Regolamento Regionale 22 luglio 2016, n. 9

Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:


VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1,
nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 892 del 21/06/2016 di adozione del Regolamento;


EMANA  IL SEGUENTE REGOLAMENTO



Art. 1

LIVELLI ASSISTENZIALI TERRITORIALI SPECIFICI PER I DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO(•) 


  La Rete di assistenza dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico (ASD), tenuto conto della legge 18 agosto 2015, n.134 “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”, delle “Linee Guida regionali per l’Autismo “, approvate con DGR n.1521 del 2 agosto 2013 “Attuazione dell’Accordo C.U. del 22 novembre 2012. Approvazione Linee Guida regionali per l’Autismo”, dell’Intesa sancita con la C.U. 10 maggio 2018 “Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico, nonché del DPCM 12 gennaio 2017“Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” si articola come di seguito riportato:


-Centri Territoriali per l’Autismo delle ASL (CAT): questi si inseriscono nella organizzazione delle unità  operative di NPIA, per i minori e del CSM per gli adulti;
-Moduli/Centri territoriali ambulatoriali/domiciliari dedicati terapeutico-ri/abilitativi intensivi ed estensivi, pubblici e/o privati accreditati, per gli ASD;
-Strutture educative e socio-ri/abilitative, diurne e residenziali, di mantenimento e promozione dell’inclusione sociale e lavorativa per gli ASD;

Centri di Ricovero e cura per acuti.
Centri di Riferimento ad Alta Specializzazione.



(•) Articolo sostituito dal  R.R. n. 7\2020,, art.1.


Art. 2

NORME GENERALI DELLA RETE DI ASSISTENZA PER GLI ASD


1. La Rete di assistenza per gli ASD è multidisciplinare e opera in modo flessibile in luoghi e contesti diversi ( casa, scuola, ecc. ), garantendo la continuità assistenziale tra i servizi per l’Età Evolutiva ed i servizi per l’Autismo Adulto.
2. La rete assicura il coinvolgimento degli istituti scolastici nella predisposizione del programma di intervento nonché collabora alla definizione dei progetti di integrazione scolastica dell’alunno disabile.
3. La Rete assicura la prevenzione sociale ed una presa in carico coordinata, comprendente la valutazione diagnostica e funzionale, il trattamento individualizzato specifico, in collaborazione con la famiglia, i programmi di intervento terapeutico ri/abilitativo, farmacologici e non farmacologici, condotti in modo individuale o di gruppo, gli interventi educativi e socio-riabilitativi, anche al fine dell’inserimento lavorativo, eventualmente per l’intero ciclo di vita.
4. Assicura, inoltre, la ricerca, la formazione/aggiornamento, la raccolta dei dati epidemiologici, e la realizzazione di un censimento delle persone affette da ASD di concerto con i pediatri ed i medici di famiglia, con la creazione di un archivio dedicato.
5. Nell’ambito della rete le ASL, in collaborazione con il privato sociale e gli organismi di ricerca nazionali ed internazionali riconosciuti, promuovono e realizzano programmi e sperimentazione di diagnosi precoce.
Esse promuovono inoltre in collaborazione con enti pubblici e privati deputati alla formazione professionale ed alla promozione e sostegno dell’occupazione, programmi di intervento per realizzare percorsi di inclusione lavorativa per ragazzi e adulti.
6. Nell’ambito della Rete, le ASL attivano, secondo le previsioni del successivo art.8 “ Determinazione del fabbisogno“, i Centri Territoriali per l’Autismo, a cui sono affidati i compiti previsti dalle Linee Guida regionali, approvate con DGR n.1521/2013.
7. Per garantire una più puntuale ed efficace realizzazione delle suddette linee guida, è istituito presso il CAT il “Consiglio dei Servizi per l’Autismo (C.S.A.)” composto dai rappresentanti di tutti gli enti impegnati nel settore (associazioni di familiari, presidi pubblici e privati di offerta di prestazioni e servizi sanitari e sociali, erogatori di programmi di intervento educativi e socio-riabilitativi, punti di ascolto, ecc.). Esso si riunisce con periodicità semestrale e verifica la rispondenza dei servizi offerti rispetto ai bisogni espressi dal territorio e formula proposte di programmi di rete che valorizzino le competenze e le potenzialità di ogni attore della Rete di Assistenza Locale per gli ASD.
8. I Centri Territoriali per l’Autismo sono costituiti da due équipe:
− una équipe dedicata all’Età Evolutiva, composta da neuropsichiatri infantili, psicologi, terapisti della neuropsicomotricità, logopedisti, educatori professionali, infermieri, assistenti sociali;
− una équipe dedicata all’Autismo Adulto, composta da psichiatri, neurologi, psicologi, educatori professionali, infermieri, assistenti sociali.
9. L’équipe “ Età Evolutiva “ opera in stretto contatto con i pediatri di libera scelta, i medici di medicina generale, i presidi ospedalieri di riferimento, nonché con tutto il sistema integrato dei servizi terapeutico-riabilitativi e socio sanitari territoriali.
10. L’équipe “ Autismo Adulto “ organizza i percorsi assistenziali individualizzati, in integrazione con gli altri servizi sanitari competenti, in particolare con il Dipartimento di Riabilitazione per il supporto alle patologie neurologiche e fisiatriche in comorbidità, e con i Servizi Sociali assistenziali per la realizzazione di interventi
educativi e socio-riabilitativi, anche semiresidenziali e residenziali, nonché per l’inclusione socio-lavorativa. 11. I programmi di intervento, definiti con la partecipazione delle figure genitoriali, sono ad alta integrazione interistituzionale, prevedendo, in particolare, procedure concordate e protocolli operativi con il mondo della Scuola, con gli Enti locali e con gli altri Servizi sanitari competenti, in particolare con i Distretti socio- sanitari e con i Presidi ospedalieri.
12. Gli Operatori del Centro Autismo possiedono specifica formazione sugli strumenti di valutazione e sugli interventi farmacologici e non farmacologici per la cura e ri/abilitazione degli ASD, basati sulle evidenze scientifiche nazionali e internazionali, ai fini della definizione dei piani d’intervento e di presa in carico ri/abilitativa degli utenti, e sugli interventi educativi e socio-riabilitativi di mantenimento delle abilità acquisite e di reinserimento sociale e lavorativo.
13. I programmi d’intervento terapeutico ri/abilitativi intensivi ed estensivi sono, di norma, di tipo ambulatoriale e domiciliare e sono effettuati in strutture del Sistema Sanitario Regionale pubbliche e private accreditate presenti nel territorio di competenza, secondo le modalità indicate dal successivo art.4.
14. Gli adolescenti e preadolescenti con ASD e con gravi disturbi del comportamento possono anche essere inseriti, per periodi medio-brevi, nelle strutture terapeutiche, residenziali o semiresidenziali, ex Regolamento Regionale n.14/2014.
15. I programmi d’intervento educativi e socio-riabilitativi di mantenimento possono essere assicurati dalle strutture sociosanitarie semiresidenziali, dotate dei requisiti specifici di cui ai successivi art.5 e art. 6.
16. Il Centro Autismo è attivato attraverso l’incremento della dotazione di personale assegnato al DSM ed a esso è attribuito uno specifico budget per la copertura degli oneri derivanti dagli inserimenti in strutture ri/abilitative semiresidenziali e residenziali sanitarie e dagli inserimenti nelle strutture sociosanitarie.
17. Nella Rete di assistenza per gli ASD sono previsti, con apertura programmata, Punti di Ascolto per le attività di informazione, accoglienza, orientamento e sostegno degli utenti, anche attraverso la stipula di appositi protocolli operativi con le Associazioni di familiari/genitori e utenti presenti sul territorio Aziendale, preventivamente registrate nell’elenco delle Associazioni di Volontariato della ASL.
18. La Regione, di concerto con l’ARESS, predispone il percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) finalizzato a definire la sequenza di interventi più appropriati all’età ed ai bisogni specifici del paziente. Il percorso, multi-professionale e interdisciplinare, dev’essere declinato sia sul piano clinico che su quello dell’organizzazione e gestione dei servizi. Il CAT competente, sulla base del PDTA così determinato, definisce i profili diagnostici terapeutici coerenti con il singolo caso trattato(1)  


