Anno 2016
Numero 7
Data 10/06/2016
Abrogato No
Materia Acque e acquedotti;Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note
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Regolamento Regionale 10 giugno 2016, n. 7

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO REGIONALE DEL 12 DICEMBRE 2011 n. 26 RECANTE “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. ( Attuazione dell’ art. 100, comma 3 del D.Lgs 152/06 e SS.MM.II)”.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:


VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 389 del 06/04/2016 di adozione del Regolamento;
 
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO



Art. 1

(Finalità)


Il presente regolamento, in applicazione delle disposizioni contenute nel D.Igs. n. 152/2006 art. 100 comma 3, modifica ed integra il Regolamento Regionale n. 26 del 12.12.2011 recante “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000.A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. “.



Art. 2

(Modifiche all’Art.1)


Al comma 1 dell’articolo 1 “Campo di applicazione e finalità”, le parole “gli scarichi” sono sostituite con le parole “la gestione”.



Art. 3

(Integrazioni all’Art. 2)


Al comma 2 dell’articolo 2 “Definizioni”, dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti:
“t) gestione di acque reflue domestiche e assimilate: trattamento e scarico delle acque reflue domestiche e assimilate ovvero deposito temporaneo delle stesse;
u) deposito temporaneo: stoccaggio di acque reflue in vasche a tenuta stagna nel luogo in cui sono state prodotte, in attesa di smaltimento attraverso conferimento a ditta autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
v) Autorità competente: soggetto preposto al rilascio dell’autorizzazione allo scarico.”



Art. 4

(Modifiche all’Art. 3)


Al comma 1 dell’articolo 3 “Acque reflue assimilate alle domestiche” le parole “disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni” sono sostituite con le parole “gestione delle acque reflue”.



Art. 5

(Modifiche e integrazioni all’Art. 5)


All’articolo 5 “Calcolo degli abitanti equivalenti”, al comma 2 il valore “200” è sostituito dal valore “120”.
Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
“3 bis) Qualora non sia possibile identificare il carico in A.E. in modo diretto riconducendosi ai criteri di cui al comma 2, è possibile determinare il carico in A.E. sulla base della dotazione idrica valutata secondo i criteri tecnici utilizzati per la progettazione e dettati dalla letteratura di riferimento, scomputando i volumi che non saranno scaricati in ragione della tipologia delle attività svolte.”



Art. 6

(Modifiche all’Art. 6)


Al comma 7 dell’articolo 6 “Tipologie di trattamenti e limiti allo scarico” dopo le parole “I titolari degli scarichi possono proporre” sono inserite le seguenti: “all’Autorità competente”.



Art. 7

(Modifiche all’Art. 7)


All’articolo 7 “Disposizioni generali”, al comma 2 prima delle parole “la domanda di autorizzazione agli scarichi” sono inserite le parole: “Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59”.
Il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. E’ altresì consentita - in deroga - la gestione delle acque reflue domestiche e assimilate mediante deposito temporaneo dei liquami prodotti e successivo smaltimento degli stessi, laddove ricorrano le condizioni stabilite nel successivo articolo 10 bis.”



Art. 8

(Modifiche all’Art. 8)


All’articolo 8 “Autorizzazione allo scarico”, al comma 8 prima delle parole “l’autorizzazione è valida” sono inserite le parole: “Al di fuori dell’ambito di applicazione dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59”.



Art. 9

(Inserimento dell’Art. 10 bis)


Dopo l’articolo 10 “Revoca dell’autorizzazione” è inserito il seguente art. 10 bis con la relativa nota 3 al comma 1:
“Art. 10 bis
(Deroga ai trattamenti appropriati. Deposito temporaneo acque reflue.)
1. il deposito temporaneo delle acque reflue non è consentito per nuove costruzioni.
Per insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e di consistenza fino a 20 A.E., qualora risulti manifesta l’impossibilità tecnica di provvedere all’adeguamento o di realizzare l’impianto di trattamento appropriato conformemente al presente regolamento, è possibile prevedere - quale deroga al trattamento appropriato - il deposito temporaneo delle acque reflue.
Il deposito temporaneo dei liquami mediante utilizzo di vasche a tenuta, con estrazione periodica ed idoneo smaltimento degli stessi-3, deve rispettare i sistemi di gestione e le caratteristiche costruttive di cui all’allegato 4 - punto 4.1.
 
