Anno 2017
Numero 1
Data 06/02/2017
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note
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Legge Regionale 6 febbraio 2017, n. 1

Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati



CAPO I

PRINCIPI





Art. 1

Finalità


1. La Regione Puglia, in attuazione dell’articolo 44 della Costituzione italiana, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e delle competenze legislative previste dal titolo V della Costituzione, nonché del protocollo d’intesa Stato-regioni del 18 settembre 2008 per l’attuazione dell’articolo 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008 n. 31 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), al fine di completare il processo di riforma dei Consorzi di bonifica avviato con la legge regionale 21 giugno 2011, n. 12 (Norme straordinarie per i Consorzi di bonifica) e con la legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica), di procedere al loro risanamento e giungere all’equilibrio di gestione e all’autogoverno, con le presenti disposizioni:
a) senza soluzione di continuità nell’esercizio della funzione consortile  riordina l’esercizio delle funzioni pubbliche di bonifica e irrigazione e stabilisce le modalità di gestione delle relative opere;(1) 
b) prevede, ai sensi del dell’articolo 2, comma 4 della l.r. 4/2012, la modifica delle modalità di gestione dei comprensori di bonifica;
c) individua misure necessarie a riequilibrare la gestione corrente e ad accelerare e sostenere il ripiano della debitoria pregressa, senza pregiudizio alcuno per le ordinarie procedure liquidatorie e nel rispetto dei vincoli dell’ordinamento statale; (2) 
d) garantisce la gestione unitaria della risorsa idrica per fini irrigui agricoli e potabili rurali.


(1) Lettera modificata dall' art. 1 , l.r. 38/2017;
(2) Comma sostituito dall' art. 1 , l.r. 38/2017 ; 


CAPO II

NORME STRAORDINARIE SULLA DEBITORIA PREGRESSA E LA RIORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE CORRENTE





Art. 2

Completamento del processo di riforma dei Consorzi di bonifica Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d’Apulia e istituzione del Consorzio di bonifica centro-sud Puglia (3) 


1. I Consorzi Arne, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre dApulia sono soppressi al verificarsi delle condizioni indicate al comma 6 e le loro funzioni sono contestualmente trasferite al Consorzio unico centro-sud Puglia secondo le disposizioni di seguito indicate;(4) 

2. Senza soluzione di continuità nellesercizio della funzione consortile, al verificarsi delle condizioni indicate al comma 6,(5) i comprensori di bonifica ricadenti nei perimetri dei consorzi di bonifica commissariati Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d’Apulia, così come individuati ai sensi dell’articolo 2 della I.r. 4/2012, sono gestiti da un unico consorzio di bonifica denominato “Consorzio di bonifica centro-sud Puglia” che assume le funzioni dei Consorzi soppressi.

3. Il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia ha come limite territoriale a nord la destra idraulica del fiume Ofanto per la parte ricadente nel territorio regionale e ha sede legale in Bari. I nuovi confini a terra sono determinati dagli attuali confini nord territoriali di Stornara e Tara e Terre d’Apulia.

4. Nell’ambito del territorio gestito dal Consorzio centro-sud Puglia sono istituiti quattro ambiti funzionali idraulicamente omogenei, denominati “distretti”, corrispondenti ai comprensori con il compito di individuare le azioni di bonifica idraulica e difesa del suolo e di irrigazione, necessarie ai territori, di provvedere alla gestione delle acque irrigue per i terreni rientranti nell’ambito del distretto e alle funzioni di polizia idraulica secondo quanto previsto nelle relative norme dello statuto.

[5. Per l’esercizio delle funzioni attribuite, il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia potrà utilizzare i beni strumentali materiali e immateriali di proprietà dei Consorzi soppressi. Definite le esposizioni debitorie dei Consorzi soppressi, detti beni e i residui rapporti giuridici attivi sono trasferiti al Consorzio di bonifica centro- sud Puglia.](6)

6. Il Commissario straordinario unico, coadiuvato da due sub nominati dalla Giunta regionale nell’ambito di un elenco di almeno cinque nominativi proposti dalle organizzazioni professionali agricole del partenariato del Piano di sviluppo rurale (PSR), garantendo le diverse provenienze territoriali, assume le funzioni di commissario ad acta (7) pone in essere tutti gli adempimenti amministrativi e contabili necessari all’avvio del Consorzio di bonifica centro-sud Puglia e alla soppressione di quelli di cui al comma 1. In particolare il Commissario straordinario unico effettua la ricognizione di tutti i rapporti giuridici esistenti e di tutte le posizioni economico-finanziarie e la trasmette entro novanta giorni alla Giunta regionale che, entro sessanta giorni e previa istruttoria del Dipartimento regionale agricoltura, l’approva.