(1) Comma aggiunto dal R.R. n. 7\2020, art.2.


Art. 3

REQUISITI ORGANIZZATIVI, STRUTTURALI E TECNOLOGICI DEL CENTRO TERRITORIALE PER L’AUTISMO


1. Il Centro Territoriale per l’Autismo ( CAT ) afferisce al Dipartimento di Salute Mentale della ASL, è a gestione pubblica e rappresenta il 1° livello della Rete.
2. Il CAT deve essere ubicato in strutture sanitarie aziendali territoriali ( Poliambulatori/ Presidi Territoriali Assistenziali/ Ospedali riconvertiti) e, comunque, in strutture aziendali ove siano presenti altri servizi assistenziali territoriali.
3. REQUISITI ORGANIZZATIVI
3.1 L’apertura del CAT è assicurata per almeno 38 ore settimanali e per almeno 5 giorni alla settimana, garantendo quanto più possibile l’apertura pomeridiana.
3.2 L’équipe deve essere composta dalle seguenti figure professionali:
n.2
medico specialista in Neuropsichiatria infantile (NPIA) e discipline equipollenti e affini.(3) 
n.1
Medico Psichiatra, a tempo parziale, con accesso programmato
n.2
Psicologi
n.1
Assistente sociale
n.1
Terapista della neuropsicomotricità, a tempo parziale, con accesso programmato
n.1
Logopedista, a tempo parziale, con accesso programmato
n.1
Educatore Professionale, a tempo parziale, con accesso programmato
n 2
Infermieri
 
