Legge Regionale 15 febbraio 2016, n. 1 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 – 2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016)Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 – 2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016)
TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE
Art. 1Spesa a carattere pluriennale 1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.
Art. 2Cofinanziamento regionale dei programmi comunitari 1.
Nello stato di previsione della spesa sono iscritti, nella missione 20,
programma 3, titolo 1, i fondi relativi al finanziamento di programmi e di
progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario. La disponibilità del fondo costituisce riscontro, relativamente alla
quota di cofinanziamento regionale, della copertura finanziaria delle proposte
di programma o di progetto, presentate o da presentare, agli organi comunitari e
statali.
2. La
dotazione finanziaria dei fondi di cui al comma 1 è disposta annualmente con
legge di bilancio.
3. La
Giunta regionale, in relazione all’approvazione di programmi o progetti da parte
dell’Unione europea o di accordi di programma - quadro o di progetti
intersettoriali, provvede con proprie deliberazioni, mediante prelievo dai fondi
di cui al comma 1, all’iscrizione delle quote di finanziamento nelle pertinenti
missioni e programmi. Le variazioni sono comunicate al Consiglio regionale entro
dieci giorni.
4. La
Giunta regionale è altresì autorizzata ad apportare tutte le variazioni che si
rendessero necessarie, anche mediante prelievo dai fondi di cui al comma 1, per
adeguare gli stanziamenti di bilancio a seguito di modifiche intervenute nei
piani finanziari dei programmi o progetti comunitari. Le variazioni sono
comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni.
TITOLO II NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO
Capo I Disposizioni di rilievo finanziario
Art. 3Risorse aggiuntive correnti a favore del Servizio sanitario
regionale 1.
Per fare fronte ai maggiori oneri derivati per l’anno 2015 al Servizio sanitario
regionale per l’acquisto dei farmaci innovativi, per garantire i Livelli
Essenziali di Assistenza (LEA) e per minori trasferimenti dal Fondo sanitario
nazionale nell’ambito del bilancio regionale autonomo per l’esercizio
finanziario 2016, missione 13, programma 1, titolo I, è assegnata una dotazione
finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 15 milioni.
Art. 4Disposizioni in materia di attività residenziali
extra-ospedaliere
Art. 5Modifiche all’articolo
26 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45
“Art.
26
(Incentivi e contributi per progetti di promozione e sostegno della
connettività sociale in favore dei cittadini diversamente abili)
1. Al
fine di promuovere e sostenere la connettività sociale per i cittadini
diversamente abili, anche attraverso l’impiego di nuove tecnologie, che
permettano l’esercizio di attività creative e di socializzazione, nonché
l’autonomia nella vita quotidiana, nell’ambito della missione 12, programma 2,
titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria , per ciascuno degli esercizi
2016, 2017 e 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 70 mila.
2.
L’utilizzo delle risorse stanziate è riservato a organizzazioni del Terzo
settore, aventi per oggetto iniziative di solidarietà e di integrazione sociale
e lavorativa di cittadini diversamente abili, coerenti con le finalità previste
dal comma 1 è disciplinato da apposite linee guida che la Giunta regionale
approva entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.”.
Art. 6Disposizioni in materia di professioni turistiche 1. Al
fine di consentire l’avvio degli esami di abilitazione relativi alle professioni
turistiche, nel bilancio autonomo regionale in parte entrata al titolo 3,
tipologia 5, e in parte spesa alla missione 7, programma 1, titolo 1, è
assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2016, in
termini di competenza e cassa, di euro 150 mila.
2.
Per gli anni successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti previsti nei
relativi bilanci di previsione.
Art. 7Disposizioni in materia di gestione e manutenzione del sistema
informativo regionale turistico 1. Per garantire la copertura delle spese di gestione e
manutenzione del sistema informativo regionale turistico, nell’ambito della
missione 7, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per
ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, in termini di competenza e
cassa, di euro 445 mila.
Art. 8Disposizioni in materia di gestione di infrastrutture e servizi
digitali regionali e per la copertura dei costi di
gestione d’esercizio non certificabili sui fondi strutturali comunitari
1.
Per garantire lo sviluppo, la gestione e l’implementazione delle infrastrutture
e dei servizi digitali della Regione Puglia, nell’ambito della missione 1,
programma 8, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per ciascuno degli
esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, in termini di competenza e cassa, di euro
1 milione e 500 mila.
Art. 9Disposizioni in materia di promozione e sviluppo del sistema
fieristico regionale 1. Al
fine di sostenere il sistema fieristico regionale, favorendo il processo di
trasformazione previsto dalla legge
regionale 9 marzo 2009, n. 2 (Promozione e sviluppo del sistema fieristico
regionale), nell’ambito della missione 14, programma 2, titolo 1, è assegnata
una dotazione finanziaria per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e
2018, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila.
2. La
Giunta regionale approva i criteri di assegnazione e ripartizione delle somme
stanziate annualmente, tenendo conto delle manifestazioni inserite nell’ultimo
calendario approvato ai sensi dell’ articolo
7 della l.r. 2/2009.
Art. 10Modifiche all’articolo
2 della legge regionale 25 settembre 2012, n.27 1. Al
comma
2, articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2012, n. 27 (Prosecuzione
della ricostruzione post sisma 2002 nell’area della provincia di Foggia e
seconda variazione al bilancio di previsione 2012), come modificato dal comma
1, articolo 50 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale
2013-2015 della Regione Puglia), dal comma
1, articolo 38 della l.r. 45/2013, dalla lettera a), comma
1, articolo 37 della legge regionale 1° agosto 2014, n. 37 (Assestamento e
prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014) e
dal comma
1, dell’articolo 9, della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 52
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2015 e bilancio
pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia) le parole: “al 31 dicembre 2015”,
sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2016”.
Art. 11Cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020 1.
Per le finalità stabilite dall’ articolo
8 della l.r. 52/2014, è autorizzata la contrazione di uno o più mutui, anche
in esecuzione di contratto di apertura di credito, presso la Banca Europea per
gli Investimenti (BEI) per un importo complessivo di euro 154.817.638,00 a
valere sull’esercizio 2016 ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42).
2. I
mutui di cui al comma 1 sono finalizzati al finanziamento di spese di
investimento relative alla quota di cofinanziamento regionale degli interventi
concernenti la programmazione comunitaria 2014 - 2020, secondo il dettaglio
riportato nell’allegato n. 1 alla presente legge.
3. La
Giunta regionale assume i mutui con propria deliberazione in relazione alle
effettive esigenze di liquidità e solo contestualmente all’adozione di piani di
ammortamento di durata non superiore alla vita utile
dell’investimento.
4.
Alla contabilizzazione dell’indebitamento di cui al comma 1 si provvede mediante
assegnazione in parte entrata, al titolo 6, tipologia 3, di una dotazione
finanziaria per l’esercizio finanziario 2016 in termini di competenza e cassa di
euro 154.817.638,00 e in parte spesa:
a)
nell’ambito della missione 4, programma 8, titolo 2, di una dotazione
finanziaria 2016 in termini di competenza e cassa di euro
10.335.252,00;
b)
nell’ambito della missione 5, programma 3, titolo 2, di una dotazione
finanziaria 2016 in termini di competenza e cassa di euro
13.081.500,00;
c)
nell’ambito della missione 8, programma 3, titolo 2, di una dotazione
finanziaria 2016 in termini di competenza e cassa di euro
8.124.300,00;
d)
nell’ambito della missione 9, programma 9, titolo 2, di una dotazione
finanziaria 2016 in termini di competenza e cassa di euro
49.685.012,00;
e)
nell’ambito della missione 10, programma 6, titolo 2, di una dotazione
finanziaria 2016 in termini di competenza e cassa di euro
28.516.500,00;
f)
nell’ambito della missione 13, programma 8, titolo 2, di una dotazione
finanziaria 2016 in termini di competenza e cassa di euro
26.724.865,00;
g)
nell’ambito della missione 17, programma 2, titolo 2, di una dotazione
finanziaria 2016 in termini di competenza e cassa di euro
18.350.209,00.
