Legge Regionale 15 febbraio 2016, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 – 2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016)Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 – 2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016)



TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE





Art. 1

Spesa a carattere pluriennale


1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.


Art. 2

Cofinanziamento regionale dei programmi comunitari


1. Nello stato di previsione della spesa sono iscritti, nella missione 20, programma 3, titolo 1, i fondi relativi al finanziamento di programmi e di progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario. La disponibilità del fondo costituisce riscontro, relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, della copertura finanziaria delle proposte di programma o di progetto, presentate o da presentare, agli organi comunitari e statali.
 
2. La dotazione finanziaria dei fondi di cui al comma 1 è disposta annualmente con legge di bilancio.
 
3. La Giunta regionale, in relazione all’approvazione di programmi o progetti da parte dell’Unione europea o di accordi di programma - quadro o di progetti intersettoriali, provvede con proprie deliberazioni, mediante prelievo dai fondi di cui al comma 1, all’iscrizione delle quote di finanziamento nelle pertinenti missioni e programmi. Le variazioni sono comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni.
 
4. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad apportare tutte le variazioni che si rendessero necessarie, anche mediante prelievo dai fondi di cui al comma 1, per adeguare gli stanziamenti di bilancio a seguito di modifiche  intervenute nei piani finanziari dei programmi o progetti comunitari. Le variazioni sono comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni.



TITOLO II

NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO





Capo I

Disposizioni di rilievo finanziario





Art. 3

Risorse aggiuntive correnti a favore del Servizio sanitario regionale


1. Per fare fronte ai maggiori oneri derivati per l’anno 2015 al Servizio sanitario regionale per l’acquisto dei farmaci innovativi, per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e per minori trasferimenti dal Fondo sanitario nazionale nell’ambito del bilancio regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2016, missione 13, programma 1, titolo I, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 15 milioni.
 



Art. 4

Disposizioni in materia di attività residenziali extra-ospedaliere


1. La Giunta regionale adotta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente leggeogni provvedimento di competenza atto ad assicurare nell’ambito del Fondo sanitario regionale assegnato alle aziende sanitarie locali la copertura finanziaria che necessita per l’applicazione del parametro di fabbisogno pari a 8,5 posti letto in Residenza Socio Sanitaria Assistenziale (RSSA) ogni 10 mila abitanti, come previsto dall’articolo 8, comma 2, lettera b) della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), come sostituita dall’articolo 41 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4.
 



Art. 5

Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45


1. L’articolo 26 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia) è così sostituito:
 
“Art. 26
(Incentivi e contributi per progetti di promozione e sostegno della connettività sociale in favore dei cittadini diversamente abili)
1. Al fine di promuovere e sostenere la connettività sociale per i cittadini diversamente abili, anche attraverso l’impiego di nuove tecnologie, che permettano l’esercizio di attività creative e di socializzazione, nonché l’autonomia nella vita quotidiana, nell’ambito della missione 12, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria , per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 70 mila.
2. L’utilizzo delle risorse stanziate è riservato a organizzazioni del Terzo settore, aventi per oggetto iniziative di solidarietà e di integrazione sociale e lavorativa di cittadini diversamente abili, coerenti con le finalità previste dal comma 1 è disciplinato da apposite linee guida che la Giunta regionale approva entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.



Art. 6

Disposizioni in materia di professioni turistiche


1. Al fine di consentire l’avvio degli esami di abilitazione relativi alle professioni turistiche, nel bilancio autonomo regionale in parte entrata al titolo 3, tipologia 5, e in parte spesa alla missione 7, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila.
2. Per gli anni successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti previsti nei relativi bilanci di previsione.



Art. 7

Disposizioni in materia di gestione e manutenzione del sistema informativo regionale turistico


1. Per garantire la copertura delle spese di gestione e manutenzione del sistema informativo regionale turistico, nell’ambito della missione 7, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 445 mila.



Art. 8

Disposizioni in materia di gestione di infrastrutture e servizi digitali regionali e per la copertura dei costi di gestione d’esercizio non certificabili sui fondi strutturali comunitari


1. Per garantire lo sviluppo, la gestione e l’implementazione delle infrastrutture e dei servizi digitali della Regione Puglia, nell’ambito della missione 1, programma 8, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione e 500 mila.



Art. 9

Disposizioni in materia di promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale


1. Al fine di sostenere il sistema fieristico regionale, favorendo il processo di trasformazione previsto dalla legge regionale 9 marzo 2009, n. 2 (Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale), nell’ambito della missione 14, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila.
2. La Giunta regionale approva i criteri di assegnazione e ripartizione delle somme stanziate annualmente, tenendo conto delle manifestazioni inserite nell’ultimo calendario approvato ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 2/2009.
3. Fino all’adeguamento delle procedure previste all’articolo 11 della l.r. 2/2009, il contributo è assegnato agli enti fieristici regionali.



Art. 10

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2012, n.27


1. Al comma 2, articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2012, n. 27 (Prosecuzione della ricostruzione post sisma 2002 nell’area della provincia di Foggia e seconda variazione al bilancio di previsione 2012), come modificato dal comma 1, articolo 50 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia), dal comma 1, articolo 38 della l.r. 45/2013, dalla lettera a), comma 1, articolo 37 della legge regionale 1° agosto 2014, n. 37 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014) e dal comma 1, dell’articolo 9, della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 52 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia) le parole: “al 31 dicembre 2015”, sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2016”.



Art. 11

Cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020


1. Per le finalità stabilite dall’articolo 8 della l.r. 52/2014, è autorizzata la contrazione di uno o più mutui, anche in esecuzione di contratto di apertura di credito, presso la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per un importo complessivo di euro 154.817.638,00 a valere sull’esercizio 2016 ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
2. I mutui di cui al comma 1 sono finalizzati al finanziamento di spese di investimento relative alla quota di cofinanziamento regionale degli interventi concernenti la programmazione comunitaria 2014 - 2020, secondo il dettaglio riportato nell’allegato n. 1 alla presente legge.
3. La Giunta regionale assume i mutui con propria deliberazione in relazione alle effettive esigenze di liquidità e solo contestualmente all’adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell’investimento.
4. Alla contabilizzazione dell’indebitamento di cui al comma 1 si provvede mediante assegnazione in parte entrata, al titolo 6, tipologia 3, di una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2016 in termini di competenza e cassa di euro 154.817.638,00 e in parte spesa:
a) nell’ambito della missione 4, programma 8, titolo 2, di una dotazione finanziaria 2016 in termini di competenza e cassa di euro 10.335.252,00;
b) nell’ambito della missione 5, programma 3, titolo 2, di una dotazione finanziaria 2016 in termini di competenza e cassa di euro 13.081.500,00;
c) nell’ambito della missione 8, programma 3, titolo 2, di una dotazione finanziaria 2016 in termini di competenza e cassa di euro 8.124.300,00;
d) nell’ambito della missione 9, programma 9, titolo 2, di una dotazione finanziaria 2016 in termini di competenza e cassa di euro 49.685.012,00;
e) nell’ambito della missione 10, programma 6, titolo 2, di una dotazione finanziaria 2016 in termini di competenza e cassa di euro 28.516.500,00;
f) nell’ambito della missione 13, programma 8, titolo 2, di una dotazione finanziaria 2016 in termini di competenza e cassa di euro 26.724.865,00;
g) nell’ambito della missione 17, programma 2, titolo 2, di una dotazione finanziaria 2016 in termini di competenza e cassa di euro 18.350.209,00.
5. La Giunta regionale è autorizzata a operare le variazioni di bilancio che dovessero rendersi necessarie per rimodulazioni di programmazione della spesa finanziata dalla BEI per cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020.
6. L’onere presunto derivante dall’ammortamento a tasso fisso del debito autorizzato con il presente articolo, valutato in 13 milioni di euro annui per un periodo di quindici anni dal 2017 al 2031, è posto a carico del bilancio regionale autonomo a valere sugli esercizi 2017 e 2018 del pluriennale con imputazione della rata annuale, per sorte capitale nell’ambito della missione 1, programma 12, titolo 4, e interessi, nell’ambito della missione 1, programma 12, titolo 1. Per le annualità successive al periodo temporale del bilancio pluriennale 2016-2018 di cui alla presente legge si provvede con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti periodi.



