Regolamento Regionale 10 giugno 2016, n. 7 MODIFICHE
ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO REGIONALE DEL 12 DICEMBRE 2011 n. 26
RECANTE “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o
assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000
A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. ( Attuazione
dell’ art. 100, comma 3 del D.Lgs 152/06 e SS.MM.II)”.
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE: VISTO l’art.
121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22
novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTA la
Delibera di Giunta Regionale n. 389 del 06/04/2016 di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE
REGOLAMENTO
Art. 1(Finalità) Il presente
regolamento, in applicazione delle disposizioni contenute nel D.Igs. n. 152/2006 art. 100 comma 3, modifica ed integra il Regolamento Regionale n. 26
del 12.12.2011 recante “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche
o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000.A.E.,
ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. “.
Art. 2(Modifiche all’Art.1) Al comma 1
dell’articolo 1 “Campo di applicazione e finalità”, le parole “gli
scarichi” sono sostituite con le parole “la gestione”.
Art. 3(Integrazioni all’Art.
2)
“t) gestione di
acque reflue domestiche e assimilate: trattamento e
scarico delle acque reflue domestiche e assimilate ovvero deposito temporaneo
delle stesse; u) deposito
temporaneo: stoccaggio di acque reflue in vasche a
tenuta stagna nel luogo in cui sono state prodotte, in attesa di smaltimento
attraverso conferimento a ditta autorizzata ai sensi della normativa vigente in
materia di rifiuti; v) Autorità
competente: soggetto preposto al rilascio
dell’autorizzazione allo scarico.”
Art. 4(Modifiche all’Art. 3) Al comma 1
dell’articolo 3 “Acque reflue assimilate alle domestiche” le parole “disciplina
degli scarichi e delle autorizzazioni” sono sostituite con le parole “gestione
delle acque reflue”.
Art. 5(Modifiche e
integrazioni all’Art. 5) All’articolo 5 “Calcolo
degli abitanti equivalenti”, al comma 2 il valore “200” è sostituito
dal valore “120”.
Dopo il comma 3 è
aggiunto il seguente comma:
“3 bis) Qualora
non sia possibile identificare il carico in A.E. in modo diretto riconducendosi
ai criteri di cui al comma 2, è possibile determinare il carico in A.E. sulla
base della dotazione idrica valutata secondo i criteri tecnici utilizzati per
la progettazione e dettati dalla letteratura di riferimento, scomputando i
volumi che non saranno scaricati in ragione della tipologia delle attività
svolte.”
Art. 6(Modifiche all’Art. 6) Al comma 7
dell’articolo 6 “Tipologie di trattamenti e limiti allo scarico” dopo le
parole “I titolari degli scarichi possono proporre” sono inserite le
seguenti: “all’Autorità competente”.
Art. 7(Modifiche all’Art. 7) All’articolo 7
“Disposizioni generali”, al comma 2 prima delle parole “la domanda di
autorizzazione agli scarichi” sono inserite le parole: “Fatto salvo
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59”.
Il comma 5 è sostituito
dal seguente:
“5. E’ altresì
consentita - in deroga - la gestione delle acque reflue domestiche e assimilate
mediante deposito temporaneo dei liquami prodotti e successivo smaltimento degli
stessi, laddove ricorrano le condizioni stabilite nel successivo articolo 10
bis.”
Art. 8(Modifiche all’Art. 8) All’articolo 8 “Autorizzazione
allo scarico”, al comma 8 prima delle parole “l’autorizzazione è valida”
sono inserite le parole: “Al di fuori dell’ambito di applicazione
dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di cui al D.P.R. 13 marzo 2013,
n. 59”.
Art. 9(Inserimento dell’Art.
10 bis) Dopo l’articolo 10 “Revoca
dell’autorizzazione” è inserito il seguente art. 10 bis con la relativa
nota 3 al comma 1:
“Art. 10 bis (Deroga ai trattamenti
appropriati. Deposito temporaneo acque reflue.) 1.
il deposito temporaneo delle acque reflue non è consentito per nuove
costruzioni. Per
insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento
e di consistenza fino a 20 A.E., qualora risulti manifesta l’impossibilità
tecnica di provvedere all’adeguamento o di realizzare l’impianto di trattamento
appropriato conformemente al presente regolamento, è possibile prevedere - quale
deroga al trattamento appropriato - il deposito temporaneo delle acque reflue. Il deposito temporaneo
dei liquami mediante utilizzo di vasche a tenuta, con estrazione periodica ed
idoneo smaltimento degli stessi-3, deve rispettare i sistemi di gestione e le
caratteristiche costruttive di cui all’allegato 4 - punto 4.1. 2.
