Legge Regionale 22 giugno 2017, n. 21 Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi ed ambientali
Art. 1Finalità
e oggetto 1. La Regione Puglia,
nell’ambito delle politiche di multifunzionalità e sostenibilità delle
produzioni agricole e nel rispetto della normativa europea e statale, promuove
la coltivazione e la trasformazione della canapa (Cannabis sativa L.) nel
territorio pugliese e la sua successiva commercializzazione, quale coltura in
grado di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale in agricoltura, del
consumo dei suoli, della desertificazione e della perdita di biodiversità;
nonché come alternativa colturale a colture eccedentarie.
2. Ai fini di cui al
comma 1, la Regione Puglia promuove l’attuazione di interventi finalizzati alla
strutturazione di filiere produttive della canapa di carattere innovativo, per
consentire l’avvio del settore, per sostenere la competitività e la
diversificazione produttiva delle imprese agricole e per favorire
l’integrazione fra i processi agricoli e i processi industriali, nonché
favorisce gli interventi che prevedono l’impiego della canapa e dei suoi
derivati nei settori alimentare, industriale ed ambientale.
3. Le presenti
disposizioni si applicano alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse,
con riferimento alle tipologie di seminativi iscritti nel “Catalogo comune delle
varietà delle specie di piante agricole”, ai sensi dell’articolo 17 della
direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al catalogo
comune delle varietà delle specie di piante agricole, le quali non rientrano
nell’ambito di applicazione del “Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”, emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.,309.
4. Ogni intervento
previsto si intende destinato esclusivamente alla canapa (Cannabis sativa L.)
con un contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) inferiore allo 0,2 per cento e,
comunque, non superiore allo 0,6 per cento, coltivata secondo le pratiche
dell’agricoltura biologica o dell’agricoltura integrata. E’ esclusa la coltivazione
della canapa (cannabis sativa) per qualsiasi attività finalizzata alla
produzione ed estrazione di sostanze stupefacenti a uso farmaceutico.
Art. 2Interventi 1. La Regione Puglia,
per le finalità di cui all’articolo 1 concede, in conformità alla normativa
europea in materia di aiuti di Stato e in coerenza con la programmazione
regionale di sviluppo rurale, contributi per:
a)
attività di ricerca, principalmente orientate a:
1)
individuazione delle varietà di canapa più idonee alla coltivazione nel
territorio regionale in funzione dei diversi impieghi, in base all’esito delle
sperimentazioni già realizzate e delle ricerche effettuate, favorendo, in modo
particolare, le varietà autoctone nazionali e, laddove reperibili, regionali, a2)
definizione degli areali più vocati, delle tecniche agronomiche e dei processi
produttivi più idonei, tenendo conto delle caratteristiche varietali, dell’ambiente
pedoclimatico e del consumo idrico della coltura;
3)
realizzazione di una banca dei semi, delle varietà di canapa selezionate,
finalizzata alla produzione delle sementi da canapa a livello regionale da
destinare alle aziende agricole interessate alla coltivazione della specie,
mediante collaborazioni con ditte sementiere autorizzate;
4)
riutilizzo delle biomasse provenienti dal processo di fitodepurazione;
5)
valutazione dell’impatto ambientale ed economico delle singole fasi della
filiera canapicola (agricola e industriale) e analisi di mercato dei prodotti
ottenuti, con l’indicazione delle criticità e dei punti di forza;
6)
utilizzazione della canapa nel settore della bioedilizia, nel settore tessile e
nei processi fitodepurativi;
7)
utilizzazione della canapa nel settore alimentare e farmacologico;
b)
interventi a carattere pilota, principalmente orientati a:
1)
meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e
stoccaggio e realizzazione sperimentale delle filiere produttive della canapa;
2)
realizzazione di impianti sperimentali di lavorazione, trasformazione,
stigliatura e pettinatura della canapa,
in favore della produzione a chilometro zero;
3)
impiego e test dei semi di canapa per:
a.
la produzione di semi decorticati ad uso alimentare;
b.
la produzione di mangimi ad uso animale;
4)
coltivazione della canapa a fini fitodepurativi per la bonifica dei terreni
inquinati;
5)
utilizzo della canapa nel settore della bioedilizia, per la ricerca e la
produzione, in particolare, di pannelli isolanti fonoassorbenti, manufatti
prefabbricati, mattoni, malte per intonaci; nell’industria automobilistica; nel
settore tessile e della carta di pregio;
6)
elaborazione di progetti specifici per la formazione di operatori specializzati
nella coltivazione;
7)
attività di informazione, didattiche e dimostrative per la diffusione della
conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi utilizzi nel campo
agronomico, agroindustriale, nutraceutico, della bioedilizia, della
biocomponentistica e del confezionamento.
2. I risultati della
ricerca e dei progetti pilota sono resi noti mediante attività di divulgazione
e di diffusione delle innovazioni.
