Legge Regionale 5 luglio 2016, n. 17

Riconoscimento, valorizzazione e sostegno della funzione socioeducativa delle attività di oratorio 



Art. 1

Finalità e oggetto


1. La Regione Puglia, in ottemperanza ai principi generali della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), della legge 1 agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo), e della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali per la dignità e ii benessere delle donne e degli uomini di Puglia), riconosce la funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, dall’ente parrocchia, dagli istituti religiosi e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio.
2. Le attività di oratorio si inseriscono nel sistema integrato dei servizi per le persone e per le comunità quali strumenti di aggregazione socioeducativa delle comunità locali, e sono rivolte alla promozione, all’accompagnamento e al sostegno della crescita armonica dei minori, degli adolescenti, dei giovani, delle persone con disabilità, e delle famiglie che vi accedono spontaneamente.
 



Art. 2

Partecipazione ad organismi regionali e territoriali


1. Nel rispetto di quanto già previsto all’articolo 21 della l.r. 19/2006, la Regione, in fase di elaborazione del Piano regionale delle politiche sociali triennale, invita la Regione ecclesiastica Puglia, le organizzazioni che rappresentano gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, a far parte degli appositi tavoli di programmazione partecipata, mediante rappresentanti da loro designati.
2. Analogamente i comuni associati in ambiti territoriali sociali, ai sensi dell’articolo 5 della I.r. 19/2006, coinvolgono gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, effettivamente operativi nel territorio dell’ambito, che intervengono tramite le diocesi, le province degli istituti religiosi e le organizzazioni di altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, nella attività di progettazione partecipata degli interventi e dei servizi che concorrono alla formazione del rispettivo Piano sociale di zona triennale



Art. 3

Progetti e sostegno alla realizzazione


1. La Regione riconosce, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della I. 328/2000, e dell’articolo 21 della l.r. 19/2006, la titolarità delle parrocchie, degli istituti religiosi e degli altri enti religiosi e di culto riconosciuti dallo Stato a presentare programmi, azioni e interventi per la promozione della famiglia, per l’accompagnamento e il supporto della crescita armonica dei minori e dei giovani, per prevenire e contrastare la discriminazione, la devianza minorile, il disagio sociale di adulti in difficoltà e dei nuclei familiari, per sostenere le responsabilità genitoriali, per promuovere le relazioni d’aiuto nella comunità locale, per favorire l’interculturalità e l’interreligiosità, per offrire opportunità di accesso ad attività motorie, sportive e ludico-ricreative per l’aggregazione giovanile e la promozione dei corretti stili di vita.
2. Gli enti locali possono individuare i soggetti di cui all’articolo 1 quali soggetti cui affidare in comodato d’uso gratuito beni mobili e immobili di proprietà o confiscati per la rifunzionalizzazione e la finalizzazione per attività sociali e socioeducative, anche attraverso l’accesso a finanziamenti regionali vincolati e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di trasparenza, efficienza ed economicità.



Art. 4

Protocollo d’intesa


1. Per le finalità di cui all’articolo 1 e per la realizzazione dei progetti di cui all’articolo 3 e per definire specifici ambiti di intervento e criteri di selezione degli enti religiosi e di culto riconosciuti dallo Stato, la Regione si impegna a sottoscrivere un apposito protocollo d’intesa con la Regione ecclesiastica Puglia.
2. II Protocollo di intesa definisce tra l’altro le modalità per:
a) favorire il funzionamento delle strutture in cui si svolgono le attività di oratorio;
b) sostenere la formazione degli operatori;
c) incentivare la ricerca e la sperimentazione di attività e metodologie di intervento, soprattutto a carattere innovativo.



Art. 5

Convenzioni


1. I soggetti che possono beneficiare degli interventi della Regione Puglia, di cui alla presente legge, accedono al finanziamenti resi disponibili sulla base di presentazione di specifici progetti in ossequio alle procedure, alle modalità e agli adempimenti definiti nei rispettivi avvisi pubblici per la selezione degli interventi nell’ambito di linee di attività a regia regionale.
2. Nell’ambito degli obiettivi fissati nel Piano regionale delle politiche sociali e nei Piani sociali di zona, di cui alla l.r. 19/2006, i comuni associati possono stipulare convenzioni con le diocesi e le province degli istituti religiosi, quali soggetti di coordinamento degli enti ecclesiastici presenti nei comuni interessati e con gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, che risultino operativi nei settori di cui all’articolo 1, comma 2, da almeno un anno, per concorrere al potenziamento della rete formale dei servizi alle persone e alle comunità e per lo svolgimento di attività di utilità sociale, nonché per la partecipazione alla amministrazione condivisa di beni comuni.
3. I rapporti fra istituzioni pubbliche e oratori sono disciplinati secondo le disposizioni di cui all’articolo 5 della I. 328/2000 nonché dall’articolo 21 della l.r. 19/2006 e dall’articolo 21 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4, come modificato dall’articolo 5 del regolamento regionale 7 agosto 2008, n 19.



Art. 6

Norma finanziaria


1. Per far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, compresi quelli previsti dal protocollo di intesa e dalle convenzioni, si fa riferimento alle linee ordinarie di finanziamento per la promozione delle attività sportive, per l’infrastrutturazione sociale e per la promozione di iniziative di animazione territoriale, di innovazione sociale, di inclusione sociale attiva a valere su altre risorse nazionali e comunitarie di competenza regionale e di competenza dei comuni associati in ambiti territoriali sociali.



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.