3.3 L’équipe del Centro Territoriale per l’Autismo deve garantire il rispetto delle norme di cui all’art.2 del presente Regolamento, e, nello specifico, le seguenti attività:
- Accoglienza e informazione;
- Valutazione multi-professionale psicodiagnostica, con applicazione dei protocolli specifici accettati dalla comunità scientifica nazionale e internazionale;
- Attivazione di consulenze specialistiche di tipo audiologico (con eventuale esame audiometrico e/o potenziali evocati uditivi — ABR) e oculistico, nonché esami di laboratorio (indagini per intolleranze alimentari, indagini genetiche, eventuali indagini metaboliche, elettroencefalogramma in veglia e/o in sonno, eventuale RMN encefalo).
- Elaborazione/rimodulazione del Progetto abilitativo/riabilitativo individuale per i soggetti che necessitano di intervento intensivo/estensivo, modulato in funzione dei livelli di gravità, dell’età e delle potenzialità del soggetto, con verifiche almeno ogni sei mesi per i primi due anni di terapia ed almeno una volta l’anno dopo il secondo anno di terapie sull’efficacia dell’intervento, condiviso con la struttura che eroga il trattamento;
- Eventuale prescrizione di ausili (a bassa, media o alta tecnologia);
- Supporto educativo e psicologico alla coppia genitoriale;
- Supporto all’integrazione scolastica;
- Elaborazione del progetto assistenziale socio-riabilitativo individualizzato per l’Età Adulta, di mantenimento/ potenziamento delle abilità acquisite e promozione dell’inclusione sociale, con la definizione, per i soggetti che hanno evoluzione positiva, di interventi di formazione e di inserimento lavorativo.
- Inserimento dei soggetti adulti con ASD grave, non trattabili ambulatorialmente e/o non controllabili in ambiente domestico, nelle strutture sociosanitarie semiresidenziali e residenziali dei successivi art 5 ed art. 6.
4. REQUISITI STRUTTURALI
4.1 Locali e spazi secondo quanto previsto dal Reg. Reg. n. 3/2005 “ Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie “  (2)  per gli Ambulatori di Neuropsichiatria Infantile, e specificatamente:
Locale per accoglienza utenti, segreteria ed informazioni
Locali per visite mediche
Locali per visite psicologiche
Locali per trattamenti ri/abilitativi
Locale per il Servizio Sociale Professionale
Servizi igienici distinti per utenti e personale ( di cui almeno 1 per disabili )
Spazio/armadi per deposito materiale d’uso, attrezzature, strumentazioni
Spazio/armadi per archivio per la conservazione dei dati sensibili
Locale infermeria con armadio farmaceutico
Nell’Ambulatorio deve essere garantita la privacy degli utenti 
 
5. REQUISITI TECNOLOGICI
n. 2 Computer
n. 2 Linee telefoniche
Materiale psico-diagnostico: ADI-R , ADOS, CARS, PEP3, Scale Wechsler, Griffith, Leiter, scala Vineland II, C-GAS, K-SADS, SNAP IV
Strumentazione sanitaria di base, strumentazione per attività amministrative (fotocopiatrice, ecc. )
Attrezzature e presidi farmacologici per affrontare eventuali casi di emergenza-urgenza



(2)  Erroneamente sul BURP è riportato Reg. Reg. n. 1/2005.
(3) Parole sostituite dal R.R. 3/2020, art. 1.


Art. 4

MODULI/CENTRI TERAPEUTICO-RI/ABILITATIVI INTENSIVI ED ESTENSIVI


1. Ogni Modulo territoriale dedicato terapeutico-ri/abilitativo intensivo ed estensivo (di seguito indicato anche come struttura) può essere attivato, secondo le procedure di cui al successivo art. 10:


a) da ciascuna ASL presso il CAT, del quale costituirà nucleo aggregato. Resta inteso che qualora nello stesso arco temporale pervengano più richieste comunali di verifica di compatibilità al fabbisogno regionale, la richiesta presentata dal Comune su istanza della ASL avrà la priorità rispetto alle altre
istanze comunali pervenute nel medesimo arco temporale;
b) dagli enti gestori che abbiano ricevuto un riconoscimento da Società Scientifiche Nazionali o dai Ministeri concernente attività relative ai trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con ASD;
c) da enti gestori di strutture di recupero e riabilitazione funzionale dei minori portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste accreditati ex R.R. n. 12/2015;
d) da enti gestori di strutture sanitarie che abbiano maturato un’esperienza in campo riabilitativo sanitario, vale a dire che abbiano gestito strutture extraospedaliere riabilitative accreditate di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978 o di riabilitazione psichiatrica ex R.R. n. 7/2002 che hanno stipulato contratti con le ASL del territorio regionale da almeno 5 anni prima dell’entrata in vigore del presente regolamento;
e) da enti gestori di strutture socio-sanitarie, regolarmente iscritte nei Registri di cui all’art. 53 della L.R. n. 19/2006 e s.m.i. ai quali le Unità di Valutazione Multidimensionali (UVM), per il periodo corrispondente al triennio precedente al 1° gennaio 2020, abbiano inviato– con quota sanitaria a carico delle ASL – soggetti in età evolutiva in numero pari ad almeno il 40% dei posti autorizzati al funzionamento per i tre anni precedenti al 1° gennaio 2020 ed indipendentemente dalla data di invio da parte dell’UVM.;


fino ad un massimo di n. 3 Moduli per ente richiedente per ASL.(4) 


2. Al fine di ottimizzare gli interventi e modularli in funzione del quadro evolutivo tipico di ciascun soggetto, l’organizzazione dei percorsi terapeutico-ri/abilitativi di tipo psicoeducativo di livello assistenziale intensivo ed estensivo è articolato in pacchetti di prestazioni ambulatoriali ed è differenziato secondo tre fasce d’età o periodi “critici”, in cui si esprimono bisogni differenziati, che richiedono peculiari connotazioni di intervento:


- Periodo da 0 a 5 anni o Periodo Pre-scolare


- Periodo dai 6 agli 11 anni o Periodo Scolare-Prepuberale


- Periodo dai 12 ai 18 anni o Periodo Puberale-Adolescenziale


2.1. Periodo prescolare ( 0-5 anni ): trattamento riabilitativo intensivo di tipo psicoeducativo, comportamentale/ cognitivo-comportamentale, individualizzato, eventualmente associato, a secondo dei casi, da strategie di Comunicazione Aumentativa Alternativa, condotto da operatori opportunamente formati da integrare con interventi di altre istituzioni che fanno parte del: “ Sistema Curante “, con lavoro anche nei contesti naturali, quali l’ambiente scolastico, a domicilio e il parent training individuale.


