Regolamento Regionale 14 marzo 2016, n. 4 Modifiche al Regolamento regionale n. 9 del 26 maggio 2009, Premio “Apulia” per opere di architettura contemporanea o di urbanistica. Adozione definitiva.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE: VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato
dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce
al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 134 de l
23/02/2016 di ado zione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:
Art. 1Il premio “Apulia” La frase “Altre menzioni speciali e riconoscimenti saranno,
eventualmente, messi a disposizione da Patrocinatori e Sponsor” è sostituita
dalle seguenti “Altre menzioni speciali e riconoscimenti potranno essere
messi a disposizione da Patrocinatori e Sponsor o individuati dalla Regione in
aggiunta alle Sezioni precedenti in ragione di particolari attività da
riconoscere e valorizzare”
Art. 2Consistenza dei premi Le parole “una targa di argento e da un premio in de naro”
sono sostituite dalle parole “un premio”.
L’ articolo
3 “Modalità e condizioni di partecipazione”, l’ articolo
4 “Modalità d’iscrizione e materiali da presentare” e l’ articolo
5 “Consegna dei materiali” sono soppressi e sostituiti dal seguente:
Art. 3
Modalità di espletamento del Premio
La struttura regionale competente emana, in occasione di ogni
edizione, il bando di partecipazione del premio Apulia fissando l’ammontare del
premio, i contenuti del progetto da allegare alla domanda di partecipazione e le
modalità di consegna della stessa.
Le candidature al Premio devono essere effettuate dai Comuni nel
cui territorio le opere siano state realizzate. La segnalazione può essere
effettuata anche dal progettista, dal committente o dal proprietario.
Le opere di architettura contemporanea o di urbanistica devono
essere state progettate da un architetto o da un ingegnere edile libero
professionista o da gruppo di progettazione ed essere state completate nel
quinquennio precedente.
La candidatura avviene mediante invio, alla struttura regionale
competente, entro i termini previsti dal Bando, di una domanda d’iscrizione, i
cui contenuti verranno indicati nel bando di partecipazione.
La Regione potrà avvalersi, per l’organizzazione del Premio e per
la diffusione dei risultati, della
collaborazione di altri soggetti, pubblici e privati,
associazioni, ecc..
L’ art.
7 “Commissione” è soppresso e sostituito dal seguente
articolo :
Art. 4 Commissione
La Commissione giudicatrice, presieduta dal Presidente della
Giunta Regionale o suo delegato, è così composta:
- n.2 personalità della cultura, esperti nelle discipline
architettoniche e urbanistiche designati dal
Presidente della Giunta Regionale,
- n.2 esperti individuati dalla Regione sulla base delle
segnalazioni effettuate dalle Università pugliesi;
- n.1 esperto individuato dalla Regione sulla base delle
segnalazioni ricevute dagli Ordini Professionali degli Architetti della
Puglia;
- n.1 esperto, individuato dalla Regione sulla base delle
segnalazioni ricevute dagli Ordini Professionali degli Ingegneri della
Puglia
Qualora le designazioni non pervengano in tempo utile, la nomina
sarà comunque effettuata dalla Regione.
I Commissari espletano il loro incarico a titolo gratuito e non
hanno diritto ad alcun compenso. La commissione giudicatrice esprimerà il
verdetto a maggioranza dei voti dei presenti.
La commissione giudicatrice potrà tenere in considerazione
particolari valori aggiunti alla progettazione quali la biocompatibilità, l’uso
attento delle risorse energetiche e ambientali, la spinta alla ricerca e
all’innovazione, in considerazione delle peculiari caratteristiche del
territorio e del paesaggio della Puglia.
I nominativi dei vincitori saranno resi pubblici in occasione
della cerimonia di premiazione a cui sarà data la massima visibilità attraverso
gli organi di informazione.
Gli articoli
8 “Mostra delle opere” e 9
“Pubblicazione dei materiali e diffusione del premio” sono
soppressi .
L’ art.
9 “Pubblicazione dei materiali e diffusione del premio” è
integralmente riportato all’art. 5 “Pubblicazione dei materiali e
diffusione del premio”
L’ art.
10 “Restituzione dei materiali” è integralmente riportato
all’art. 6 “Restituzione dei materiali”
L’ art.
11 “Informazioni” è soppresso
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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