Ai fini della deroga al trattamento appropriato, il produttore del refluo deve
inoltrare apposita comunicazione all’Autorità competente. La comunicazione deve
essere corredata da relazione asseverata, redatta da tecnico abilitato,
comprovante le circostanze tecniche che rendono impossibile l’adeguamento % la
realizzazione del trattamento secondo le disposizioni del presente regolamento,
nonché dalla ulteriore documentazione indicata nell’Allegato 6. L’Autorità
competente, a seguito di verifica, rilascia idoneo nulla osta entro 60 giorni
dalla ricezione della medesima. In assenza di pronuncia, il nulla osta si
intende acquisito. 3. Per gli insediamenti
esistenti di cui al punto 1. ricadenti in aree che, essendo incluse negli
agglomerati individuati nel vigente Piano regionale di Tutela delle Acque,
saranno servite da pubblica fognatura, la deroga assume carattere provvisorio,
nelle more della realizzazione della rete fognaria. L’efficacia del nulla osta
cessa al momento della realizzazione della pubblica fognatura e l’utenza dovrà
essere obbligatoriamente allacciata alla stessa, non potendo più essere
consentito il deposito temporaneo di acque reflue. L’allacciamento dovrà avvenire
nei tempi che saranno individuati dall’ufficio competente e secondo le modalità
previste dal soggettogestore. 4. Nei casi di cui al
precedente comma 3, qualora specifiche criticità territoriali rendano
impossibile il rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive di cui
all’allegato 4 — punto 4.1, è rimessa alle valutazioni dell’Autorità competente
l’eventuale rilascio di nulla osta al deposito temporaneo mediante opere con
caratteristiche tecnico-costruttive diverse, previo parere di compatibilità
igienico-sanitaria dell’ASL territorialmente competente, fermo restando il
rispetto delle finalità del presente regolamento e di ogni ulteriore
disposizione vigente in materia. 5. Il nulla osta al
deposito temporaneo delle acque reflue contiene le seguenti prescrizioni minime
per il produttore del refluo:
a) adempimenti
finalizzati a garantire nel tempo il corretto stato di conservazione,
manutenzione e funzionamento del sistema di stoccaggio, previo parere dell’ASL
territorialmente competente;
b) obbligo di notificare
all’Autorità competente ogni variazione della destinazione d’uso
dell’insediamento o l’incremento dell’attività che comporta un aumento del
carico organico espresso in abitanti equivalenti, tale da richiedere modifiche
al sistema di stoccaggio o da determinare il superamento della soglia di
applicabilità di 20 A.E., nonché il trasferimento della proprietà;
c) obbligo di allaccio
alla pubblica fognatura nel momento in cui vengono realizzati nuovi tratti
fognari nelle zone che attualmente ne sono sprovviste.
6. Il nulla osta al
deposito temporaneo deve essere revocato in caso di mancato rispetto alle
prescrizioni di cui al presente articolo. Prima della revoca, l’autorità
competente al controllo, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui al
successivo art. 12, procede alla diffida ed assegna un termine perentorio per
la regolarizzazione del sistema di stoccaggio delle acque reflue. Decorso tale
termine senza che l’interessato vi abbia provveduto, l’autorità competente
ingiunge l’immediata cessazione del deposito temporaneo. 7. Qualora si
manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente,
l’autorità competente dispone, contestualmente alla diffida di cui al comma
precedente, la sospensione dell’efficacia del nulla-osta per un tempo
determinato.” Nota 3: Si precisa che
le immissioni dei reflui domestici in c.d. vasche a tenuta con successivo
conferimento dei liquami ad un impianto di depurazione, pubblico o privato, non
costituiscono uno scarico bensì un conferimento di rifiuti liquidi, previsto
dall’art. 110 del D.Lgs. 152/2006. Conseguentemente, i reflui devono essere
gestiti e smaltiti come rifiuti, ai sensi della Parte IV dello stesso Decreto.
Art. 10(Modifiche e
integrazioni all’Art. 11) All’articolo
11 “Vigilanza e Controllo” al comma 1 dopo le parole “per insediamenti che
produrranno scarichi di acque reflue domestiche o assimilabili alle domestiche”
sono inserite le seguenti: “di consistenza superiore a 50 A.E.”.
Al
comma 2 dopo la parola “autorizzazioni” sono inserite le seguenti: “e/o nulla
osta”.