2.2. Periodo scolare-prepuberale ( 6-11 anni ): interventi molto diversi sia a livello clinico che di complessità, a seconda della evoluzione dei singoli bambini. Quindi lavoro psicoeducativo ad impostazione comportamentale/cognitivo-comportamentale sulle autonomie e sulle abilità adattive, ma anche interventi specifici a seconda delle necessità sulle competenze neuropsicologiche, come linguaggio, funzioni esecutive, competenze emotivo-sociali e comunicative pragmatiche negli ASD ad alto funzionamento. Nei casi più gravi in cui non c’è linguaggio, il lavoro si svolge a supporto della comunicazione, sistemi di Comunicazione Aumentativa Alternativa, con attenzione anche all’incremento delle abilità adattive e alla prevenzione dei comportamenti problema.


2.3. Periodo scolare-puberale adolescenziale ( 12-18 anni ): prosecuzione del lavoro precedente, spostando l’attenzione sulla dimensione socio-riabilitativa, in collaborazione con i servizi sociali, con ulteriore lavoro sulle competenze adattive, in previsione del passaggio all’età adulta, con la possibile inclusione sociale e lavorativa.


3. Il parametro “età” condiziona le specificità di seguito indicate, con particolare riferimento all’impegno temporale:


PERIODO

 

IMPEGNO ORARIO

SETTIMANALE

 

LIVELLO ASSISTENZIALE

 

TIPOLOGIA DI ASSISTENZA

Periodo Pre-scolare

 

Livello di gravità: lieve

Fino a 12 ore settimanali

distribuite in 4 accessi settimanali

Livello di gravità: medio-grave

Fino a 18 ore settimanali

distribuite in 6 accessi settimanali

Intensivo

 

Pacchetti di prestazioni

- ambulatoriali

- domiciliari

- di gruppo

 

Periodo Scolare

 

Fino a 8 ore settimanali

distribuite in 4 accessi settimanali

 

Estensivo

 

Pacchetti di prestazioni

-            ambulatoriali

-            domiciliari

-            di gruppo (max 5 minori)

Periodo Puberale-Adolescenziale

 

 

Fino a 6 ore settimanali

distribuite in 3 accessi settimanali

 

Estensivo

 

Pacchetti di prestazioni

-         individuali(ambulatoriali/domiciliari)

-         di gruppo (max 5 minori)


 


4. La struttura eroga prestazioni in regime ambulatoriale e domiciliare per 6 giorni alla settimana e per almeno 300(•)   giorni all’anno. 


5. Il Progetto abilitativo/riabilitativo individuale, modulato in funzione dei livelli di gravità, dell’età e delle potenzialità del soggetto, è definito dal Centro Territoriale per l’Autismo che ha in carico il paziente con l’equipe sanitaria del Centro ambulatoriale che effettua la presa in carico ri/abilitativa e prevede, anche:


- Supporto educativo e psicologico alla coppia genitoriale ( parent training );


- Supporto all’integrazione scolastica.


6. Il Progetto si completa con tutte le altre attività eseguite negli ambienti naturali dei soggetti, che sono coerenti con gli interventi eseguiti nei Centri, in modo da arrivare complessivamente ad un numero di ore settimanali in linea con le raccomandazioni scientifiche delle Linee Guida ( anche fino a 10-40 ore alla settimana ).


7. REQUISITI STRUTTURALI


7.1. I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia ed al volume delle prestazioni erogate ( max n. 3 Moduli di 20 pacchetti di prestazioni ambulatoriali/domiciliari ).


7.2. Le struttura deve essere dotata di ambienti specifici con dimensioni, arredi ed attrezzature adeguati allo svolgimento delle attività coerenti con i programmi e gli obiettivi propri della struttura.


7.3. I nuclei devono, comunque, essere provvisti dei seguenti requisiti:


− aree attrezzate per attività di gruppo;


− aree attrezzate per attività individuali;


− ambulatori per visite mediche specialistiche e per valutazioni cliniche diagnostico-prognostiche;


− ambulatori per visite psicologiche;


− servizi igienici per disabili; i servizi igienici per gli utenti devono essere distinti da quelli per il personale;


− servizi igienici e spogliatoi per gli operatori;


− spazi per l’attesa, attività amministrative, attività di segreteria ed archivio, adeguati al volume di attività della struttura. Lo spazio per l’attesa deve essere dotato di un adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi;


− spazio/armadi per deposito materiale d’uso, attrezzature, strumentazioni.


7.4. La struttura garantisce sempre la completa fruibilità degli spazi da parte di tutti i possibili utenti; è indispensabile la completa assenza di barriere architettoniche che limitino l’accesso o gli spostamenti dentro la struttura e l’utilizzo sicuro dei vari spazi e servizi.


7.5. Deve essere garantita la privacy degli utenti.


8. REQUISITI TECNOLOGICI:


8.1. La dotazione strumentale deve essere correlata quantitativamente e qualitativamente ai bisogni dell’utenza ed alle diverse tipologie di attività assicurandone uno svolgimento sicuro, efficace ed efficiente.


8.2. In funzione degli obiettivi della struttura e della tipologia dell’utenza devono, a titolo esemplificativo, essere presenti:


− presidi necessari e risorse tecnologiche atti allo svolgimento di prestazioni da parte dei medici specialisti e degli altri operatori professionali;


− Ausili a Bassa Tecnologia: tabelle di comunicazione e board makers (PECS p.es.)


