 (1) |
Casarano |
I Livello |
03 (1) |
Gallipoli |
160166 |
|
Scorrano |
Base |
(1) La data effettiva di attribuzione
dei subcodici a seguito di accorpamento sarà condivisa con il Ministero della
salute
(2) I subcodici effettivi possono
subire modifiche a seguito di condivisione con il Ministero della
salute
(3) Fino alla effettiva chiusura del
plesso di Mesagne a questo viene attribuito il subcodice
02
(2) Comma abrogato dal r.r. 7/2019, art. 8 (3) Regolamento abrogato dal R.R. 23/2019, art. 9, comma1.
Art. 3Standard qualitativi e quantitativi dell’assistenza ospedaliera [1. Gli standard fissati con Legge n. 135/2012, relativamente ai
posti letto e al tasso di ospedalizzazione che non deve essere superiore a
160/1000 abitanti, sono conseguiti, oltre che con la rimodulazione della
dotazione di posti letto per disciplina che sarà effettuata come specificato al
successivo comma 6, anche intervenendo sull’indice di occupazione dei posti
letto, che deve attestarsi su valori del 90% tendenziale e sulla durata media di
degenza, per ricoveri ordinari, che deve essere inferiore mediamente a 7 giorni,
salvo motivate esigenze clinico-assistenziali.
2. In materia di qualità
e sicurezza strutturale si applicano i contenuti degli atti normativi e delle
linee guida nazionali e regionali vigenti in materia di qualità e sicurezza
delle strutture.
3. Sono recepite le soglie minime di volumi di attività
specifici, correlati agli esiti migliori, e soglie per rischi di esito riportate
al punto 4.6 del citato Regolamento del Ministero della Salute: entro il
31.12.2015, in base all’analisi dei dati sanitari pertinenti, con apposito
provvedimento saranno identificate, in relazione alle risorse disponibili, con
il supporto dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari della Regione Puglia
(AReS Puglia):
a. le strutture pubbliche e private (Ospedali e
Unità Operative in relazione allo specifico requisito) che possono svolgere le
funzioni assistenziali identificate, per garantire le soglie di volume e di
esito stabilite; b. le condizioni e i percorsi di intervento sulle strutture
pubbliche e private (Ospedali e Unità Operative in relazione allo specifico
requisito) che non hanno garantito il rispetto dei requisiti come sopra
identificati, affinché raggiungano gli standard fissati; c. le strutture
pubbliche e private (Ospedali e Unità Operative in relazione allo specifico
requisito) per le quali non sono determinabili condizioni ed interventi che
consentano il rispetto dei requisiti di volume ed esito rispetto al volume
complessivo e di attività e per le quali pertanto si determinano le condizioni
per la disattivazione; d. le procedure di controllo e di auditing clinico ed
organizzativo per prevenire i fenomeni opportunistici di selezione dei pazienti
e/o di inappropriatezza, prevedendo le relative misure sanzionatorie; e. le
misure per regolare l’ingresso nel sistema di nuove strutture erogatrici, in
particolare per quanto riguarda i tempi per la verifica dei requisiti di volume
e di esito.
4. Le misure e le stime di riferimento e di
verifica per i volumi di attività e gli esiti sono quelle prodotte dal Programma
Nazionale Esiti di Agenas, ai sensi del comma 25 bis dell’art. 15 della L.
135/2012, opportunamente integrate con indicatori di performance elaborati
dall’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari della Regione Puglia (AReS
Puglia).
5. Con successivo atto regionale di indirizzo, la Regione
adotterà le linee guida relative a specifici criteri per l’ammissione ai
trattamenti ospedalieri sia di elezione che in condizione di emergenza-urgenza,
che saranno elaborate dal tavolo tecnico istituito presso il Ministero della
salute, di cui al punto 1.4 del Regolamento ministeriale sugli standard.
6. In applicazione delle disposizioni contenute nel presente
Regolamento, entro il 31.12.2015, sulla base degli indicatori come sopra
identificati, sarà effettuata una revisione dell’attuale articolazione per
verificare la rispondenza ai requisiti quali-quantitativi e di sicurezza;
eventuali rimodulazioni sia della rete ospedaliera, della rete di
emergenza-urgenza, nonché delle reti territoriali, saranno effettuate con
provvedimenti di Giunta Regionale. ] (4)
(4) Regolamento abrogato dal R.R. 23/2019, art. 9, comma1.
