Legge Regionale 17 agosto 2016, n. 19 Istituzione di una Commissione speciale d'indagine sulle proroghe dei servizi esternalizzati nella sanità pugliese 
  Art. 1Istituzione e finalità 1. È 
istituita una Commissione consiliare d’indagine ex  articolo 
31, legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia) 
sulle proroghe dei servizi esternalizzati nella sanità pugliese al fine di 
verificare modalità di implementazione dei bandi di gara, sul perché degli 
annullamenti e delle revoche di gare in atto, quasi concluse e aggiudicate 
provvisoriamente, sulle mancanze di pubblici amministratori e funzionari e sui 
danni erariali consumatisi. 
  
  Art. 2Composizione e insediamento 1. La 
Commissione è composta da nove Consiglieri regionali, di cui cinque in 
rappresentanza della maggioranza e quattro in rappresentanza della minoranza del 
Consiglio regionale. 
2. 
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede alla costituzione e 
all’insediamento della Commissione entro il termine perentorio di quindici 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
 
  Art. 3Poteri 1. La 
Commissione di indagine, per lo svolgimento del mandato di cui alla presente 
legge, ha la facoltà di chiedere l’intervento del Presidente della Giunta 
regionale e degli assessori competenti, nonché degli uffici degli stessi 
assessorati, dei direttori generali e dirigenti delle aziende sanitarie, dei 
collegi dei sindaci revisori, dei componenti della rappresentanza dei sindaci, 
di rappresentanti e dirigenti sindacali, di liberi professionisti e di 
imprenditori. 
2. La 
Commissione può acquisire tutti gli atti deliberativi e preparatori che ritiene 
opportuno, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio. 
3. La 
Commissione delibera a maggioranza dei membri presenti all’atto della 
votazione. 
 
  Art. 4Elezione del Presidente - Validità delle riunioni 1. La 
Commissione, nella sua prima riunione, elegge a scrutinio segreto un presidente, 
un vice presidente e un segretario. Per la prima votazione è richiesta la 
maggioranza assoluta e per la successiva la maggioranza semplice. 
2. Il 
Presidente convoca e presiede la Commissione, assistito dal Segretario. 
3. In caso 
di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal 
Vice Presidente. 
4. La 
Commissione si riunisce di norma una volta alla settimana. 
5. L’avviso 
di convocazione con l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è comunicato 
ai componenti della Commissione almeno due giorni prima della riunione. 
 
  Art. 5Termine 1. La 
Commissione termina i suoi lavori entro e non oltre quattro mesi dalla sua 
costituzione. 
2. Al 
termine dell’indagine la Commissione redige e approva una relazione finale da 
trasmettere al Consiglio regionale. 
3. I 
commissari dissenzienti possono redigere una o più relazioni di minoranza. 
4. La 
presente legge non comporta oneri di spesa in quanto nulla è dovuto ai 
commissari per l’espletamento del mandato. 
 
  Disposizioni finali La presente 
legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per 
gli effetti dell’ art. 
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.È fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della 
Regione Puglia. 
 
  
                                
                                
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