− Ausili a Media Tecnologia: Voca ( Vocal Output Communication Aid )


− Ausili Ad Alta Tecnologia: IPod comunicatore alfabetico/telefonico, Touch for Autism ( tavolo multitouch interattivo-riabilitativo ), iPad Kit Autismo (con diverse App specifiche per la C.A.A con l’uso dei PECS), TAAC ( Touch Augmentative and Alternative Communication ), ZO’E (comunicatore dinamico su tablet con display touchscreen ), eventuali altri Software riabilitativi, come LULA ( per lo sviluppo di abilità comunicative e linguistiche ), ALPACA ( Alternative Literacy with PDA and Augmentative  Communication for Autism ), palmare multimediale per bambini autistici), IMMAGINARIO ( dispositivo per la comprensione attraverso l’uso di immagini), PROLOQUO2GO ( su tablet ).


− attrezzature e presidi per realizzare le varie tipologie di esercizio terapeutico e ri/abilitativo negli ambienti dedicati, per attività individuali e/o di gruppo;


− attrezzatura essenziale per il pronto soccorso e carrello per le emergenze.


9. REQUISITI ORGANIZZATIVI


9.1. Lo standard minimo sotto riportato per ciascun Modulo è riferito a n.20 pacchetti di prestazioni ambulatoriali/domiciliari giornaliere.


9.2. Durante lo svolgimento delle attività ambulatoriali deve essere prevista la presenza di almeno un medico indicato quale responsabile delle attività cliniche svolte nell’ambulatorio.


9.3 Lo standard minimo previsto per ciascun modulo dev’essere composto dalle seguenti figure professionali: (5) 


Tab. 1


MODULO DI ASSISTENZA AMBULATORIALE INTENSIVA

PERIODO PRESCOLARE

FIGURE PROFESSIONALI

N. UNITA’

 

medico specialista in Neuropsichiatria infantile (NPIA) e discipline equipollenti e affini. (6) 

0,35

Psicologo

0,25

Educatore professionale

3 

Terapista occupazionale

2 

Terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva

2

Logopedista

2 

Assistente sociale

6 ore sett. 


 


Tab.2


NUCLEO DI ASSISTENZA AMBULATORIALE ESTENSIVA

PERIODO SCOLARE

FIGURE PROFESSIONALI

N. UNITA’

 

Medico specialista NPIA

0,35 

Psicologo

0,5 

Educatore professionale

3 

Terapista occupazionale

1 

Terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva

1 

Logopedista

1 

Assistente sociale

6 ore sett. 


 


 


Tab.3


NUCLEO DI ASSISTENZA AMBULATORIALE ESTENSIVA

PERIODO PUBERALE -ADOLESCENZIALE

FIGURE PROFESSIONALI

N. UNITA’ 

Medico specialista NPIA

0,30 

Psicologo

0,5 

Educatore professionale

4 

Terapista occupazionale

0,5 

Terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva

0,5 

Logopedista

1 

Assistente sociale

6 ore sett.


 9.4. Ciascun Nucleo assicura le prestazioni del Livello Assistenziale di riferimento sulla base dei PTRI.


9.5. Le figure professionali previste devono avere competenze specifiche per l’ASD in età evolutiva.


9.6 I professionisti sanitari della riabilitazione devono essere in possesso di idoneo titolo (terapista occupazionale ex D.M. 17 gennaio 1997, n.136 – D.M. 27 luglio 2000; terapista della neuropsicomotricita’ dell’età evolutiva D.M. 17 gennaio 1997, n. 56 - D.M. 27 luglio 2000; logopedista ex D.M. 14 settembre 1994, n. 742 -D.M. 27 luglio 2000; educatore professionali ex D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 – D.M. 27 luglio 2000).


9.7 I professionisti sanitari della riabilitazione (logopedista ex D.M. 14 settembre 1994, n. 742 -D.M. 27 luglio 2000; terapista della neuropsicomotricita’ D.M. 17 gennaio 1997, n. 56 -D.M. 27 luglio 2000; terapista occupazionale ex D.M. 17 gennaio 1997, n.136 -D.M. 27 luglio 2000;) possono essere tra loro intercambiabili in relazione ai bisogni assistenziali dei soggetti in trattamento e per esigenze di turnazione, fermo restando il numero complessivo di unità riportato nelle tabelle 1, 2, 3 di cui al comma 9.3. (•) 


9.8 In riferimento agli educatori professionali in servizio nella struttura alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dall’art. 46 del R.R. n. 4/2007 per quanto compatibile con la normativa nazionale (con particolare riferimento alle modifiche intervenute con l’art. 1 comma 517 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sull’art. 1 comma 594 della legge 27 dicembre 2017 n. 205) e regionale in materia di professioni sociosanitarie. (•) 


9.9 Nell’ambito dei servizi ed i presidi socio-sanitari e della salute sul numero totale della figura professionale degli educatori, possono operare, limitatamente agli aspetti socio-educativi, fino ad un massimo di 1/3 di educatori professionali socio-pedagogici. Nel computo si procede per arrotondamento in eccesso per frazioni superiori allo 0,5 e in difetto per frazioni inferiori allo 0,5. (7) 




(•) Numero sostituitodal  R.R. n. 7\2020, art.3.
(•) Comma aggiunto dal R.R. n. 7\2020, art.3.
(•) Comma aggiunto dal R.R. n. 7\2020, art.3.  
(4) Comma aggiunto dal R.R. n. 7\2020, art.3.
(5) Comma aggiunto dal R.R. n. 7\2020, art.3.   ma incompleto.
(6) Parole sostituite dal R.R. 3/2020, art. 1.
(7) Comma aggiunto dal R.R. n. 7\2020, art.3. 