Art. 4Reti cliniche [1. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente
provvedimento la Regione, con il supporto di AReS Puglia, emana specifiche
disposizioni per la definizione, ovvero l’adeguamento ai requisiti contenuti nel
citato Regolamento del Ministero della Salute, delle seguenti reti cliniche, che
integrano l’attività ospedaliera per acuti e post-acuti con l’attività
territoriale, recependo le linee guida organizzative e le raccomandazioni
contenute negli appositi Accordi sanciti dalla Conferenza Stato Regioni sulle
rispettive materie:
a. Rete delle emergenze cardiologiche b. Rete
ictus c. Rete traumatologica d. Rete neonatologica e punti nascita
e. Rete oncologica f. Rete ematologica g. Rete Oncoematologica
pediatrica h. Rete pediatrica i. Rete terapia del dolore j. Rete
malattie rare k. Rete reumatologica l. Rete della medicina trasfusionale ](5)
(5) Regolamento abrogato dal R.R. 23/2019, art. 9, comma1.
Art. 5Rete cardiologica ospedaliera [1. La rete cardiologica ospedaliera, sulla base
dei criteri definiti dal Regolamento ministeriale sugli standard circa la
distribuzione delle Unità operative in funzione dei bacini di utenza, e
dell’analisi dei dati di attività e di performance, è articolata in strutture
definite su diverse tipologie a ognuna delle quali corrispondono specifiche
funzioni assistenziali:
a. Cardiologia di base (cod. 08) con guardia
attiva H24:
i. Infarto miocardico acuto NSTEMI a rischio
basso-intermedio in attesa di trasferimento ai centri Hub, secondo le
linee-guida aziendali; NSTEMI stabile dopo rivascolarizzazione ii. scompenso
cardiaco non trattabile in regime diurno o ambulatoriale iii. aritmie senza
compromissione emodinamica ed impianto di devices in pazienti non complicati
iv. embolia polmonare emodinamicamente stabile v. miocarditi con
moderata disfunzione ventricolare vi. dolore toracico in pazienti ad alto
rischio ischemico vii. iperdosaggio/avvelenamento da farmaci cardioattivi
b. Cardiologia con UTIC senza emodinamica h24
(cod. 08 e cod. 50):
i. Infarto miocardico acuto STEMI in condizioni di
stabilità e/o dopo riperfusione ii. Infarto miocardico acuto NSTEMI a
rischio moderato o stabile dopo rivascolarizzazione iii. scompenso cardiaco
acuto o cronico refrattario alla terapia medica con necessità di ventilazione
assistita o ultrafiltrazione ma senza indicazione ad assistenza meccanica
iv. aritmie con necessità di monitoraggio e/o con necessità di impianto di
devices v. embolia polmonare emodinamicamente stabile vi. miocarditi con
moderata disfunzione ventricolare vii. dolore toracico in pazienti ad alto
rischio ischemico viii. iperdosaggio/avvelenamento da farmaci cardioattivi
c. Cardiologia con UTIC e emodinamica h24 (i
precedenti codici, con servizio h24 di emodinamica):
i. Infarto miocardico acuto STEMI nelle prime
24/48 ore, o con complicanze o ad alto rischio ii. Infarto miocardico acuto
NSTEMI a rischio elevato persistente anche dopo rivascolarizzazione meccanica
iii. scompenso cardiaco acuto o shock cardiogeno con necessità di assistenza
meccanica iv. aritmie gravi refrattarie alla terapia medica o con necessità
di procedure interventistiche (ad es. ablazione) v. embolia polmonare
massiva con grave compromissione emodinamica vi. miocarditi con estesa
disfunzione ventricolare o instabili
d. Cardiologia con UTIC e emodinamica h24, in
presenza di cardiochirurgia (i precedenti codici, più cod. 07):
i. dissezione aortica per terapia medica ed
osservazione post chirurgica ii. miocarditi con necessità di biopsia
miocardica iii. pazienti da sottoporre a procedure interventistiche
percutanee complesse a rischio di complicanze iv. pericardiocentesi in
elezione v. pazienti in supporto meccanico in attesa di trapianto vi.