5. La
Giunta regionale è autorizzata a operare le variazioni di bilancio che dovessero
rendersi necessarie per rimodulazioni di programmazione della spesa finanziata
dalla BEI per cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020.
6.
L’onere presunto derivante dall’ammortamento a tasso fisso del debito
autorizzato con il presente articolo, valutato in 13 milioni di euro annui per
un periodo di quindici anni dal 2017 al 2031, è posto a carico del bilancio
regionale autonomo a valere sugli esercizi 2017 e 2018 del pluriennale con
imputazione della rata annuale, per sorte capitale nell’ambito della missione 1,
programma 12, titolo 4, e interessi, nell’ambito della missione 1, programma 12,
titolo 1. Per le annualità successive al periodo temporale del bilancio
pluriennale 2016-2018 di cui alla presente legge si provvede con le leggi di
bilancio riferite ai pertinenti periodi.
Art. 12Modifiche alla legge
regionale 30 ottobre 2015, n. 31
“2.
La Regione, previa approvazione da parte della Giunta regionale delle intese
interistituzionali raggiunte nell’Osservatorio regionale di cui al comma 91,
articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) provvede con
legge all’attribuzione delle funzioni oggetto di riordino, ai sensi
dell’ articolo 1, comma 89, della I. 56/2014.”;
“1.
L’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni con popolazione complessiva
di almeno cinquemila abitanti ai sensi del comma 28 dell’articolo 14 del
decretolegge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitività economica , nonché delle ulteriori funzioni comunali, è attuato
secondo le disposizioni del succitato decreto-legge 78/2010, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali) e della I. 56/2014.”.
Art. 13Disposizioni in materia di esercizio di funzioni agli enti
locali 1.
Per le finalità di cui all’ articolo
5 della l.r. 31/2015, nell’ambito della missione 18, programma 1, titolo 1,
è assegnata una dotazione finanziaria, per ciascuno degli esercizi finanziari
2016, 2017 e 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 5
milioni.
Art. 14Modifiche alla legge
regionale 31 dicembre 2009, n. 34
“Art.
36
(Contributi alle scuole dell’infanzia paritarie private senza fine di
lucro e degli enti locali)
1. Ai
fini dell’attuazione di quanto previsto dagli articoli
2 e 5
della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (Norme regionali per
l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione) per le scuole
dell’infanzia paritarie private senza fine di lucro convenzionate con i comuni e
degli enti locali, nel bilancio regionale autonomo è istituita, nell’ambito
della missione 4, programma 1, titolo 1, una nuova voce di spesa denominata
“Contributi per le scuole dell’infanzia paritarie private senza fine di lucro e
degli enti locali art. 5, lett. P.”.
Art. 15Centrale regionale di controllo della circolazione delle merci
pericolose 1.
Per la realizzazione di una centrale di controllo regionale della circolazione
delle merci pericolose affidata alla società lnnovapuglia S.p.A., in qualità di
soggetto attuatore, nell’ambito della missione 10, programma 4, titolo 1, è
assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2016, in
termini di competenza e cassa, di euro 641.637, 39.
2. Al
fine della erogazione delle risorse e per esigenze di trasparenza e
programmazione delle attività legate alla realizzazione della centrale è
richiesto a lnnovapuglia S.p.A. un programma dettagliato sul progetto, sulle
fasi di attuazione e sui costi da sostenere, da fare pervenire ai competenti
uffici regionali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3.
Per sostenere le spese per funzionamento, addestramento e manutenzione evolutiva
della centrale regionale di controllo della circolazione delle merci pericolose,
nell’ambito della missione 10, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione
finanziaria, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 in termini
di competenza e cassa, di euro 150 mila.
4. Ai
fini del monitoraggio sulle spese di cui al comma 3 e per esigenze di
trasparenza è richiesto a lnnovapuglia S.p.A. un resoconto annuale da fare
pervenire ai competenti uffici regionali entro il 31 dicembre 2016 e il 31
dicembre 2017.
Art. 16Interventi in materia di trasporto pubblico locale e regionale e
modifiche all’artico/o 12 della legge regionale 14 dicembre 2015, n. 35 1. Al
fine di contribuire al mantenimento e al miglioramento della qualità dei servizi
di trasporto pubblico mediante autobus, nell’ambito della missione 10, programma
2, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria in termini di competenza e
cassa, per l’esercizio finanziario 2016, di euro 25 milioni, destinato
all’erogazione di contributi, in favore dei soggetti titolari di contratti di
servizi di trasporto pubblico locale e regionale, per l’acquisto di materiale
rotabile automobilistico da destinare ai servizi di trasporto pubblico locale e
regionale. Affinché i cittadini con disabilità possano usufruire agevolmente del
servizio di trasporto pubblico locale e regionale senza alcun ostacolo e per
garantire pari opportunità a tutti, i mezzi di trasporto da acquistare devono
essere adeguatamente attrezzati e senza barriere di alcun tipo. I contributi
sono erogati nella misura massima del 70 per cento del valore dell’investimento
ritenuto ammissibile, calcolato al netto dell’IVA.
2.
Per le finalità di cui al comma 1 è utilizzato lavanzo vincolato dalle economie
prodottesi sui capitoli di spesa n, 552025 e n. 551027.
“1-bis . Le somme di cui al comma 1 sono erogate, in favore degli enti
locali, proporzionalmente ai trasferimenti per l’esercizio
dei servizi minimi e, in favore dei soggetti gestori dei servizi di trasporto
pubblico di competenza regionale, proporzionalmente ai
corrispettivi per l’esercizio dei servizi svolti nel 2015.
Sono fatti salvi gli eventuali recuperi, conseguenti alle decurtazioni operate
dallo Stato, da definire in coerenza con le previsioni
dell’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario) come integrato e modificato dal comma 301 dall’articolo 1della legge 24 dicembre 2012, n.
228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013) .”.
4.
Fermo restando in capo all’ente affidante ogni altro onere correlato ai
contratti di servizio sottoscritti, ivi compreso l’onere
relativo all’IVA nonché quello relativo agli eventuali adeguamenti inflattivi
dei corrispettivi, gli enti affidanti possono autorizzare la
Regione a erogare i trasferimenti per l’effettuazione dei
servizi minimi e per la copertura degli oneri per il rinnovo del contratto
collettivo nazionale autoferrotranvieri periodo 2004-2007
nonché le risorse di cui all’ articolo
30 della l.r. 45/2013 direttamente in favore dei
soggetti gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e quelle per gratuità
e agevolazioni.
5.
Con separato provvedimento normativo si provvederà all’attuazione delle
previsioni dell’articolo 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11marzo 2013 (Definizione dei criteri e delle modalità
con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello
Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario) relative al recupero della quota
di riparto subordinata al raggiungimento degli
obiettivi.
Art. 17Finanziamento infrastrutture stradali a servizio dell’accesso
al Polo Ospedaliero del Sud - Est barese 1.
Per la realizzazione delle infrastrutture stradali a servizio dell’accesso al
Polo Ospedaliero del Sud - Est barese, Monopoli - Fasano,
nell’ambito della missione 10, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione
finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 7
milioni e 500 mila per l’esercizio finanziario 2017 ed euro
5 milioni e 500 mila pe r l’esercizio finanziario 2018.
Art. 18Contributi per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in
Puglia - articolo 2 della legge regionale 22 marzo 2012, n.
5 1. Al
fine di garantire continuità agli interventi in favore delle minoranze
linguistiche storiche del territorio pugliese, ai sensi
dell’ articolo
2 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Norme per la promozione
e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia), nell’ambito
della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una
dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2016, in termini di competenza
e cassa, di euro 200 mila e per ciascuno degli esercizi
finanziari 2017 e 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. Lo
stanziamento relativo all’esercizio 2016 dovrà assicurare altresì lo scorrimento
delle graduatorie dei progetti presentati dagli enti per
l’annualità 2015.
Art. 19Finanziamento di interventi in materia di bonifiche ed
irrigazione 1.