Art. 5

ART. 60 QUATER DEL REGOLAMENTO REGIONALE 18 GENNAIO 2007, N. 4


1. Dopo l’art.60 ter del Reg. Reg. n. 4/2007, è aggiunto il seguente art.60 quater:
ART. 60 quater CENTRO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO DIURNO DEDICATO ALLE PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO
1.1. Il Centro deve erogare principalmente servizi destinati alla presa in carico del disturbo dello spettro autistico, organizzati sia in attività individuali che in piccoli gruppi omogenei, assicurando interventi personalizzati.
1.2. Il Centro, a seguito di una valutazione funzionale eroga interventi maggiormente strutturati per soggetti con maggiore compromissione, interventi maggiormente inclusivi per soggetti a miglior funzionamento.
1.3. Gli interventi applicati sono volti a migliorare la qualità di vita del soggetto e della sua famiglia nelle diverse aree di sviluppo.
1.4. È previsto un intervento psicoeducativo ad impostazione comportamentale/cognitivo-comportamentale volto a promuovere e mantenere l’inclusione sociale, nello specifico:
• Abilità comunicative
• Abilità di autonomia personale (igiene personale, vestirsi, lavarsi, prendersi cura del proprio corpo)
• Abilità integranti: protezione personale (riconoscimento situazioni pericolose, comportamenti sessuali)
• Attività domestiche (pulire il proprio ambiente, preparare qualche pietanza, eseguire lavori domestici come rifare il letto, annaffiare fiori, usare correttamente utensili ed attrezzature della cucina, lavare stoviglie, lavare biancheria)
• Gestione del tempo libero (giochi da solo o in compagnia, visione di film, ascolto della Musica) mobilità e vita in comunità (spostamenti pedonali, uso mezzi pubblici, frequentazione di negozi e servizi territoriali quali piscina, maneggio ecc. )
• Abilità occupazionali anche finalizzate all’inserimento lavorativo
 
1.5. Il Centro deve prevedere, quindi, interventi di promozione della comunicazione, delle autonomie personali, domestiche e sociali. Molta attenzione deve essere dedicata all’organizzazione e strutturazione degli spazi, ambienti interni ed esterni, ausili e materiali. La visualizzazione e la prevedibilità sono le peculiarità che caratterizzano l’ambiente educativo, con l’obiettivo di favorire nelle persone con autismo la comprensione del mondo circostante. Per tali motivi gli ambienti devono essere adeguati alle specifiche necessità degli utenti e rispondenti agli obiettivi preposti all’incremento delle competenze comunicative di ciascuno e al decremento di comportamenti problematici. Lo spazio fisico è progettato per definire e far capire al soggetto dove si svolgono le sue attività e per quanto tempo.
La verifica dei progetti socio-riabilitativi per ciascun utente avviene attraverso valutazioni periodiche annuali.
 
1.6. RICETTIVITA’
1.6.1. Massimo 20 utenti, suddivisi in gruppi
1.7. REQUISITI STRUTTURALI
1.7.1. I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia ed al volume delle prestazioni erogate.
1.7.2. Le struttura deve essere dotata di ambienti specifici con dimensioni, arredi ed attrezzature adeguati allo svolgimento delle attività coerenti con i programmi e gli obiettivi propri della struttura.
1.7.3. La struttura deve prevedere:
− zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività individualizzate;
− una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività;
− autonomi spazi destinati alla preparazione dei pasti (in caso di erogazione del servizio) e, comunque, alla loro somministrazione;
− spazio amministrativo;
− servizi igienici per disabili; i servizi igienici per gli utenti devono essere distinti da quelli per il personale;
− servizi igienici e spogliatoi per gli operatori;
1.7.4. Tutti i locali del Centro devono essere dotati della massima accessibilità.
1.8. REQUISITI ORGANIZZATIVI
1.8.1. Lo standard minimo sotto riportato è riferito a n. 20 utenti.
MODULO DI ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE SOCIO-EDUCATIVA - RIABILITATIVA
FIGURE PROFESSIONALI
N. UNITA’ 
Medico specialista in Neuropsichiatria infantile (NPIA) e discipline equipollenti e affini.(9) 
4 ore sett. 
Psicologo
8 ore sett. 
Educatore professionale/Educatore(8) 
4 di cui 1 con funzioni di coordinamento 
Tecnico della riabilitazione psichiatrica
Operatore socio-sanitario
Assistente sociale
8 ore sett. 
    

 

1.8.2. Le figure professionali previste devono avere competenze specifiche per l’ASD “

1.8.3 I professionisti sanitari della riabilitazione devono essere in possesso di idoneo titolo (tecnico della riabilitazione psichiatrica ex D.M 29 marzo 2001, n. 115 -D.M. 27 luglio 2000; educatore professionali ex D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 – D.M. 27 luglio 2000). (10) 

1.8.4 In riferimento agli educatori professionali in servizio nella struttura alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dall’art. 46 del R.R. n. 4/2007 per quanto compatibile con la normativa nazionale (con particolare riferimento alle modifiche intervenute con l’art. 1 comma 517 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sull’art. 1 comma 594 della legge 27 dicembre 2017 n. 205) e regionale in materia di professioni sociosanitarie. (•) 

1.8.5 Nell’ambito dei servizi ed i presidi socio-sanitari e della salute sul numero totale della figura professionale degli educatori, possono operare, limitatamente agli aspetti socio-educativi, fino ad un massimo di 1/3 di educatori professionali socio-pedagogici. Nel computo si procede per arrotondamento in eccesso per frazioni superiori allo 0,5 e in difetto per frazioni inferiori allo 0,5. (11) 



(•) Comma aggiunto dal R.R. n. 7\2020, art.4.
(10) Comma aggiunto dal R.R. n. 7\2020, art.4.
(11) Comma aggiunto dal R.R. n. 7\2020, art.4.
(8) Vedi art. 46 Reg. Reg. n. 4/2007 e s.m.i.
(9) Parole sostituite dal R.R. 3/2020, art. 1. 