complicanze post-trapianto cardiaco
e. Cardiologia riabilitativa (cod. 56.1):
i. scompenso cardiaco cronico riacutizzato o con
comorbilità che rendano necessario un trattamento in regime di degenza ma senza
necessità di trattamenti invasivi ii. attività di riabilitazione
postoperatoria o postacuzie (scompenso, cardiopatia ischemica acuta) in regime
di degenza iii. trattamento e monitoraggio di aritmie non complicate iv.
coordinamento dei percorsi diagnostico terapeutici del cardiopatico cronico con
finalità di integrazione con l’assistenza territoriale ] (6)
(6) Regolamento abrogato dal R.R. 23/2019, art. 9, comma1.
Art. 6Rete delle terapie intensive [1. Nell’ambito della rete ospedaliera pubblica, sono attive le seguenti unità di
terapia intensiva con posti letto:
Azienda |
Ospedale |
Posti
letto |
Foggia |
San severo |
8 |
Cerignola |
8 |
AOU OORR |
OORR |
20 |
BT |
Andria |
10 |
Barletta |
8 |
Bisceglie |
6 |
Bari |
San Paolo |
8 |
Di Venere |
8 |
Altamura |
8 |
Monopoli |
8 |
AOU Policlinico |
Policlinico |
32 |
Giovanni XXIII |
8 |
Brindisi |
Francavilla Fontana |
6 |
Perrino |
16 |
Taranto |
Manduria |
6 |
Martina Franca |
8 |
Castellaneta |
8 |
SS. Annunziata/Moscati |
20 |
Lecce |
Galatina |
4 |
Copertino |
6 |
V. Fazzi |
15 |
Gallipoli |
8 |
Casarano |
6 |
Scorrano |
4 |
2. Le unità di terapia intensiva con posti letto (rianimazione)
e i servizi di Anestesia e Rianimazione costituiscono una unica struttura
complessa negli ospedali di I livello.
3. Tutte le strutture di Medicina
e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza sono dotate di posti letto di
osservazione e astanteria (OBI).
4. Nell’ambito delle dotazioni di posti
letto delle UO di pneumologia della rete ospedaliera pubblica, 5 posti letto
sono dedicati ad attività intensiva e/o semiintensiva respiratoria.]
(7)
(7) Regolamento abrogato dal R.R. 23/2019, art. 9, comma1.
Art. 7Rete delle oncoematologie pediatriche [1. La rete delle oncoematologie pediatriche della Regione Puglia si articola
attraverso il modello Hub & spoke, organizzato su tre aree territoriali:
area nord, area centro-sud, area sud.
2. Gli Hub sono rappresentati dalle UO dell’AOU Policlinico di
Bari, dell’EE Casa Sollievo della Sofferenza e dell’Ospedale Vito Fazzi di
Lecce.
3. La dotazione di posti letto della UOC di pediatria
dell’Ospedale SS.Annunziata/Moscati di Taranto è incrementata di 10 pl destinati
all’assistenza di bambini con patologie oncoematologiche.
4. Entro il
30.10.2015 con apposito atto sono definiti i percorsi clinici tra le varie
articolazioni della rete. ] (8)
(8) Regolamento abrogato dal R.R. 23/2019, art. 9, comma1.
Art. 8Sistema di trasporto di emergenza neonatale (STEN) e di trasporto protetto della
gravida a rischio (STAM) [1. Entro il 31.12.2015 deve essere operativo su tutta la regione il sistema di
trasporto di emergenza neonatale (STEN) e il sistema di trasporto protetto della
gravida a rischio (STAM), attraverso la definizione di un modello Hub &
spoke organizzato su tre aree territoriali: area nord, area centro-sud, area
sud.
2. Gli Hub sono rappresentati dai punti nascita dotati di terapia
intensiva neonatale che dispongono degli assetti tecnologici e strumentali,
nonché delle équipe adeguate allo svolgimento delle funzioni previste.