Art. 12

Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31


1. Alla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’ articolo 2 la parola “ambiente” è soppressa;
b) il comma 2 dell’articolo 2 è cosi sostituito:
“2. La Regione, previa approvazione da parte della Giunta regionale delle intese interistituzionali raggiunte nell’Osservatorio regionale di cui al comma 91, articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) provvede con legge all’attribuzione delle funzioni oggetto di riordino, ai sensi dell’ articolo 1, comma 89, della I. 56/2014.”;
c) il comma 1dell’articolo 9 è cosi sostituito:
“1. L’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni con popolazione complessiva di almeno cinquemila abitanti ai sensi del comma 28 dell’articolo 14 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica , nonché delle ulteriori funzioni comunali, è attuato secondo le disposizioni del succitato decreto-legge 78/2010, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e della I. 56/2014.”.



Art. 13

Disposizioni in materia di esercizio di funzioni agli enti locali


1. Per le finalità di cui all’articolo 5 della l.r. 31/2015, nell’ambito della missione 18, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 5 milioni.



Art. 14

Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34


1. L’articolo 36 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia) è sostituito dal seguente:
“Art. 36
(Contributi alle scuole dell’infanzia paritarie private senza fine di lucro e degli enti locali)
1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 5 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione) per le scuole dell’infanzia paritarie private senza fine di lucro convenzionate con i comuni e degli enti locali, nel bilancio regionale autonomo è istituita, nell’ambito della missione 4, programma 1, titolo 1, una nuova voce di spesa denominata “Contributi per le scuole dell’infanzia paritarie private senza fine di lucro e degli enti locali art. 5, lett. P.”. 



Art. 15

Centrale regionale di controllo della circolazione delle merci pericolose


1. Per la realizzazione di una centrale di controllo regionale della circolazione delle merci pericolose affidata alla società lnnovapuglia S.p.A., in qualità di soggetto attuatore, nell’ambito della missione 10, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e cassa, di euro 641.637, 39.
2. Al fine della erogazione delle risorse e per esigenze di trasparenza e programmazione delle attività legate alla realizzazione della centrale è richiesto a lnnovapuglia S.p.A. un programma dettagliato sul progetto, sulle fasi di attuazione e sui costi da sostenere, da fare pervenire ai competenti uffici regionali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per sostenere le spese per funzionamento, addestramento e manutenzione evolutiva della centrale regionale di controllo della circolazione delle merci pericolose, nell’ambito della missione 10, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila.
4. Ai fini del monitoraggio sulle spese di cui al comma 3 e per esigenze di trasparenza è richiesto a lnnovapuglia S.p.A. un resoconto annuale da fare pervenire ai competenti uffici regionali entro il 31 dicembre 2016 e il 31 dicembre 2017.



Art. 16

Interventi in materia di trasporto pubblico locale e regionale e modifiche all’artico/o 12 della legge regionale 14 dicembre 2015, n. 35  


1. Al fine di contribuire al mantenimento e al miglioramento della qualità dei servizi di trasporto pubblico mediante autobus, nell’ambito della missione 10, programma 2, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2016, di euro 25 milioni, destinato all’erogazione di contributi, in favore dei soggetti titolari di contratti di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, per l’acquisto di materiale rotabile automobilistico da destinare ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale. Affinché i cittadini con disabilità possano usufruire agevolmente del servizio di trasporto pubblico locale e regionale senza alcun ostacolo e per garantire pari opportunità a tutti, i mezzi di trasporto da acquistare devono essere adeguatamente attrezzati e senza barriere di alcun tipo. I contributi sono erogati nella misura massima del 70 per cento del valore dell’investimento ritenuto ammissibile, calcolato al netto dell’IVA.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è utilizzato lavanzo vincolato dalle economie prodottesi sui capitoli di spesa n, 552025 e n. 551027.
3. All’articolo 12 della legge regionale 14 dicembre 2015 n. 35 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia), dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis . Le somme di cui al comma 1 sono erogate, in favore degli enti locali, proporzionalmente ai trasferimenti per l’esercizio dei servizi minimi e, in favore dei soggetti gestori dei servizi di trasporto pubblico di competenza regionale, proporzionalmente ai corrispettivi per l’esercizio dei servizi svolti nel 2015. Sono fatti salvi gli eventuali recuperi, conseguenti alle decurtazioni operate dallo Stato, da definire in coerenza con le previsioni dell’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) come integrato e modificato dal comma 301 dall’articolo 1della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013) .”.
4. Fermo restando in capo all’ente affidante ogni altro onere correlato ai contratti di servizio sottoscritti, ivi compreso l’onere relativo all’IVA nonché quello relativo agli eventuali adeguamenti inflattivi dei corrispettivi, gli enti affidanti possono autorizzare la Regione a erogare i trasferimenti per l’effettuazione dei servizi minimi e per la copertura degli oneri per il rinnovo del contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri periodo 2004-2007 nonché le risorse di cui all’articolo 30 della l.r. 45/2013 direttamente in favore dei soggetti gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e quelle per gratuità e agevolazioni.
5. Con separato provvedimento normativo si provvederà all’attuazione delle previsioni dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11marzo 2013 (Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario) relative al recupero della quota di riparto subordinata al raggiungimento degli obiettivi.



Art. 17

Finanziamento infrastrutture stradali a servizio dell’accesso al Polo Ospedaliero del Sud - Est barese


1. Per la realizzazione delle infrastrutture stradali a servizio dell’accesso al Polo Ospedaliero del Sud - Est barese, Monopoli - Fasano, nell’ambito della missione 10, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 7 milioni e 500 mila per l’esercizio finanziario 2017 ed euro 5 milioni e 500 mila pe r l’esercizio finanziario 2018.



Art. 18

Contributi per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia - articolo 2 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5


1. Al fine di garantire continuità agli interventi in favore delle minoranze linguistiche storiche del territorio pugliese, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Norme per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia), nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila e per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. Lo stanziamento relativo all’esercizio 2016 dovrà assicurare altresì lo scorrimento delle graduatorie dei progetti presentati dagli enti per l’annualità 2015.



Art. 19

Finanziamento di interventi in materia di bonifiche ed irrigazione


1. Nell’ambito dello stanziamento appostato sul fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio di cui dell’articolo 49 del d.lgs. 118/2011, missione 20, programma 3, titolo 1, esercizio finanziario 2016, la dotazione di euro 17 milioni è destinata al finanziamento di una organica riforma della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di Bonifica), da approvarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta regionale.(1) 


(1) Comma modificato dalla l.r. n. 23/2016, art. 15.


Art. 20

Disposizioni in materia di gestione della rete Natura 2000


1. Al fine di garantire la conservazione e la salvaguardia degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna presenti nei siti della Rete Natura 2000, assicurandone il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila.



Art. 21

Disposizioni in materia di sostegno degli interventi di bonifica di aree comunali adibite ad impianti e/o discariche di rifiuti solidi urbani


1. Per sostenere gli interventi di bonifica relativi alla messa in sicurezza di discariche in stato di emergenza, nell’ambito della missione 9, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e cassa, di euro 1milione e 500 mila.