Art. 6

ART. 57 BIS DEL REGOLAMENTO REGIONALE 18 GENNAIO 2007, N. 4


1. Dopo l’art.57 del reg. reg. n. 4/2007, è aggiunto il seguente art. 57 bis
“ART. 57 bis
COMUNITÀ RESIDENZIALE SOCIO-EDUCATIVA-RIABILITATIVA DEDICATA ALLE PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO
1.1. La comunità socio-educativa-riabilitativa residenziale è destinata a soggetti di età compresa dai 18 anni in su, nella fattispecie con disturbo autistico in situazioni particolari e con gravi disturbi della comunicazione e della relazione. Offre una soluzione abitativa idonea ed alternativa al nucleo familiare, duratura o temporanea, nell’ottica dell’intervento alla persona.
1.2. L’obiettivo della residenzialità nei percorsi socio-educativi- riabilitativi è quello di avviare l’utente verso il recupero e la promozione dell’autonomia personale e sociale, di acquisire e mantenere abilità cognitive e relazionali, di garantire una vita quotidiana dignitosa, evitando il rischio di ricoveri impropri ospedalieri o di istituzionalizzazioni fuori Regione.
1.3. La comunità prevede:
- un modulo di residenzialità temporanea a breve termine per le situazioni nelle quali si rilevi la necessità di una temporanea permanenza in un contesto così strutturato.
- un modulo di residenzialità a medio-lungo termine.
1.4. Le attività erogate dalla comunità sono di tipo educativo, sociale, riabilitativo, farmacologico.
1.5. L’intervento socio-educativo-riabilitativo si basa su un approccio multimodale e multidisciplinare ed è coordinato e monitorato dallo medico specialista in Neuropsichiatria infantile (NPIA) e discipline equipollenti e affini.(•)  un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) condiviso con la famiglia e con l’équipe. 
1.6. RICETTIVITA’
1.6.1. Massimo 16 utenti
1.7. REQUISITI STRUTTURALI
1.7.1 La struttura deve essere priva di barriere architettoniche e deve prevedere:
− camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 11 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 16 per due posti letto;
− servizio igienico, attrezzato per la non autosufficienza, in misura di uno ogni stanza, con la quale deve essere comunicante;
− per le camere da letto doppie, la disposizione dei posti letto è in orizzontale, evitando la disposizione “a castello”;
− dotazione di condizionatore d’aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti;
− sala pranzo e cucina attrezzata;
− spazio destinato alle attività giornaliere ed al tempo libero;
− linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti;
− un servizio igienico doppio, distinto per uomini e donne, ad uso collettivo, opportunamente attrezzato;
− un servizio igienico riservato per il personale.
1.8 REQUISITI ORGANIZZATIVI
1.8.1 Lo standard minimo sotto riportato è riferito a n. 16 utenti.
MODULO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE SOCIO-EDUCATIVA- RIABILITATIVA
FIGURE PROFESSIONALI
N. UNITA’ 
Medico specialista in Neuropsichiatria infantile (NPIA) e discipline equipollenti e affini(13) 
4 ore sett. 
Psicologo
6 ore sett. 
Infermiere
6 ore sett. 
Educatore professionale/Educatore(12) 
5 di cui 1 con funzioni di coordinamento 
Tecnico della riabilitazione psichiatrica
Operatore socio-sanitario

1.8.2 E’ garantita l’assistenza durante le ore notturne .(14) 

1.9 Le figure professionali previste devono avere competenze specifiche per l’ASD “

1.10 I professionisti sanitari della riabilitazione devono essere in possesso di idoneo titolo (tecnico della riabilitazione psichiatrica ex D.M 29 marzo 2001, n. 115 - D.M. 27 luglio 2000; educatore professionali ex D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 – D.M. 27 luglio 2000). (15) 

1.11 In riferimento agli educatori professionali in servizio nella struttura alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dall’art. 46 del R.R. n. 4/2007 per quanto compatibile con la normativa nazionale (con particolare riferimento alle modifiche intervenute con l’art. 1 comma 517 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sull’art. 1 comma 594 della legge 27 dicembre 2017 n. 205) e regionale in materia di professioni sociosanitarie (16) 

1.12 Nell’ambito dei servizi ed i presidi socio-sanitari e della salute sul numero totale della figura professionale degli educatori, possono operare, limitatamente agli aspetti socio-educativi, fino ad un massimo di 1/3 di educatori professionali socio-pedagogici. Nel computo si procede per arrotondamento in eccesso per frazioni superiori allo 0,5 e in difetto per frazioni inferiori allo 0,5.(17) 

 


(•) Parole sostituite dal R.R. 3/2020, art. 1.
(12) Vedi art. 46 Reg. Reg. n. 4/2007 e s.m.i.
(13) Parole sostituite dal R.R. 3/2020, art. 1.
(14) Comma aggiunto dal R.R. n. 7\2020, art 5. 
(15) Comma aggiunto dal R.R. n. 7\2020, art 5. 
(16) Comma aggiunto dal R.R. n. 7\2020, art 5. 
(17) Comma aggiunto dal R.R. n. 7\2020, art 5. 