3. Con successivo atto si provvederà a definire i percorsi clinici tra i
punti nascita spoke e gli Hub e le opportune integrazioni con il sistema di
emergenza-urgenza territoriale 118.
4. Entro il 30.06.2015 dovranno
essere operativi gli Hub l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di
Foggia, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari e l’Ospedale
Vito Fazzi di Lecce.] (9)
(9) Regolamento abrogato dal R.R. 23/2019, art. 9, comma1.
Art. 9Presidi Territoriali di Assistenza (10) [[1. Il Presidio Territoriale di Assistenza (a seguire, PTA)
rappresenta la risposta alla riconversione delle strutture ospedaliere e
contribuisce alla rifunzionalizzazione dei servizi distrettuali concentrando, il
più possibile, tutte le attività che possono contribuire a realizzare la
copertura assistenziale nell’arco delle 12 o 24 ore.
2. I PTA
corrispondono alle strutture ospedaliere oggetto di processo di riconversione,
per effetto del presente Regolamento, nonché dei R.R.
n. 18/2010 e s.m.i. e n.
36/2012, e rappresentano il perno della riorganizzazione dei servizi
distrettuali attraverso una nuova modalità di riorganizzare e rifunzionalizzare
le cure primarie, realizzando una reale revisione della rete dei servizi che
mira ad integrare e mettere in collegamento (organizzazione a rete) i punti di
offerta ed i professionisti che concorrono all’erogazione dell’assistenza
territoriale.
3. I PTA rappresentano il punto di partenza
dell’integrazione tra le diverse funzioni assistenziali e dello sviluppo dei
Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), in modo da conseguire tre
macro obiettivi prioritari:
a. la massima efficienza erogativa (h24); b. la migliore
efficacia, attraverso la “messa in comune” delle competenze e delle abilità in
forma integrata e condivise dai professionisti attraverso adeguati percorsi
assistenziali; c. la maggiore appropriatezza nell’uso delle risorse in
quanto coordinate e orientate ad obiettivi di salute condivisi; d. la
maggiore integrazione con la rete dei servizi sanitari e sociosanitari
territoriali a ciclo diurno e a carattere domiciliare.
Il PTA si realizza sia attraverso un pieno accorpamento dei
servizi territoriali, di norma presso il Comune sede del Distretto
Sociosanitario e non servito da un Presidio Ospedaliero di cui all’art. 2 del
presente Regolamento. Sono possibili aggregazioni parziali degli stessi
all’interno dell’ambito distrettuale qualora, per complessità dei contesti
territoriali e dei fabbisogni rilevati, tale flessibilità sia necessaria ad
assicurare la continuità dell’assistenza. All’interno del PTA possono
pertanto essere svolte le seguenti funzioni, in ragione dello specifico contesto
di offerta di servizi e di fabbisogno:
1. Degenza Territoriale:
• Ospedale di comunità; • Centro risvegli; • Assistenza
Residenziale; • Hospice.
2. Servizi Sanitari e SocioSanitari:
• Accesso Unico alle Cure:
- C.U.P. - Accesso Unico Facilitato al Sistema -
Gestione e presa in carico delle cd. “dimissioni protette” e raccordo con UVM
distrettuale
• Attività amministrativa
- Scelta e revoca Medico - Esenzioni ticket -
Rimborsi - Ausili, Presidi e Protesi - Assistenza Integrativa
Farmaceutica
• Attività Medica di base e Specialistica
Ambulatoriale:
- Associazionismo complesso della Medicina e Pediatria
di Famiglia - Continuità assistenziale - Cure domiciliari Integrate
(CDI) - Assistenza Farmaceutica Territoriale - Poliambulatorio
Specialistico (secondo l’articolazione definita con LR
23/2008)
• Day service medico • Day service chirurgico •
Ambulatorio delle cronicità
- Diagnostica di Base
• Radiodiagnostica • Centro prelievi
• Assistenza Consultoriale e Materno
Infantile
- Consultorio familiare - Centro di Procreazione
Medicalmente Assistita
• Emergenza-Urgenza
- Punto di primo Intervento Territoriale -
Postazione 118
• Prevenzione
- Vaccinazioni - Medicina Legale e fiscale
• Salute Mentale
- Centro Salute Mentale - Centro diurno
psichiatrico - Centro residenziale/semiresidenziale per i Disturbi del
comportamento alimentare (DCA)
• Dipendenze Patologiche
- Ser.T.