Art. 22

Contributo straordinario per i maggiori oneri sostenuti dai comuni per trasferimento e conferimento dei rifiuti solidi urbani  


1. Al fine di concorrere ai maggiori oneri sostenuti dai comuni per trasferimento e conferimento dei rifiuti solidi urbani in relazione alla chiusura di alcune discariche comunali, nell’ambito della missione 9, programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione. 



Art. 23

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18


1. Il quarto e il quinto comma dell’articolo 21 della legge regionale 25 marzo 1974 n. 18 (Ordinamento degli uffici e stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Puglia) sono così sostituiti:
a) il quarto comma è sostituito dal seguente:
“Per l’esercizio delle funzioni di prerogativa del Presidente della Giunta regionale, il Presidente si avvale di una Segreteria particolare. La Segreteria particolare del Presidente della Regione è costituita da non più di cinque unità, scelte tra dipendenti della Regione, oltre al Segretario particolare di cui al quinto comma. Per tutti i componenti della segreteria particolare del Presidente la sede ordinaria di lavoro è Bari per tutta la durata dell’incarico.”;
b) il quinto comma è sostituito dal seguente:
“La Segreteria particolare è coordinata da un Segretario particolare, con incarico di Alta Professionalità conferito, su indicazione del Presidente, a dipendente della Regione appartenente alla categoria “D”. Il suddetto incarico può essere anche conferito a dipendente proveniente da altre pubbliche amministrazioni, di categoria “D” e in comando presso la Regione Puglia. Ad esso compete, in aggiunta alla retribuzione spettante, una indennità in misura pari alla somma della retribuzione di posizione e della percentuale massima di quella di risultato da corrispondersi mensilmente, a valere e nei limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie della missione 1, programma 10, titolo 1, destinate al rimborso agli enti di appartenenza delle spese relative al personale comandato, ovvero in tilizzazione provvisoria, presso gli uffici regionali.”.
2. L’articolo 23 della l.r. 18/1974 è sostituito dal seguente:
“Art. 23
(Segreterie particolari del Vice-Presidente della Giunta regionale e degli Assessori)
 
Il Vice-Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali si avvalgono di Segreterie particolari, costituite ciascuna da non più di quattro unità, scelte tra dipendenti della Regione, oltre al Segretario particolare di cui al secondo comma. Per tutti i componenti delle Segreterie particolari la sede ordinaria di lavoro è Bari per tutta la durata dell’incarico.
Le Segreterie particolari possono essere coordinate ciascuna da un Segretario particolare, con incarico di Posizione Organizzativa di staff, conferito su indicazione del Vice-Presidente o dell’Assessore, a dipendente della Regione appartenente alla categoria “D”. Il suddetto incarico può essere anche conferito a dipendente proveniente da altre pubbliche amministrazioni , di categoria “D” e in comando presso la Regione Puglia. A esso compete, in aggiunta alla retribuzione spettante, una indennità in misura pari alla somma della retribuzione di posizione e della percentuale massima di quella di risultato da corrispondersi mensilmente, a valere e nei limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie della missione 1, programma 10, titolo 1, destinate al rimborso agli enti di appartenenza delle spese relative al personale comandato, ovvero in utilizzazione provvisoria, presso gli uffici regionali .”.



Art. 24

Anno giubilare 2016 - Contributo straordinario per la traslazione temporanea di San Pio da Pietrelcina


1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo dell’identità culturale e religiosa della Puglia per incentivare e accrescere il turismo a essa collegata, la Regione Puglia concorre alle spese per la traslazione temporanea delle spoglie di San Pio da Pietrelcina presso la Basilica di San Pietro, ove saranno esposte dal 3 all’11 febbraio 2016, nell’ambito delle celebrazioni previste per il Giubileo della Misericordia.
2. Il contributo di cui al comma 1sarà pari al 50 per cento delle spese sostenute e formalmente rendicontate agli uffici regionali preposti, da parte della Fondazione Voce di padre Pio e non potrà superare l’importo massimo di euro 100 mila.
3. L’erogazione di cui al comma 2 è disposta in favore della Fondazione Voce di padre Pio.
4. La dotazione finanziaria di euro 100 mila, in termini di competenza e cassa, è assegnata per l’esercizio finanziario 2016 nell’ambito della missione 1, programma 1, titolo 2.



Art. 25

Potabilizzazione sperimentale delle acque affinate ai sensi del decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185


1. Al fine di sperimentare la possibilità di destinare al consumo umano le acque depurate, ampliando e potenziando il trattamento sui reflui urbani, nell’ambito del servizio idrico integrato, missione 9, programma 4, titolo 1, è assegnata per l’esercizio finanziario 2016 una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è destinato agli adeguamenti tecnologici necessari per raggiungere la finalità del medesimo comma 1,ed è assegnato al proprietario gestore di un impianto di affinamento dei reflui urbani esercito in conformità con il decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11maggio 1999, n. 152), selezionato con provvedimento motivato dal dirigente regionale della Sezione risorse idriche, che sia strutturalmente in grado di utilizzare la seguente tecnologia:
a) dosaggio e miscelazione integrata in un’unica fase di: policloruro di alluminio (coagulante), ipoclorito
di sodio/peracetico (disinfettante), carboni attivi vegetali in polvere (adsorbimento);
b) sedimentazione/trattamento in bacino di contatto a pacchi lamellari;
c) sedimentazione finale e stabilizzazione in bacini di accumulo.
3. Con il provvedimento di selezione dell’impianto di cui al comma 2, è adottato un regolamento di sperimentazione che contenga le modalità di realizzazione delle opere necessarie e di liquidazione del finanziamento , le quantità di refluo affinato da avviare alle attività sperimentali, e la costituzione e il funzionamento di un Comitato tecnico scientifico formato dal dirigente regionale della Sezione risorse idriche, dal proprietario-gestore dell’impianto,da Acquedotto pugliese S.p..A. e dall’IRSA-CNR.
4. I compiti del Comitato tecnico scientifico di cui al comma 3, che opera a titolo esclusivamente gratuito e senza rimborsi spese di nessun tipo, devono consistere nella predisposizione dei protocolli di sperimentazione, nel controllo scientifico delle attività e relativa validazione, nella divulgazione dell’esperienza e nelle proposte di evoluzione infrastrutturale della tecnica sperimentata.



Art. 26

Disposizione di sostegno alla mitilicoltura


1. Al fine di sostenere il settore produttivo della mitilicoltura è assegnata per l’esercizio finanziar io 2016, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione.
2. Con l’avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico di cui al comma 1 devono essere specificati i requisiti soggettivi e oggettivi per ottenere il contributo, il suo ammontare nel massimo e i titoli di preferenza.
3. Tra i titoli di preferenza previsti dal comma 2 assumono priorità l’esercizio dell’impresa in territori colpiti da fenomeni di inquinamento delle acque derivanti dalle attività industriali e la presenza di fenomeni stabili di surriscaldamento delle acque rispetto alle ordinarie condizioni di coltura.
 



Art. 27

Finanziamento della legge regionale 20 maggio 2014, n. 23


1. Al fine sperimentale di incentivare le Cooperative di comunità istituite con legge regionale 20 maggio 2014, n. 23 (Disciplina delle cooperative di comunità), è assegnata per l’esercizio finanziario 2016, nell’ambito della missione 12, programma 8, titolo 1, una dotazione finanziaria di euro 500 mila, in termini di competenza e cassa.
2. Con l’avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico del comma 1devono essere specificati i requisiti per ottenere il contributo, il suo ammontare nel massimo e i titoli di preferenza.
3. Tra i titoli di preferenza previsti dal comma 2 assumono priorità iniziative mirate al protagonismo nei processi di programmazione e attuazione delle azioni definiti nell’ambito delle linee tracciate dalla strategia nazionale per le aree interne nonché progetti di valorizzazione del bene comune di cui all’articolo 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgente per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive).



