Legge Regionale 15 febbraio 2016, n. 2

Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018



TITOLO I

NORME DI BILANCIO





Art. 1

Stato di previsione delle entrate


1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è approvato in euro 21.932.484.737,26 in termini di competenza e in euro 32.446.737.616,48 in termini di cassa per l’anno finanziario 2016, in euro 17.792.373.744,88 in termini di competenza per l’anno finanziario 2017 e in euro 16.913.012.120,28 in termini di competenza per l’anno finanziario 2018.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento, la riscossione ed il versamento nelle casse della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio finanziario 2016.



Art. 2

Stato di previsione delle entrate


1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui al d.lgs. 118/2011, è approvato in euro 21.932.484.737,26 in termini di competenza e in euro 32.446.737.616,48 in termini di cassa per l’anno finanziario 2016, in euro 17.792.373.744,88 in termini di competenza per l’anno finanziario 2017 e in euro 16.913.012.120,28 in termini di competenza per l’anno finanziario 2018.
2. E’ autorizzato l’impegno della spesa della Regione Puglia entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10 del d.lgs. 118/2011 in materia di impegno di spesa corrente.
3. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l’esercizio finanziario 2016 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui al comma 1.
4. A seguito di eventi intervenuti successivamente all’approvazione del bilancio, la Giunta regionale, nelle more della necessaria variazione di bilancio da parte del Consiglio regionale e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.
5 . Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti a carico della Regione da norme statali, la Giunta regionale può stabilire ulteriori vincoli e limitazioni all’impegno e al pagamento delle somme iscritte nello stato di previsione di cui al comma 1.



Art. 3

Allegati al bilancio


1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio :
a) il riepilogo generale delle entrate per titoli (allegato 1);
b) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli (allegato 2);
c) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per missioni (allegato 3);
d) il quadro generale riassuntivo (allegato 4);
e) il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (allegato 5);
f) l’elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 6);
g) l’elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 7);
h) la nota integrativa (allegato 8);
i) l’elenco delle spese del personale disaggregato su missioni e programmi (allegato 9).
j) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato A);
k) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio(allegato B);
I) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (allegato C);
m) il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato D).



Art. 4

Elenco delle spese obbligatorie


1. Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui all’elenco, allegato 6, contenente i capitoli che possono essere integrati ai sensi dei commi 1 e 2, articolo 48 del d.lgs. 118/2011.



Art. 5

Fondo di riserva per le spese obbligatorie


1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, missione 20, programma 1, titolo 1, è determinato per l’esercizio finanziario 2016 in euro 1 milione ed è gestito a termini dei commi 1e 2, articolo 48 del d.lgs. 118/2011.
 



Art. 6

Fondo di riserva per le spese impreviste


1. Il fondo di riserva per le spese impreviste, missione 20, programma 1, titolo 1, è determinato per l’esercizio finanziario 2016 in euro 7 milioni ed è gestito a termini dei commi 1e 2, articolo 48 del d.lgs. 118/2011.
 



Art. 7

Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari


1. Il fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari, missione 20, programma 3, titolo 1, è determinato per l’esercizio finanziario 2016 in euro 20 milioni ed è gestito a termini dell’articolo 2 della legge regionale, n. 1  “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 - 2018 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2016)”.



Art. 8

Fondo di riserva per la definizione delle passività potenziali


1. Il fondo di riserva per la definizione delle passività potenziali, missione 20, programma 1, titolo 1, è determinato per l’esercizio finanziario 2016 in euro 4 milioni è gestito a termini del comma 3, articolo 46 del d.lgs.118/2011.



Art. 9

Fondo crediti di dubbia esigibilità


1. Il fondo crediti di dubbia esigibilità, missione 20, programma 2, Titolo 1, è determinato in euro 19.607.578,09 per l’esercizio finanziario 2016, in euro 46.817.412,00 per l’esercizio finanziario 2017 e in euro 13.319.127,84 per l’esercizio finanziario 2018 per il fondo di parte corrente e in euro 0,00 per ciascun esercizio finanziario 2016-2018 per il fondo di parte capitale ed è gestito a termini dell’articolo 46 del d.lgs.118/2011, come da allegato C) alla presente legge, cui si aggiungono, nell’esercizio finanziario 2016, euro 13 milioni e 500 mila accantonati nel bilancio di previsione 2015 quale fondi svalutazione crediti (capitoli 1110065 e 1110066).



Art. 10

Fondo rischi per spese legali


1. Il fondo rischi per spese legali, missione 20, programma 1, titolo 1, è determinato per l’esercizio finanziario 2016 in euro 2 milioni ed è gestito a termini del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - allegato 4/2 al d.lgs.118/2011.



Art. 11

Fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio


1. Il fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, è determinato per l’esercizio finanziario 2016 in euro 9 milioni e 500 mila ed è gestito a termini dell’articolo 49 del d.lgs. 118/2011.