2. Ai fini della deroga al trattamento appropriato, il produttore del refluo deve inoltrare apposita comunicazione all’Autorità competente. La comunicazione deve essere corredata da relazione asseverata, redatta da tecnico abilitato, comprovante le circostanze tecniche che rendono impossibile l’adeguamento % la realizzazione del trattamento secondo le disposizioni del presente regolamento, nonché dalla ulteriore documentazione indicata nell’Allegato 6.
L’Autorità competente, a seguito di verifica, rilascia idoneo nulla osta entro 60 giorni dalla ricezione della medesima. In assenza di pronuncia, il nulla osta si intende acquisito.
 
3. Per gli insediamenti esistenti di cui al punto 1. ricadenti in aree che, essendo incluse negli agglomerati individuati nel vigente Piano regionale di Tutela delle Acque, saranno servite da pubblica fognatura, la deroga assume carattere provvisorio, nelle more della realizzazione della rete fognaria. L’efficacia del nulla osta cessa al momento della realizzazione della pubblica fognatura e l’utenza dovrà essere obbligatoriamente allacciata alla stessa, non potendo più essere consentito il deposito temporaneo di acque reflue. L’allacciamento dovrà avvenire nei tempi che saranno individuati dall’ufficio competente e secondo le modalità previste dal soggettogestore.
 
4. Nei casi di cui al precedente comma 3, qualora specifiche criticità territoriali rendano impossibile il rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive di cui all’allegato 4 — punto 4.1, è rimessa alle valutazioni dell’Autorità competente l’eventuale rilascio di nulla osta al deposito temporaneo mediante opere con caratteristiche tecnico-costruttive diverse, previo parere di compatibilità igienico-sanitaria dell’ASL territorialmente competente, fermo restando il rispetto delle finalità del presente regolamento e di ogni ulteriore disposizione vigente in materia.
 
5. Il nulla osta al deposito temporaneo delle acque reflue contiene le seguenti prescrizioni minime per il produttore del refluo:
a) adempimenti finalizzati a garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di stoccaggio, previo parere dell’ASL territorialmente competente;
b) obbligo di notificare all’Autorità competente ogni variazione della destinazione d’uso dell’insediamento o l’incremento dell’attività che comporta un aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti, tale da richiedere modifiche al sistema di stoccaggio o da determinare il superamento della soglia di applicabilità di 20 A.E., nonché il trasferimento della proprietà;
c) obbligo di allaccio alla pubblica fognatura nel momento in cui vengono realizzati nuovi tratti fognari nelle zone che attualmente ne sono sprovviste.
 
6. Il nulla osta al deposito temporaneo deve essere revocato in caso di mancato rispetto alle prescrizioni di cui al presente articolo. Prima della revoca, l’autorità competente al controllo, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 12, procede alla diffida ed assegna un termine perentorio per la regolarizzazione del sistema di stoccaggio delle acque reflue. Decorso tale termine senza che l’interessato vi abbia provveduto, l’autorità competente ingiunge l’immediata cessazione del deposito temporaneo.
 
7. Qualora si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente, l’autorità competente dispone, contestualmente alla diffida di cui al comma precedente, la sospensione dell’efficacia del nulla-osta per un tempo determinato.”
 
 
Nota 3: Si precisa che le immissioni dei reflui domestici in c.d. vasche a tenuta con successivo conferimento dei liquami ad un impianto di depurazione, pubblico o privato, non costituiscono uno scarico bensì un conferimento di rifiuti liquidi, previsto dall’art. 110 del D.Lgs. 152/2006. Conseguentemente, i reflui devono essere gestiti e smaltiti come rifiuti, ai sensi della Parte IV dello stesso Decreto.



Art. 10

(Modifiche e integrazioni all’Art. 11)


All’articolo 11 “Vigilanza e Controllo” al comma 1 dopo le parole “per insediamenti che produrranno scarichi di acque reflue domestiche o assimilabili alle domestiche” sono inserite le seguenti: “di consistenza superiore a 50 A.E.”.
Al comma 2 dopo la parola “autorizzazioni” sono inserite le seguenti: “e/o nulla osta”.
 
Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
“6. Il controllo sul successivo smaltimento dei fanghi da trattamenti appropriati e/o dei liquami da stoccaggio, attraverso conferimento a ditta autorizzata, è soggetto alle disposizioni della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 recante “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”.”