Art. 28

Disposizione in materia di cofinanziamento degli interventi previsti dal decreto-legge25 novembre 2015, n. 185


1. Al fine di garantire ai comuni interessati la quota di cofinanziamento per la realizzazione degli interventi previsti dalle lettere b) e c), comma 2, articolo 15 del decretolegge 25 novembre 2015, n. 185 (Misure urgenti per gli interventi nel territorio), nell’ambito della missione 6, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 800 mila per l’esercizio finanziario 2016 e di euro 2 milioni e 500 mila per l’esercizio finanziario 2017.
2. A richiesta dei comuni interessati la dotazione finanziaria di cui al comma 1deve essere dichiarata disponibile, quale quota di cofinanziamento, per ogni intervento candidato alle procedure di evidenza pubblica previste e definitivamente assegnata ai soli progetti ammessi al finanziamento con la graduatoria di merito.
3. Nel caso la quota di cofinanziamento da assegnare ai progetti ammessi al finanziamento risultasse superiore alla dotazione finanziaria prevista dal comma 1, saranno preferiti i progetti meglio posizionati nella graduatoria di merito sino alla concorrenza della disponibilità finanziaria.
4. Le risorse assegnate in dotazione e non impegnate a conclusione delle procedure di evidenza pubblica di cui all’articolo 15, comma 2, lettere b) e c) del di 185/2015, così come previsto dai commi 1, 2 e 3, potranno essere utilizzate per cofinanziare interventi di miglioramento dell’impiantistica sportiva presente sul territorio.
 



Art. 29

Disposizione in materia di qualificazione ed efficienza della spesa pubblica regionale


1. Al fine di migliorare la qualità dei servizi ovvero conseguire riduzioni di spesa rilevanti per la Regione, la Prima Commissione consiliare permanente, competente nelle materie, bilancio, finanze e programmazione, trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull’analisi e la valutazione della qualità della spesa pubblica regionale effettuata nell’esercizio finanziario relativo all’anno precedente.
2. Con la relazione prevista dal comma 1, possono essere indicate misure idonee al conseguimento di risparmi di spesa nonché iniziative amministrative e legislative necessarie per la loro attuazione.
3. Per la redazione della relazione di cui al .comma 1, la Commissione può disporre l’audizione di dirigenti regionali, delle ASL e di tutte le agenzie, società, autorità, enti e consorzi, controllati o posti sotto la vigilanza della Regione, e conferire incarichi di consulenza, a titolo esclusivamente gratuito, a professionisti dotati di esperienza in finanza pubblica, bilancio, tributi, contabilità, programmazione finanziaria, revisione, controllo e certificazione contabile.



Art. 30

Interventi in materia di sicurezza del cittadino - articolo 16 del decreto del Presidente della Giunta regionale31 luglio 2015, n. 443 (Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA” Approvazione Atto di Alta Organizzazione) 


1. La Regione Puglia promuove l’attuazione di specifiche strategie dirette ad aumentare il livello di sicurezza della cittadinanza.
2. Per contribuire a tale promozione, la Regione Puglia attiva proprie iniziative sostenendo interventi innovativi di rilievo regionale e locale, anche sostenuti da altre pubbliche amministrazioni e soggetti privati senza scopo di lucro.
3. Per far fronte alle spese derivanti dal presente articolo, nell’ambito della missione 3, programma 3, titolo 1, è assegnata per l’esercizio finanziario 2016 una dotazione finanziaria ,in termini di competenza e cassa,di euro 250 mila.



Art. 31

Fondo regionale globale antiusura ed antiracket - spese per contributi alle famiglie


1. Per dare attuazione alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 25 (Misure di prevenzione, solidarietà e incentivazione finalizzate al contrasto e all’emersione della criminalità organizzata e comune nelle forme dell’usura e dell’estorsione), nell’ambito della missione 14, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2016, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.
 



Art. 32

Disposizioni in materia di protezione civile. Progetto Protezione Civile SMART Puglia


1. In attuazione del Progetto Protezione Civile SMART Puglia e al fine di sviluppare azioni di miglioramento delle attività di prevenzione e gestione delle emergenze, valorizzazione delle superfici agricole non utilizzate per arginare il dissesto idrogeologico, nonché di diffondere il concetto di resilienza nelle azioni regionali, nell’ambito della missione 11, programma 1,titolo 1, e della missione 11, programma 1,titolo 2,  è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e cassa, rispettivamente di euro 215 mila e di euro 85 mila.



Art. 33

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali


1. Al fine di dare attuazione alla legge regionale del 28 novembre 2011, n. 31 (Valorizzazione e divulgazione dei luoghi e della storia relativi alla Battaglia di Canne), nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2016 ,in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila.



Art. 34

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente


1. Per dare attuazione alla legge regionale del 14 dicembre 2007, n. 37 (Istituzione del parco naturale regionale ‘Fiume Ofanto’), nell’ambito della missione 9 , programma 2, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila.



Art. 35

Disposizioni per il Segretario particolare del Presidente del Consiglio Regionale e ulteriori modifiche alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18


1. Per il Presidente del Consiglio Regionale, in ragione del ruolo istituzionale di garanzia e di vertice per il funzionamento del Consiglio Regionale, il Segretario particolare è scelto fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere.
2. La scelta di cui al comma 1 rientra nella esclusiva responsabilità del titolare dell’organo politico interessato ed è effettuata sulla base di un rapporto fiduciario.
3. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui al comma 1 è costituito con contratto di diritto privato di durata non superiore al mandato dell’organo proponente e si risolve di diritto con la cessazione della carica di Presidente del Consiglio.
4. L’assunzione a tempo determinato del segretario particolare del presidente del Consiglio Regionale  non consente la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
5. Al contratto di cui al comma 3 si applica la disciplina di cui all’articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). In ogni caso la retribuzione corrisponde a quella prevista per il personale regionale di categoria e posizione economica corrispondente al livello delle funzioni assegnate e non può superare l’importo complessivo delle retribuzioni tabellare e di posizione spettanti a un dirigente di servizio come individuato dall’articolo 6 dei d.P.G.r. n. 443/2015.
6. Al primo comma dell’articolo 9 della l.r. 18/74 sono soppresse le parole “Presidente del Consiglio”.
Al secondo comma del medesimo articolo sono soppresse le parole “del Presidente del Consiglio”.



Art. 36

Contributo straordinario per attività di studio e analisi dei laghi di Lesina e Varano


1. Per eseguire uno studio diretto alla realizzazione di eventuali interventi di bonifica per analizzare e, conseguentemente, contenere i preoccupanti fenomeni di eutrofizzazione che hanno investito le acque dei laghi di Lesina e Varano, a seguito dei recenti eventi alluvionali, ponendo in crisi tutto l’ecosistema, è assegnata per l’esercizio finanziario 2016, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 30 mila.



