Regolamento Regionale 22 luglio 2016, n. 9 Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
nella parte
in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei
regolamenti regionali;
VISTA
la Delibera di Giunta Regionale n. 892 del 21/06/2016 di adozione del
Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE
REGOLAMENTO
Art. 1LIVELLI
ASSISTENZIALI TERRITORIALI SPECIFICI PER I DISTURBI DELLO SPETTRO
AUTISTICO(•) La Rete di assistenza dedicata ai
Disturbi dello Spettro Autistico (ASD), tenuto conto della legge 18 agosto 2015,
n.134 “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone
con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”, delle
“Linee Guida regionali per l’Autismo “, approvate con DGR n.1521 del 2 agosto
2013 “Attuazione dell’Accordo C.U. del 22 novembre 2012. Approvazione Linee
Guida regionali per l’Autismo”, dell’Intesa sancita con la C.U. 10 maggio 2018
“Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento
della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi
dello Spettro Autistico, nonché del DPCM 12 gennaio 2017“Definizione ed aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” si articola come di seguito riportato:
-Centri Territoriali per
l’Autismo delle ASL (CAT): questi si inseriscono nella organizzazione delle
unità operative di NPIA, per i minori e del CSM per gli adulti;
-Moduli/Centri territoriali ambulatoriali/domiciliari dedicati
terapeutico-ri/abilitativi intensivi ed estensivi, pubblici e/o privati
accreditati, per gli ASD; -Strutture educative e socio-ri/abilitative,
diurne e residenziali, di mantenimento e promozione dell’inclusione sociale e
lavorativa per gli ASD;
Centri
di Ricovero e cura per acuti. Centri di Riferimento ad Alta
Specializzazione.
(•) Articolo sostituito dal R.R.
n. 7\2020,, art.1.
Art. 2NORME
GENERALI DELLA RETE DI ASSISTENZA PER GLI ASD 1. La Rete di assistenza per gli
ASD è multidisciplinare e opera in modo flessibile in luoghi e contesti diversi
( casa, scuola, ecc. ), garantendo la continuità assistenziale tra i servizi per
l’Età Evolutiva ed i servizi per l’Autismo Adulto.
2. La rete assicura il
coinvolgimento degli istituti scolastici nella predisposizione del programma di
intervento nonché collabora alla definizione dei progetti di integrazione
scolastica dell’alunno disabile.
3. La Rete assicura la
prevenzione sociale ed una presa in carico coordinata, comprendente la
valutazione diagnostica e funzionale, il trattamento individualizzato specifico,
in collaborazione con la famiglia, i programmi di intervento terapeutico
ri/abilitativo, farmacologici e non farmacologici, condotti in modo individuale
o di gruppo, gli interventi educativi e socio-riabilitativi, anche al fine
dell’inserimento lavorativo, eventualmente per l’intero ciclo di
vita.
4. Assicura, inoltre, la ricerca,
la formazione/aggiornamento, la raccolta dei dati epidemiologici, e la
realizzazione di un censimento delle persone affette da ASD di concerto con i
pediatri ed i medici di famiglia, con la creazione di un archivio
dedicato.
5. Nell’ambito della rete le ASL,
in collaborazione con il privato sociale e gli organismi di ricerca nazionali ed
internazionali riconosciuti, promuovono e realizzano programmi e sperimentazione
di diagnosi precoce.
Esse promuovono inoltre in
collaborazione con enti pubblici e privati deputati alla formazione
professionale ed alla promozione e sostegno dell’occupazione, programmi di
intervento per realizzare percorsi di inclusione lavorativa per ragazzi e
adulti.
6. Nell’ambito della Rete, le ASL
attivano, secondo le previsioni del successivo art.8 “ Determinazione del
fabbisogno“, i Centri Territoriali per l’Autismo, a cui sono affidati i compiti
previsti dalle Linee Guida regionali, approvate con DGR n.1521/2013.
7. Per garantire una più puntuale
ed efficace realizzazione delle suddette linee guida, è istituito presso il CAT
il “Consiglio dei Servizi per l’Autismo (C.S.A.)” composto dai rappresentanti di
tutti gli enti impegnati nel settore (associazioni di familiari, presidi
pubblici e privati di offerta di prestazioni e servizi sanitari e sociali,
erogatori di programmi di intervento educativi e socio-riabilitativi, punti di
ascolto, ecc.). Esso si riunisce con periodicità semestrale e verifica la
rispondenza dei servizi offerti rispetto ai bisogni espressi dal territorio e
formula proposte di programmi di rete che valorizzino le competenze e le
potenzialità di ogni attore della Rete di Assistenza Locale per gli
ASD.
8. I Centri Territoriali per
l’Autismo sono costituiti da due équipe:
− una équipe dedicata all’Età
Evolutiva, composta da neuropsichiatri infantili, psicologi, terapisti della
neuropsicomotricità, logopedisti, educatori professionali, infermieri,
assistenti sociali;
− una équipe dedicata all’Autismo
Adulto, composta da psichiatri, neurologi, psicologi, educatori professionali,
infermieri, assistenti sociali.
9. L’équipe “ Età Evolutiva “
opera in stretto contatto con i pediatri di libera scelta, i medici di medicina
generale, i presidi ospedalieri di riferimento, nonché con tutto il sistema
integrato dei servizi terapeutico-riabilitativi e socio sanitari
territoriali.
10. L’équipe “ Autismo Adulto “
organizza i percorsi assistenziali individualizzati, in integrazione con gli
altri servizi sanitari competenti, in particolare con il Dipartimento di
Riabilitazione per il supporto alle patologie neurologiche e fisiatriche in
comorbidità, e con i Servizi Sociali assistenziali per la realizzazione di
interventi
educativi e socio-riabilitativi,
anche semiresidenziali e residenziali, nonché per l’inclusione socio-lavorativa.