7. Il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia inizia a operare a seguito della approvazione del proprio statuto, dell’approvazione della ricognizione di cui al comma 6. La Giunta regionale, verificate le condizioni che precedono, adotta lo statuto del nuovo Consorzio unico e ne approva l’operatività. Da tale momento si producono gli effetti previsti dai commi 1, 2, 3 e 4. Dal medesimo momento e sino alla elezione degli organi ai sensi della I.r. 4/2012, il Commissario straordinario unico di cui alla I.r. 12/2011, e successive modifiche e integrazioni, assume per il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia le funzioni già affidategli per i consorzi soppressi. Lo stesso Commissario straordinario unico, senza ulteriori compensi, procede anche a completare le attività necessarie alla soppressione dei consorzi di cui al comma 1. Per l’esercizio delle funzioni attribuite e per evitare soluzione di continuità nell’esercizio della funzione consortile, il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia utilizza i beni strumentali materiali e immateriali di proprietà dei consorzi soppressi e subentra nella titolarità dei beni medesimi e dei rapporti giuridici che dovessero residuare all’esito della loro liquidazione.(8)



(3) Rubrica  sostituita dall'art. 2 della l.r. 38/2017.
(4) Comma sostituito dall'art. 2 sella l.r. 38/2017
(5) Comma modificato dall'art. 2 della l.r. 38/2017
(6) Comma soppresso dall'art. 2 l.r. 38/2017.
(7) Comma modificato dall'art. 2, della l.r.  38/2017
(8) Comma sostituito dall' art. 2 , della l.r. 38/2017


Art. 3

Definizione della esposizione debitoria pregressa dei Consorzi di bonifica soppressi


1. Per il ripiano della massa debitoria pregressa, così come risultante dalla ricognizione fatta in adempimento della l.r. 12/2011 e del dell’articolo 2, comma 6, della presente legge, è istituito un fondo della Regione Puglia destinato unicamente al soddisfacimento dei creditori che presentino apposita istanza di definizione della propria posizione alle condizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Il Commissario straordinario unico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, rende noto con mezzi idonei e comunque con un avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, indicando un termine a partire dal quale è possibile inoltrare le relative istanze, l’avvio del procedimento di definizione concordata dell’esposizione debitoria dei Consorzi soppressi con riferimento ai crediti certi e liquidi, dei quali sia stata preventivamente verificata la regolarità amministrativa e contabile.

3. I Creditori interessati devono presentare apposita istanza di pagamento, secondo il modello pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia di cui al comma 2, accettando tutte le condizioni di seguito specificate:

a) rinuncia totale di qualsiasi tipo di interessi, ivi compresi quelli di mora e/o interessi legali maturati e maturandi, nonché di ogni eventuale onere o spesa accessoria;

b) in relazione ai crediti oggetto della procedura, rinuncia a dare impulso a qualsivoglia procedimento giurisdizionale e a quelli eventualmente in corso, con compensazione delle spese legali e accessorie;

c) espressa remissione di almeno il cinquanta per cento del credito, come determinato ai sensi del presente comma.

4. La Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria compiuta dal Commissario straordinario unico, approva le istanze dei creditori e ne assume gli oneri nei limiti delle disponibilità annuali del fondo di cui al comma 1, secondo l’ordine di presentazione.

5. Per la risoluzione delle controversie esistenti, il Commissario straordinario unico dei Consorzi soppressi, sulla base di apposite relazioni scritte sullo stato delle stesse e sul loro probabile esito redatte dai difensori dei consorzi, formula ragionevoli proposte transattive, in nessun caso a condizioni più onerose di quelle di cui al comma 3. La Giunta regionale, acquisito il parere dell’Avvocatura regionale, fa proprie le proposte transattive, eventualmente modificandone i termini, e ne assume gli oneri avvalendosi delle disponibilità del fondo di cui al comma 1. Le proposte transattive perdono efficacia decorsi trenta giorni dalla comunicazione alla controparte.

6. La situazione debitoria nei confronti di amministrazioni pubbliche  e da società partecipate della Regione Puglia    (10) può essere definita in via transattiva anche in deroga alle condizioni di cui al presente articolo ivi compresi i debiti maturati fino al 31 dicembre 2021 .  (11)  A tal fine, il Commissario straordinario unico predispone una specifica istruttoria da sottoporre alla Giunta regionale per le conseguenti iniziative.