Dopo
il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
“6. Il controllo sul
successivo smaltimento dei fanghi da trattamenti appropriati e/o dei liquami da
stoccaggio, attraverso conferimento a ditta autorizzata, è soggetto alle
disposizioni della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 recante “Norme in materia di
gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”.”
Art. 11(Modifiche
all’art. 12)
“1. In caso di
violazione alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni
previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., rispettivamente nel Titolo V della
Parte Terza per gli scarichi, e nel Titolo VI della Parte Quarta per lo
smaltimento dei rifiuti.”
Art. 12(Modifiche e
integrazioni agli Allegati) Agli allegati, sono
apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
Nell’Allegato 1, il
titolo della Tabella A è sostituto come segue: “Reflui assimilabili alle acque
reflue domestiche”.
Nell’Allegato
2 “Tabella B — Limiti allo scarico per gli insediamenti isolati fino a
2.000 A.E.”, nella colonna “Tipologia insediamento isolato” la parola
“scarichi” è sostituita con la parola “reflui”.
L’intestazione
della quinta colonna è sostituita dalla seguente: “Trattamenti consigliati di
cui alla Tab. C”.
Nell’Allegato
4 “TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE ADOTTABILI COME TRATTAMENTI APPROPRIATI:
SPECIFICHE
TECNICHE”:
II paragrafo 1 “TRATTAMENTI
PRIMARI” è sostituito dal seguente:
“Le principali tecnologie che realizzano il
trattamento primario dei reflui, adottabili nell’ambito dei trattamenti
appropriati, così come previsti dalla precedente Tabella C, sono:
·
Fosse settiche di tipo tradizionale a due o tre
camere
·
Fosse settiche di tipo IMHOFF
Con l’adozione delle soluzione tecniche sopra
elencate si ottiene la sedimentazione del materiale grossolano trasportato
dal refluo oppure la separazione di materiale che tende ad affiorare: grasso,
olio, sapone ecc. In pratica il trattamento primario produce una chiarificazione
del liquame riducendone il carico inquinante. Il sedimento delle fosse
settiche può andare incontro a digestione anaerobica e deve essere
periodicamente asportato mediante autospurgo.
Per il corretto funzionamento dell’impianto, la
capacità delle fosse e pozzetti viene calcolata in base al numero di AE.
1.1. Fosse settiche di tipo tradizionale
Il trattamento dei liquami con fosse settiche
dovrà essere seguito da un adeguato processo di depurazione secondaria poiché
i rendimenti depurativi in ordine all’abbattimento del BOD5 e della carica
batterica sono piuttosto modesti attestandosi sul 30-40 %. I liquami
effluenti dalla vasca, inoltre, seppur caratterizzati da una minore
concentrazione di sostanze organiche, si trovano in condizioni di elevata
setticità. Tale condizione rende indispensabile sottoporre l’effluente ad un
processo di ossidazione tramite, ad esempio, trattamenti di fitodepurazione.
Le fosse settiche possono essere realizzate con elementi prefabbricati e
devono essere opportunamente impermeabilizzate e completamente interrate. Si
deve inoltre prevedere un tubo di ventilazione con caratteristiche tali da
evitare la diffusione di cattivi odori; dovranno inoltre essere dotate di
pozzetto con accesso dall’alto per l’ispezione della vasca e l’estrazione dei
fanghi. L’ubicazione deve essere esterna ai fabbricati e distante almeno 1
metro dai muri di fondazione e a non meno di 10 metri da qualunque pozzo,
condotta o altra fonte di estrazione/approvvigionamento di acqua potabile
interrate. Il dimensionamento deve tenere conto del volume di liquame
sversato giornalmente prevedendo un tempo di detenzione pari ad almeno 12 ore
e considerando un ulteriore volume per l’accumulo dei fanghi prodotti (5-10
litri per utente). L’estrazione del fango e della crosta deve essere
effettuata periodicamente, in genere da una a quattro volte all’anno in funzione
delle dimensioni della fossa.
1.2. Fosse settiche di tipo IMHOFF
Le vasche di tipo Imhoff possono essere utilizzate
in tutti i casi di insediamenti civili di consistenza inferiore a 5.000 mc;
sono caratterizzate dalla presenza di due comporti distinti (il primo detto
di sedimentazione ed il secondo di digestione) per liquame e fango,
consentendo un trattamento di chiarificazione e parziale stabilizzazione dei
reflui civili. L’ubicazione deve essere esterna agli edifici e distante
almeno 5 m dai muri perimetrali di fondazione e non meno di 20 m da condotte,
pozzi o serbatoi di acqua potabile interrati. Le vasche devono essere
interrate ed avere accesso dall’alto a mezzo di apposito vano ed essere
munite di tubo di ventilazione.
