Anno 2016
Numero 29
Data 10/11/2016
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
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Legge Regionale 10 novembre 2016, n. 29

Istituzione di una Commissione regionale di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia



Art. 1

Istituzione di una Commissione regionale di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia


1. Ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 e successive modificazioni (Statuto della Regione Puglia) e dell’articolo 15 del regolamento interno del Consiglio regionale, è istituita una Commissione di studio e di inchiesta, denominata Commissione regionale di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia, con compiti di promozione della cultura della legalità, nonché con finalità conoscitive del fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso nel territorio regionale, dei suoi diversi profili di interesse, tra i quali quello dell’ambiente, delle possibili infiltrazioni negli enti locali e dei conseguenti riflessi sulle procedure degli appalti pubblici.



Art. 2

Composizione e funzionamento della Commissione


. Per la costituzione, la composizione, il funzionamento, discussione e processo verbale della Commissione, si applicano le norme del regolamento interno del Consiglio regionale previste per le commissioni.
2. La Commissione delibera con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri presenti.
3. Il Presidente, il vice Presidente e il :Segretario sono eletti dalla Commissione nella prima riunione a scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta per la prima votazione e con la maggioranza semplice per la successiva, e durano in carica per un periodo non superiore a un anno. All’esito dell’approvazione della relazione prevista dall’articolo 4, comma 3, si provvede al rinnovo dell’Ufficio di presidenza con le stesse modalità previste per la seduta di insediamento.
4. L’Ufficio di presidenza può disporre che la seduta non sia pubblica e la segretazione del verbale.
5. La Commissione ha la durata della legislatura in corso e di quella successiva. (1) 
6. Ai fini dell’applicazione del comma 5, il Presidente della Commissione può individuare personale non dirigenziale secondo le modalità previste dall’articolo 9 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 (Ordinamento degli Uffici e stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Puglia).
7. Con deliberazione dell’Ufficio di presidenza si provvede alla istituzione della struttura dirigenziale distaff, a supporto delle attività della Commissione, da ricoprire secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
8. La Commissione può nominare in qualità di consulenti della stessa e a titolo gratuito, magistrati, avvocati ed esperti nelle materie di competenza.


(1) Parole aggiunte dalla l.r. 35/2020 art. 19, comma 1.


Art. 3

Compiti e finalità


1. La Commissione è organo consultivo della Regione Puglia e in conformità alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 12 (Promozione della cultura della legalità, della memoria e dell’impegno) e alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 25 (Misure di prevenzione, solidarietà e incentivazione finalizzate al contrasto e all’emersione della criminalità organizzata e comune nelle forme dell’usura e dell’estorsione), ha come finalità quelle dell’approfondimento della conoscenza del fenomeno mafioso e di quello corruttivo e dell’adozione di iniziative che ne stimolino la riprovazione sociale e rafforzino altresì la cultura della legalità con il rifiuto di ogni attività corruttiva.
2. A tali fini la Commissione, in ambito regionale e in collegamento con la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, e con la Sezione sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale, istituita presso la Presidenza della Regione Puglia, ha compiti anche di monitoraggio delle azioni della criminalità organizzata di tipo mafioso, specie quelle connesse alla gestione dei rifiuti, al coinvolgimento delle cosiddette ecomafie e agromafie.
3. Eguali compiti ha la Commissione con riferimento al fenomeno corruttivo, specie quello connesso agli appalti e finanziamenti pubblici, in stretta collaborazione con il Responsabile anticorruzione della Regione Puglia e in collegamento con l’Autorità nazionale anticorruzione.



Art. 4

Attività di verifica e vigilanza


1. Nelle stesse materie e per le stesse finalità, la Commissione verifica in ambito regionale la congruità della normativa vigente e la sua idoneità a prevenire e reprimere comportamenti illeciti e formula proposte di carattere legislativo e amministrativo, mirate anche a realizzare un effettivo coordinamento delle iniziative della Regione e degli enti locali.
2. La Commissione, inoltre, vigila sulle attività dell’Amministrazione regionale e degli enti sottoposti al suo controllo e interviene con proposte sulle procedure degli appalti al fine di prevenire infiltrazioni mafiose.
3. Con cadenza annuale la Commissione, con apposta relazione del Presidente, riferisce al Consiglio regionale sulla propria attività e comunque in tutti i casi in cui lo ritenga necessario. La relazione deve essere contestualmente inviata alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere e all’Autorità nazionale anticorruzione.
4. Al termine della legislatura la Commissione dà atto dell’attività svolta in un rapporto conclusivo contenente raccomandazioni e proposte da consegnare al Consiglio e alla Giunta regionali nonché alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere dell’Autorità nazionale anticorruzione.



Art. 5

Poteri: facoltà di sollecitare attività ispettiva


1. Per l’espletamento dei suoi compiti la Commissione può sollecitare l’azione ispettiva degli organi competenti, mirata all’accertamento di specifiche irregolarità nei confronti delle attività dell’Amministrazione regionale e degli enti locali sottoposti alla vigilanza della Regione.
2. La segnalazione di cui al comma 1 è diretta al Presidente del Consiglio regionale e indica i motivi per i quali si ritenga necessario l’intervento.



Art. 6

Poteri: facoltà di richiedere audizioni e acquisire documenti


1. Previa intesa, la Commissione può richiedere l’audizione di amministratori pubblici, di rappresentanti degli enti locali, di organizzazioni imprenditoriali e di associazioni, di esponenti della magistratura, delle forze di polizia e di altri appartenenti all’apparato statale e può chiedere loro informazioni e copia di documenti ritenuti utili.
2. Le informazioni e i documenti inerenti alla giurisdizione penale devono essere richiesti, con istanza motivata, esclusivamente e direttamente all’autorità giudiziaria che li fornirà solo qualora non vi osti il segreto di indagine o comunque esigenze di segretezza.
3. Le iniziative e le proposte tese alla valorizzazione della cultura della legalità nel territorio regionale sono adottate anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con l’università.



Art. 6 bis

Indennità di funzione  (2) 


1. Al Presidente della Commissione è riconosciuta una indennità di funzione parametrata alla indennità percepita dai presidenti delle commissioni consiliari permanenti.
 
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante imputazione di euro 10 mila 800 sul bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, a valere sulla missione 1, programma 1, titolo 1, con contestuale prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie a valere sulla missione 20, programma 1, titolo 1.
 
3. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 si provvede mediante imputazione della somma di euro 14 mila sulla missione 1, programma 1, titolo 1, in termini di competenza, sul bilancio del Consiglio regionale”.


(2) Articolo aggiunto dalla l.r. 16/2024 ,art. 6, comma 1.


Disposizioni finali


La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.