11. I programmi di intervento, definiti con la partecipazione delle figure
genitoriali, sono ad alta integrazione interistituzionale, prevedendo, in
particolare, procedure concordate e protocolli operativi con il mondo della
Scuola, con gli Enti locali e con gli altri Servizi sanitari competenti, in
particolare con i Distretti socio- sanitari e con i Presidi
ospedalieri.
12. Gli Operatori del Centro
Autismo possiedono specifica formazione sugli strumenti di valutazione e sugli
interventi farmacologici e non farmacologici per la cura e ri/abilitazione degli
ASD, basati sulle evidenze scientifiche nazionali e internazionali, ai fini
della definizione dei piani d’intervento e di presa in carico ri/abilitativa
degli utenti, e sugli interventi educativi e socio-riabilitativi di mantenimento
delle abilità acquisite e di reinserimento sociale e
lavorativo.
13. I programmi d’intervento
terapeutico ri/abilitativi intensivi ed estensivi sono, di norma, di tipo
ambulatoriale e domiciliare e sono effettuati in strutture del Sistema Sanitario
Regionale pubbliche e private accreditate presenti nel territorio di competenza,
secondo le modalità indicate dal successivo art.4.
14. Gli adolescenti e
preadolescenti con ASD e con gravi disturbi del comportamento possono anche
essere inseriti, per periodi medio-brevi, nelle strutture terapeutiche,
residenziali o semiresidenziali, ex Regolamento
Regionale n.14/2014.
15. I programmi d’intervento
educativi e socio-riabilitativi di mantenimento possono essere assicurati dalle
strutture sociosanitarie semiresidenziali, dotate dei requisiti specifici di cui
ai successivi art.5 e art. 6.
16. Il Centro Autismo è attivato
attraverso l’incremento della dotazione di personale assegnato al DSM ed a esso
è attribuito uno specifico budget per la copertura degli oneri derivanti dagli
inserimenti in strutture ri/abilitative semiresidenziali e residenziali
sanitarie e dagli inserimenti nelle strutture
sociosanitarie.
17. Nella Rete di assistenza per
gli ASD sono previsti, con apertura programmata, Punti di Ascolto per le
attività di informazione, accoglienza, orientamento e sostegno degli utenti,
anche attraverso la stipula di appositi protocolli operativi con le Associazioni
di familiari/genitori e utenti presenti sul territorio Aziendale,
preventivamente registrate nell’elenco delle Associazioni di Volontariato della
ASL. 18. La Regione, di
concerto con l’ARESS, predispone il percorso diagnostico terapeutico
assistenziale (PDTA) finalizzato a definire la sequenza di interventi più
appropriati all’età ed ai bisogni specifici del paziente. Il percorso,
multi-professionale e interdisciplinare, dev’essere declinato sia sul piano
clinico che su quello dell’organizzazione e gestione dei servizi. Il CAT
competente, sulla base del PDTA così determinato, definisce i profili
diagnostici terapeutici coerenti con il singolo caso trattato(1)
(1) Comma aggiunto dal R.R.
n. 7\2020, art.2.
Art. 3REQUISITI
ORGANIZZATIVI, STRUTTURALI E TECNOLOGICI DEL CENTRO TERRITORIALE PER
L’AUTISMO 1. Il Centro Territoriale per
l’Autismo ( CAT ) afferisce al Dipartimento di Salute Mentale della ASL, è a
gestione pubblica e rappresenta il 1° livello della Rete.
2. Il CAT deve essere ubicato in
strutture sanitarie aziendali territoriali ( Poliambulatori/ Presidi
Territoriali Assistenziali/ Ospedali riconvertiti) e, comunque, in strutture
aziendali ove siano presenti altri servizi assistenziali
territoriali.
3. REQUISITI
ORGANIZZATIVI
3.1 L’apertura del CAT è
assicurata per almeno 38 ore settimanali e per almeno 5 giorni alla settimana,
garantendo quanto più possibile l’apertura pomeridiana.
3.2 L’équipe deve essere composta
dalle seguenti figure professionali:
n.2 |
medico specialista in
Neuropsichiatria infantile (NPIA) e discipline equipollenti e affini.(3) |
n.1 |
Medico Psichiatra, a tempo
parziale, con accesso programmato |
n.2 |
Psicologi |
n.1 |
Assistente
sociale |
n.1 |
Terapista della
neuropsicomotricità, a tempo parziale, con accesso
programmato |
n.1 |
Logopedista, a tempo parziale,
con accesso programmato |
n.1 |
Educatore Professionale, a tempo
parziale, con accesso programmato |
n 2 |
Infermieri |
3.3 L’équipe del Centro
Territoriale per l’Autismo deve garantire il rispetto delle norme di cui
all’art.2 del presente Regolamento, e, nello specifico, le seguenti
attività:
- Accoglienza e
informazione;
- Valutazione multi-professionale
psicodiagnostica, con applicazione dei protocolli specifici accettati dalla
comunità scientifica nazionale e internazionale;
- Attivazione di consulenze
specialistiche di tipo audiologico (con eventuale esame audiometrico e/o
potenziali evocati uditivi — ABR) e oculistico, nonché esami di laboratorio
(indagini per intolleranze alimentari, indagini genetiche, eventuali indagini
metaboliche, elettroencefalogramma in veglia e/o in sonno, eventuale RMN
encefalo).
- Elaborazione/rimodulazione del
Progetto abilitativo/riabilitativo individuale per i soggetti che necessitano di
intervento intensivo/estensivo, modulato in funzione dei livelli di gravità,
dell’età e delle potenzialità del soggetto, con verifiche almeno ogni sei mesi
per i primi due anni di terapia ed almeno una volta l’anno dopo il secondo anno
di terapie sull’efficacia dell’intervento, condiviso con la struttura che eroga
il trattamento;
- Eventuale prescrizione di
ausili (a bassa, media o alta tecnologia);
- Supporto educativo e
psicologico alla coppia genitoriale;
- Supporto all’integrazione
scolastica;
- Elaborazione del progetto
assistenziale socio-riabilitativo individualizzato per l’Età Adulta, di
mantenimento/ potenziamento delle abilità acquisite e promozione dell’inclusione
sociale, con la definizione, per i soggetti che hanno evoluzione positiva, di
interventi di formazione e di inserimento lavorativo.