Art. 37

Interventi finalizzati a contrastare il fenomeno del caporalato e del lavoro nero in agricoltura


1. Al fine di contribuire al contrasto ai fenomeni di caporalato e di lavoro nero in agricoltura, nell’ambito della missione 16, programma 1,titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e di cassa per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, di euro 500 mila. Il finanziamento è destinato all’erogazione di contributi per promuovere progetti finalizzati a predisporre, da parte dei comuni, delle società dei trasporti locali, delle associazioni di volontariato e di cittadinanza attiva, direttamente servizi di trasporto per i lavoratori agricoli stagionali.
2. Allo scopo di praticare un modello di integrazione abitativa distribuita nel territorio e di consentire il superamento dei numerosi insediamenti abusivi di lavoratori stagionali in agricoltura vittime di caporalato, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e di cassa, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, di euro 500 mila. Il finanziamento è destinato all’erogazione di contributi per le aziende agricole aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità, che si dotino di proprie strutture di accoglienza e dei servizi essenziali utili · per ospitare gratuitamente, i lavoratori dalle stesse impiegati.



Art. 38

Attuazione del controllo funzionale delle macchine irroratrici nell’ambito del PAN


1. Al fine di dare piena attuazione alle finalità sancite dal decreto ministeriale del 22 gennaio 2014 di adozione del “Piano di Azione Nazionale” Italiano (PAN) di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, e attuare gli interventi di controllo funzionale dei centri di prova, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017, in termini di competenza e cassa, di euro 25 mila.
 



Art. 39

Misure di competenza dell’osservatorio fitosanitario


1. Al fine di attuare gli interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e il contenimento del complesso del disseccamento rapido dell’olivo (Co.Di.R.O.) nonché del batterio Xylella fastidiosa e la eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e cassa, di euro 2 milioni.



Art. 40

Incremento contributi ai sensi della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 39


1. Al fine di potenziare la capacità operativa delle associazioni di tutela per le rispettive attività solidaristiche, ai sensi della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 39 (Contributi per sostenere l’attività solidaristica svolta dalle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi), la dotazione finanziaria per l’esercizio 2016, nell’ambito della missione 12, programma 2, titolo 1, è incrementata, in termini di competenza e di cassa, di euro 50 mila.



Art. 41

Interventi a sostegno della lettura e della filiera del libro


1. Al fine di sostenere iniziative e interventi a sostegno della lettura e della filiera del libro in Puglia, ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2013, n. 40 (Iniziative e interventi regionali a sostegno della lettura e della filiera del libro in Puglia), nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2016, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila.



Art. 42

Disposizioni in materia di monitoraggio ambientale


1. Al fine di implementare gli interventi in materia di monitoraggio ambientale integrato nel territorio della città di Barletta, nell’ambito della missione 9, programma 9, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.



Art. 43

Rafforzamento dei controlli sulle filiere agro alimentari


1. Per rafforzare i controlli sulle filiere agro alimentari,viene istituito un fondo di euro 500 mila, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, per l’esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e cassa, gestito dall’Assessorato alle risorse agro-alimentari per convenzioni con le Forze dell’Ordine ed enti pubblici al fine di contrastare le frodi al sistema alimentare, con particolare attenzione alle materie prime non regionali, che sono introdotte nel ciclo di lavorazione dei prodotti pugliesi.



Art. 44

Valorizzazione e recupero dei trabucchi nella regione Puglia


1. Per le finalità di cui alla legge regionale n. 27 gennaio 2015, n. 2 (Norme per la conoscenza, la valorizzazione e il recupero dei trabucchi), nell’ambito della missione 1, programma 5, titolo 1, e missione 16, programma 2, titolo 1, è assegnata, rispettivamente, per l’esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e cassa, una dotazione finanziaria di euro 100 mila e di euro 100 mila.



Art. 45

Finanziamento in territori con limitata attività di ricerca


1. Al fine di incentivare e rafforzare l’attività di ricerca sull’asse ionico-adriatico da avviarsi presso i dipartimenti universitari del territorio ionico, in ambiti individuati secondo gli ordinamenti universitari, nell’ambito della missione 4, programma 4, titolo 1,è assegnata una dotazione finanziaria per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila.



Art. 46

Costituzione fondo per anticipazione dell’IVA


1. Al fine di concorrere agli oneri per anticipazioni IVA da corrispondere per la realizzazione delle infrastrutture di cui all’Accordo di programma relativo alla Fiera di Foggia, è costituito un fondo denominato “Fondo per l’anticipazione dell’IVA da parte dell’Ente Fiera di Foggia”.
2. Il dirigente della Sezione competente provvede all’erogazione delle risorse di cui al comma 1 previa formale richiesta dell’ente beneficiario.
3. La Giunta regionale dispone sulle modalità e i criteri per la rotazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.
4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, nell’ambito della missione 14, programma 2, titolo 1,è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2016, in termini di competenza e cassa, di euro 2 milioni.



Capo II

Disposizioni ordinamentali e diverse





Art. 47

Disposizioni ordinamentali


1. Per le norme che necessitano di regolamenti attuativi, è fatto obbligo di provvedere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.



Art. 48

Modifiche all’ articolo 6 della legge regionale 19 novembre 2015, n.33


1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale del 19 novembre 2015, n. 33 (Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 - Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale - e norme interpretative alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 - Norme per la pianificazione paesaggistica), sostituire le parole: “si intende obbligatorio e non vincolante” con le parole: “non è obbligatorio né vincolante, fatte salve le norme sovraordinate”.



Art. 49

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 22


2. (2)   Alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell’articolo 9 le parole: “il settantesimo anno di età” sono sostituite dalle seguenti :
“l’età pensionabile”;
[b) al comma 2 dell’articolo 20 è soppresso il secondo periodo dalle parole:”il collegio” alle parole: “degli stessi”;] (3) 
c) il comma 3 dell’articolo 20 è sostituito dal seguente:
“3. Alla data del primo insediamento dell’amministratore unico delle agenzie, al fine di favorire la continuità amministrativa delle agenzie i direttori in carica interni all’amministrazione sono confermati per altri due anni, se hanno raggiunto gli obiettivi programmatici loro assegnati nel periodo di svolgimento della funzione.”.


(2) Comma così erroneamente numerato nel testo pubblicato nel BURP.
(3) Lettera abrogata dalla l.r. n. 16/2017, art. 1.


Art. 50

Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45


1. Dopo il comma 2 dell’articolo 33 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 ( Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013- 2015 della Regione Puglia) sono aggiunti i seguenti:
“2-bis. li termine previsto dall’articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2015, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni varie), è riaperto e differito alla data del 31 dicembre 2016. Restano ferme le norme vigenti in materia.”;
“3-bis. La Giunta regionale, entro il termine del 31 dicembre 2016, provvede con apposito disegno di legge alla regolamentazione per il rilascio del provvedimento di concessione in sanatoria all’utilizzo delle acque sotterranee per tutte le utenze pendenti.”



