Legge Regionale 9 dicembre 2016, n. 37 Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e alla legge regionale 15
Art. 1Modifiche all’articolo
3 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14
a)
all’alinea dopo le parole “Possono essere ampliati” sono aggiunte le seguenti:
“per una sola volta”;
b) le
parole alfanumeriche: “pari a 500 m3” sono sostituite dalle seguenti: “pari a
1000 m3”;
c) le
parole: “con esclusione degli edifici non residenziali ubicati nelle zone
territoriali omogenee D) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministero dei
lavori pubblici 1444/1968” sono soppresse.
Art. 2Modifiche all’articolo
4 della l.r. 14/2009
b) al comma
3, come modificato dall’ articolo
8 della l.r. 28/2016, dopo le parole: “degli allineamenti dei manufatti
preesistenti” sono aggiunte le seguenti: “limitatamente alla sagoma
preesistente.”
Art. 3Modifiche all’articolo
5 della l.r. 14/2009
b) dopo il
comma 6 bis, aggiunto dall’ articolo
4 della l.r. 21/2011, è aggiunto il seguente: “6 bis 1. Gli interventi
relativi a edifici di cui al comma 6 bis possono essere realizzati dai
proprietari delle singole unità immobiliari previo deposito di perizia giurata
da redigersi a cura di tecnico abilitato, attestante che l’ampliamento rientra
nel limite della volumetria spettante al singolo proprietario, in applicazione
delle vigenti tabelle millesimali relative al valore condominiale delle unità
costituenti l’intero edificio.”.
Art. 4Modifiche all’articolo
6 della l.r. 14/2009
a) al
termine della lettera b) del comma 1, come modificato dall’ articolo
4, della l.r. 33/2015, è aggiunto il seguente periodo: “, in tale ultimo
caso la proposta di strumento urbanistico esecutivo può prevedere gli incrementi
volumetrici previsti dalla presente legge;”;
b) la
lettera g) del comma 1 è soppressa;
c) al comma
2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
“c
bis. L’individuazione di ambiti territoriali nonché di immobili ricadenti in
aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del Piano paesaggistico
territoriale regionale (PPTR), approvato con deliberazione di Giunta regionale
n. 176/2015, nei quali consentire, secondo gli indirizzi e le direttive del
PPTR, gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge,. purché
gli stessi siano realizzati, oltre che alle condizioni previste dalla presente
legge, utilizzando per le finiture, materiali e tipi architettonici legati alle
caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei
luoghi;”.
Art. 5Modifiche all’articolo
7 della l.r. 14/2009
“31
dicembre 2017”.
Art. 6Modifiche all’articolo
4 della legge regionale 15 novembre 2007, n. 33
b) il comma
4 bis, aggiunto dall’ articolo
1 della l.r. 16/2014 è sostituito dal seguente: “4 bis. Il recupero
abitativo dei sottotetti negli edifici condominiali è ammesso nel rispetto delle
norme che disciplinano il condominio negli edifici. In particolare, se il
sottotetto è parte comune, l’intervento sarà ammissibile previa deliberazione
condominiale ai sensi dell’articolo 1117-ter del codice civile, approvato con
regio decreto 196 marzo 1942, n. 262; se il sottotetto è di proprietà
individuale, l’intervento sarà ammissibile previo assolvimento dell’obbligo di
comunicazione di cui all’articolo 1122, II° comma, del c.c.”.
Disposizioni finali La presente
legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’ articolo
53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della
Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
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