- Inserimento dei soggetti adulti
con ASD grave, non trattabili ambulatorialmente e/o non controllabili in
ambiente domestico, nelle strutture sociosanitarie semiresidenziali e
residenziali dei successivi art 5 ed art. 6.
4. REQUISITI
STRUTTURALI
4.1 Locali e spazi secondo quanto
previsto dal Reg.
Reg. n. 3/2005 “ Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle
strutture sanitarie “ (2) per gli Ambulatori di
Neuropsichiatria Infantile, e specificatamente:
Locale per accoglienza utenti,
segreteria ed informazioni |
Locali per visite
mediche |
Locali per visite
psicologiche |
Locali per trattamenti
ri/abilitativi |
Locale per il Servizio Sociale
Professionale |
Servizi igienici distinti per
utenti e personale ( di cui almeno 1 per disabili
) |
Spazio/armadi per deposito
materiale d’uso, attrezzature, strumentazioni |
Spazio/armadi per archivio per la
conservazione dei dati sensibili |
Locale infermeria con armadio
farmaceutico |
Nell’Ambulatorio deve essere
garantita la privacy degli utenti |
5. REQUISITI
TECNOLOGICI
n. 2
Computer |
n. 2 Linee
telefoniche |
Materiale psico-diagnostico:
ADI-R , ADOS, CARS, PEP3, Scale Wechsler, Griffith, Leiter, scala Vineland II,
C-GAS, K-SADS, SNAP IV |
Strumentazione sanitaria di base,
strumentazione per attività amministrative (fotocopiatrice, ecc.
) |
Attrezzature e presidi
farmacologici per affrontare eventuali casi di
emergenza-urgenza |
(2) Erroneamente sul BURP è riportato Reg. Reg. n. 1/2005. (3) Parole sostituite dal R.R.
3/2020, art. 1.
Art. 4MODULI/CENTRI
TERAPEUTICO-RI/ABILITATIVI INTENSIVI ED ESTENSIVI 1. Ogni Modulo territoriale
dedicato terapeutico-ri/abilitativo intensivo ed estensivo (di seguito indicato
anche come struttura) può essere attivato, secondo le procedure di cui al
successivo art. 10:
a) da ciascuna ASL presso il CAT, del quale costituirà nucleo
aggregato. Resta inteso che qualora nello stesso arco temporale pervengano più
richieste comunali di verifica di compatibilità al fabbisogno regionale, la
richiesta presentata dal Comune su istanza della ASL avrà la priorità rispetto
alle altre istanze comunali pervenute nel medesimo arco temporale; b)
dagli enti gestori che abbiano ricevuto un riconoscimento da Società
Scientifiche Nazionali o dai Ministeri concernente attività relative ai
trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con ASD; c) da enti
gestori di strutture di recupero e riabilitazione funzionale dei minori
portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste accreditati ex R.R.
n. 12/2015; d) da enti gestori di strutture sanitarie che abbiano
maturato un’esperienza in campo riabilitativo sanitario, vale a dire che abbiano
gestito strutture extraospedaliere riabilitative accreditate di riabilitazione
ex art. 26 L. n. 833/1978 o di riabilitazione psichiatrica ex R.R.
n. 7/2002 che hanno stipulato contratti con le ASL del territorio regionale
da almeno 5 anni prima dell’entrata in vigore del presente regolamento; e)
da enti gestori di strutture socio-sanitarie, regolarmente iscritte nei Registri
di cui all’art. 53
della L.R.
n. 19/2006 e s.m.i. ai quali le Unità di Valutazione Multidimensionali
(UVM), per il periodo corrispondente al triennio precedente al 1° gennaio 2020,
abbiano inviato– con quota sanitaria a carico delle ASL – soggetti in età
evolutiva in numero pari ad almeno il 40% dei posti autorizzati al funzionamento
per i tre anni precedenti al 1° gennaio 2020 ed indipendentemente dalla data di
invio da parte dell’UVM.;
fino ad un massimo di n. 3 Moduli per ente richiedente per
ASL.(4)
2. Al fine di ottimizzare gli
interventi e modularli in funzione del quadro evolutivo tipico di ciascun
soggetto, l’organizzazione dei percorsi terapeutico-ri/abilitativi di tipo
psicoeducativo di livello assistenziale intensivo ed estensivo è articolato in
pacchetti di prestazioni ambulatoriali ed è differenziato secondo tre fasce
d’età o periodi “critici”, in cui si esprimono bisogni differenziati, che
richiedono peculiari connotazioni di intervento:
- Periodo da 0 a 5 anni o Periodo
Pre-scolare
- Periodo dai 6 agli 11 anni o
Periodo Scolare-Prepuberale
- Periodo dai 12 ai 18 anni o
Periodo Puberale-Adolescenziale
2.1. Periodo prescolare ( 0-5
anni ): trattamento riabilitativo intensivo di tipo psicoeducativo,
comportamentale/ cognitivo-comportamentale, individualizzato, eventualmente
associato, a secondo dei casi, da strategie di Comunicazione Aumentativa
Alternativa, condotto da operatori opportunamente formati da integrare con
interventi di altre istituzioni che fanno parte del: “ Sistema Curante “, con
lavoro anche nei contesti naturali, quali l’ambiente scolastico, a domicilio e
il parent training individuale.
