Legge Regionale 9 dicembre 2016, n. 33
Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)
Art. 1Modifiche all’articolo
1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21
“Art. 1
1. Ai fini
della corretta applicazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27
giugno 1985, come codificata dalla direttiva 2011/92/UE del Consiglio del 21
maggio 1992, a sua volta modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento e
del Consiglio del 16 aprile 2014 e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del
21 maggio 1992 e della direttiva 2009/147/CEE del Parlamento e del Consiglio del
30 novembre 2009, sono assoggettate alle procedure di verifica di
assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove previsto, di
Valutazione di incidenza ambientale (VINCA) ai sensi delle disposizioni recate
dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e dal
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche),
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n. 120
(Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 8 settembre 1997, n.
357, concernente attuazione della direttiva 92/43/ CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche):
b) le
attività estrattive autorizzate ai sensi della
.l.r.
37/1985 con provvedimento formale conseguito a partire dal 3 luglio 1988
senza aver ottenuto motivato ed espresso provvedimento di VIA e, ove previsto,
di VINCA;
c) le
domande di rinnovo di autorizzazione all’esercizio di attività estrattive
autorizzate ai sensi della
l.r.
37/1985.2. Ai fini dell’avvio delle procedure gli interessati devono
presentare istanza di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA e, ove
previsto, di VINCA, dando evidenza al Servizio regionale attività estrattive
dell’avvenuto deposito della suddetta istanza entro il termine di centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo. In assenza del
predetto adempimento l’attività estrattiva è da intendersi sospesa ad ogni
effetto di legge, fino ad avvenuto adempimento.
3. I
procedimenti avviati ai sensi del comma 2 sono di competenza della Regione
Puglia e sono finalizzati, in particolare, a individuare misure di mitigazione
degli impatti ed eventuali interventi di compensazione ambientale, tenuto conto
anche della loro sostenibilità economico-finanziaria in relazione all’attività
esistente.”.