Art. 11

(Modifiche all’art. 12)


Il comma 1 dell’articolo 12 “Sanzioni” è sostituito dal seguente:
“1. In caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., rispettivamente nel Titolo V della Parte Terza per gli scarichi, e nel Titolo VI della Parte Quarta per lo smaltimento dei rifiuti.”



Art. 12

(Modifiche e integrazioni agli Allegati)


Agli allegati, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
 
Nell’Allegato 1, il titolo della Tabella A è sostituto come segue: “Reflui assimilabili alle acque reflue domestiche”.
 
Nell’Allegato 2 “Tabella B — Limiti allo scarico per gli insediamenti isolati fino a 2.000 A.E.”, nella colonna “Tipologia insediamento isolato” la parola “scarichi” è sostituita con la parola “reflui”.
L’intestazione della quinta colonna è sostituita dalla seguente: “Trattamenti consigliati di cui alla Tab. C”.
 
Nell’Allegato 4 “TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE ADOTTABILI COME TRATTAMENTI APPROPRIATI: SPECIFICHE
TECNICHE”:
 
II paragrafo 1 “TRATTAMENTI PRIMARI” è sostituito dal seguente:
 
 
“Le principali tecnologie che realizzano il trattamento primario dei reflui, adottabili nell’ambito dei trattamenti appropriati, così come previsti dalla precedente Tabella C, sono:
·         Fosse settiche di tipo tradizionale a due o tre camere
·         Fosse settiche di tipo IMHOFF
Con l’adozione delle soluzione tecniche sopra elencate si ottiene la sedimentazione del materiale grossolano trasportato dal refluo oppure la separazione di materiale che tende ad affiorare: grasso, olio, sapone ecc. In pratica il trattamento primario produce una chiarificazione del liquame riducendone il carico inquinante. Il sedimento delle fosse settiche può andare incontro a digestione anaerobica e deve essere periodicamente asportato mediante autospurgo.
Per il corretto funzionamento dell’impianto, la capacità delle fosse e pozzetti viene calcolata in base al numero di AE.
 
1.1. Fosse settiche di tipo tradizionale
 
Il trattamento dei liquami con fosse settiche dovrà essere seguito da un adeguato processo di depurazione secondaria poiché i rendimenti depurativi in ordine all’abbattimento del BOD5 e della carica batterica sono piuttosto modesti attestandosi sul 30-40 %. I liquami effluenti dalla vasca, inoltre, seppur caratterizzati da una minore concentrazione di sostanze organiche, si trovano in condizioni di elevata setticità. Tale condizione rende indispensabile sottoporre l’effluente ad un processo di ossidazione tramite, ad esempio, trattamenti di fitodepurazione. Le fosse settiche possono essere realizzate con elementi prefabbricati e devono essere opportunamente impermeabilizzate e completamente interrate. Si deve inoltre prevedere un tubo di ventilazione con caratteristiche tali da evitare la diffusione di cattivi odori; dovranno inoltre essere dotate di pozzetto con accesso dall’alto per l’ispezione della vasca e l’estrazione dei fanghi. L’ubicazione deve essere esterna ai fabbricati e distante almeno 1 metro dai muri di fondazione e a non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o altra fonte di estrazione/approvvigionamento di acqua potabile interrate. Il dimensionamento deve tenere conto del volume di liquame sversato giornalmente prevedendo un tempo di detenzione pari ad almeno 12 ore e considerando un ulteriore volume per l’accumulo dei fanghi prodotti (5-10 litri per utente). L’estrazione del fango e della crosta deve essere effettuata periodicamente, in genere da una a quattro volte all’anno in funzione delle dimensioni della fossa.
 
1.2. Fosse settiche di tipo IMHOFF
 
Le vasche di tipo Imhoff possono essere utilizzate in tutti i casi di insediamenti civili di consistenza inferiore a 5.000 mc; sono caratterizzate dalla presenza di due comporti distinti (il primo detto di sedimentazione ed il secondo di digestione) per liquame e fango, consentendo un trattamento di chiarificazione e parziale stabilizzazione dei reflui civili. L’ubicazione deve essere esterna agli edifici e distante almeno 5 m dai muri perimetrali di fondazione e non meno di 20 m da condotte, pozzi o serbatoi di acqua potabile interrati. Le vasche devono essere interrate ed avere accesso dall’alto a mezzo di apposito vano ed essere munite di tubo di ventilazione.
II dimensionamento sarà stabilito in funzione del numero di utenti sulla base dei seguenti criteri:
 