2.2. Periodo scolare-prepuberale
( 6-11 anni ): interventi molto diversi sia a livello clinico che di
complessità, a seconda della evoluzione dei singoli bambini. Quindi lavoro
psicoeducativo ad impostazione comportamentale/cognitivo-comportamentale sulle
autonomie e sulle abilità adattive, ma anche interventi specifici a seconda
delle necessità sulle competenze neuropsicologiche, come linguaggio, funzioni
esecutive, competenze emotivo-sociali e comunicative pragmatiche negli ASD ad
alto funzionamento. Nei casi più gravi in cui non c’è linguaggio, il lavoro si
svolge a supporto della comunicazione, sistemi di Comunicazione Aumentativa
Alternativa, con attenzione anche all’incremento delle abilità adattive e alla
prevenzione dei comportamenti problema.
2.3. Periodo scolare-puberale
adolescenziale ( 12-18 anni ): prosecuzione del lavoro precedente, spostando
l’attenzione sulla dimensione socio-riabilitativa, in collaborazione con i
servizi sociali, con ulteriore lavoro sulle competenze adattive, in previsione
del passaggio all’età adulta, con la possibile inclusione sociale e
lavorativa.
3. Il parametro “età” condiziona
le specificità di seguito indicate, con particolare riferimento all’impegno
temporale:
PERIODO
|
IMPEGNO
ORARIO
SETTIMANALE
|
LIVELLO
ASSISTENZIALE
|
TIPOLOGIA DI
ASSISTENZA |
Periodo
Pre-scolare
|
Livello di gravità:
lieve
Fino a 12 ore
settimanali
distribuite in 4 accessi
settimanali
Livello di gravità:
medio-grave
Fino a 18 ore
settimanali
distribuite in 6 accessi
settimanali |
Intensivo
|
Pacchetti di
prestazioni
-
ambulatoriali
-
domiciliari
- di gruppo
|
Periodo
Scolare
|
Fino a 8 ore
settimanali
distribuite in 4 accessi
settimanali
|
Estensivo
|
Pacchetti di
prestazioni
-
ambulatoriali
-
domiciliari
-
di
gruppo (max 5 minori) |
Periodo
Puberale-Adolescenziale
|
Fino a 6 ore
settimanali
distribuite in 3 accessi
settimanali
|
Estensivo
|
Pacchetti di
prestazioni
- individuali(ambulatoriali/domiciliari)
- di gruppo (max 5
minori) |
4. La struttura eroga prestazioni
in regime ambulatoriale e domiciliare per 6 giorni alla settimana e per almeno
300(•) giorni all’anno.
5. Il Progetto
abilitativo/riabilitativo individuale, modulato in funzione dei livelli di
gravità, dell’età e delle potenzialità del soggetto, è definito dal Centro
Territoriale per l’Autismo che ha in carico il paziente con l’equipe sanitaria
del Centro ambulatoriale che effettua la presa in carico ri/abilitativa e
prevede, anche:
- Supporto educativo e
psicologico alla coppia genitoriale ( parent training );
- Supporto all’integrazione
scolastica.
6. Il Progetto si completa con
tutte le altre attività eseguite negli ambienti naturali dei soggetti, che sono
coerenti con gli interventi eseguiti nei Centri, in modo da arrivare
complessivamente ad un numero di ore settimanali in linea con le raccomandazioni
scientifiche delle Linee Guida ( anche fino a 10-40 ore alla settimana
).
7. REQUISITI
STRUTTURALI
7.1. I locali e gli spazi devono
essere correlati alla tipologia ed al volume delle prestazioni erogate ( max n.
3 Moduli di 20 pacchetti di prestazioni ambulatoriali/domiciliari
).
7.2. Le struttura deve essere
dotata di ambienti specifici con dimensioni, arredi ed attrezzature adeguati
allo svolgimento delle attività coerenti con i programmi e gli obiettivi propri
della struttura.
7.3. I nuclei devono, comunque,
essere provvisti dei seguenti requisiti:
− aree attrezzate per attività di
gruppo;
− aree attrezzate per attività
individuali;
− ambulatori per visite mediche
specialistiche e per valutazioni cliniche
diagnostico-prognostiche;
− ambulatori per visite
psicologiche;
− servizi igienici per disabili;
i servizi igienici per gli utenti devono essere distinti da quelli per il
personale;
− servizi igienici e spogliatoi
per gli operatori;
− spazi per l’attesa, attività
amministrative, attività di segreteria ed archivio, adeguati al volume di
attività della struttura. Lo spazio per l’attesa deve essere dotato di un
adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli
accessi;
− spazio/armadi per deposito
materiale d’uso, attrezzature, strumentazioni.
7.4. La struttura garantisce
sempre la completa fruibilità degli spazi da parte di tutti i possibili utenti;
è indispensabile la completa assenza di barriere architettoniche che limitino
l’accesso o gli spostamenti dentro la struttura e l’utilizzo sicuro dei vari
spazi e servizi.
7.5. Deve essere garantita la
privacy degli utenti.
8. REQUISITI
TECNOLOGICI:
8.1. La dotazione strumentale
deve essere correlata quantitativamente e qualitativamente ai bisogni
dell’utenza ed alle diverse tipologie di attività assicurandone uno svolgimento
sicuro, efficace ed efficiente.
8.2. In funzione degli obiettivi
della struttura e della tipologia dell’utenza devono, a titolo esemplificativo,
essere presenti:
− presidi necessari e risorse
tecnologiche atti allo svolgimento di prestazioni da parte dei medici
specialisti e degli altri operatori professionali;
− Ausili a Bassa Tecnologia:
tabelle di comunicazione e board makers (PECS p.es.)