Art. 3Soggetti
beneficiari 1. I contributi di cui
all’articolo 2 sono destinati alle seguenti categorie di soggetti:
a)
aziende agricole, cooperative agricole e loro consorzi;
b)
associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi di legge;
c)
imprese, società e associazioni costituite tra imprenditori dei settori
agricolo, industriale, alimentare e ambientale;
d)
dipartimenti universitari, istituti scolastici o altri enti pubblici e privati
di istruzione e ricerca operanti nel settore;
e)
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro di cui alla legge
regionale 18 dicembre 2007, n. 39 (Norme di attuazione della legge 7 dicembre
2007, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”) che abbiano
come obiettivo statutario quello di svolgere attività di tutela e
valorizzazione del patrimonio ambientale e naturale, anche mediante attività di
ricerca e promozione culturale.utorizzate e certificate dalle autorità
competenti;
2. Al fine di garantire
lo sviluppo di una filiera di qualità, la Regione Puglia attiva le procedure
per la stipula di un protocollo con i soggetti di cui al comma 1 che attuano
gli interventi previsti dalla presente legge, contenente regole comuni di
certificazione volontaria di qualità.
Art. 4Criteri
per la concessione dei contributi 1. Entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale su
proposta dell’Assessore regionale competente in materia di agricoltura, con
apposita deliberazione stabilisce i criteri e le priorità per l’erogazione dei
contributi relativamente all’attuazione di ciascun intervento, ne affida la realizzazione
attraverso procedure a evidenza pubblica, svolte nel rispetto della normativa
statale vigente in materia di contratti pubblici, a soggetti attuatori,
pubblici o privati, tenendo conto delle loro comprovate esperienze e
professionalità, acquisite nel settore anche attraverso attività di ricerca e
di sperimentazione scientifica, in particolare:
a)
le modalità di presentazione, da parte dei soggetti di cui all’articolo 3,
delle domande di contributo e la predisposizione dei relativi progetti;
b)
i criteri per la valutazione delle domande di contributo e per la formazione di
una graduatoria regionale secondo un ordine di priorità;
c)
gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento, la percentuale dei
contributi concedibili, nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi;
d)
le condizioni per una eventuale cumulabilità del finanziamento regionale con
altre agevolazioni pubbliche;
e)
le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei
finanziamenti, nonché le cause di revoca dei finanziamenti concessi e del
recupero delle somme erogate.
2. Con la deliberazione
di cui al comma 1 è riconosciuta priorità per la concessione dei contributi:
a)
agli interventi di fitodepurazione finalizzati alla bonifica di siti inquinati
da metalli pesanti;
b)
agli interventi attuati da soggetti aggregati in filiera.
Art. 5Clausola
valutativa 1. Dal secondo anno
successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, entro
il 31 dicembre di ogni anno, l’Assessorato regionale alle politiche agricole e
forestali relaziona alla Commissione consiliare permanente, competente per
materia sugli interventi finanziati e sulla loro ricaduta nella creazione di
una filiera regionale per la coltivazione della canapa.
Art. 6Controlli
e sanzioni 1. Per quanto riguarda
i controlli sulle coltivazioni di canapa e le eventuali sanzioni, si applica
quanto previsto dall’articolo 4 della legge 2 dicembre 2016, n. 242
(Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera
agroindustriale della canapa).
2. La Regione, previa
intesa con il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e
agroalimentare dell’Arma dei carabinieri, acquisisce annualmente i dati
relativi ai controlli effettuati dal medesimo Comando ai sensi del comma 1.
3. Qualora dai dati
acquisiti ai sensi del comma 2 risultassero sanzionati i soggetti attuatori di
cui all’articolo 2 e i soggetti destinatari dei contributi di cui all’articolo
4, la Regione Puglia attiva le procedure per la sospensione dei contributi e la
restituzione delle somme agli stessi erogate ai sensi delle presenti disposizioni.
Art. 7Rispetto
della normativa dell’Unione europea 1. I contributi
previsti sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente
relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto
disciplinato ai commi 2 e 3.
2. I contributi di cui
al comma 1, esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108,
paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), sono
concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto
dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n.
2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate
categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee, serie L 248 del 24 settembre 2015.
3. I contributi di cui
al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 108,
paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione della Commissione
europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafi 3 e
4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, recante modalità
di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L
248 del 24 settembre 2015, oppure sia giustificato ritenere che siano stati
autorzzati dalla Commissione stessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del
medesimo regolamento l contributi sono concessi a decorrere dalla data di
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo
all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.
4. La Regione promuove
all’interno della programmazione europea il riconoscimento della coltivazione della
canapa come greening per i programmi di Politica agricola comune (PAC).
Art. 8Norma
finanziaria 1. Per il perseguimento
degli obiettivi di cui alle presenti disposizioni è autorizzata la spesa di
euro 100 mila per il corrente esercizio 2017, da stanziare nell’ambito della
missione 16, programma 1, titolo 1, sul capitolo di nuova istituzione
denominato “Sostegno alla promozione e valorizzazione della filiera della
Canapa”, con contestuale variazione in diminuzione di pari importo dello
stanziamento della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110070 “Fondo
globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione
nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1.
2. Per gli esercizi
finanziari successivi si provvede entro i limiti previsti dagli stanziamenti
approvati con il bilancio di previsione.
3. Alla copertura degli
oneri di cui alle presenti disposizioni possono concorrere altresì le risorse
iscritte nell’ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020,
finanziati dai fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le
linee di intervento in essi previste, e le eventuali risorse allo scopo destinate
alla Regione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai
sensi dell’articolo 6 della I. 242/2016, o da altre istituzioni o enti pubblici
e privati.
Disposizioni finali
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.
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