Legge Regionale 24 luglio 2017, n. 29 Istituzione
dell’Agenzia regionale per la salute e il sociale (A.Re.S.S.)
Titolo I Disposizioni
generali
Capo I Istituzione
Art. 1Istituzione
dell’Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale 1. É istituita
l’Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale, nel prosieguo anche
A.Re.S.S. o Agenzia. L’Agenzia è istituita quale ente di nuova costituzione.
2. L’Agenzia ha
personalità giuridica, piena autonomia e può darsi ordinamenti autonomi nel
rispetto delle proprie finalità istituzionali e con propri regolamenti per
esercitare la propria autonomia organizzativa, finanziaria, gestionale e
contabile, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 51 dello Statuto della
Regione Puglia e sotto la vigilanza della Regione Puglia.
3. L’A.Re.S.S. ha sede
in Bari.
Titolo II Funzioni
e organizzazione
Capo I Finalità
e competenze
Art. 2Finalità 1. L’A.Re.S.S. è un
organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione a supporto della
definizione e gestione delle politiche in materia sociale e sanitaria, a
servizio della Regione Puglia in particolare e della pubblica amministrazione
in generale e opera quale agenzia di studio, ricerca, analisi, verifica,
consulenza e supporto di tipo tecnico-scientifico.
2. L’A.Re.S.S. si
propone di organizzare e migliorare, attraverso il monitoraggio e la verifica
continua degli esiti, la prontezza di risposta del sistema sanitario regionale
alle esigenze e aspettative della domanda di salute dei cittadini pugliesi. A
tal fine, identifica, programma e promuove linee di sviluppo in materia di salute
e benessere sociale, anche definendo e implementando strategie di innovazione
dei servizi sanitari e sociali, finalizzate al pieno soddisfacimento del
bisogno di salute, declinato nella duplice prospettiva della prevenzione e
della cura sanitaria.
3. In qualità di
Agenzia strategica, acquisisce e sviluppa nuove conoscenze strategiche e
organizzative. A tal fine, sperimenta percorsi di innovazione e di
miglioramento, analizza e diffonde i migliori protocolli sociosanitari esistenti
sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale, promuove e verifica
modelli gestionali innovativi di governo clinico, anche nel rispetto delle
esigenze di razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese a carico del
bilancio regionale.
4. L’A.Re.S.S. svolge,
altresì, attività di studio sul miglioramento della fruizione dei servizi
sociali indispensabili, sulla domanda di servizi conseguente ai bisogni
emergenti, sulla coesione sociale. Favorisce e accresce relazioni virtuose in
ambito sanitario e socio-sanitario tra il mondo della ricerca, il settore
dell’impresa e la collettività, attraverso lo studio delle interazioni interne
alla società civile. Promuove l’integrazione tra diritti di cittadinanza e
cultura della salute, a mezzo della formazione in sanità.
5. Sono definiti
tramite una apposita convenzione da stipularsi tra l’Agenzia e altre pubbliche amministrazioni
i rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del
dipartimento competente. 5 bis. L’A.Re.S.S., inoltre, opera come ente di supporto tecnico-amministrativo per il Dipartimento Promozione salute e del benessere animale della Regione. (1)
(1) Comma aggiunto dalla l.r. 16/2024, art. 2, comma 1, lett. a).
Art. 3Competenze 1. Le finalità previste
dall’articolo 2 sono espletate mediante le attività di seguito elencate, non costituenti
elencazione tassativa:
a) elaborazione delle
strategie regionali in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale anche al
fine di contrastare le diseguaglianze in campo socio-sanitario e garantire
l’universalità dei servizi in questo ambito;
b) proposta per la programmazione della
rete dei servizi sanitari (ospedalieri e territoriali), sociosanitari e sociali
e delle relative interconnessioni funzionali e strutturali;(3) c) sviluppo e
monitoraggio del sistema delle reti cliniche, secondo il modello cosiddetto
“hub&spoke’, attraverso l’elaborazione di linee guida e percorsi
diagnostico-terapeutici assistenziali che assicurino rintegrazione dei servizi
(ospedale, territorio e domicilio) e la reale presa in carico dei bisogni dei pazienti; d) razionalizzazione
della spesa farmaceutica tramite l’ideazione di misure migliorative
dell’appropriatezza prescrittiva, la revisione degli attuali assetti
organizzativi e funzionali e l’attività di farmacovigilanza; e) proposta per la
programmazione regionale degli investimenti strutturali in ambito sanitario,
sociale e socio-sanitario in coerenza con la programmazione ospedaliera.(4) f) sviluppo e
promozione di percorsi di autonomia, vita indipendente e cura per qualità della
vita e integrazione sociale delle persone con disabilità, delle persone anziane
e delle persone in condizioni di fragilità; g) promozione di
politiche di sviluppo del terzo settore, del capitale sociale e del welfare di