− Ausili a Media Tecnologia: Voca
( Vocal Output Communication Aid )
− Ausili Ad Alta Tecnologia: IPod
comunicatore alfabetico/telefonico, Touch for Autism ( tavolo multitouch
interattivo-riabilitativo ), iPad Kit Autismo (con diverse App specifiche per la
C.A.A con l’uso dei PECS), TAAC ( Touch Augmentative and Alternative
Communication ), ZO’E (comunicatore dinamico su tablet con display touchscreen
), eventuali altri Software riabilitativi, come LULA ( per lo sviluppo di
abilità comunicative e linguistiche ), ALPACA ( Alternative Literacy with PDA
and Augmentative Communication for
Autism ), palmare multimediale per bambini autistici), IMMAGINARIO ( dispositivo
per la comprensione attraverso l’uso di immagini), PROLOQUO2GO ( su tablet
).
− attrezzature e presidi per
realizzare le varie tipologie di esercizio terapeutico e ri/abilitativo negli
ambienti dedicati, per attività individuali e/o di gruppo;
− attrezzatura essenziale per il
pronto soccorso e carrello per le emergenze.
9. REQUISITI
ORGANIZZATIVI
9.1. Lo standard minimo sotto
riportato per ciascun Modulo è riferito a n.20 pacchetti di prestazioni
ambulatoriali/domiciliari giornaliere.
9.2. Durante lo svolgimento delle
attività ambulatoriali deve essere prevista la presenza di almeno un medico
indicato quale responsabile delle attività cliniche svolte
nell’ambulatorio.
9.3 Lo standard minimo
previsto per ciascun modulo dev’essere composto dalle seguenti figure
professionali: (5)
Tab. 1
MODULO DI ASSISTENZA
AMBULATORIALE INTENSIVA
PERIODO
PRESCOLARE |
FIGURE
PROFESSIONALI |
N.
UNITA’
|
medico specialista in
Neuropsichiatria infantile (NPIA) e discipline equipollenti e affini. (6) |
0,35 |
Psicologo |
0,25 |
Educatore
professionale |
3 |
Terapista
occupazionale |
2 |
Terapista della
neuropsicomotricità dell’età evolutiva |
2 |
Logopedista |
2 |
Assistente
sociale |
6 ore
sett. |
Tab.2
NUCLEO DI
ASSISTENZA AMBULATORIALE ESTENSIVA
PERIODO
SCOLARE |
FIGURE
PROFESSIONALI |
N.
UNITA’
|
Medico specialista
NPIA |
0,35 |
Psicologo |
0,5 |
Educatore
professionale |
3 |
Terapista
occupazionale |
1 |
Terapista della
neuropsicomotricità dell’età evolutiva |
1 |
Logopedista |
1 |
Assistente
sociale |
6 ore
sett. |
Tab.3
NUCLEO DI
ASSISTENZA AMBULATORIALE ESTENSIVA
PERIODO PUBERALE
-ADOLESCENZIALE |
FIGURE
PROFESSIONALI |
N.
UNITA’ |
Medico specialista
NPIA |
0,30 |
Psicologo |
0,5 |
Educatore
professionale |
4 |
Terapista
occupazionale |
0,5 |
Terapista della
neuropsicomotricità dell’età evolutiva |
0,5 |
Logopedista |
1 |
Assistente
sociale |
6 ore
sett. |
9.4. Ciascun Nucleo assicura le
prestazioni del Livello Assistenziale di riferimento sulla base dei
PTRI.
9.5. Le figure professionali
previste devono avere competenze specifiche per l’ASD in età
evolutiva.
9.6 I professionisti sanitari
della riabilitazione devono essere in possesso di idoneo titolo (terapista
occupazionale ex D.M. 17 gennaio 1997, n.136 – D.M. 27 luglio 2000; terapista
della neuropsicomotricita’ dell’età evolutiva D.M. 17 gennaio 1997, n. 56 - D.M.
27 luglio 2000; logopedista ex D.M. 14 settembre 1994, n. 742 -D.M. 27 luglio
2000; educatore professionali ex D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 – D.M. 27 luglio
2000).
9.7 I professionisti sanitari della riabilitazione (logopedista
ex D.M. 14 settembre 1994, n. 742 -D.M. 27 luglio 2000; terapista della
neuropsicomotricita’ D.M. 17 gennaio 1997, n. 56 -D.M. 27 luglio 2000; terapista
occupazionale ex D.M. 17 gennaio 1997, n.136 -D.M. 27 luglio 2000;) possono
essere tra loro intercambiabili in relazione ai bisogni assistenziali dei
soggetti in trattamento e per esigenze di turnazione, fermo restando il numero
complessivo di unità riportato nelle tabelle 1, 2, 3 di cui al comma 9.3. (•)
9.8 In riferimento agli educatori professionali in servizio
nella struttura alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si
rinvia a quanto previsto dall’art. 46
del R.R.
n. 4/2007 per quanto compatibile con la normativa nazionale (con particolare
riferimento alle modifiche intervenute con l’art. 1 comma 517 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, sull’art. 1 comma 594 della legge 27 dicembre 2017 n.
205) e regionale in materia di professioni sociosanitarie. (•)
9.9 Nell’ambito dei servizi ed i presidi socio-sanitari e della
salute sul numero totale della figura professionale degli educatori, possono
operare, limitatamente agli aspetti socio-educativi, fino ad un massimo di 1/3
di educatori professionali socio-pedagogici. Nel computo si procede per
arrotondamento in eccesso per frazioni superiori allo 0,5 e in difetto per
frazioni inferiori allo 0,5. (7)
(•) Numero sostituitodal R.R.
n. 7\2020, art.3. (•) Comma aggiunto dal R.R.
n. 7\2020, art.3. (•) Comma aggiunto dal R.R.
n. 7\2020, art.3. (4) Comma aggiunto dal R.R.
n. 7\2020, art.3. (5) Comma aggiunto dal R.R.
n. 7\2020, art.3. ma incompleto. (6) Parole sostituite dal R.R.
3/2020, art. 1. (7) Comma aggiunto dal R.R.
n. 7\2020, art.3.