Art. 51

Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2015, n. 16


1. Alla legge regionale 10 aprile 2015, n. 16 (Misure per l’applicazione nell’anno 2015 dell’articolo 7,della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al titolo della legge dopo le parole: “nell’anno 2015”, sono aggiunte le seguenti: “e 2016”;
b) alla rubrica dell’articolo 1 le parole: “per l’anno 2015”, sono sostituite dalle seguenti : “per l’anno 2016”;
c) al comma 1, dell’articolo 1 le parole: “per l’anno 2015”, sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2016”;
d) alla lettera a) del comma 1dell’articolo 1, le parole: “giugno 2015”, sono sostituite dalle seguenti:
“giugno 2016” e le parole: “novembre 2014”, sono sostituite dalle seguenti :”novembre 2015”;
e) al comma 2 dell’articolo 1, le parole: “ecotassa 2015”, sono sostituite dalle seguenti: “ecotassa 2016”;
f) alla rubrica dell’articolo 2 le parole: “per l’anno 2014”, sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2015”;
g) al comma 1dell’articolo 2, le parole: “giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti : “giugno 2015”; le parole: “comma 2”, sono sostituite dalle seguenti :”comma 1”; le parole: “dell’articolo 29”, sono sostituite dalle seguenti : “dell’articolo 1”; le parole da: “della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45”, sino alle parole: “esercizio finanziario 2014”, sono soppresse; dopo le parole: “esercizio finanziario 2014”, sono inserite le seguenti : “o di incremento della percentuale della raccolta differenziata nel mese di giugno 2015 pari ad almeno il 7 per cento in più rispetto al dato validato riferito al periodo settembre 2012 - agosto 2013; le parole: “può essere confermata per l’anno 2014”, sono sostituite dalle seguenti: “può essere confermata per l’anno 2015”;
h) alla lettera a) del comma 1dell’articolo 2, le parole: “giugno 2015”, sono sostituite dalle seguenti : “giugno 2016”; le parole: “il 7 per cento”, sono sostituite dalle seguenti : “il 9 per cento”; le parole: “settembre 2012 - agosto 2013”, sono sostituite dalle seguenti :”settembre 2013 - agosto 2014”.
i) al comma 1 dell’articolo 3, la parola : “istanza” è sostituita dalla seguente: “comunicazione”;
j) al comma 2 dell’articolo 3, le parole: “luglio 2015”, sono sostituite dalle seguenti: “luglio 2016”;
k) al comma 3 dell’articolo 3, le parole: “dicembre 2015”, sono sostituite dalle seguenti : “dicembre 2016”.



Art. 52

Modifiche all’articolo 1 quinquies della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7


1. Al comma 2 dell’articolo 1 quinquies della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7 (Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale), come introdotto dall’articolo 5 della legge regionale 16 aprile 2015, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17), le parole: “entro e non oltre un anno a decorrere”, sono sostituite dalle seguenti: “entro e non oltre due anni a decorrere” .



Art. 53

Disposizioni per le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere e gli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCCS) (•) 


1. Le Aziende sanitarie locali (ASL),Aziende ospedaliere e IRCCS pubblici predispongono e adottano, con delibera del direttore generale, la proposta di bilancio di esercizio, entro il 31 marzo dell’esercizio successivo a quello di riferimento e lo trasmettono al collegio sindacale e al responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione per le necessarie operazioni di controllo e di riconciliazione ai fini della predisposizione del bilancio consolidato. (4) 
2. Con delibera del direttore generale, da approvarsi entro il 30 aprile dell’esercizio successivo a quello di riferimento, le aziende sanitarie locali adottano il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione del collegio sindacale, all’esito dei controlli di legge operati dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione e a seguito delle operazioni di consolidamento, e lo trasmettono al Ministero della salute corredato dalla relazione del collegio sindacale. (5) 
3. Qualora ricorrano particolari esigenze emerse nel corso delle operazioni di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione adotta i provvedimenti di cui all’articolo 2364, comma 2, del codice civile e definisce i contenuti minimi necessari per l’adempimento degli obblighi di cui al comma 1.
4. Le Aziende sanitarie locali, al fine di far fronte alle esigenze assistenziali relative al Servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI), riabilitazione e integrazione scolastica di cui alla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l’integrazione scolastica degli handicappati), si avvalgono del personale già adibito a tali servizi e stabilizzato ai sensi dell’articolo 3, comma 38, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione Puglia) e dell’articolo 16, comma 3, della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4  (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), i cui rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono stati risolti e/o dichiarati nulli di diritto ai sensi,  dell’articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria)(6) 
5. Detto personale viene chiamato in servizio compatibilmente con i piani assunzionali delle ASL, con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato d’interventi e servizi sociali in Puglia) e 68 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) con contratti di lavoro full time di durata annuale rinnovabili(7) 
6. Il presente articolo si applica anche al personale utilizzato dalle ASL su delega dei comuni ai quali sia stato applicato il contratto degli enti locali(8) 


(•) Rubrica modificata dalla l.r. n. 10/2016, art. 1.
(4) Comma modificato dalla l.r. n. 10/2016, art. 1
(5) Comma modificato dalla l.r. n. 10/2016, art. 1.
(6) La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma. Sentenza  n. 110/2017 -Gazz. Uff. 17 maggio 2017, n. 20, prima serie speciale.
(7) La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma. Sentenza  n. 110/2017 -Gazz. Uff. 17 maggio 2017, n. 20, prima serie speciale.
(8) La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma. Sentenza  n. 110/2017 -Gazz. Uff. 17 maggio 2017, n. 20, prima serie speciale.


Art. 54

Miglioramento delle prestazioni assistenziali in favore di persone affette da morbo di Alzheimer


1. Al fine di assicurare nuove e migliori prestazioni alle persone affette da morbo di Alzheimer, le Asi provvedono a elaborare la stima del fabbisogno entro il 29 febbraio 2016 e ad aggiornarla entro il 31 dicembre di ogni anno. La Giunta Regionale, attraverso la proposta dell’Assessore al welfare, stanzia i fondi necessari alla contrattualizzazione e attivazione di servizi utili a ridurre sensibilmente le liste di attesa e a consentire l’offerta sul territorio in modo omogeneo.
 



Art. 55

Integrazione alla legge regionale 19 dicembre 2008, n.36


1. Al comma 8-bis dell’articolo 5 della legge regionale del 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), come aggiunto dall’articolo 7 della legge regionale del 1 agosto 2014, n.37 (Assestamento e prima variazione al bilanciodi previsione per l’esercizio finanziario 2014) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
“f-bis) fabbricato rurale - Gravina di Puglia (Bari).”.
2. Al comma 8-ter dell’articolo 5 della l.r. 36/2008, come aggiunto dall’articolo 7 della l.r. 37/2014, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
“f-bis) struttura turistica - Masseria pilota Agro polis - S. Giovanni Rotondo (Foggia).”.



Art. 56

Norme urgenti in materia di autorizzazioni al funzionamento di strutture socio assistenziali. Proroga delle autorizzazioni provvisorie di cui all’articolo 49 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavori, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse)


1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 4 della l.r. 14/2015 gli ambiti territoriali e i comuni prorogano, con apposito provvedimento, l’autorizzazione provvisoria fino al conclusione dei lavori di adeguamento e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2016, per tutte le strutture per cui, con lo stesso provvedimento, sia attestata, previa verifica, l’adeguatezza dei servizi prestati agli ospiti unitamente al rispetto delle norme di carattere generale, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza e il rispetto degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro.
2. Per ottenere la proroga dell’autorizzazione provvisoria di cui al comma 1, le strutture devono inoltre:
a) aver già ottenuto, con provvedimento espresso del comune competente, la proroga dell’autorizzazione provvisoria, nell’anno precedente;
b) dimostrare di aver avviato il cantiere di esecuzione dei lavori di adeguamento;
c) presentare apposita istanza corredata da crono-programma di attuazione dei lavori di adeguamento, a seguito della cui istruttoria i comuni adottano provvedimento espresso di proroga della autorizzazione provvisoria.
3. Le strutture in possesso di autorizzazione provvisoria, fino al conseguimento dell’autorizzazione definitiva e, comunque, fino al termine di cui al comma 1, assicurano continuità assistenziale agli utenti già presi in carico alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle medesime strutture è fatto divieto di effettuare nuovi inserimenti, anche in presenza di disponibilità di posti utente oggetto di accordo contrattuale o convenzionamento con l’azienda sanitaria locale ovvero con l’ente locale di riferimento.
4. La ASL di riferimento, dopo il 30 giugno 2016, verificato il mancato conseguimento dell’autorizzazione definitiva al funzionamento, revoca l’accordo contrattuale e riassegna i posti letto disponibili e la spesa corrispondente, secondo le procedure già prescritte dall’articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria).