6 bis. Per i pagamenti degli oneri rivenienti dal presente articolo si provvede secondo le modalità di cui al capo IV, articolo 12, comma 3, della presente legge, così come sostituito dall’articolo 4 della legge regionale 20 settembre 2017, n. 38 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 ‘Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati’). (9)

7. Non rientrano nell’applicazione del presente articolo i crediti della Regione Puglia nei confronti dei consorzi soppressi.



(10) Parole aggiunte dalla l.r. 32/2022, art. 29, comma 1, lett. a)
(11) Parole aggiunte dalla l.r 32/2022, art. 29, comma 1, lett. b)
(9) Comma inserito dalla l.r. n. 20/2018, art. 3, comma 1.


Art. 4

Spese di gestione degli interventi


1. Per l’attuazione degli interventi sugli impianti pubblici di bonifica e irrigazione indicati nell’articolo 4 della l.r. 4/2012, realizzati nei comprensori di bonifica e finanziati dalla Regione, sono riconosciute in favore di tutti i consorzi di bonifica pugliesi le spese di gestione degli interventi.
2. L’aliquota delle spese, da prevedere nel quadro economico dell’intervento finanziato dalla Regione, è determinata nei limiti ammissibili dalle norme vigenti nella misura forfettaria massima del dodici per cento dell’importo lordo dei lavori a base d’asta.
3. Con apposito regolamento regionale, da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene definita la misura delle spese da riconoscere a favore dei consorzi attuatori.



Art. 5

Personale dei consorzi soppressi


1. Il personale dipendente a tempo indeterminato dei consorzi soppressi, espletate le attività e le procedure di cui ai commi 2 e 3, è trasferito al Consorzio di bonifica centro-sud Puglia, conservando il medesimo inquadramento contrattuale e trattamento economico.
2. Il Commissario straordinario unico, sentite le organizzazioni sindacali e previa fissazione dei criteri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone il Piano di organizzazione variabile (POV) del costituendo Consorzio centro-sud Puglia, individuando l’eventuale personale in esubero rispetto alle dotazioni organiche dei consorzi soppressi. Il POV diventa esecutivo a seguito del controllo di cui all’articolo 35 della l.r. 4/2012.
3. La Regione, nei limiti delle risorse stanziate a valere sul proprio bilancio, può erogare un contributo per favorire l’esodo incentivato del personale a tempo indeterminato e in coerenza con il POV. A tal fine entro sessanta giorni dall’approvazione del Piano di organizzazione variabile, il Commissario straordinario unico, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il piano dell’esodo incentivato con le relative modalità e oneri da sottopone alla Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento agricoltura, per l’approvazione che deve avvenire entro i trenta giorni successivi.
4. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa nell’ultimo triennio a carattere stagionale con contratto a tempo determinato presso uno dei consorzi commissariati hanno diritto di precedenza nell’assunzione  con la medesima qualifica e forma contrattuale nel Consorzio di bonifica centro-sud Puglia, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di operatività del medesimo consorzio.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario unico, sentite le organizzazioni sindacali, predispone un Piano di utilizzo dei lavoratori di cui al comma 4 che garantisce un impegno annuo di almeno centocinquantuno giorni.



Art. 6

Riorganizzazione amministrativa e contabile


1. Il Commissario straordinario unico entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge avvia le attività per l’adozione dello statuto del Consorzio di bonifica centro-sud Puglia di cui all’articolo 2 con le procedure definite dalla l.r. 4/2012.
2. Il Commissario straordinario unico entro novanta giorni dall’adozione della deliberazione di Giunta regionale che approva l’operatività del Consorzio di bonifica centro-sud Puglia, ai sensi del comma 7, articolo 2, della presente legge:
a) avvia procedura a evidenza pubblica per dotare il consorzio di un idoneo sistema di contabilità economico finanziaria per centri di costo, che garantisca efficienza ed economicità della gestione dei lavori e delle attività in relazione ai tributi consortili, trasparenza e controllo di gestione;
b) procede alla predisposizione e approvazione dei regolamenti necessari alla corretta gestione della contabilità economica e finanziaria, del personale, dell’affidamento dei lavori e dei tributi;
c) programma e avvia tutte le attività finalizzate al raggiungimento del riequilibrio della gestione corrente di cui all’articolo 11.
3. Entro un anno dalla deliberazione di Giunta regionale che approva l’operatività del Consorzio di bonifica centro-sud Puglia, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, il Commissario straordinario unico indice le elezioni degli organi ai sensi della  l.r. 4/2012.