Art. 5ART. 60
QUATER DEL REGOLAMENTO REGIONALE 18 GENNAIO 2007, N. 4
“ART. 60 quater CENTRO
SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO DIURNO DEDICATO ALLE PERSONE CON DISTURBI DELLO
SPETTRO AUTISTICO
1.1. Il Centro deve erogare
principalmente servizi destinati alla presa in carico del disturbo dello spettro
autistico, organizzati sia in attività individuali che in piccoli gruppi
omogenei, assicurando interventi personalizzati.
1.2. Il Centro, a seguito di una
valutazione funzionale eroga interventi maggiormente strutturati per soggetti
con maggiore compromissione, interventi maggiormente inclusivi per soggetti a
miglior funzionamento.
1.3. Gli interventi applicati
sono volti a migliorare la qualità di vita del soggetto e della sua famiglia
nelle diverse aree di sviluppo.
1.4. È previsto un intervento
psicoeducativo ad impostazione comportamentale/cognitivo-comportamentale volto a
promuovere e mantenere l’inclusione sociale, nello
specifico:
• Abilità
comunicative
• Abilità di autonomia personale
(igiene personale, vestirsi, lavarsi, prendersi cura del proprio
corpo)
• Abilità integranti: protezione
personale (riconoscimento situazioni pericolose, comportamenti
sessuali)
• Attività domestiche (pulire il
proprio ambiente, preparare qualche pietanza, eseguire lavori domestici come
rifare il letto, annaffiare fiori, usare correttamente utensili ed attrezzature
della cucina, lavare stoviglie, lavare biancheria)
• Gestione del tempo libero
(giochi da solo o in compagnia, visione di film, ascolto della Musica) mobilità
e vita in comunità (spostamenti pedonali, uso mezzi pubblici, frequentazione di
negozi e servizi territoriali quali piscina, maneggio ecc.
)
• Abilità occupazionali anche
finalizzate all’inserimento lavorativo
1.5. Il Centro deve prevedere,
quindi, interventi di promozione della comunicazione, delle autonomie personali,
domestiche e sociali. Molta attenzione deve essere dedicata all’organizzazione e
strutturazione degli spazi, ambienti interni ed esterni, ausili e materiali. La
visualizzazione e la prevedibilità sono le peculiarità che caratterizzano
l’ambiente educativo, con l’obiettivo di favorire nelle persone con autismo la
comprensione del mondo circostante. Per tali motivi gli ambienti devono essere
adeguati alle specifiche necessità degli utenti e rispondenti agli obiettivi
preposti all’incremento delle competenze comunicative di ciascuno e al
decremento di comportamenti problematici. Lo spazio fisico è progettato per
definire e far capire al soggetto dove si svolgono le sue attività e per quanto
tempo.
La verifica dei progetti
socio-riabilitativi per ciascun utente avviene attraverso valutazioni periodiche
annuali.
1.6.
RICETTIVITA’
1.6.1. Massimo 20 utenti,
suddivisi in gruppi
1.7. REQUISITI
STRUTTURALI
1.7.1. I locali e gli spazi
devono essere correlati alla tipologia ed al volume delle prestazioni
erogate.
1.7.2. Le struttura deve essere
dotata di ambienti specifici con dimensioni, arredi ed attrezzature adeguati
allo svolgimento delle attività coerenti con i programmi e gli obiettivi propri
della struttura.
1.7.3. La struttura deve
prevedere:
− zone ad uso collettivo,
suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di
socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività
individualizzate;
− una zona riposo distinta dagli
spazi destinati alle attività;
− autonomi spazi destinati alla
preparazione dei pasti (in caso di erogazione del servizio) e, comunque, alla
loro somministrazione;
− spazio
amministrativo;
− servizi igienici per disabili;
i servizi igienici per gli utenti devono essere distinti da quelli per il
personale;
− servizi igienici e spogliatoi
per gli operatori;
1.7.4. Tutti i locali del Centro
devono essere dotati della massima accessibilità.
1.8. REQUISITI
ORGANIZZATIVI
1.8.1. Lo standard minimo sotto
riportato è riferito a n. 20 utenti.
MODULO DI
ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE SOCIO-EDUCATIVA -
RIABILITATIVA |
FIGURE
PROFESSIONALI |
N.
UNITA’ |
Medico specialista in
Neuropsichiatria infantile (NPIA) e discipline equipollenti e affini.(9) |
4 ore
sett. |
Psicologo |
8 ore
sett. |
Educatore
professionale/Educatore(8) |
4 di cui 1 con
funzioni di coordinamento |
Tecnico della riabilitazione
psichiatrica |
2 |
Operatore
socio-sanitario |
1 |
Assistente
sociale |
8 ore
sett. |
1.8.2. Le figure professionali
previste devono avere competenze specifiche per l’ASD “ 1.8.3 I professionisti sanitari della riabilitazione devono
essere in possesso di idoneo titolo (tecnico della riabilitazione psichiatrica
ex D.M 29 marzo 2001, n. 115 -D.M. 27 luglio 2000; educatore professionali ex
D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 – D.M. 27 luglio 2000).
(10)
1.8.4 In riferimento agli educatori professionali in servizio
nella struttura alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si
rinvia a quanto previsto dall’art. 46
del R.R.
n. 4/2007 per quanto compatibile con la normativa nazionale (con particolare
riferimento alle modifiche intervenute con l’art. 1 comma 517 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, sull’art. 1 comma 594 della legge 27 dicembre 2017 n.
205) e regionale in materia di professioni sociosanitarie. (•)
1.8.5 Nell’ambito dei servizi ed i presidi socio-sanitari e
della salute sul numero totale della figura professionale degli educatori,
possono operare, limitatamente agli aspetti socio-educativi, fino ad un massimo
di 1/3 di educatori professionali socio-pedagogici. Nel computo si procede per
arrotondamento in eccesso per frazioni superiori allo 0,5 e in difetto per
frazioni inferiori allo 0,5. (11)
(•) Comma aggiunto dal R.R.
n. 7\2020, art.4. (10) Comma aggiunto dal R.R.
n. 7\2020, art.4. (11) Comma aggiunto dal R.R.
n. 7\2020, art.4. (8) Vedi art. 46 Reg. Reg. n.