Principali elementi per il dimensionamento
N. utenti
(AE)
Volume Sedimentazione
(mc)
Volume Digestione
(mc)
fino a 30
1
4
da 31 a 50
2
6
 
In particolare, le dimensioni saranno determinate in maniera proporzionale al numero degli utenti.
Il fango verrà asportato con periodicità almeno trimestrale ad opera di ditte autorizzate allo smaltimento.
Il liquame chiarificato verrà smaltito mediante sub irrigazione.”
 
 
Nel paragrafo 2 “TRATTAMENTI SECONDARI”, ai punti 2.1 “Subirrigazione” e 2.2 “Sub — Irrigazione Drenata” il periodo “La falda a valle del sistema di dispersione, per una distanza di almeno 100 m da essa, non potrà essere utilizzata per usi potabili o domestici, o per l’irrigazione di prodotti da mangiare crudi”, è sostituito dal seguente:
“La falda a valle del sistema di dispersione, per una distanza di almeno 100 m da essa, non potrà essere utilizzata per usi domestici o per l’irrigazione di prodotti da mangiare crudi a meno di accertamenti chimici e microbiologici valutati caso per caso dall’autorità sanitaria.
L’utilizzo ai fini potabili è, invece, soggetto alla normativa vigente in materia di acque potabili ed, in particolare, alle prescrizioni del D. Lgs. 152/2006 e del regolamento regionale 12/2011.”
 
II paragrafo 4 “TRATTAMENTI IN DEROGA” è sostituito dal seguente: 
 
 
“4. DEROGA Al TRATTAMENTI APPROPRIATI.
DEPOSITO TEMPORANEO ACQUE REFLUE E SUCCESSIVO SMALTIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI
Nei casi in cui è applicabile la deroga ai trattamenti appropriati, ai sensi di quanto stabilito nell’articolo 10 bis, è consentito l’utilizzo di vasche a tenuta stagna che rispettino le caratteristiche costruttive e i sistemi di gestione di seguito riportati.
 
4.1 Vasche a tenuta stagna
 
Le vasche a tenuta stagna dovranno avere caratteristiche costruttive di impermeabilità della parete e del fondo, saranno interrati e posti all’esterno degli edifici a distanza di almeno 5 mt. dai muri perimetrali di fondazione e di almeno 20 mt. da condotte, pozzi o serbatoi di acqua potabile interrati. Il proporzionamento delle vasche a tenuta sarà stabilito in funzione del numero degli utenti.
Indicativamente si farà riferimento ai seguenti dati:
 
Principali elementi per il dimensionamento
N. utenti
(AE)
Volume
(mc)
<10
30
da 11a 20
60
>20
Non ammesso l’uso di vasche a tenuta
 
 
Per capacità superiori ai 30 mc. dovranno realizzarsi almeno due vasche con funzionamento alternato.
Lo svuotamento dovrà avvenire, ad opera di ditte autorizzate, trimestralmente o con cadenza commisurata all’utilizzo della vasca, secondo quanto stabilito dall’Autorità competente sulla base del parere dell’ASL competente e, comunque, almeno una volta all’anno.
In caso di utilizzo connesso ad attività stagionale, il conferimento del rifiuto liquido deve comunque avvenire alla chiusura della stessa attività.
E’ fatto•obbligo al produttore di rifiuti di tenere a disposizione degli organi di controllo il Formulario di Identificazione dei Rifiuti, secondo quanto disposto dall’art. 193 del D. Lgs. 152/2006.”
 
 
 Nell’Allegato 5 “DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE”, al punto 1) lettera b.:
 
- al secondo punto elenco la scala di rappresentazione “1:2000” è sostituiti da ”1: 500”.
- al settimo punto elenco le parole “scala 1:25.000 (IGMI serie 25)” sono sostituite dalle seguenti: “in scala adeguata”.
 
Al punto 1) lettera c. dopo le parole “pozzi esistenti” sono aggiunte le seguenti: “ad uso irriguo, domestico e potabile”.
 



Art. 13

(Inserimento dell’Allegato 6)


Dopo l’Allegato 5 è inserito il seguente Allegato 6:
 
 



Art. 14





Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.