CAPO III

NORME SULLA GESTIONE UNICA DELL’ACQUA IN AGRICOLTURA





Art. 7

Articolazione operativa del Consorzio di bonifica centro-sud Puglia


1. Il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia è articolato in due Sezioni operative aziendali, ognuna organizzata con un autonomo sistema di gestione, contabilità e controllo per centri di costo:
a) Sezione irrigazione e acquedotti rurali;
b) Sezione bonifica.
2. La Sezione irrigazione e acquedotti rurali esercita le funzioni previste dalla I.r. 4/2012 in materia di gestione, ammodernamento, realizzazione e manutenzione di opere pubbliche di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione relative al recupero degli acquedotti rurali e ai sistemi irrigui, nonché delle opere per il recupero delle acque per fini irrigui agricoli, a esclusione degli impianti di affinamento delle acque reflue urbane.
3. Le restanti funzioni previste dalla l.r. 4/2012 sono esercitate dalla Sezione bonifica.



Art. 8

Attività della Sezione irrigazione e acquedotti rurali


1. Per l’esercizio delle funzioni assegnate all’articolo 7, la Sezione irrigazione e acquedotti rurali si avvale, senza oneri aggiuntivi a carico del Consorzio centro-sud Puglia, della direzione tecnica dell’Acquedotto pugliese S.p.A. (AQP S.p.A.) e dell’ausilio della struttura amministrativa della stessa AQP S.p.A.
2. A tal fine, nel termine di sessanta giorni dalla deliberazione di Giunta regionale che approva l’operatività del Consorzio di bonifica centro-sud Puglia, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, il Consorzio di bonifica centro- sud Puglia e AQP S.p.A. sottoscrivono apposita convenzione, approvata dalla Giunta regionale, finalizzata alla disciplina dei rapporti di cui al comma 1 e al raggiungimento dell’efficientamento del servizio, attraverso piani di riduzione dei costi e delle perdite, raggiunti anche a mezzo delle più opportune economie di scala e in conformità con l’obiettivo costituzionale del pareggio di bilancio.
3. In caso di mancata sottoscrizione della convenzione, la Giunta regionale è delegata ad adottare apposito atto amministrativo diretto a disciplinare i rapporti tra il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia e AQP S.p.A., in conformità con gli obiettivi di cui al comma 2.
4. Nel termine di centoventi giorni dalla deliberazione di Giunta regionale che approva l’operatività del Consorzio di bonifica centro sud - Puglia, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia predispone un Piano pluriennale degli investimenti per l’ampliamento, il ripristino e l’efficientamento del sistema irriguo, con relativa stima dei costi e cronoprogramma di realizzazione, da sottoporre alla Regione Puglia, affinché ne valuti la fattibilità e l’eventuale finanziamento. Il Piano degli investimenti può essere aggiornato, con le medesime modalità, con cadenza annuale.
5. Qualora accordati, i finanziamenti regionali per gli investimenti di cui al comma 4, devono essere obbligatoriamente liquidati per stati di avanzamento e a saldo, salvo che la fonte di finanziamento utilizzata non prescriva modalità differenti.
6. Il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia assegna alla Sezione irrigazione e acquedotti rurali il contingente necessario di personale a disposizione.
7. La Sezione irrigazione e acquedotti rurali determina le tariffe seguendo criteri di omogeneità all’interno del territorio del Consorzio.



Art. 9

Valutazione dell’attività della Sezione irrigazione e acquedotti rurali


1. Entro il 1° dicembre 2018 e analogamente, di anno in anno, per i successivi, la Giunta regionale valuta l’andamento dell’attività della Sezione irrigazione e acquedotti rurali del Consorzio di bonifica centro-sud Puglia verificando il rispetto dei criteri di economicità, di equilibrio finanziario, di efficienza nei servizi resi ai consorziati e il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 8 e 11 e quelli assegnati dalla Giunta regionale.
[2. Qualora la Giunta regionale, acquisito il parere non vincolante della competente Commissione consiliare, valuta negativamente l’attività espletata, la Sezione irrigazione e acquedotti rurali cessa le sue funzioni, che sono trasferite, unitamente al personale dipendente, ad AQP S.p.A., senza necessità di ulteriori provvedimenti legislativi.] (12) 


(12) Comma soppresso dalla  l.r. 35/2020 , art. 7 comma 4, lett. a)  