Nell’ambito dello stanziamento appostato sul fondo speciale di parte corrente
per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano
dopo l’approvazione del bilancio di cui dell’articolo 49 del d.lgs. 118/2011, missione 20, programma 3, titolo 1, esercizio finanziario 2016,
la dotazione di euro 17 milioni è destinata al
finanziamento di una organica riforma della legge
regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Nuove norme in materia di
bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di Bonifica), da approvarsi entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta della Giunta regionale. (1)
(1) Comma modificato dalla l.r.
n. 23/2016, art. 15.
Art. 20Disposizioni in materia di gestione della rete Natura
2000 1. Al
fine di garantire la conservazione e la salvaguardia degli habitat naturali e
delle specie di flora e fauna presenti nei siti della Rete
Natura 2000, assicurandone il mantenimento o il ripristino, in uno stato di
conservazione, nell’ambito della missione 9, programma 5,
titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per
ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, in termini di competenza e
cassa, di euro 50 mila.
Art. 21Disposizioni in materia di sostegno degli interventi di
bonifica di aree comunali adibite ad impianti e/o discariche di rifiuti solidi urbani 1.
Per sostenere gli interventi di bonifica relativi alla messa in sicurezza di
discariche in stato di emergenza, nell’ambito della missione
9, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, per
l’esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e
cassa, di euro 1milione e 500 mila.
Art. 22Contributo straordinario per i maggiori oneri sostenuti dai comuni per
trasferimento e conferimento dei rifiuti solidi
urbani
1. Al fine di concorrere ai maggiori oneri sostenuti dai comuni per
trasferimento e conferimento dei rifiuti solidi urbani in
relazione alla chiusura di alcune discariche comunali, nell’ambito della
missione 9, programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione
finanziaria, per l’esercizio finanziario 2016, in termini di
competenza e cassa, di euro 1 milione.
Art. 23Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18
a) il
quarto comma è sostituito dal seguente:
“Per
l’esercizio delle funzioni di prerogativa del Presidente della Giunta regionale,
il Presidente si avvale di una Segreteria particolare. La
Segreteria particolare del Presidente della Regione è costituita da non più di cinque unità, scelte tra dipendenti della Regione, oltre al
Segretario particolare di cui al quinto comma. Per tutti i
componenti della segreteria particolare del Presidente la sede ordinaria
di lavoro è Bari per tutta la durata
dell’incarico.”;
b) il
quinto comma è sostituito dal seguente:
“La
Segreteria particolare è coordinata da un Segretario particolare, con incarico
di Alta Professionalità conferito, su indicazione del
Presidente, a dipendente della Regione appartenente alla categoria “D”. Il suddetto incarico può essere anche conferito a dipendente
proveniente da altre pubbliche amministrazioni, di categoria
“D” e in comando presso la Regione Puglia. Ad esso compete, in aggiunta
alla retribuzione spettante, una indennità in misura pari
alla somma della retribuzione di posizione e della
percentuale massima di quella di risultato da corrispondersi mensilmente, a
valere e nei limiti delle disponibilità delle risorse
finanziarie della missione 1, programma 10, titolo 1, destinate al rimborso agli enti di appartenenza delle spese relative al personale
comandato, ovvero in tilizzazione provvisoria, presso gli
uffici regionali.”.
“Art.
23
(Segreterie particolari del Vice-Presidente della Giunta regionale e
degli Assessori)
Il
Vice-Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali si avvalgono di
Segreterie particolari, costituite ciascuna da non più di
quattro unità, scelte tra dipendenti della Regione, oltre al Segretario
particolare di cui al secondo comma. Per tutti i componenti
delle Segreterie particolari la sede ordinaria di lavoro è
Bari per tutta la durata dell’incarico.
Le
Segreterie particolari possono essere coordinate ciascuna da un Segretario
particolare, con incarico di Posizione Organizzativa di
staff, conferito su indicazione del Vice-Presidente o dell’Assessore, a
dipendente della Regione appartenente alla categoria “D”. Il
suddetto incarico può essere anche conferito a dipendente
proveniente da altre pubbliche amministrazioni , di categoria “D” e in comando
presso la Regione Puglia. A esso compete, in aggiunta alla
retribuzione spettante, una indennità in misura pari alla
somma della retribuzione di posizione e della percentuale massima di quella di
risultato da corrispondersi mensilmente, a valere e nei
limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie della missione 1,
programma 10, titolo 1, destinate al rimborso agli enti di
appartenenza delle spese relative al personale comandato,
ovvero in utilizzazione provvisoria, presso gli uffici regionali
.”.
Art. 24Anno giubilare 2016 - Contributo straordinario per la
traslazione temporanea di San Pio da Pietrelcina 1.
Allo scopo di promuovere lo sviluppo dell’identità culturale e religiosa della
Puglia per incentivare e accrescere il turismo a essa
collegata, la Regione Puglia concorre alle spese per la traslazione temporanea
delle spoglie di San Pio da Pietrelcina presso la Basilica
di San Pietro, ove saranno esposte dal 3 all’11 febbraio
2016, nell’ambito delle celebrazioni previste per il Giubileo della
Misericordia.
2. Il
contributo di cui al comma 1sarà pari al 50 per cento delle spese sostenute e
formalmente rendicontate agli uffici regionali preposti, da
parte della Fondazione Voce di padre Pio e non potrà superare l’importo massimo di euro 100 mila.
3.
L’erogazione di cui al comma 2 è disposta in favore della Fondazione Voce di
padre Pio.
4. La
dotazione finanziaria di euro 100 mila, in termini di competenza e cassa, è
assegnata per l’esercizio finanziario 2016 nell’ambito della
missione 1, programma 1, titolo 2.
Art. 25Potabilizzazione sperimentale delle acque affinate ai sensi del decreto
ministeriale 12 giugno 2003, n. 185 1. Al
fine di sperimentare la possibilità di destinare al consumo umano le acque
depurate, ampliando e potenziando il trattamento sui reflui
urbani, nell’ambito del servizio idrico integrato, missione 9, programma
4, titolo 1, è assegnata per l’esercizio finanziario 2016
una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa,
di euro 300 mila.
2. Il
finanziamento di cui al comma 1 è destinato agli adeguamenti tecnologici
necessari per raggiungere la finalità del medesimo comma
1,ed è assegnato al proprietario gestore di un impianto
di affinamento dei reflui urbani esercito in conformità con il decreto
ministeriale 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante
norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’articolo
26, comma 2, del decreto legislativo 11maggio 1999, n. 152),
selezionato con provvedimento motivato dal dirigente
regionale della Sezione risorse idriche, che sia strutturalmente in grado di
utilizzare la seguente tecnologia:
a)
dosaggio e miscelazione integrata in un’unica fase di: policloruro di alluminio
(coagulante), ipoclorito
di
sodio/peracetico (disinfettante), carboni attivi vegetali in polvere
(adsorbimento);
b)
sedimentazione/trattamento in bacino di contatto a pacchi lamellari;
c)
sedimentazione finale e stabilizzazione in bacini di
accumulo.
3.
Con il provvedimento di selezione dell’impianto di cui al comma 2, è adottato un
regolamento di sperimentazione che contenga le modalità di
realizzazione delle opere necessarie e di liquidazione del finanziamento , le quantità di refluo affinato da avviare alle attività
sperimentali, e la costituzione e il funzionamento di un
Comitato tecnico scientifico formato dal dirigente regionale della Sezione
risorse idriche, dal proprietario-gestore dell’impianto,da
Acquedotto pugliese S.p..A. e dall’IRSA-CNR.
4. I
compiti del Comitato tecnico scientifico di cui al comma 3, che opera a titolo
esclusivamente gratuito e senza rimborsi spese di nessun
tipo, devono consistere nella predisposizione dei protocolli di sperimentazione, nel controllo scientifico delle attività e relativa
validazione, nella divulgazione dell’esperienza e nelle
proposte di evoluzione infrastrutturale della tecnica sperimentata.
Art. 26Disposizione di sostegno alla mitilicoltura 1. Al
fine di sostenere il settore produttivo della mitilicoltura è assegnata per
l’esercizio finanziar io 2016, nell’ambito della missione
16, programma 2, titolo 1, una dotazione finanziaria, in termini di competenza
e cassa, di euro 1 milione.
2.
Con l’avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico di cui al comma 1
devono essere specificati i requisiti soggettivi e oggettivi
per ottenere il contributo, il suo ammontare nel massimo e i titoli di
preferenza.