• Riabilitazione
- Centro riabilitazione ambulatoriale
o- Trattamenti domiciliari
• Servizi a gestione ospedaliera
- Posti rene
4. La responsabilità gestionale, organizzativa e
igienico-sanitaria fa capo al Direttore del Distretto Socio-Sanitario
territorialmente competente, che assicura anche le necessarie consulenze
specialistiche.
5. I PTA devono essere censiti nell’Area Anagrafe delle
Strutture Sanitarie del Sistemi Informativi sanitari regionali. Per la
determinazione dei contenuti informativi e del loro aggiornamento si rinvia alle
determinazioni della Cabina di Regia NSIS, di cui all’art. 5 comma 18 del Patto
per la Salute 2014-2016.
6. In materia di qualità e sicurezza strutturale si applicano i
contenuti degli atti normativi e delle linee guida nazionali e regionali vigenti
in materia di qualità e sicurezza delle strutture. ]] (11)
(10) Articolo abrogato dal R.R.
7/2019, art. 8. (11) Regolamento abrogato dal R.R. 23/2019, art. 9, comma1.
Art. 10Ospedale di comunità [1. Nell’ambito del PTA può essere ospitato l’ospedale di
comunità, struttura sanitaria con un numero limitato di posti letto di degenza
territoriale (unità di degenza territoriale), di norma non superiore a 20 p.l.,
gestiti da personale infermieristico, in cui l’assistenza medica è garantita
nelle 24 ore da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta o da
altri medici dipendenti o convenzionati con il SSN.
2. L’ospedale di
comunità prende in carico pazienti che necessitano:
a. di interventi sanitari potenzialmente erogabili a domicilio
ma che necessitano di ricovero in queste strutture in mancanza di idoneità del
domicilio (strutturale e familiare) b. di sorveglianza infermieristica
continuativa c. di osservazione sanitaria breve.
(12)
2. L’accesso ai reparti di degenza territoriale potrà avvenire
o dalle strutture residenziali su proposta del medico di medicina generale
titolare della scelta, dai reparti ospedalieri su proposta del medico
ospedaliero di riferimento che ha indicato la necessità di una dimissione
protetta, o direttamente dal pronto soccorso.
3. L’assistenza sarà
garantita nelle 24 ore dal personale infermieristico ed addetto all’assistenza,
dai Medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, dai medici
della continuità assistenziale, che potranno avvalersi della consulenza
specialistica degli specialisti ambulatoriali del PTA o, in assenza della branca
specialistica necessaria, di altri specialisti del territorio, previo accordo
con il Direttore del Distretto Socio-Sanitario di competenza.
4. Entro
120 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Regione adotta le
linee guida per la definizione dei percorsi clinici e dei modelli organizzativi
dell’Ospedale di comunità, anche sulla base delle indicazioni del Comitato
Permanente Regionale della Medicina Generale e della Pediatria di Libera Scelta;
il competente Servizio dell’Assessorato al Welfare e Politiche per la Salute
entro il medesimo termine provvede alla definizione dei requisiti organizzativi,
tecnologici e strutturali nonché alla definizione delle tariffe delle
prestazioni erogate presso gli Ospedali di Comunità. ]
(12) Regolamento abrogato dal R.R. 23/2019, art. 9, comma1.
Art. 11Residenze Sanitarie Assistenziali tipologia R1 [1. Nell’ambito del PTA possono essere ospitati posti letto di residenzialità
sanitaria per persone gravemente non autosufficienti, aggregati in Unità di Cure
Residenziali Intensive di tipologia R1 (RSA R1), a totale carico del sistema
sanitario regionale, in un numero pari a quanto indicato all’art. 2 comma 4 del
presente Regolamento.
2. Le RSA R1 erogano Prestazioni a pazienti non
autosufficienti richiedenti trattamenti intensivi ad elevata integrazione
sanitaria, essenziali per il supporto alle funzioni vitali come ad esempio:
ventilazione meccanica e assistita, nutrizione enterale o parenterale protratta,
trattamenti specialistici ad alto impegno (tipologie di utenti: stati vegetativi
o coma prolungato, pazienti con gravi insufficienze respiratorie, pazienti
affetti da malattie neurodegenerative progressive, etc.).