Art. 12

Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa


1. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, missione 20, programma 1,titolo 1, è determinato per l’esercizio finanziario 2016 in euro 1.630.212.696,66.



Art. 13

Utilizzo del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio finanziario 2015


1. Al bilancio di previsione 2016 il saldo finanziario presunto dell’esercizio finanziario 2015, pari a euro 2.388.908 .342,52, è applicato, al netto della quota accantonata di euro 506.337.113,01 relativa al fondo anticipazione di liquidità di cui all’articolo 1,commi da 698 a 700, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)) da ripianarsi ed utilizzarsi ai sensi rispettivamente dei commi 699 e 700 del predetto articolo 1, nei limiti dell’ammontare accantonato e vincolato per complessivi euro 682.901.022,62 derivante da somme finanziate da fondi vincolati e accantonamenti regolarmente stanziati nell’esercizio finanziario 2015. Il saldo applicato, ai sensi dell’articolo 42 del d.lgs. 118/2011, è utilizzato come segue:
a) per euro 123.079.672,42 alla missione 20, programma 1, titolo 1, “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti derivanti da risorse con vincolo di destinazione”, gestito ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. 118/2011;
[b) per euro 22.900.000,00 alla missione 20, programma 3, titolo 1, “Fondo per copertura rischi su garanzia prestata a favore di Acquedotto Pugliese S.p.A. su contratto di mutuo di 150 milioni di euro”, gestito ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 2012, n. 38 (Garanzia regionale a favore della Banca europea degli investimenti per la contrazione di mutuo da parte di Acquedotto pugliese S.p.A. destinato al programma di investimenti in opere del servizio idrico integrato - articolo 32 legge regionale 16 novembre 2001, n. 28);(1) 
[c) per euro 40 milioni alla missione 20, programma 3, titolo 2, “Fondo per la copertura rischi su anticipazione temporanea concessa a favore di Acquedotto pugliese S.p.A. per 200 milioni di euro (art. 49 l.r. assestamento 2014)”, gestito a termini dell’articolo 49 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 37 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014);(2) 
[d) per euro 10 milioni alla missione 20, programma 3, titolo 2, “Fondo per la copertura rischi su anticipazione temporanea concessa a favore di Aeroporti di Puglia S.p.A. per 50 milioni di euro (art. 49 l.r. assestamento 2014)”, gestito a termini dell’articolo 49 della l.r.37/2014;(3) 
[e) per euro 14.710.209,92 alla missione 20, programma 2, titolo 1, “Fondo crediti dubbia esigibilità, parte corrente”, gestito a termini dell’articolo 46 del d.lgs.118/2011 cui si aggiungono euro 13 milioni e 500 mila accantonati nel bilancio di previsione 2015 quale fondi svalutazione crediti (capitoli 1110065 e 1110066);(4) 
f) per euro 458.711.140,28 per spese di investimento finanziate con risorse con vincolo di destinazione.


(1) Lettera soppressa dalla l.r. n. 23/2016, art. 7, lett. c. I totali generali e parziali dello stato di previsione dell’entrata e della spesa sono conseguentemente rideterminati in riduzione per euro 101.110.209,92.
(2) Lettera soppressa dalla l.r. n. 23/2016, art. 7, lett. c. I totali generali e parziali dello stato di previsione dell’entrata e della spesa sono conseguentemente rideterminati in riduzione per euro 101.110.209,92.
(3)  Lettera soppressa dalla l.r. n. 23/2016, art. 7, lett. c. I totali generali e parziali dello stato di previsione dell’entrata e della spesa sono conseguentemente rideterminati in riduzione per euro 101.110.209,92.
(4) Lettera soppressa dalla l.r. n. 23/2016, art. 7, lett. c. I totali generali e parziali dello stato di previsione dell’entrata e della spesa sono conseguentemente rideterminati in riduzione per euro 101.110.209,92.


Art. 14

Attuazione del Titolo Il del decreto legislativo 23 giugno, n. 118


1. Per l’attuazione del Titolo II del d.lgs.118/2011, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per l’esercizio 2016, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l’iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.



Art. 15

Disposizioni relative all’accensione di anticipazioni di cassa


1. La Giunta regionale, nel rispetto dell’articolo 69 del d.lgs.118/2011, è autorizzata a disporre con proprio atto l’accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.



Art. 16

Erogazione al Consiglio regionale


1. I fondi stanziati nella missione 1, programma 1, titolo 1, dello stato di previsione della spesa, di pertinenza del Consiglio regionale sono messi a disposizione del Consiglio stesso, su richiesta del suo Presidente.



Art. 17

Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità


1. In relazione al disposto dell’articolo 74 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), l’importo dei crediti di natura non tributaria o la cancellazione dal conto dei residui, è confermato in euro 25.



Art. 18

Bilancio Pluriennale


1 È approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2016-2018, nelle risultanze di cui allo stato di previsione dell’entrata e allo stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge e predisposto secondo i criteri di cui al d.lgs. 118/2011.



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.