3.
Tra i titoli di preferenza previsti dal comma 2 assumono priorità l’esercizio
dell’impresa in territori colpiti da fenomeni di
inquinamento delle acque derivanti dalle attività industriali e la presenza di
fenomeni stabili di surriscaldamento delle acque rispetto
alle ordinarie condizioni di coltura.
Art. 27Finanziamento della legge regionale 20 maggio 2014, n.
23 1. Al
fine sperimentale di incentivare le Cooperative di comunità istituite con legge regionale 20 maggio 2014, n. 23
(Disciplina delle cooperative di comunità), è
assegnata per l’esercizio finanziario 2016, nell’ambito
della missione 12, programma 8, titolo 1, una dotazione finanziaria di euro 500
mila, in termini di competenza e cassa.
2.
Con l’avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico del comma 1devono
essere specificati i requisiti per ottenere il contributo,
il suo ammontare nel massimo e i titoli di preferenza.
3.
Tra i titoli di preferenza previsti dal comma 2 assumono priorità iniziative
mirate al protagonismo nei processi di programmazione e
attuazione delle azioni definiti nell’ambito delle linee tracciate dalla
strategia nazionale per le aree interne nonché progetti di
valorizzazione del bene comune di cui all’articolo 24 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgente per l’apertura dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività
produttive).
Art. 28Disposizione in materia di cofinanziamento degli interventi previsti dal
decreto-legge25 novembre 2015, n. 185 1. Al
fine di garantire ai comuni interessati la quota di cofinanziamento per la
realizzazione degli interventi previsti dalle lettere b) e
c), comma 2, articolo 15 del decretolegge 25 novembre 2015,
n. 185 (Misure urgenti per gli interventi nel territorio),
nell’ambito della missione 6, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di
euro 800 mila per l’esercizio finanziario 2016 e di euro 2
milioni e 500 mila per l’esercizio finanziario 2017.
2. A
richiesta dei comuni interessati la dotazione finanziaria di cui al comma 1deve
essere dichiarata disponibile, quale quota di
cofinanziamento, per ogni intervento candidato alle procedure di evidenza
pubblica previste e definitivamente assegnata ai soli
progetti ammessi al finanziamento con la graduatoria di
merito.
3.
Nel caso la quota di cofinanziamento da assegnare ai progetti ammessi al
finanziamento risultasse superiore alla dotazione
finanziaria prevista dal comma 1, saranno preferiti i progetti meglio
posizionati nella graduatoria di merito sino alla
concorrenza della disponibilità finanziaria.
4. Le
risorse assegnate in dotazione e non impegnate a conclusione delle procedure di
evidenza pubblica di cui all’articolo 15, comma 2, lettere b) e c) del di
185/2015, così come previsto dai commi 1, 2 e 3, potranno
essere utilizzate per cofinanziare interventi di miglioramento
dell’impiantistica sportiva presente sul
territorio.
Art. 29Disposizione in materia di qualificazione ed efficienza della
spesa pubblica regionale 1. Al
fine di migliorare la qualità dei servizi ovvero conseguire riduzioni di spesa
rilevanti per la Regione, la Prima Commissione consiliare
permanente, competente nelle materie, bilancio, finanze e programmazione,
trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni
anno, una relazione sull’analisi e la valutazione della
qualità della spesa pubblica regionale effettuata nell’esercizio finanziario
relativo all’anno precedente.
2.
Con la relazione prevista dal comma 1, possono essere indicate misure idonee al
conseguimento di risparmi di spesa nonché iniziative
amministrative e legislative necessarie per la loro attuazione.
3.
Per la redazione della relazione di cui al .comma 1, la Commissione può disporre
l’audizione di dirigenti regionali, delle ASL e di tutte le
agenzie, società, autorità, enti e consorzi, controllati o posti sotto
la vigilanza della Regione, e conferire incarichi di
consulenza, a titolo esclusivamente gratuito, a professionisti dotati di esperienza in finanza pubblica, bilancio, tributi, contabilità,
programmazione finanziaria, revisione, controllo e
certificazione contabile.
Art. 30Interventi in materia di sicurezza del cittadino - articolo 16
del decreto del Presidente della Giunta regionale31
luglio 2015, n. 443 (Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale - MAIA” Approvazione Atto di Alta Organizzazione) 1. La
Regione Puglia promuove l’attuazione di specifiche strategie dirette ad
aumentare il livello di sicurezza della
cittadinanza.
2.
Per contribuire a tale promozione, la Regione Puglia attiva proprie iniziative
sostenendo interventi innovativi di rilievo regionale e
locale, anche sostenuti da altre pubbliche amministrazioni e soggetti privati
senza scopo di lucro.
3.
Per far fronte alle spese derivanti dal presente articolo, nell’ambito della
missione 3, programma 3, titolo 1, è assegnata per
l’esercizio finanziario 2016 una dotazione finanziaria ,in termini di competenza
e cassa,di euro 250 mila.
Art. 31Fondo regionale globale antiusura ed antiracket - spese per
contributi alle famiglie 1.
Per dare attuazione alla legge
regionale 16 aprile 2015, n. 25 (Misure di prevenzione, solidarietà e
incentivazione finalizzate al contrasto e all’emersione
della criminalità organizzata e comune nelle forme dell’usura e dell’estorsione), nell’ambito della missione 14, programma
2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per
l’esercizio 2016, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.
Art. 32Disposizioni in materia di protezione civile. Progetto Protezione Civile
SMART Puglia 1. In
attuazione del Progetto Protezione Civile SMART Puglia e al fine di sviluppare
azioni di miglioramento delle attività di prevenzione e
gestione delle emergenze, valorizzazione delle superfici agricole non
utilizzate per arginare il dissesto idrogeologico, nonché di
diffondere il concetto di resilienza nelle azioni regionali,
nell’ambito della missione 11, programma 1,titolo 1, e della missione 11,
programma 1,titolo 2, è assegnata una dotazione
finanziaria, per l’esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e cassa,
rispettivamente di euro 215 mila e di euro 85
mila.
Art. 33Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali 1. Al fine di dare attuazione alla legge
regionale del 28 novembre 2011, n. 31 (Valorizzazione e divulgazione
dei luoghi e della storia relativi alla Battaglia di Canne),
nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 2, è
assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2016 ,in
termini di competenza e cassa, di euro 300 mila.
Art. 34Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente 1.
Per dare attuazione alla legge
regionale del 14 dicembre 2007, n. 37 (Istituzione del parco naturale
regionale ‘Fiume Ofanto’), nell’ambito della missione 9 ,
programma 2, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e
cassa, di euro 200 mila.
Art. 35Disposizioni per il Segretario particolare del Presidente del Consiglio
Regionale e ulteriori modifiche alla legge regionale 25 marzo 1974, n.
18 1.
Per il Presidente del Consiglio Regionale, in ragione del ruolo istituzionale di
garanzia e di vertice per il funzionamento del Consiglio
Regionale, il Segretario particolare è scelto fra soggetti provenienti
dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati
requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere.
2. La
scelta di cui al comma 1 rientra nella esclusiva responsabilità del titolare
dell’organo politico interessato ed è effettuata sulla base
di un rapporto fiduciario.
3. Il
rapporto di lavoro dei soggetti di cui al comma 1 è costituito con contratto di
diritto privato di durata non superiore al mandato
dell’organo proponente e si risolve di diritto con la cessazione della carica
di Presidente del Consiglio.
4.
L’assunzione a tempo determinato del segretario particolare del presidente del
Consiglio Regionale non consente la trasformazione in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
5. Al
contratto di cui al comma 3 si applica la disciplina di cui all’articolo 90 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). In ogni caso la retribuzione
corrisponde a quella prevista per il personale regionale di
categoria e posizione economica corrispondente al livello
delle funzioni assegnate e non può superare l’importo complessivo delle
retribuzioni tabellare e di posizione spettanti a un
dirigente di servizio come individuato dall’articolo 6 dei d.P.G.r. n.
443/2015.
Al
secondo comma del medesimo articolo sono soppresse le parole “del Presidente del
Consiglio”.