4/2007 e s.m.i. (9) Parole sostituite dal R.R.
3/2020, art. 1.
Art. 6ART. 57 BIS
DEL REGOLAMENTO REGIONALE 18 GENNAIO 2007, N. 4
“ART. 57
bis
COMUNITÀ
RESIDENZIALE SOCIO-EDUCATIVA-RIABILITATIVA DEDICATA ALLE PERSONE CON DISTURBI
DELLO SPETTRO AUTISTICO
1.1. La comunità
socio-educativa-riabilitativa residenziale è destinata a soggetti di età
compresa dai 18 anni in su, nella fattispecie con disturbo autistico in
situazioni particolari e con gravi disturbi della comunicazione e della
relazione. Offre una soluzione abitativa idonea ed alternativa al nucleo
familiare, duratura o temporanea, nell’ottica dell’intervento alla
persona.
1.2. L’obiettivo della
residenzialità nei percorsi socio-educativi- riabilitativi è quello di avviare
l’utente verso il recupero e la promozione dell’autonomia personale e sociale,
di acquisire e mantenere abilità cognitive e relazionali, di garantire una vita
quotidiana dignitosa, evitando il rischio di ricoveri impropri ospedalieri o di
istituzionalizzazioni fuori Regione.
1.3. La comunità
prevede:
- un modulo di residenzialità
temporanea a breve termine per le situazioni nelle quali si rilevi la necessità
di una temporanea permanenza in un contesto così
strutturato.
- un modulo di residenzialità a
medio-lungo termine.
1.4. Le attività erogate dalla
comunità sono di tipo educativo, sociale, riabilitativo,
farmacologico.
1.5. L’intervento socio-educativo-riabilitativo si basa su un approccio multimodale e
multidisciplinare ed è coordinato e monitorato dallo medico specialista in
Neuropsichiatria infantile (NPIA) e discipline equipollenti e affini.(•) un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) condiviso
con la famiglia e con l’équipe.
1.6.
RICETTIVITA’
1.6.1. Massimo 16
utenti
1.7. REQUISITI
STRUTTURALI
1.7.1 La struttura deve essere
priva di barriere architettoniche e deve prevedere:
− camere da letto singole con uno
spazio notte individuale di non meno di mq. 11 o doppie con uno spazio
complessivamente non inferiore a mq. 16 per due posti
letto;
− servizio igienico, attrezzato
per la non autosufficienza, in misura di uno ogni stanza, con la quale deve
essere comunicante;
− per le camere da letto doppie,
la disposizione dei posti letto è in orizzontale, evitando la disposizione “a
castello”;
− dotazione di condizionatore
d’aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli
ospiti;
− sala pranzo e cucina
attrezzata;
− spazio destinato alle attività
giornaliere ed al tempo libero;
− linea telefonica abilitata a
disposizione degli ospiti;
− un servizio igienico doppio,
distinto per uomini e donne, ad uso collettivo, opportunamente
attrezzato;
− un servizio igienico riservato
per il personale.
1.8 REQUISITI
ORGANIZZATIVI
1.8.1 Lo standard minimo sotto
riportato è riferito a n. 16 utenti.
MODULO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE
SOCIO-EDUCATIVA- RIABILITATIVA |
FIGURE
PROFESSIONALI |
N.
UNITA’ |
Medico specialista in
Neuropsichiatria infantile (NPIA) e discipline equipollenti e affini(13) |
4 ore
sett. |
Psicologo |
6 ore
sett. |
Infermiere |
6 ore
sett. |
Educatore
professionale/Educatore(12) |
5 di cui 1 con
funzioni di coordinamento |
Tecnico della riabilitazione
psichiatrica |
2 |
Operatore
socio-sanitario |
2 |
1.8.2 E’
garantita l’assistenza durante le ore notturne .(14)
1.9 Le figure professionali
previste devono avere competenze specifiche per l’ASD “ 1.10 I professionisti
sanitari della riabilitazione devono essere in possesso di idoneo titolo
(tecnico della riabilitazione psichiatrica ex D.M 29 marzo 2001, n. 115 - D.M.
27 luglio 2000; educatore professionali ex D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 – D.M. 27
luglio 2000). (15)
1.11 In riferimento agli educatori professionali in servizio
nella struttura alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si
rinvia a quanto previsto dall’art. 46
del R.R.
n. 4/2007 per quanto compatibile con la normativa nazionale (con particolare
riferimento alle modifiche intervenute con l’art. 1 comma 517 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, sull’art. 1 comma 594 della legge 27 dicembre 2017 n.
205) e regionale in materia di professioni sociosanitarie (16)
1.12 Nell’ambito dei servizi ed i presidi socio-sanitari e
della salute sul numero totale della figura professionale degli educatori,
possono operare, limitatamente agli aspetti socio-educativi, fino ad un massimo
di 1/3 di educatori professionali socio-pedagogici. Nel computo si procede per
arrotondamento in eccesso per frazioni superiori allo 0,5 e in difetto per
frazioni inferiori allo 0,5.(17)
(•) Parole sostituite dal R.R.
3/2020, art. 1. (12) Vedi art. 46 Reg. Reg. n.
4/2007 e s.m.i. (13) Parole sostituite dal R.R.
3/2020, art. 1. (14) Comma aggiunto dal R.R.
n. 7\2020, art 5. (15) Comma aggiunto dal R.R.
n. 7\2020, art 5. (16) Comma aggiunto dal R.R.
n. 7\2020, art 5. (17) Comma aggiunto dal R.R.
n. 7\2020, art 5.
