Anno 2017
Numero 20
Data 22/06/2017
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;Protezione civile;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 22 giugno 2017, n. 20

Disposizione in materia di tassa automobilistica per i veicoli di proprietà del volontariato di Protezione civile



Art. 1

Esenzione tassa automobilistica


1. A decorrere dal 1 gennaio 2018 i veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco regionale del volontariato di protezione civile di cui alla legge regionale 10 marzo 2014, n. 7 (Sistema regionale di protezione civile), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica.



Art. 2

Adempimenti


1. Per usufruire dell’esenzione i soggetti interessati devono presentare alla Sezione regionale competente in materia di tasse automobilistiche, specifica istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell’organizzazione, contenente:
a) l’indicazione della sede e dell’iscrizione all’elenco regionale del volontariato di protezione civile di cui all’articolo 1;
b) gli estremi identificativi di ogni veicolo di proprietà per cui si chiede l’esenzione, allegando copia del certificato di proprietà e copia della carta di circolazione;
c) l’obbligo a comunicare l’eventuale trasferimento di proprietà dei veicoli, nonché qualsiasi altro evento che possa comportare la revoca dell’esenzione dal pagamento della tassa.



Art. 3

Norma finanziaria


1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge sul titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati), categoria 50 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore - tassa automobilistica), quantificate in euro 50 mila, a decorrere dall’esercizio finanziario 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di previsione del fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 3 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti).



Art. 4

Norma finale - abrogazioni


1. Dalla data di decorrenza prevista all’articolo 1, è abrogato il comma 1 quater dell’articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere tributario), come aggiunto dall’articolo 21 della legge regionale 30 dicembre 2005, n. 20, e successivamente modificato dall’articolo 7 della legge regionale 19 luglio 2006, r. 22.



Disposizioni finali


La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.