comunità, mediante ricorso all’economia sociale ovvero a pratiche innovative di
accoglienza, attivazione e inclusione; h) promozione di
percorsi di inclusione sociale attiva per il contrasto alla povertà e
l’attuazione del Reddito di dignità; i) coordinamento e
gestione dell’Osservatorio regionale delle politiche sociali; I) studio e proposta in
materia di servizi sociali, al fine di garantire migliore fruizione ai servizi
indispensabili, di sviluppare servizi coerenti con i nuovi bisogni e di
accrescere la coesione sociale, anche d’intesa con il terzo settore; m) valutazione dello
stato di salute della popolazione, nonché della domanda e dell’offerta delle
prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali e delle connesse ricadute
economiche e sociali; n) individuazione e
implementazione di strumenti di analisi e verifica dei bisogni per lo sviluppo
di azioni per il miglioramento dell’appropriatezza dei ricoveri e delle
prestazioni sanitarie; o) implementazione e
valutazione dell’offerta di assistenza alla persona attraverso i servizi
distrettuali, con particolare riferimento a fragilità, cronicità e non
autosufficienza, nell’ambito dell’assistenza domiciliare integrata, dei servizi
domiciliari, semiresidenziali e residenziali; p) coordinamento degli
osservatori regionali afferenti al Servizio sanitario regionale (SSR) e al
Sistema informativo sanitario regionale (SISR), delle reti regionali di
patologia e di malattie rare, dei registri regionali di patologia, dei sistemi
di sorveglianza epidemiologica, in raccordo funzionale con le diverse articolazioni
del SSR e del SISR coinvolte; q) coordinamento delle
attività di integrazione ambiente e salute, in raccordo funzionale con
l’Agenzia regionale per l’ambiente della Puglia e i dipartimenti di prevenzione
delle aziende sanitarie locali interessate, anche al fine di fornire impulso
all’intersettorialità delle politiche regionali per la promozione della salute
e del benessere sociale; r) supporto alla
definizione e implementazione dei programmi di promozione della salute e di
prevenzione, previsti dai piani nazionali e regionali; s) definizione dei
fabbisogni di ricerca e di innovazione, favorendo l’interconnessione con le
organizzazioni su scala regionale, nazionale e internazionale che operano sui
temi della salute e promozione delle iniziative di ricerca finalizzata alla
realizzazione degli obiettivi regionali; t) valutazione delle
innovazioni strutturali e organizzative mediante sperimentazioni gestionali e
attività di studio e ricerca; u) implementazione di
nuove metodologie lavorative del servizio sanitario regionale e sviluppo delle professionalità
sanitarie; v) identificazione
delle iniziative di formazione in sanità attraverso la definizione e
implementazione di programmi e interventi intersettoriali che favoriscano
l’integrazione tra diritti di cittadinanza e cultura della salute; z) elaborazione e
definizione di criteri e parametri per il finanziamento delle aziende sanitarie
e ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli
enti ecclesiastici e delle strutture sanitarie accreditate, attraverso l’esame
e la valutazione dei livelli di costi e ricavi e del grado di raggiungimento dell’equilibrio
economico e finanziario di ciascun ente e del sistema sanitario regionale; [aa) certificazioni ex
articolo 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);](2) bb) supporto alla
razionalizzazione della spesa sanitaria per l’acquisizione di beni e servizi a
maggiore impatto sulla spesa sanitaria regionale, mediante la valorizzazione di
aspetti tecnici, la specializzazione delle professionalità, ovvero modalità
innovative di approvvigionamento, con l’obiettivo di ottimizzare i risultati
dal punto di vista dei tempi di risposta, di qualità della prestazione e di
riduzione dei costi; cc) implementazione di
uniformi modelli, procedure e modalità di controllo di gestione applicabili da
tutti gli enti del SSR, identificati dall’articolo 19, comma 2, lettera c), del
dlgs. 118/2011, anche mediante la proposizione e il coordinamento di programmi
di sperimentazione ai sensi dell’articolo 9 bis, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); dd) monitoraggio e
valutazione dello stato di attuazione e dei risultati degli atti di
programmazione regionali e aziendali e del loro impatto sullo stato di salute e
benessere della popolazione; ee) analisi dei
processi di funzionamento dell’azione amministrativa regionale per la
valutazione degli indicatori chiave di risultato per il miglioramento
dell’efficacia delle politiche e degli interventi in ambito sanitario e
sociale; ff) supporto
all’attività normativa regionale nelle materie di competenza dell’Agenzia; gg) attività di
raccolta e di tenuta di dati, documentazione, di osservazione e monitoraggio,
di rilevazione, di studio e ricerca, nonché. di pubblicazione di documenti e
opuscoli, garantendo l’accessibilità ai dati.