Art. 57

Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40


1. All’ articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), dopo il comma 38 èinserito il seguente:
“38-bis. Salvo quanto previsto dal comma 38, il personale adibito al servizio integrazione scolastica di cui alla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l’integrazione scolastica degli handicappati), può essere assegnato dalle ASL, a invarianza di spesa, presso gli istituti scolastici qualora vi sia richiesta da parte del dirigente scolastico e atto di convenzionamento da parte del medesimo istituto.”.



Art. 58

Attuazione della legge regionale 12 febbraio 2014, n. 2


1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta deliberazione atta a fornire gli indirizzi attuativi della legge regionale 12 febbraio 2014, n. 2 (Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche), al fine di garantire l’omogeneità nell’organizzazione dell’erogazione dei farmaci in ambito ospedaliero e in ambito domiciliare, nonché a monitorare il consumo sul territorio regionale dei farmaci cannabinoidi.
 



Art. 59

Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19


1. Alla legge regionale 10 luglio 2006 n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), dopo l’ articolo 57 è inserito il seguente:
“Art. 57-bis.
(Standard formativi e profili professionali sociali)
1. E’ definito con apposito regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il contenuto professionale dei servizi socio assistenziali, socio educativi e sociosanitari e i relativi standard formativi, in coerenza con le modalità e i criteri definiti nel repertorio regionale dei profili professionali.”.



Art. 60

Disposizioni in favore del settore lattiero-caseario


1. Al fine di tutelare e valorizzare il latte pugliese e le produzioni derivanti dal settore lattiero-caseario  del territorio regionale, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’agricoltura istituisce un tavolo permanente con gli allevatori, i caseificatori, i commercianti, i produttori, la Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e tutti gli attori della filiera, per promuovere il consumo di latte a chilometro zero, al fine di sostenere quotazioni di mercato congrue, non inquinate da prodotti importati.
2. Per garantire ai consumatori l’origine del latte e la genuinità dei prodotti caseari pugliesi immessi sul mercato, la Giunta regionale promuove iniziative volte a garantire l’etichettatura trasparente del latte e di tutti i suoi derivati affinché siano specificate in etichetta le materie prime utilizzate e la loro rovenienza territoriale.



Art. 61

Valorizzazione dell’olio extravergine pugliese


1. Per tutelare e valorizzare l’olio extravergine di oliva pugliese, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’agricoltura, istituisce un tavolo permanente con la Grande Distribuzione Organizzata  (GDO), i produttori e tutti gli attori della filiera olivicola per promuovere il consumo dell’olio extravergineestratto da olive coltivate in Puglia, sostenendo quotazioni di mercato non inquinate da oli sofisticati e garantendo al consumatore origine e genuinità del prodotto.
 



Art. 62

Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2014, n. 35


1. Alla legge regionale 1 agosto 2014, n. 35 (Interventi regionali per la promozione dell’aggregazione di imprese agricole, della cooperazione per lo sviluppo del sistema agroalimentare e della pesca), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione Puglia, in attuazione dell’articolo 45 della Costituzione e dell’articolo 11dello Statuto regionale, promuove lo sviluppo della cooperazione in ambito della pesca, agricolo, forestale e rurale, riconoscendo a essa un ruolo essenziale per la crescita qualitativa, sostenibile e competitiva del settore agroalimentare, della pesca e delle aree rurali, costiere e marine del territorio regionale. La presente legge si propone di:
a) favorire l’aggregazione delle aziende agricole e della pesca che operano nella raccolta, condizionamento, lavorazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti della pesca, agricoli, zootecnici e forestali e nei servizi connessi;
b) favorire l’aggregazione di imprese cooperative per la realizzazione di progetti integrati di sviluppo anche mediante interventi finalizzati alla concentrazione dell’offerta e all’integrazione dei componenti delle diverse filiere agroalimentari e della pesca;
c) tutelare e migliorare il reddito degli imprenditori agricoli e della pesca;
d) accrescere l’efficienza e la competitività del sistema agroalimentare e della pesca;
e) promuovere la trasformazione e commercializzazione, nonché la ricerca e applicazione della tracciabilità analitica di prodotti pugliesi agricoli e della pesca di qualità;
f) implementare innovazione di prodotto e di processo nelle strutture agroalimentari e della pesca, anche mediante l’utilizzo delle più moderne tecnologie e un rapporto sinergico con il sistema della conoscenza;
g) migliorare lo stato patrimoniale delle cooperative agricole e della pesca con mirate azioni di carattere finanziario;
h) promuovere il consumo di prodotti della pesca, agricoli, agroindustriali e zootecnici del territorio e, in particolare, quelli ottenuti con metodi che salvaguardino l’ambiente e la salute degli agricoltori, degli operatori della pesca e dei consumatori;
i) sostenere l’adozione di strategie comuni alle varie componenti delle filiere agroalimentari e della pesca per sistemi di qualità, tracciabilità e rintracciabilità innovativi;
j) sostenere progetti innovativi sotto il profilo organizzativo, in grado di razionalizzare i processi produttivi all’interno delle filiere di prodotto e migliorarne l’efficacia del profilo economico;
k) sostenere interventi di formazione e aggiornamento del personale delle cooperative agricole e della pesca, finalizzati all’acquisizione e perfezionamento delle competenze tecniche e delle
capacità gestionali e manageriali;
I) favorire l’accesso al credito delle cooperative agricole e della pesca;
m) sostenere con azioni proprie gli operatori della pesca, agricoli, zootecnici e forestali in crisi.”;
b) alla fine del comma 1 dell’articolo 2 sono aggiunte le seguenti parole: “nonché i singoli operatori del settore della pesca, agricoli, zootecnici e forestali interessati da momentanea crisi del settore di appartenenza.”;
c) dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 2, è aggiunta la seguente : “d-bis) che svolgono attività, dichiarata in crisi,da almeno dieci anni.”;
d) al comma 1 dell’articolo 3, la parola: “agricole” è sostituita dalle seguenti : “della pesca, agricole, zootecniche e forestali.”;
e) dopo lalettera e) del comma 1, dell’articolo 4, è aggiunta la seguente :
“e-bis) operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei natanti e dei mezzi che consentono lo svolgimento delle attività di settore;”.



Art. 63

Modifiche all’articolo 46 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14


1. L’articolo 46 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003),è sostituito dal seguente:
“Art.46
(Recupero anticipazioni concesse a organismi cooperativi e società miste)
1. Persistendo le condizioni di grave crisi finanziaria, è autorizzata la possibilità, da parte del dirigente competente, previa verifica della capacità di rimborso, di prevedere il rientro del residuo debito per sorte capitale in rate costanti annuali per un periodo massimo di dieci anni con l’applicazione di interessi pari al tasso legale vigente. Potranno essere intraprese eventuali azioni esecutive solo dopo il mancato pagamento di almeno due rate consecutive.
2. Le azioni giudiziarie ed esecutive in corso intraprese dall’ex ERSAP e/o Assessorato all’agricoltura sono sospese nei confronti dei soggetti interessati la cui domanda sia stata accolta.