Art. 36Contributo straordinario per attività di studio e analisi dei laghi
di Lesina e Varano 1.
Per eseguire uno studio diretto alla realizzazione di eventuali interventi di
bonifica per analizzare e, conseguentemente, contenere i
preoccupanti fenomeni di eutrofizzazione che hanno investito le acque
dei laghi di Lesina e Varano, a seguito dei recenti eventi
alluvionali, ponendo in crisi tutto l’ecosistema, è assegnata per l’esercizio finanziario 2016, nell’ambito della missione
16, programma 2, titolo 1, una dotazione finanziaria, in
termini di competenza e cassa, di euro 30 mila.
Art. 37Interventi finalizzati a contrastare il fenomeno del caporalato
e del lavoro nero in agricoltura 1. Al
fine di contribuire al contrasto ai fenomeni di caporalato e di lavoro nero in
agricoltura, nell’ambito della missione 16, programma
1,titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza
e di cassa per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, di
euro 500 mila. Il finanziamento è destinato all’erogazione
di contributi per promuovere progetti finalizzati a predisporre, da parte dei
comuni, delle società dei trasporti locali, delle
associazioni di volontariato e di cittadinanza attiva, direttamente servizi di trasporto per i lavoratori agricoli stagionali.
2.
Allo scopo di praticare un modello di integrazione abitativa distribuita nel
territorio e di consentire il superamento dei numerosi
insediamenti abusivi di lavoratori stagionali in agricoltura vittime di
caporalato, nell’ambito della missione 16, programma 1,
titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini
di competenza e di cassa, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, di euro
500 mila. Il finanziamento è destinato all’erogazione di
contributi per le aziende agricole aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità, che si dotino di proprie strutture di accoglienza e
dei servizi essenziali utili · per ospitare gratuitamente, i
lavoratori dalle stesse impiegati.
Art. 38Attuazione del controllo funzionale delle macchine irroratrici
nell’ambito del PAN 1. Al
fine di dare piena attuazione alle finalità sancite dal decreto ministeriale del
22 gennaio 2014 di adozione del “Piano di Azione Nazionale”
Italiano (PAN) di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto
2012, n. 150, per l’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari, e attuare gli interventi di controllo funzionale dei centri di prova, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo
1, è assegnata una dotazione finanziaria per ciascuno degli
esercizi finanziari 2016 e 2017, in termini di competenza e cassa, di euro 25
mila.
Art. 39Misure di competenza dell’osservatorio
fitosanitario 1. Al
fine di attuare gli interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e il
contenimento del complesso del disseccamento rapido
dell’olivo (Co.Di.R.O.) nonché del batterio Xylella fastidiosa e la eradicazione
del batterio da quarantena Xylella fastidiosa, nell’ambito
della missione 16, programma 1, titolo 2, è assegnata una
dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2016, in termini di
competenza e cassa, di euro 2 milioni.
Art. 40Incremento contributi ai sensi della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 39 1. Al
fine di potenziare la capacità operativa delle associazioni di tutela per le
rispettive attività solidaristiche, ai sensi della legge
regionale 19 dicembre 2008, n. 39 (Contributi per sostenere l’attività
solidaristica svolta dalle associazioni di tutela e
rappresentanza degli invalidi), la dotazione finanziaria per
l’esercizio 2016, nell’ambito della missione 12, programma 2, titolo 1, è
incrementata, in termini di competenza e di cassa, di euro
50 mila.
Art. 41Interventi a sostegno della lettura e della filiera del
libro 1. Al
fine di sostenere iniziative e interventi a sostegno della lettura e della
filiera del libro in Puglia, ai sensi della legge
regionale 12 dicembre 2013, n. 40 (Iniziative e interventi regionali a
sostegno della lettura e della filiera del libro in Puglia),
nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2016, in termini di competenza
e cassa, di euro 200 mila.
Art. 42Disposizioni in materia di monitoraggio ambientale 1. Al
fine di implementare gli interventi in materia di monitoraggio ambientale
integrato nel territorio della città di Barletta,
nell’ambito della missione 9, programma 9, titolo 1, è assegnata una dotazione
finanziaria, per l’esercizio finanziario 2016, in termini di
competenza e cassa, di euro 100 mila.
Art. 43Rafforzamento dei controlli sulle filiere agro
alimentari 1.
Per rafforzare i controlli sulle filiere agro alimentari,viene istituito un
fondo di euro 500 mila, nell’ambito della missione 16,
programma 1, titolo 1, per l’esercizio finanziario 2016, in termini di
competenza e cassa, gestito dall’Assessorato alle risorse
agro-alimentari per convenzioni con le Forze dell’Ordine ed
enti pubblici al fine di contrastare le frodi al sistema alimentare, con
particolare attenzione alle materie prime non regionali, che
sono introdotte nel ciclo di lavorazione dei prodotti pugliesi.
Art. 44Valorizzazione e recupero dei trabucchi nella regione
Puglia 1.
Per le finalità di cui alla legge
regionale n. 27 gennaio 2015, n. 2 (Norme per la conoscenza, la valorizzazione e il recupero dei trabucchi), nell’ambito della missione
1, programma 5, titolo 1, e missione 16, programma 2, titolo
1, è assegnata, rispettivamente, per l’esercizio finanziario 2016, in termini di
competenza e cassa, una dotazione finanziaria di euro 100
mila e di euro 100 mila.
Art. 45Finanziamento in territori con limitata attività di
ricerca 1. Al
fine di incentivare e rafforzare l’attività di ricerca sull’asse
ionico-adriatico da avviarsi presso i dipartimenti
universitari del territorio ionico, in ambiti individuati secondo gli
ordinamenti universitari, nell’ambito della missione 4,
programma 4, titolo 1,è assegnata una dotazione finanziaria per ciascuno
degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, in termini di
competenza e cassa, di euro 50 mila.
Art. 46Costituzione fondo per anticipazione dell’IVA 1. Al
fine di concorrere agli oneri per anticipazioni IVA da corrispondere per la
realizzazione delle infrastrutture di cui all’Accordo di
programma relativo alla Fiera di Foggia, è costituito un fondo denominato
“Fondo per l’anticipazione dell’IVA da parte dell’Ente Fiera
di Foggia”.
2. Il
dirigente della Sezione competente provvede all’erogazione delle risorse di cui
al comma 1 previa formale richiesta dell’ente
beneficiario.
3. La
Giunta regionale dispone sulle modalità e i criteri per la rotazione delle
risorse del fondo di cui al comma 1.
4.
Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, nell’ambito della missione 14,
programma 2, titolo 1,è assegnata una dotazione finanziaria
per l’esercizio 2016, in termini di competenza e cassa, di euro 2
milioni.
Capo II Disposizioni ordinamentali e diverse
Art. 47Disposizioni ordinamentali 1. Per le norme che necessitano di regolamenti attuativi, è fatto
obbligo di provvedere entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di bilancio.
Art. 48Modifiche all’ articolo 6 della legge regionale 19 novembre 2015,
n.33
Art. 49Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 20 maggio 2014, n. 22 2. (2) Alla legge
regionale 20 maggio 2014, n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in
materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e
riforma degli enti regionali operanti nel settore) sono apportate le seguenti modifiche:
“l’età pensionabile”;
[b ) al
comma
2 dell’articolo 20 è soppresso il secondo periodo dalle parole:”il collegio”
alle parole: “degli stessi”;] (3)
“3.
Alla data del primo insediamento dell’amministratore unico delle agenzie, al
fine di favorire la continuità amministrativa delle agenzie
i direttori in carica interni all’amministrazione sono confermati per altri due anni, se hanno raggiunto gli obiettivi programmatici loro
assegnati nel periodo di svolgimento della
funzione.”.
(2) Comma così erroneamente numerato nel testo pubblicato nel BURP. (3) Lettera abrogata dalla l.r. n. 16/2017, art. 1.
Art. 50Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.
45
“2-bis. li termine previsto dall’ articolo
7, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2015, n. 14 (Disposizioni
urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione
professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e
disposizioni varie), è riaperto e differito alla data del 31 dicembre 2016.
