Legge Regionale 22 giugno 2017, n. 21

Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi ed ambientali



Art. 1

Finalità e oggetto


1. La Regione Puglia, nell’ambito delle politiche di multifunzionalità e sostenibilità delle produzioni agricole e nel rispetto della normativa europea e statale, promuove la coltivazione e la trasformazione della canapa (Cannabis sativa L.) nel territorio pugliese e la sua successiva commercializzazione, quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale in agricoltura, del consumo dei suoli, della desertificazione e della perdita di biodiversità; nonché come alternativa colturale a colture eccedentarie.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione Puglia promuove l’attuazione di interventi finalizzati alla strutturazione di filiere produttive della canapa di carattere innovativo, per consentire l’avvio del settore, per sostenere la competitività e la diversificazione produttiva delle imprese agricole e per favorire l’integrazione fra i processi agricoli e i processi industriali, nonché favorisce gli interventi che prevedono l’impiego della canapa e dei suoi derivati nei settori alimentare, industriale ed ambientale.
3. Le presenti disposizioni si applicano alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse, con riferimento alle tipologie di seminativi iscritti nel “Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole”, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, le quali non rientrano nell’ambito di applicazione del “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.,309.
4. Ogni intervento previsto si intende destinato esclusivamente alla canapa (Cannabis sativa L.) con un contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) inferiore allo 0,2 per cento e, comunque, non superiore allo 0,6 per cento, coltivata secondo le pratiche dell’agricoltura biologica o dell’agricoltura integrata. E’ esclusa la coltivazione della canapa (cannabis sativa) per qualsiasi attività finalizzata alla produzione ed estrazione di sostanze stupefacenti a uso farmaceutico.



Art. 2

Interventi


1. La Regione Puglia, per le finalità di cui all’articolo 1 concede, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato e in coerenza con la programmazione regionale di sviluppo rurale, contributi per:
a) attività di ricerca, principalmente orientate a:
1) individuazione delle varietà di canapa più idonee alla coltivazione nel territorio regionale in funzione dei diversi impieghi, in base all’esito delle sperimentazioni già realizzate e delle ricerche effettuate, favorendo, in modo particolare, le varietà autoctone nazionali e, laddove reperibili, regionali, a2) definizione degli areali più vocati, delle tecniche agronomiche e dei processi produttivi più idonei, tenendo conto delle caratteristiche varietali, dell’ambiente pedoclimatico e del consumo idrico della coltura;
3) realizzazione di una banca dei semi, delle varietà di canapa selezionate, finalizzata alla produzione delle sementi da canapa a livello regionale da destinare alle aziende agricole interessate alla coltivazione della specie, mediante collaborazioni con ditte sementiere autorizzate;
4) riutilizzo delle biomasse provenienti dal processo di fitodepurazione;
5) valutazione dell’impatto ambientale ed economico delle singole fasi della filiera canapicola (agricola e industriale) e analisi di mercato dei prodotti ottenuti, con l’indicazione delle criticità e dei punti di forza;
6) utilizzazione della canapa nel settore della bioedilizia, nel settore tessile e nei processi fitodepurativi;
7) utilizzazione della canapa nel settore alimentare e farmacologico;
b) interventi a carattere pilota, principalmente orientati a:
1) meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio e realizzazione sperimentale delle filiere produttive della canapa;
2) realizzazione di impianti sperimentali di lavorazione, trasformazione, stigliatura e pettinatura della  canapa, in favore della produzione a chilometro zero;
3) impiego e test dei semi di canapa per:
a. la produzione di semi decorticati ad uso alimentare;
b. la produzione di mangimi ad uso animale;
4) coltivazione della canapa a fini fitodepurativi per la bonifica dei terreni inquinati;
5) utilizzo della canapa nel settore della bioedilizia, per la ricerca e la produzione, in particolare, di pannelli isolanti fonoassorbenti, manufatti prefabbricati, mattoni, malte per intonaci; nell’industria automobilistica; nel settore tessile e della carta di pregio;
6) elaborazione di progetti specifici per la formazione di operatori specializzati nella coltivazione;
7) attività di informazione, didattiche e dimostrative per la diffusione della conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi utilizzi nel campo agronomico, agroindustriale, nutraceutico, della bioedilizia, della biocomponentistica e del confezionamento.
 
2. I risultati della ricerca e dei progetti pilota sono resi noti mediante attività di divulgazione e di diffusione delle innovazioni.



