Anno 2016
Numero 33
Data 09/12/2016
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
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Legge Regionale 9 dicembre 2016, n. 33

Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)



Art. 1

Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21


1. L’articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva) è sostituito dal seguente:
“Art. 1
1. Ai fini della corretta applicazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come codificata dalla direttiva 2011/92/UE del Consiglio del 21 maggio 1992, a sua volta modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento e del Consiglio del 16 aprile 2014 e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e della direttiva 2009/147/CEE del Parlamento e del Consiglio del 30 novembre 2009, sono assoggettate alle procedure di verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove previsto, di Valutazione di incidenza ambientale (VINCA) ai sensi delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/ CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche):
a) le attività estrattive in esercizio ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 (Norme per la disciplina dell’attività delle cave), in attesa di conseguire il formale provvedimento;
b) le attività estrattive autorizzate ai sensi della .l.r. 37/1985 con provvedimento formale conseguito a partire dal 3 luglio 1988 senza aver ottenuto motivato ed espresso provvedimento di VIA e, ove previsto, di VINCA;
c) le domande di rinnovo di autorizzazione all’esercizio di attività estrattive autorizzate ai sensi della l.r. 37/1985.2. Ai fini dell’avvio delle procedure gli interessati devono presentare istanza di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA e, ove previsto, di VINCA, dando evidenza al Servizio regionale attività estrattive dell’avvenuto deposito della suddetta istanza entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo. In assenza del predetto adempimento l’attività estrattiva è da intendersi sospesa ad ogni effetto di legge, fino ad avvenuto adempimento.
3. I procedimenti avviati ai sensi del comma 2 sono di competenza della Regione Puglia e sono finalizzati, in particolare, a individuare misure di mitigazione degli impatti ed eventuali interventi di compensazione ambientale, tenuto conto anche della loro sostenibilità economico-finanziaria in relazione all’attività esistente.”.



Disposizioni finali


La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.