Restano ferme le norme vigenti in materia.”;
“3-bis. La Giunta regionale, entro il termine del 31 dicembre 2016,
provvede con apposito disegno di legge alla regolamentazione
per il rilascio del provvedimento di concessione in sanatoria all’utilizzo
delle acque sotterranee per tutte le utenze pendenti.”
Art. 51Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2015, n.
16 1.
Alla legge
regionale 10 aprile 2015, n. 16 (Misure per l’applicazione nell’anno 2015
dell’articolo 7,della legge regionale 30 dicembre 2011, n.
38) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al
titolo della legge dopo le parole: “nell’anno 2015”, sono aggiunte le seguenti:
“e 2016”;
“giugno 2016” e le parole: “novembre 2014”, sono sostituite dalle
seguenti :”novembre 2015”;
g) al
comma
1dell’articolo 2, le parole: “giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti :
“giugno 2015”; le parole: “comma 2”, sono sostituite dalle
seguenti :”comma 1”; le parole: “dell’articolo 29”, sono sostituite dalle seguenti : “dell’articolo 1”; le parole da: “della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45”, sino alle parole: “esercizio
finanziario 2014”, sono soppresse; dopo le parole: “esercizio finanziario
2014”, sono inserite le seguenti : “o di incremento della
percentuale della raccolta differenziata nel mese di giugno
2015 pari ad almeno il 7 per cento in più rispetto al dato validato riferito
al periodo settembre 2012 - agosto 2013; le parole: “può
essere confermata per l’anno 2014”, sono sostituite dalle
seguenti: “può essere confermata per l’anno 2015”;
h)
alla lettera
a) del comma 1dell’articolo 2, le parole: “giugno 2015”, sono sostituite
dalle seguenti : “giugno 2016”; le parole: “il 7 per cento”,
sono sostituite dalle seguenti : “il 9 per cento”; le parole: “settembre 2012 - agosto 2013”, sono sostituite dalle seguenti
:”settembre 2013 - agosto 2014”.
Art. 52Modifiche all’articolo 1 quinquies della legge regionale 22
gennaio 1999, n. 7
Art. 53Disposizioni per le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere e gli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico
(IRCCS) (•) 1. Le
Aziende sanitarie locali (ASL),Aziende ospedaliere e IRCCS pubblici predispongono e adottano, con delibera del
direttore generale, la proposta di bilancio di esercizio,
entro il 31 marzo dell’esercizio successivo a quello di riferimento e lo
trasmettono al collegio sindacale e al responsabile della
gestione sanitaria accentrata presso la Regione per le necessarie operazioni di controllo e di riconciliazione ai fini della
predisposizione del bilancio consolidato. (4)
2.
Con delibera del direttore generale, da approvarsi entro il 30 aprile
dell’esercizio successivo a quello di riferimento, le
aziende sanitarie locali adottano il bilancio di esercizio, corredato dalla
relazione del collegio sindacale, all’esito dei controlli di
legge operati dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione e a seguito delle operazioni di consolidamento, e lo
trasmettono al Ministero della salute corredato dalla
relazione del collegio sindacale. (5)
3.
Qualora ricorrano particolari esigenze emerse nel corso delle operazioni di
consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria
accentrata presso la Regione adotta i provvedimenti di cui all’articolo
2364, comma 2, del codice civile e definisce i contenuti
minimi necessari per l’adempimento degli obblighi di cui al
comma 1.
4. Le
Aziende sanitarie locali, al fine di far fronte alle esigenze assistenziali
relative al Servizio di assistenza domiciliare integrata
(ADI), riabilitazione e integrazione scolastica di cui alla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16
(Norme organiche per l’integrazione scolastica
degli handicappati), si avvalgono del personale già adibito
a tali servizi e stabilizzato ai sensi dell’articolo 3, comma 38, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la
formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione Puglia) e dell’articolo
16, comma 3, della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), i cui rapporti di
lavoro a tempo indeterminato sono stati risolti e/o
dichiarati nulli di diritto ai sensi, dell’articolo 16, comma 8, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111(Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria). (6)
5.
Detto personale viene chiamato in servizio compatibilmente con i piani
assunzionali delle ASL, con rapporto di lavoro a tempo
determinato ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 della legge regionale 25 agosto 2003, n.
17 (Sistema integrato d’interventi e servizi
sociali in Puglia) e 68 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19
(Disciplina del sistema integrato dei servizi
sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli
uomini in Puglia) con contratti di lavoro full time di durata annuale
rinnovabili. (7)
6. Il
presente articolo si applica anche al personale utilizzato dalle ASL su delega
dei comuni ai quali sia stato applicato il contratto degli
enti locali. (8)
(•) Rubrica modificata dalla l.r. n. 10/2016, art. 1. (4) Comma modificato dalla l.r. n. 10/2016, art. 1 (5) Comma modificato dalla l.r. n. 10/2016, art. 1. (6) La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del presente comma. Sentenza n. 110/2017 -Gazz. Uff. 17 maggio
2017, n. 20, prima serie speciale. (7) La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del presente comma. Sentenza n. 110/2017 -Gazz. Uff. 17 maggio
2017, n. 20, prima serie speciale. (8) La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del presente comma. Sentenza n. 110/2017 -Gazz. Uff. 17 maggio
2017, n. 20, prima serie speciale.
Art. 54Miglioramento delle prestazioni assistenziali in favore di
persone affette da morbo di Alzheimer 1. Al
fine di assicurare nuove e migliori prestazioni alle persone affette da morbo di
Alzheimer, le Asi provvedono a elaborare la stima del
fabbisogno entro il 29 febbraio 2016 e ad aggiornarla entro il 31 dicembre
di ogni anno. La Giunta Regionale, attraverso la proposta
dell’Assessore al welfare, stanzia i fondi necessari alla
contrattualizzazione e attivazione di servizi utili a ridurre sensibilmente le
liste di attesa e a consentire l’offerta sul territorio in
modo omogeneo.
Art. 55Integrazione alla legge
regionale 19 dicembre 2008, n.36
“f-bis) fabbricato rurale - Gravina di Puglia
(Bari).”.
“f-bis) struttura turistica - Masseria pilota Agro polis - S. Giovanni
Rotondo (Foggia).”.
Art. 56Norme urgenti in materia di autorizzazioni al funzionamento di strutture
socio assistenziali. Proroga delle autorizzazioni provvisorie di cui
all’articolo
49 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disposizioni urgenti
in materia di sviluppo economico, lavori, formazione
professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse) 1. In
deroga a quanto previsto dall’ articolo
4 della l.r. 14/2015 gli ambiti territoriali e i comuni prorogano,
con apposito provvedimento, l’autorizzazione provvisoria
fino al conclusione dei lavori di adeguamento e, in ogni
caso, non oltre il 30 giugno 2016, per tutte le strutture per cui, con lo stesso
provvedimento, sia attestata, previa verifica, l’adeguatezza
dei servizi prestati agli ospiti unitamente al rispetto delle norme di carattere generale, con particolare riferimento alle
disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di
barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza e il
rispetto degli obblighi derivanti dai contratti collettivi
di lavoro.
2.
Per ottenere la proroga dell’autorizzazione provvisoria di cui al comma 1, le
strutture devono inoltre:
a)
aver già ottenuto, con provvedimento espresso del comune competente, la proroga
dell’autorizzazione provvisoria, nell’anno
precedente;
b)
dimostrare di aver avviato il cantiere di esecuzione dei lavori di
adeguamento;
c)
presentare apposita istanza corredata da crono-programma di attuazione dei
lavori di adeguamento, a seguito della cui istruttoria i
comuni adottano provvedimento espresso di proroga della autorizzazione
provvisoria.
3. Le
strutture in possesso di autorizzazione provvisoria, fino al conseguimento
dell’autorizzazione definitiva e, comunque, fino al termine
di cui al comma 1, assicurano continuità assistenziale agli utenti già presi in carico alla data di entrata in vigore della presente legge.
Alle medesime strutture è fatto divieto di effettuare nuovi
inserimenti, anche in presenza di disponibilità di posti utente oggetto di
accordo contrattuale o convenzionamento con l’azienda
sanitaria locale ovvero con l’ente locale di riferimento.