Art. 7TAVOLO
REGIONALE PER L’AUTISMO 1. II Tavolo regionale per
l’Autismo, di cui alla DGR n.1521 del 2-8-2013,
offre pareri sulla programmazione delle azioni attuative del presente
Regolamento, svolge attività di monitoraggio, con cadenza semestrale, sullo
stato dei Servizi e azione di ascolto delle istanze dei portatori di
interesse. (•)
2. Il Tavolo, come previsto dalla DGR 1521/2013, è rinnovato ogni tre anni
(•) Erroneamente riportato sul BURP "DGR 1521/2011
Art. 8CENTRI DI
RIFERIMENTO AD ALTA SPECIALIZZAZIONE 1. I Centri di Riferimento ad
alta specializzazione, “ con la collaborazione dell’Università quale riferimento
della formazione e ricerca, svolgono i compiti previsti dalla DGR
n.1521/2013 (18) , ed in particolare: - supportano i Centri
Territoriali per l’Autismo nella valutazione diagnostica dei casi più complessi,
su richiesta degli stessi CAT;
- promuovono il confronto con i
CAT sui percorsi diagnostico-terapeutici e la definizione di protocolli omogenei
condivisi;
- programmano con i CAT la
formazione e l’aggiornamento sugli strumenti di valutazione e sugli interventi
farmacologici e non farmacologici per la cura e ri/abilitazione dei DSA, nonché
sugli interventi educativi e socio-riabilitativi di mantenimento delle abilità
acquisite e di reinserimento sociale e lavorativo;
- Promuovono le attività
epidemiologiche e di ricerca sui DSA.
2. La Giunta Regionale, atteso
quanto disposto dalla DGR n.1521/2013 (19) , individua i Centri di Riferimento ad Alta
Specializzazione per l’Età evolutiva e per gli Adulti.
(18) Erroneamente riportato sul BURP "DGR 1521/2011" (19) Erroneamente riportato sul BURP "DGR 1521/2011"
Art. 9DETERMINAZIONE DEL
FABBISOGNO(••)
1. II fabbisogno dei Servizi della Rete di assistenza per gli
ASD, ai sensi dell’art. 3 ter del Dlgs n. 502/92 e s.m.i. e della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i., per il biennio 2020-2021, in via sperimentale, è così
determinato:
- almeno n. 1 Centro Territoriale per l’Autismo nell’ambito
di ciascuna ASL; - n. 1,5 Modulo terapeutico-ri/abilitativo ogni 100.000
abitanti per ciascuna ASL; - n. 5 posti/utente socio-riabilitativi diurni
ogni 100.000 abitanti; - n. 4 posti/utente socio-riabilitativi residenziali
ogni 100.000 abitanti.
2. Oltre al fabbisogno di cui al comma 1, è aggiunto n. 1
centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi
dello spettro autistico per ciascun capoluogo di provincia.
3. Nell’ambito del fabbisogno di cui al comma 1 rientrano:
a) i moduli di cui all’art. 4
del R.R.
n. 9/2016 pubblici e privati e le strutture di cui agli artt. 5
e 6
del R.R.
n. 9/2016 pubbliche e private, già autorizzati all’esercizio o accreditati
alla data di entrata in vigore del presente regolamento; b) i moduli di cui
all’art. 4
del R.R.
n. 9/2016 pubblici e privati e le strutture di cui agli artt.5 e
6
del R.R.
n. 9/2016 pubbliche e private per i quali è stato concesso parere di
compatibilità favorevole e per i quali lo stesso non sia decaduto alla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
(••) Articolo sostituito dal R.R.
n. 7\2020, art 6
Art. 10PARERE DI
COMPATIBILITA(••) 1.Al fine di favorire la
diversificazione delle esperienze nel trattamento dei disturbi dello spettro
autistico, non sono ammissibili le istanze di autorizzazione alla
realizzazione finalizzate al rilascio del parere di compatibilità presentate da
enti gestori che abbiano già ottenuto, nell’ambito del territorio regionale,
anche un solo parere favorevole di compatibilità per qualunque tipologia di
struttura di cui al presente regolamento. 2. Con
riferimento alla struttura di tipologia “Modulo” ex art. 4 del presente
regolamento (R.R.
9/2016), in considerazione dell’elevata complessità dei trattamenti dedicati
ai soggetti in età evolutiva con ASD ed al fine di salvaguardare l’esperienza
maturata dalle strutture sanitarie e socio sanitarie che già erogano tali
tipologie di prestazioni, nelle ipotesi di più richieste comunali di verifica di
compatibilità presentate nello stesso arco temporale ed in presenza di
fabbisogno regionale residuo inferiore al numero dei moduli di cui alle istanze,
il criterio della localizzazione previsto al punto 5 della DGR n. 2037/2013
nella comparazione tra più richieste per il medesimo ambito territoriale di
riferimento, è preceduto dalla valutazione, da parte della Sezione regionale
competente, in via prioritaria dal possesso di un riconoscimento rilasciato da
Società Scientifiche Nazionali o dai Ministeri concernente attività relative ai
trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con ASD e, in via residuale,
dal possesso dell’esperienza specifica nella gestione di strutture che abbiano
avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati, nei tre anni
anteriori al 1° gennaio 2020.
(••) colo sostituito dal R.R.
n. 7\2020, art 7
Art. 11AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO(••) Per quanto attiene le procedure di autorizzazione e di accreditamento, nonché i
requisiti di carattere generale, si rinvia alla normativa regionale vigente in
materia, ed, in particolare, alla L.
R. 9/2017 e s.m.i., al Regolamento
Regionale n. 3/2005 e ss. mm. ed ii, al Regolamento
Regionale n.16/2019.
(••) Articolo aggiunto dal R.R.
n. 7\2020, art 8
Disposizioni finali Il presente Regolamento è
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli
effetti dell’ art.
53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento
della Regione Puglia.
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