Art. 3

Soggetti beneficiari


1. I contributi di cui all’articolo 2 sono destinati alle seguenti categorie di soggetti:
a) aziende agricole, cooperative agricole e loro consorzi;
b) associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi di legge;
c) imprese, società e associazioni costituite tra imprenditori dei settori agricolo, industriale, alimentare e ambientale;
d) dipartimenti universitari, istituti scolastici o altri enti pubblici e privati di istruzione e ricerca operanti nel settore;
e) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro di cui alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 39 (Norme di attuazione della legge 7 dicembre 2007, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”) che abbiano come obiettivo statutario quello di svolgere attività di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e naturale, anche mediante attività di ricerca e promozione culturale.utorizzate e certificate dalle autorità competenti;
 
2. Al fine di garantire lo sviluppo di una filiera di qualità, la Regione Puglia attiva le procedure per la stipula di un protocollo con i soggetti di cui al comma 1 che attuano gli interventi previsti dalla presente legge, contenente regole comuni di certificazione volontaria di qualità.



Art. 4

Criteri per la concessione dei contributi


1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di agricoltura, con apposita deliberazione stabilisce i criteri e le priorità per l’erogazione dei contributi relativamente all’attuazione di ciascun intervento, ne affida la realizzazione attraverso procedure a evidenza pubblica, svolte nel rispetto della normativa statale vigente in materia di contratti pubblici, a soggetti attuatori, pubblici o privati, tenendo conto delle loro comprovate esperienze e professionalità, acquisite nel settore anche attraverso attività di ricerca e di sperimentazione scientifica, in particolare:
a) le modalità di presentazione, da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, delle domande di contributo e la predisposizione dei relativi progetti;
b) i criteri per la valutazione delle domande di contributo e per la formazione di una graduatoria regionale secondo un ordine di priorità;
c) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento, la percentuale dei contributi concedibili, nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi;
d) le condizioni per una eventuale cumulabilità del finanziamento regionale con altre agevolazioni pubbliche;
e) le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti, nonché le cause di revoca dei finanziamenti concessi e del recupero delle somme erogate.
 
2. Con la deliberazione di cui al comma 1 è riconosciuta priorità per la concessione dei contributi:
a) agli interventi di fitodepurazione finalizzati alla bonifica di siti inquinati da metalli pesanti;
b) agli interventi attuati da soggetti aggregati in filiera.



Art. 5

Clausola valutativa


1. Dal secondo anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 31 dicembre di ogni anno, l’Assessorato regionale alle politiche agricole e forestali relaziona alla Commissione consiliare permanente, competente per materia sugli interventi finanziati e sulla loro ricaduta nella creazione di una filiera regionale per la coltivazione della canapa.



Art. 6

Controlli e sanzioni


1. Per quanto riguarda i controlli sulle coltivazioni di canapa e le eventuali sanzioni, si applica quanto previsto dall’articolo 4 della legge 2 dicembre 2016, n. 242 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa).
 
2. La Regione, previa intesa con il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei carabinieri, acquisisce annualmente i dati relativi ai controlli effettuati dal medesimo Comando ai sensi del comma 1.
 
3. Qualora dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 risultassero sanzionati i soggetti attuatori di cui all’articolo 2 e i soggetti destinatari dei contributi di cui all’articolo 4, la Regione Puglia attiva le procedure per la sospensione dei contributi e la restituzione delle somme agli stessi erogate ai sensi delle presenti disposizioni.



Art. 7

Rispetto della normativa dell’Unione europea


1. I contributi previsti sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.
 
2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 248 del 24 settembre 2015.
 
3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure sia giustificato ritenere che siano stati autorzzati dalla Commissione stessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento l contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.
 
4. La Regione promuove all’interno della programmazione europea il riconoscimento della coltivazione della canapa come greening per i programmi di Politica agricola comune (PAC).



Art. 8

Norma finanziaria


1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alle presenti disposizioni è autorizzata la spesa di euro 100 mila per il corrente esercizio 2017, da stanziare nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, sul capitolo di nuova istituzione denominato “Sostegno alla promozione e valorizzazione della filiera della Canapa”, con contestuale variazione in diminuzione di pari importo dello stanziamento della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110070 “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1.
 
2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede entro i limiti previsti dagli stanziamenti approvati con il bilancio di previsione.
 
3. Alla copertura degli oneri di cui alle presenti disposizioni possono concorrere altresì le risorse iscritte nell’ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste, e le eventuali risorse allo scopo destinate alla Regione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 6 della I. 242/2016, o da altre istituzioni o enti pubblici e privati.



Disposizioni finali


La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’ art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.