4. La
ASL di riferimento, dopo il 30 giugno 2016, verificato il mancato conseguimento
dell’autorizzazione definitiva al funzionamento, revoca
l’accordo contrattuale e riassegna i posti letto disponibili e la spesa corrispondente, secondo le procedure già prescritte dall’ articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26
(Interventi in materia
sanitaria).
Art. 57Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2007, n.
40
“38-bis. Salvo quanto previsto dal comma 38, il personale adibito al
servizio integrazione scolastica di cui alla legge
regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l’integrazione
scolastica degli handicappati), può essere assegnato dalle
ASL, a invarianza di spesa, presso gli istituti scolastici qualora vi sia
richiesta da parte del dirigente scolastico e atto di
convenzionamento da parte del medesimo istituto.”.
Art. 58Attuazione della legge regionale 12 febbraio 2014, n. 2 1.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale adotta deliberazione atta a fornire gli
indirizzi attuativi della legge
regionale 12 febbraio 2014, n. 2 (Modalità di erogazione
dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per
finalità terapeutiche), al fine di garantire l’omogeneità
nell’organizzazione dell’erogazione dei farmaci in ambito ospedaliero e in
ambito domiciliare, nonché a monitorare il consumo sul
territorio regionale dei farmaci cannabinoidi.
Art. 59Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19
“Art.
57-bis.
(Standard formativi e profili professionali sociali)
1. E’
definito con apposito regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge il contenuto
professionale dei servizi socio assistenziali, socio educativi e sociosanitari
e i relativi standard formativi, in coerenza con le modalità
e i criteri definiti nel repertorio regionale dei profili
professionali.”.
Art. 60Disposizioni in favore del settore lattiero-caseario 1. Al
fine di tutelare e valorizzare il latte pugliese e le produzioni derivanti dal
settore lattiero-caseario del territorio regionale, la
Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’agricoltura istituisce un
tavolo permanente con gli allevatori, i caseificatori, i
commercianti, i produttori, la Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e tutti gli attori della filiera, per promuovere il
consumo di latte a chilometro zero, al fine di sostenere
quotazioni di mercato congrue, non inquinate da prodotti importati.
2.
Per garantire ai consumatori l’origine del latte e la genuinità dei prodotti
caseari pugliesi immessi sul mercato, la Giunta regionale
promuove iniziative volte a garantire l’etichettatura trasparente del latte
e di tutti i suoi derivati affinché siano specificate in
etichetta le materie prime utilizzate e la loro rovenienza territoriale.
Art. 61Valorizzazione dell’olio extravergine pugliese 1.
Per tutelare e valorizzare l’olio extravergine di oliva pugliese, la Giunta
regionale, su proposta dell’Assessore all’agricoltura,
istituisce un tavolo permanente con la Grande Distribuzione Organizzata
(GDO), i produttori e tutti gli attori della filiera
olivicola per promuovere il consumo dell’olio extravergineestratto da olive coltivate in Puglia, sostenendo quotazioni di mercato
non inquinate da oli sofisticati e garantendo al consumatore
origine e genuinità del prodotto.
Art. 62Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2014, n. 35 1.
Alla legge
regionale 1 agosto 2014, n. 35 (Interventi regionali per la promozione
dell’aggregazione di imprese agricole, della cooperazione
per lo sviluppo del sistema agroalimentare e della pesca), sono apportate le seguenti modifiche:
“1.
La Regione Puglia, in attuazione dell’articolo 45 della Costituzione e
dell’articolo 11dello Statuto regionale, promuove lo
sviluppo della cooperazione in ambito della pesca, agricolo, forestale e rurale,
riconoscendo a essa un ruolo essenziale per la crescita
qualitativa, sostenibile e competitiva del settore agroalimentare, della pesca e delle aree rurali, costiere e marine del territorio
regionale. La presente legge si propone di:
a)
favorire l’aggregazione delle aziende agricole e della pesca che operano nella
raccolta, condizionamento, lavorazione, trasformazione,
commercializzazione dei prodotti della pesca, agricoli, zootecnici e forestali e nei servizi connessi;
b)
favorire l’aggregazione di imprese cooperative per la realizzazione di progetti
integrati di sviluppo anche mediante interventi finalizzati
alla concentrazione dell’offerta e all’integrazione dei
componenti delle diverse filiere agroalimentari e della pesca;
c)
tutelare e migliorare il reddito degli imprenditori agricoli e della
pesca;
d)
accrescere l’efficienza e la competitività del sistema agroalimentare e della
pesca;
e)
promuovere la trasformazione e commercializzazione, nonché la ricerca e
applicazione della tracciabilità analitica di prodotti
pugliesi agricoli e della pesca di qualità;
f)
implementare innovazione di prodotto e di processo nelle strutture
agroalimentari e della pesca, anche mediante l’utilizzo
delle più moderne tecnologie e un rapporto sinergico con il sistema della conoscenza;
g)
migliorare lo stato patrimoniale delle cooperative agricole e della pesca con
mirate azioni di carattere finanziario;
h)
promuovere il consumo di prodotti della pesca, agricoli, agroindustriali e
zootecnici del territorio e, in particolare, quelli ottenuti
con metodi che salvaguardino l’ambiente e la salute degli
agricoltori, degli operatori della pesca e dei consumatori;
i)
sostenere l’adozione di strategie comuni alle varie componenti delle filiere
agroalimentari e della pesca per sistemi di qualità,
tracciabilità e rintracciabilità innovativi;
j)
sostenere progetti innovativi sotto il profilo organizzativo, in grado di
razionalizzare i processi produttivi all’interno delle
filiere di prodotto e migliorarne l’efficacia del profilo economico;
k)
sostenere interventi di formazione e aggiornamento del personale delle
cooperative agricole e della pesca, finalizzati
all’acquisizione e perfezionamento delle competenze tecniche e delle
capacità gestionali e manageriali;
I)
favorire l’accesso al credito delle cooperative agricole e della
pesca;
m)
sostenere con azioni proprie gli operatori della pesca, agricoli, zootecnici e
forestali in crisi.”;
b)
alla fine del comma
1 dell’articolo 2 sono aggiunte le seguenti parole: “nonché i singoli
operatori del settore della pesca, agricoli, zootecnici e
forestali interessati da momentanea crisi del settore di
appartenenza.”;
d) al
comma
1 dell’articolo 3, la parola: “agricole” è sostituita dalle seguenti :
“della pesca, agricole, zootecniche e
forestali.”;
“e-bis) operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei natanti
e dei mezzi che consentono lo svolgimento delle attività di
settore;”.
Art. 63Modifiche all’articolo 46 della legge regionale 31 maggio 2001, n.
14
“Art.46
(Recupero anticipazioni concesse a organismi cooperativi e società
miste)
1.
Persistendo le condizioni di grave crisi finanziaria, è autorizzata la
possibilità, da parte del dirigente competente, previa
verifica della capacità di rimborso, di prevedere il rientro del residuo debito
per sorte capitale in rate costanti annuali per un periodo
massimo di dieci anni con l’applicazione di interessi pari
al tasso legale vigente. Potranno essere intraprese eventuali azioni esecutive
solo dopo il mancato pagamento di almeno due rate
consecutive.
2. Le
azioni giudiziarie ed esecutive in corso intraprese dall’ex ERSAP e/o
Assessorato all’agricoltura sono sospese nei confronti dei
soggetti interessati la cui domanda sia stata accolta.
Art. 64Istituzione di una Commissione consiliare speciale per /’armonizzazione, la
semplificazione e l’organizzazione in Testi Unici del
complesso delle leggi vigenti nella Regione Puglia 1. E’
istituita una Commissione consiliare speciale per l’armonizzazione, la
semplificazione e l’organizzazione in Testi Unici del
complesso delle leggi vigenti nella Regione Puglia. Compito specifico della
Commissione è quello di analizzare le leggi regionali
vigenti al fine di coordinare tra loro, semplificarle, armonizzarle con le leggi nazionali, proporre l’abrogazione di norme
vetuste, redigere Testi Unici.