Art. 64

Istituzione di una Commissione consiliare speciale per /’armonizzazione, la semplificazione e l’organizzazione in Testi Unici del complesso delle leggi vigenti nella Regione Puglia 


1. E’ istituita una Commissione consiliare speciale per l’armonizzazione, la semplificazione e l’organizzazione  in Testi Unici del complesso delle leggi vigenti nella Regione Puglia. Compito specifico della Commissione è quello di analizzare le leggi regionali vigenti al fine di coordinare tra loro, semplificarle, armonizzarle con le leggi nazionali, proporre l’abrogazione di norme vetuste, redigere Testi Unici.
2. La Commissione è composta da dodici consiglieri regionali, di cui sette in rappresentanza della maggioranza e cinque in rappresentanza della minoranza del Consiglio regionale ai quali nulla è dovuto per l’espletamento del mandato. La Commissione può agire anche attraverso la costituzione di sottocommissioni. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede alla costituzione e all’insediamento della Commissione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge assicurando il supporto amministrativo e tecnico-giuridico dell’Ufficio legislativo del Consiglio.
3. La Commissione speciale per lo svolgimento del mandato di cui alla presente legge, ha la facoltà di chiedere l’intervento del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori competenti, nonché degli uffici degli stessi Assessorati, di rappresentanti e dirigenti delle amministrazioni locali, di liberi professionisti e di imprenditori. La Commissione ha inoltre mandato a intrattenere interlocuzione con rappresentanti di istituzioni ed enti al fine di acquisire elementi utili al raggiungimento degli obiettivi prefissati. La Commissione inoltre può acquisire tutti gli atti deliberativi e preparatori che ritiene opportuno, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio.
4. La Commissione si riunisce di norma una volta alla settimana, delibera a maggioranza dei membri presenti all’atto della votazione e nella sua prima riunione, elegge a scrutinio segreto un presidente tra i componenti delle minoranze, un vice presidente e un segretario . Per la prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta e per la successiva la maggioranza semplice.
5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, assistito dal Segretario e in caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. L’avviso di convocazione con l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è comunicato ai componenti dellé1 Commissione almeno due giorni prima della riunione.
6. La Commissione termina i suoi lavori entro e non oltre otto mesi dalla sua costituzione. Al termine dei lavori la Commissione redige e approva una relazione finale da trasmettere al Consiglio regionale. I commissari dissenzienti possono redigere una o più relazioni di minoranza.
7. Il risultato di riordino delle leggi regionali esitato dai lavori della Commissione sono trasmessi al Presidente del Consiglio e, suo tramite, al Presidente della Giunta regionale per un esame di merito al cui termine, contenuto in quattro mesi, sarà sottoposto alla valutazione del Consiglio regionale.



Capo III

Disposizioni finali





Art. 65

Norma di rinvio


1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018.
 
T A B E L L A
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
 
(in milioni di euro)
Settori di intervento                                                   2016      2017     2018
Ragioneria (mutui)                                                      230       125       120
Ragioneria (ruoli S.F.)                                                    1           1          0
Edilizia Residenziale                                                       1           1          1



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
 
 INDICE
TITOLO I- DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE
Art. 1 Spesa a carattere pluriennale
Art. 2 Cofinanziamento regionale dei programmi comunitari
TITOLO II - NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO
Capo I - Disposizioni di rilievo finanziario
Art. 3 Risorse aggiuntive correnti a favore del Servizio Sanitario Regionale
Art. 4 Disposizioni in materia di attività residenziali extra-ospedaliere
Art . 5 Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45
Art. 6 Disposizioni in materia di professioni turistiche
Art . 7 Disposizioni in materia di gestione e manutenzione del sistema informativo regionale turistico
Art . 8 Disposizioni in materia di gestione di infrastrutture e servizi digitali regionali e per la copertura dei costi di gestione d’esercizio non certificabili sui fondi strutturali comunitari
Art. 9 Disposizioni in materia di promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale
Art . 10 Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2012, n. 27
Art. 11 Cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020
Art . 12 Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31
Art. 13 Disposizioni in materia di esercizio di funzioni agli enti locali
Art . 14 Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34
Art. 15 Centrale regionale di controllo della circolazione delle merci pericolose
Art. 16 Interventi in materia di trasporto pubblico locale e regionale e modifiche all’articolo 12 della legge regionale 14 dicembre 2015, n.35
Art. 17 Finanziamento infrastrutture stradali a servizio dell’accesso al Polo Ospedaliero del Sud- Est barese
Art. 18 Contributi per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia
Art. 19 Finanziamento di interventi in materia di bonifiche ed irrigazione
Art . 20 Disposizioni in materia di gestione della rete Natura 2000
Art. 21 Disposizioni in materia di sostegno degli interventi di bonifica di aree comunali adibite ad impianti e/o discariche di rifiuti solidi urbani
Art. 22 Contributo straordinario per i maggiori oneri sostenuti dai comuni per trasferimento e conferimento dei rifiuti solidi urbani
Art. 23 Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18
Art. 24 Anno giubilare 2016 - Contributo straordinario per la traslazione temporanea di San Pio da Pietrelcina
Art. 25 Potabilizzazione sperimentale delle acque affinate ai sensi del decreto ministeriale 12  giugno 2003, n. 185
Art. 26 Disposizione di sostegno alla mitilicoltura
Art. 27 Finanziamento della legge regionale 20 maggio 2014, n. 23
Art. 28 Disposizione in materia di cofinanziamento degli interventi previsti dal decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185
Art. 29 Disposizione in materia di qualificazione ed efficienza della spesa pubblica regionale
Art. 30 Interventi in materia di sicurezza del cittadino - articolo 16 del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
Art. 31 Fondo regionale globale antiusura ed antiracket - spese per contributi alle famiglie
Art. 32 Disposizioni in materia di protezione civile. Progetto Protezione civile SMART Puglia
Art. 33 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Art. 34 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente
Art. 35 Disposizioni per il Segretario particolare del Presidente del consiglio regionale e ulteriori modifiche alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18
Art. 36 Contributo straordinario per attività di studio e analisi dei laghi di Lesina e Varano
Art. 37 Interventi finalizzati a contrastare il fenomeno del caporalato e del lavoro nero in agricoltura
Art. 38 Attuazione del controllo funzionale delle macchine irroratrici nell’ambito del PAN
Art. 39 Misure di competenza dell’osservatorio fitosanitario
Art. 40 incremento contributi ai sensi della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 39
Art. 41 Interventi a sostegno della lettura e della filiera del libro
Art. 42 Disposizioni in materia di monitoraggio ambientale
Art. 43 Rafforzamento dei controlli sulle filiere agroalimentari
Art. 44 Valorizzazione e recupero dei trabucchi nella regione Puglia
Art. 45 Finanziamento in territori con limitata attività di ricerca
Art. 46 Costituzione fondo per anticipazione dell’IVA
Capo II- Disposizioni ordina mentali e diverse
Art. 47 Disposizioni ordinamentali
Art. 48 Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 19 novembre 2015, n. 33
Art. 49 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 22
Art. 50 Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45
Art. 51 Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2015, n. 16
Art. 52 Modifiche all’articolo 1-quinquies della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7
Art. 53 Disposizioni per le Aziende sanitarie locali
Art. 54 Miglioramento delle prestazioni assistenziali in favore di persone affette da morbo di Alzheimer
Art. 55 Integrazione alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36
Art. 56 Norme urgenti in materia di autorizzazioni al funzionamento di strutture socio-assistenziali. Proroga delle autorizzazioni provvisorie di cui all’articolo 49 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19
Art. 57 Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40
Art. 58 Attuazione della legge regionale 12 febbraio 2014, n. 2
Art. 59 Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19
Art. 60 Disposizioni in favore del settore lattiero-caseario
Art. 61 Valorizzazione dell’olio extravergine pugliese
Art. 62 Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2014, n. 35
Art. 63 Modifiche all’articolo 46 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14
Art. 64 Istituzione di una Commissione consiliare speciale per l’armonizzazione, la semplificazione  e l’organizzazione dei Testi Unici del complesso delle leggi vigenti nella Regione Puglia
Capo III Disposizioni finali
Art. 65 Norma di rinvio