Art. 10

Gestione coordinata degli schemi idrici pugliesi


1. Terminata la fase commissariale la Regione Puglia non può erogare alcun finanziamento, comunque denominato, a titolo di contributo a copertura delle spese di gestione, in ordine alle funzioni disciplinate dalle presenti disposizioni, a favore del Consorzio di bonifica centro-sud Puglia, del Consorzio di Capitanata e del Consorzio montano del Gargano e di AQP, salvo che in ottemperanza a disposizioni legislative statali.
2. Per la migliore e più funzionale gestione della risorsa idrica, in conformità con i principi e la legislazione europea e nazionale, tutti i Consorzi di bonifica pugliesi [e AQP S.p.A.] (•)sottoscrivono nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un accordo finalizzato al migliore e coordinato esercizio degli schemi idrici pluriuso, approvato dalla Giunta regionale. 
3. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 2, la Giunta regionale è delegata ad adottare nei successivi trenta giorni apposito atto amministrativo sostitutivo dell’accordo.


(•) Parole soppresse dalla  l.r. 35/2020 , art. 7 comma 4, lett. b)  


CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE





Art. 11

Riequilibrio della gestione corrente del Consorzio di bonifico centro-sud Puglia


1. Entro sessanta giorni dalla deliberazione di Giunta regionale che approva l’operatività del Consorzio, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, il Commissario straordinario unico predispone un Piano biennale di riequilibrio finalizzato al raggiungimento tendenziale del pareggio di bilancio, al netto dei contributi regionali, attraverso la riduzione dei costi di gestione e l’adeguamento di tariffe e tributi consortili. In particolare, il riequilibrio deve essere raggiunto attraverso:
a) la ripresa dell’iscrizione a ruolo e la relativa riscossione dei contributi di bonifica e di irrigazione dovuti dai soggetti consorziati, avendo riguardo ai piani di classifica approvati e ai criteri di riparto ivi contemplati;
b) al dimensionamento ottimale del personale necessario allo svolgimento delle funzioni assegnate al Consorzio;
c) l’utilizzo temporaneo in convenzione di servizi resi da enti e/o agenzie strumentali della Regione;
d) la rivisitazione dei costi indiretti, con contestuale ristrutturazione dell’organigramma aziendale, sia in termini funzionali che numerici;
e) la rinegoziazione e l’efficientamento dei costi di approvvigionamento, vettoriamento e sollevamento dell’acqua.
 



Art. 12

Contributo regionale straordinario per la gestione corrente


1. Al fine di consentire l’attuazione della presente legge nonché della l.r. 12/2011 e della l.r. 4/2012 la Regione Puglia provvede a erogare ai Consorzi di bonifica commissariati Terre d’Apulia, Stornara e Tara, Arneo e Ugento Li Foggi, un contributo straordinario nei limiti dello stanziamento previsto.(14) 
2. Le somme stanziate possono essere utilizzate per far fronte alle seguenti spese di funzionamento:
a) emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;
b) consumi, anche pregressi, di acqua ed energia sia per uso civile che per uso agricolo;
c) oneri, a carico dei consorzi, spettanti ai dipendenti collocati in quiescenza fino al 31 dicembre 2016;
d) spese di gestione;
e) spese per contenzioso tributo 630. 
3. Per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale può avvalersi, con potere di riscossione e pagamento, del Commissario straordinario unico, ovvero del commissario ad acta di cui allarticolo 2, comma 4 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 39 (Variazione al bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2016), senza compensi aggiuntivi. Lattività del Commissario straordinario unico, ovvero del Commissario ad acta ex articolo 2, comma 4 della I.r. 39/2016 può essere supportata dalla struttura regionale. (13) 


(13) Comma sostituito dall'art. 4 della l.r. 38/2017
(14) La l.r. 55/2019, art. 6 ha confermato il contributo regionale straordinario , nel limite di euro 10 milioni , anche per l'esercizio finanziario 2020.La l.r. 35/2020 , art. 7 comma 1, ha confermato il contributo regionale straordinario , nel limite di euro 10 milioni , anche per l'esercizio finanziario 2021.


Art. 13

Disposizioni finanziarie


1. Dall’attuazione della presente legge derivano maggiori oneri a valere sulla missione 16, programma 1, titolo 1, dell’esercizio finanziario 2017 per un totale di euro 22 milioni.
2. Le risorse necessarie a finanziare gli oneri di cui al comma 1, trovano copertura per euro 7 milioni nell’ambito dello stanziamento appostato sul fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio di cui all’articolo 49, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), missione 20, programma 3, titolo 1, esercizio finanziario 2016 e per euro 15 milioni nell’ambito del medesimo fondo ex articolo 61 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017).
3. La giunta regionale, con variazione al bilancio gestionale, provvede a stanziare negli appositi capitoli le somme di cui ai precedenti commi.



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.