II dimensionamento sarà stabilito in funzione del
numero di utenti sulla base dei seguenti criteri:
Principali elementi per il
dimensionamento
|
N. utenti
(AE)
|
Volume
Sedimentazione
(mc)
|
Volume Digestione
(mc)
|
fino a 30
|
1
|
4
|
da 31 a 50
|
2
|
6
|
In particolare, le dimensioni saranno determinate
in maniera proporzionale al numero degli utenti.
Il fango verrà asportato con periodicità almeno
trimestrale ad opera di ditte autorizzate allo smaltimento.
Il liquame chiarificato verrà smaltito mediante
sub irrigazione.”
|
Nel paragrafo 2 “TRATTAMENTI
SECONDARI”, ai punti 2.1 “Subirrigazione” e 2.2 “Sub — Irrigazione Drenata”
il periodo “La falda a valle del sistema di dispersione, per una distanza di
almeno 100 m da essa, non potrà essere utilizzata per usi potabili o domestici,
o per l’irrigazione di prodotti da mangiare crudi”, è sostituito dal seguente:
“La
falda a valle del sistema di dispersione, per una distanza di almeno 100 m da
essa, non potrà essere utilizzata per usi domestici o per l’irrigazione di
prodotti da mangiare crudi a meno di accertamenti chimici e microbiologici
valutati caso per caso dall’autorità sanitaria.
L’utilizzo
ai fini potabili è, invece, soggetto alla normativa vigente in materia di acque
potabili ed, in particolare, alle prescrizioni del D. Lgs. 152/2006 e del regolamento
regionale 12/2011.”
II paragrafo 4 “TRATTAMENTI
IN DEROGA” è sostituito dal seguente:
“4.
DEROGA Al TRATTAMENTI APPROPRIATI.
DEPOSITO
TEMPORANEO ACQUE REFLUE E SUCCESSIVO SMALTIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI
Nei
casi in cui è applicabile la deroga ai trattamenti appropriati, ai sensi di
quanto stabilito nell’articolo 10 bis, è consentito l’utilizzo di vasche a
tenuta stagna che rispettino le caratteristiche costruttive e i sistemi di
gestione di seguito riportati.
4.1
Vasche a tenuta stagna
Le
vasche a tenuta stagna dovranno avere caratteristiche costruttive di
impermeabilità della parete e del fondo, saranno interrati e posti
all’esterno degli edifici a distanza di almeno 5 mt. dai muri perimetrali di fondazione
e di almeno 20 mt. da condotte, pozzi o serbatoi di acqua potabile interrati.
Il proporzionamento delle vasche a tenuta sarà stabilito in funzione del
numero degli utenti.
Indicativamente
si farà riferimento ai seguenti dati:
Principali
elementi per il dimensionamento
|
N.
utenti
(AE)
|
Volume
(mc)
|
<10
|
30
|
da
11a 20
|
60
|
>20
|
Non
ammesso l’uso di vasche a tenuta
|
Per
capacità superiori ai 30 mc. dovranno realizzarsi almeno due vasche con
funzionamento alternato.
Lo
svuotamento dovrà avvenire, ad opera di ditte autorizzate, trimestralmente o
con cadenza commisurata all’utilizzo della vasca, secondo quanto stabilito
dall’Autorità competente sulla base del parere dell’ASL competente e,
comunque, almeno una volta all’anno.
In
caso di utilizzo connesso ad attività stagionale, il conferimento del rifiuto
liquido deve comunque avvenire alla chiusura della stessa attività.
E’
fatto•obbligo al produttore di rifiuti di tenere a disposizione degli organi
di controllo il Formulario di Identificazione dei Rifiuti, secondo quanto
disposto dall’art. 193 del D. Lgs. 152/2006.”
|
Nell’Allegato 5 “DOCUMENTAZIONE
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE”, al punto 1) lettera b.:
- al secondo punto
elenco la scala di rappresentazione “1:2000” è sostituiti da ”1: 500”.
- al settimo punto
elenco le parole “scala 1:25.000 (IGMI serie 25)” sono sostituite dalle
seguenti: “in scala adeguata”.
Al punto 1) lettera c.
dopo le parole “pozzi esistenti” sono aggiunte le seguenti: “ad uso
irriguo, domestico e potabile”.
Art. 13(Inserimento
dell’Allegato 6) Dopo l’Allegato 5 è
inserito il seguente Allegato 6:
Art. 14
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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