3. Con
successivo atto della Giunta Regionale, da adottare entro 180 giorni dalla
entrata in vigore del presente Regolamento, saranno definiti i requisiti
organizzativi, tecnologici, e strutturali e le relative tariffe. Per la gestione
delle RSA R1 le Aziende Sanitarie Locali adottano soluzioni gestionali
efficienti sul piano tecnico ed economico, anche con la definizione di un
rapporto pubblico-privato innovativo e coerente con l’art. 9-bis del D.Lgs. n.
502/1992 come modificato dall’art. 10 del D.Lgs n. 229/1999, nonché con la
normativa vigente in materia di gestione di servizi pubblici.
4.
L’accesso dei pazienti, che possono provenire dal domicilio, da struttura
ospedaliera per acuti, da struttura di post-acuzie o dagli ospedali di comunità,
viene garantito sulla base di criteri oggettivi di valutazione multidimensionale
dei bisogni assistenziali specifici.
5. Le prestazioni residenziali
avranno una durata strettamente connessa al perdurare delle condizioni di
bisogno e di appropriatezza dell’erogazione: la valutazione periodica
dell’ospite costituisce il parametro per valutare la proroga del trattamento in
quello specifico livello assistenziale. (13)
6. Entro il 31.12.2015 la Giunta
Regionale, sulla base dei dati epidemiologici e di bisogno della popolazione
residente, aggiorna con proprio provvedimento il fabbisogno di posti letto di
RSA R1 anche in ragione del riordino complessivo della residenzialità sanitaria
e sociosanitaria per anziani non autosufficienti. ]
(13) Regolamento abrogato dal R.R. 23/2019, art. 9, comma1.
Art. 12Programmazione relativa alla costruzione dei nuovi ospedali (•) [1. La razionalizzazione
della rete ospedaliera prevede la realizzazione di n. 4 nuovi presidi
ospedalieri, in sostituzione dei presidi ospedalieri esistenti e per completare
l’offerta ospedaliera nell’area in cui sono disattivati gli altri presidi
ospedalieri per effetto del presente Regolamento, nonché per effetto del Reg.
R. n. 18/2011 e n. 36/2012, come di seguito indicati:
a. Nuovo Ospedale del
Sud-est barese, tra Monopoli e Fasano, con conseguente disattivazione degli
attuali stabilimenti di Monopoli e Fasano; b. Nuovo Ospedale di
Andria, con conseguente disattivazione degli attuali stabilimenti di Andria, Canosa
e Corato; c. Nuovo Ospedale del
Sud-salento, tra Maglie e Melpignano con conseguente disattivazione degli attuali
stabilimenti di Scorrano e Galatina; d. Nuovo Ospedale del
Nord-barese, area adriatica, tra Bisceglie e Terlizzi con conseguente disattivazione
degli attuali stabilimenti di Bisceglie, Trani, Molfetta, e Terlizzi;
2. Nella città di
Taranto è prevista la realizzazione di n. 1 nuovo presidio ospedaliero di II
livello, in sostituzione a regime dei seguenti stabilimenti ospedalieri facenti
capo al presidio del Santissima Annunziata di Taranto:
a. San Marco di
Grottaglie b. Santissima
Annunziata-Moscati di Taranto.
3. Alla realizzazione
delle strutture ospedaliere individuate nel presente articolo si procede:
a) con decorrenza
immediata per i nuovi Ospedali di Taranto e di Monopoli-Fasano, stante la copertura
finanziaria a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 di cui all’Accordo
di Programma Quadro “Benessere e Salute”; b) in relazione alla
maggiore dotazione finanziaria a valere sui fondi ex art. 20 I.n. 67/1988
ovvero a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 o altri fondi regionali
prioritariamente per gli ospedali di Andria e del Sud Salento.]
(•) Articolo così sostituito dal r.r. n. 7/2017, art. 6.
ALLEGATO ALLEGATO A e B
Disposizioni finali Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’ art.
44 comma 3 e dell’ art.
53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.
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