Art. 7

TAVOLO REGIONALE PER L’AUTISMO


1. II Tavolo regionale per l’Autismo, di cui alla DGR n.1521 del 2-8-2013, offre pareri sulla programmazione delle azioni attuative del presente Regolamento, svolge attività di monitoraggio, con cadenza semestrale, sullo stato dei Servizi e azione di ascolto delle istanze dei portatori di interesse. (•) 
2. Il Tavolo, come previsto dalla DGR 1521/2013, è rinnovato ogni tre anni


(•) Erroneamente riportato sul BURP "DGR 1521/2011


Art. 8

CENTRI DI RIFERIMENTO AD ALTA SPECIALIZZAZIONE


1. I Centri di Riferimento ad alta specializzazione, “ con la collaborazione dell’Università quale riferimento della formazione e ricerca, svolgono i compiti previsti dalla DGR n.1521/2013  (18)  , ed in particolare: - supportano i Centri Territoriali per l’Autismo nella valutazione diagnostica dei casi più complessi, su richiesta degli stessi CAT;
- promuovono il confronto con i CAT sui percorsi diagnostico-terapeutici e la definizione di protocolli omogenei condivisi;
- programmano con i CAT la formazione e l’aggiornamento sugli strumenti di valutazione e sugli interventi farmacologici e non farmacologici per la cura e ri/abilitazione dei DSA, nonché sugli interventi educativi e socio-riabilitativi di mantenimento delle abilità acquisite e di reinserimento sociale e lavorativo;
- Promuovono le attività epidemiologiche e di ricerca sui DSA.
2. La Giunta Regionale, atteso quanto disposto dalla DGR n.1521/2013 (19) , individua i Centri di Riferimento ad Alta Specializzazione per l’Età evolutiva e per gli Adulti.


(18) Erroneamente riportato sul BURP "DGR 1521/2011"
(19) Erroneamente riportato sul BURP "DGR 1521/2011"


Art. 9

DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO(••) 




1. II fabbisogno dei Servizi della Rete di assistenza per gli ASD, ai sensi dell’art. 3 ter del Dlgs n. 502/92 e s.m.i. e della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per il biennio 2020-2021, in via sperimentale, è così determinato:



- almeno n. 1 Centro Territoriale per l’Autismo nell’ambito di ciascuna ASL;
- n. 1,5 Modulo terapeutico-ri/abilitativo ogni 100.000 abitanti per ciascuna ASL;
- n. 5 posti/utente socio-riabilitativi diurni ogni 100.000 abitanti;
- n. 4 posti/utente socio-riabilitativi residenziali ogni 100.000 abitanti.


2. Oltre al fabbisogno di cui al comma 1, è aggiunto n. 1 centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico per ciascun capoluogo di provincia.


3. Nell’ambito del fabbisogno di cui al comma 1 rientrano:


a) i moduli di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016 pubblici e privati e le strutture di cui agli artt. 5 e 6 del R.R. n. 9/2016 pubbliche e private, già autorizzati all’esercizio o accreditati alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
b) i moduli di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016  pubblici e privati e le strutture di cui agli artt.5 e 6  del R.R. n. 9/2016 pubbliche e private per i quali è stato concesso parere di compatibilità favorevole e per i quali lo stesso non sia decaduto alla data di entrata in vigore del presente regolamento.




(••) Articolo sostituito dal  R.R. n. 7\2020, art 6 


Art. 10

PARERE DI COMPATIBILITA(••) 


1.Al fine di favorire la diversificazione delle esperienze nel trattamento dei disturbi dello spettro autistico, non
sono ammissibili le istanze di autorizzazione alla realizzazione finalizzate al rilascio del parere di compatibilità presentate da enti gestori che abbiano già ottenuto, nell’ambito del territorio regionale, anche un solo parere favorevole di compatibilità per qualunque tipologia di struttura di cui al presente regolamento.

2. Con riferimento alla struttura di tipologia “Modulo” ex art. 4 del presente regolamento (R.R. 9/2016), in considerazione dell’elevata complessità dei trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con ASD ed al fine di salvaguardare l’esperienza maturata dalle strutture sanitarie e socio sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni, nelle ipotesi di più richieste comunali di verifica di compatibilità presentate nello stesso arco temporale ed in presenza di fabbisogno regionale residuo inferiore al numero dei moduli di cui alle istanze, il
criterio della localizzazione previsto al punto 5 della DGR n. 2037/2013 nella comparazione tra più richieste per il medesimo ambito territoriale di riferimento, è preceduto dalla valutazione, da parte della Sezione regionale competente, in via prioritaria dal possesso di un riconoscimento rilasciato da Società Scientifiche Nazionali o dai Ministeri concernente attività relative ai trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con ASD e, in via residuale, dal possesso dell’esperienza specifica nella gestione di strutture che abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati, nei tre anni anteriori al 1° gennaio 2020.



(••) colo sostituito dal  R.R. n. 7\2020, art 7 


Art. 11

AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO(••) 


Per quanto attiene le procedure di autorizzazione e di accreditamento, nonché i requisiti di carattere generale, si rinvia alla normativa regionale vigente in materia, ed, in particolare, alla L. R. 9/2017 e s.m.i., al Regolamento Regionale n. 3/2005 e ss. mm. ed ii, al Regolamento Regionale n.16/2019.

(••) Articolo aggiunto dal  R.R. n. 7\2020, art 8 


Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.