2. La
Commissione è composta da dodici consiglieri regionali, di cui sette in
rappresentanza della maggioranza e cinque in rappresentanza
della minoranza del Consiglio regionale ai quali nulla è dovuto per l’espletamento del mandato. La Commissione può agire anche attraverso
la costituzione di sottocommissioni. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale provvede alla costituzione e all’insediamento della Commissione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge assicurando il
supporto amministrativo e tecnico-giuridico dell’Ufficio legislativo del
Consiglio.
3. La
Commissione speciale per lo svolgimento del mandato di cui alla presente legge,
ha la facoltà di chiedere l’intervento del Presidente della
Giunta regionale e degli Assessori competenti, nonché degli uffici degli stessi Assessorati, di rappresentanti e dirigenti delle
amministrazioni locali, di liberi professionisti e di
imprenditori. La Commissione ha inoltre mandato a intrattenere interlocuzione
con rappresentanti di istituzioni ed enti al fine di
acquisire elementi utili al raggiungimento degli obiettivi prefissati. La
Commissione inoltre può acquisire tutti gli atti
deliberativi e preparatori che ritiene opportuno, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio.
4. La
Commissione si riunisce di norma una volta alla settimana, delibera a
maggioranza dei membri presenti all’atto della votazione e
nella sua prima riunione, elegge a scrutinio segreto un presidente tra
i componenti delle minoranze, un vice presidente e un
segretario . Per la prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta e per la successiva la maggioranza
semplice.
5. Il
Presidente convoca e presiede la Commissione, assistito dal Segretario e in caso
di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni
sono esercitate dal Vice Presidente. L’avviso di convocazione con l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è comunicato ai
componenti dellé1 Commissione almeno due giorni prima della
riunione.
6. La
Commissione termina i suoi lavori entro e non oltre otto mesi dalla sua
costituzione. Al termine dei lavori la Commissione redige e
approva una relazione finale da trasmettere al Consiglio regionale. I
commissari dissenzienti possono redigere una o più relazioni
di minoranza.
7. Il
risultato di riordino delle leggi regionali esitato dai lavori della Commissione
sono trasmessi al Presidente del Consiglio e, suo tramite,
al Presidente della Giunta regionale per un esame di merito al cui termine, contenuto in quattro mesi, sarà sottoposto alla valutazione del
Consiglio regionale.
Capo III Disposizioni finali
Art. 65Norma di rinvio 1. La
copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di
approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2016 e
pluriennale 2016-2018.
T A B E L L A
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI
SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
(in
milioni di euro)
Settori di intervento
2016 2017 2018
Ragioneria (mutui)
230 125 120
Ragioneria (ruoli
S.F.) 1 1 0
Edilizia
Residenziale 1 1 1
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. INDICE
TITOLO
I-
DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE
Art.
1 Spesa a carattere pluriennale
Art.
2 Cofinanziamento regionale dei programmi comunitari
TITOLO
II
- NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO
Capo
I
- Disposizioni di rilievo finanziario
Art.
3 Risorse aggiuntive correnti a favore del Servizio Sanitario
Regionale
Art.
4 Disposizioni in materia di attività residenziali
extra-ospedaliere
Art
. 5 Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 30 dicembre 2013, n.
45
Art.
6 Disposizioni in materia di professioni turistiche
Art
. 7 Disposizioni in materia di gestione e manutenzione del sistema informativo
regionale turistico
Art
. 8 Disposizioni in materia di gestione di infrastrutture e servizi digitali
regionali e per la copertura dei costi di gestione d’esercizio non certificabili
sui fondi strutturali comunitari
Art.
9 Disposizioni in materia di promozione e sviluppo del sistema fieristico
regionale
Art
. 10 Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2012, n.
27
Art.
11 Cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020
Art
. 12 Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31
Art.
13 Disposizioni in materia di esercizio di funzioni agli enti
locali
Art
. 14 Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2009, n.
34
Art.
15 Centrale regionale di controllo della circolazione delle merci
pericolose
Art.
16 Interventi in materia di trasporto pubblico locale e regionale e modifiche
all’articolo 12 della legge regionale 14 dicembre 2015,
n.35
Art.
17 Finanziamento infrastrutture stradali a servizio dell’accesso al Polo
Ospedaliero del Sud- Est barese
Art.
18 Contributi per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in
Puglia
Art.
19 Finanziamento di interventi in materia di bonifiche ed
irrigazione
Art
. 20 Disposizioni in materia di gestione della rete Natura
2000
Art.
21 Disposizioni in materia di sostegno degli interventi di bonifica di aree
comunali adibite ad impianti e/o discariche di rifiuti solidi
urbani
Art.
22 Contributo straordinario per i maggiori oneri sostenuti dai comuni per
trasferimento e conferimento dei rifiuti solidi urbani
Art.
23 Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18
Art.
24 Anno giubilare 2016 - Contributo straordinario per la traslazione temporanea
di San Pio da Pietrelcina
Art.
25 Potabilizzazione sperimentale delle acque affinate ai sensi del decreto
ministeriale 12 giugno 2003, n.
185
Art.
26 Disposizione di sostegno alla mitilicoltura
Art.
27 Finanziamento della legge regionale 20 maggio 2014, n.
23
Art.
28 Disposizione in materia di cofinanziamento degli interventi previsti dal
decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185
Art.
29 Disposizione in materia di qualificazione ed efficienza della spesa pubblica
regionale
Art.
30 Interventi in materia di sicurezza del cittadino - articolo 16 del decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.
443
Art.
31 Fondo regionale globale antiusura ed antiracket - spese per contributi alle
famiglie
Art.
32 Disposizioni in materia di protezione civile. Progetto Protezione civile
SMART Puglia
Art.
33 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Art.
34 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente
Art.
35 Disposizioni per il Segretario particolare del Presidente del consiglio
regionale e ulteriori modifiche alla legge regionale 25 marzo 1974, n.
18
Art.
36 Contributo straordinario per attività di studio e analisi dei laghi di Lesina
e Varano
Art.
37 Interventi finalizzati a contrastare il fenomeno del caporalato e del lavoro
nero in agricoltura
Art.
38 Attuazione del controllo funzionale delle macchine irroratrici nell’ambito
del PAN
Art.
39 Misure di competenza dell’osservatorio fitosanitario
Art.
40 incremento contributi ai sensi della legge regionale 19 dicembre 2008, n.
39
Art.
41 Interventi a sostegno della lettura e della filiera del
libro
Art. 42 Disposizioni in materia di monitoraggio ambientale
Art.
43 Rafforzamento dei controlli sulle filiere
agroalimentari
Art.
44 Valorizzazione e recupero dei trabucchi nella regione
Puglia
Art.
45 Finanziamento in territori con limitata attività di
ricerca
Art.
46 Costituzione fondo per anticipazione dell’IVA
Capo
II-
Disposizioni ordina mentali e diverse
Art.
47 Disposizioni ordinamentali
Art.
48 Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 19 novembre 2015, n.
33
Art.
49 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 2014, n.
22
Art.
50 Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.
45
Art.
51 Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2015, n. 16
Art.
52 Modifiche all’articolo 1-quinquies della legge regionale 22 gennaio 1999, n.
7
Art.
53 Disposizioni per le Aziende sanitarie locali
Art.
54 Miglioramento delle prestazioni assistenziali in favore di persone affette da
morbo di Alzheimer
Art.
55 Integrazione alla legge regionale 19 dicembre 2008, n.
36
Art.
56 Norme urgenti in materia di autorizzazioni al funzionamento di strutture
socio-assistenziali. Proroga delle autorizzazioni provvisorie di cui
all’articolo 49 della legge regionale 10 luglio 2006, n.
19
Art.
57 Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40
Art.
58 Attuazione della legge regionale 12 febbraio 2014, n. 2
Art.
59 Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19
Art. 60 Disposizioni in favore del settore lattiero-caseario
Art.
61 Valorizzazione dell’olio extravergine pugliese
Art.
62 Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2014, n. 35
Art.
63 Modifiche all’articolo 46 della legge regionale 31 maggio 2001, n.
14
Art.
64 Istituzione di una Commissione consiliare speciale per l’armonizzazione, la
semplificazione e l’organizzazione dei
Testi Unici del complesso delle leggi vigenti nella Regione
Puglia
Capo
III Disposizioni finali
Art.
65 Norma di rinvio
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