2. L’A.Re.S.S. svolge,
altresì, le funzioni espressamente delegate dalla Regione, ascrivibili alle
competenze generali dell’Agenzia. 2 bis. Per quanto concerne le finalità previste dal comma 5 bis dell’articolo 2, sulla base degli indirizzi e della programmazione del Dipartimento Promozione della salute e del benessere animale della Regione, l’A.Re.S.S. è competente in materia di: a) gestione delle procedure concorsuali e selettive uniche regionali per il reclutamento del personale del Servizio sanitario regionale (SSR) sulla base dei fabbisogni certificati dal Dipartimento Promozione della salute e del benessere animale e dei relativi piani autorizzativi assunzionali approvati dalla Giunta regionale;
b) gestione dei procedimenti in materia di rilascio, revoca di pareri di compatibilità con il fabbisogno sanitario regionale, autorizzazioni all’esercizio e accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private in applicazione della legge regionale 2 maggio 2017,n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e altra normativa di settore;
c) gestione dei procedimenti in materia di mantenimento dell’accreditamento a seguito di trasformazione, trasferimento titolarità o trasferimento sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private;
d) supporto all’elaborazione di strategie regionali per accrescere l’efficienza e l’efficacia comunicativa in materia di sanità, di concerto con il Dipartimento Promozione della salute e del benessere animale della Regione. (5)
2 ter. Per garantire razionalizzazione, strutturazione generale, uniformità regionale ed efficienza del sistema sanitario, così come deriva dall’ordinamento vigente, e garantire la piena funzionalità e continuità assistenziale per tutti i servizi e le prestazioni previsti e nelle more dell’istituzione di Azienda Zero disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2021, n. 2074 (Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. - Indirizzi di pianificazione per la riforma del SSR. Designazione Commissari), sono assegnate all’A.Re.S.S. le seguenti competenze: a) le procedure di reclutamento della dirigenza medica e delle professioni sanitarie attraverso concorsi unici regionali e sulla base del fabbisogno complessivo regionale. Al fine di individuare competenze professionali specifiche, le procedure di reclutamento per i direttori delle unità operative possono essere bandite a copertura del singolo fabbisogno;
b) la gestione dei dirigenti medici e delle professioni sanitarie, compresa l’attribuzione della sede di lavoro e delle mansioni anche amministrative, sulla base del profilo professionale o branca specialistica d’appartenenza, favorendo l’interscambiabilità nell’offerta delle prestazioni tra le diverse articolazioni aziendali, di norma nell’ambito della stessa Azienda sanitaria locale (ASL) o Azienda ospedaliero universitaria (AOU), salvo la necessità comprovata di garantire turni e reperibilità, anche utilizzando profili professionali affini e in conformità con i contratti collettivi di lavoro;
c) ricognizione aggiornata trimestralmente sul personale in servizio, raggruppato per profilo professionale, articolazione aziendale di impiego ed eventuali limitazioni nelle mansioni. (6)
2 quater. La competenza di cui al comma 2 ter, lettera b), è esercitata in modo da assicurare la piena funzionalità su scala regionale di tutti i servizi e prestazioni, garantendo le attuali sedi di lavoro della dirigenza medica e delle professioni sanitarie, salvo la necessità comprovata di garantire turni e reperibilità, a prescindere dagli incarichi nelle diverse articolazioni aziendali, anche amministrative, nel rispetto dei profili professionali, oppure affini, e in conformità con i contratti collettivi di lavoro e assicurando le indennità o gli incentivi previsti. 2 quinquies. In via transitoria, appartiene all’A.Re.S.S. la gestione delle procedure di cui al comma 2 ter, lettera a), non ancora avviate o concluse alla data del 26 marzo 2024.(7) 2 sexies. La Giunta regionale può attribuire tutte le competenze di cui al comma 2 ter, diversamente dall’A.Re.S.S. ed entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, anche a una delle sei direzioni strategiche, purché nella dimensione unitaria e per tutte le competenze previste. (8)
(2) Lettera abrogata dalla l.r.
n. 36/2017, art. 14, c. 2. (3) Parole aggiunte dalla l.r.
5/2018, art. 1,
comma 1, lett. a). (4) Parole aggiunte dalla l.r.
5/2018, art. 1,
comma 1, lett. b). (5) Comma aggiunto dalla l.r. 16/2024, art. 2, comma 1, lett b) (6) Comma aggiunto dalla l.r. 16/2024, art. 2, comma 1, lett b) (7) Comma aggiunto dalla l.r. 16/2024, art. 2, comma 1, lett b) (8) Comma aggiunto dalla l.r. 16/2024, art. 2, comma 1, lett b)
Capo II Organi
dell’Agenzia
Art. 4Organi 1. Sono organi
dell’A.Re.S.S.:
a)
il Direttore generale;
b)
il Collegio sindacale.
Art. 5Direttore
generale 1. La Regione provvede
alla nomina del Direttore generale dell’Agenzia, attingendo obbligatoriamente ad
apposito elenco degli idonei, costituito previo avviso pubblico, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, da emanarsi entro trenta giorni
dalla vacanza dell’ufficio, e selezione effettuata, per titoli e colloquio,
secondo modalità e criteri individuati dalla Regione, da parte di una
commissione, nominata da quest’ultima e costituita tra esperti indicati da
qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in
situazioni di conflitto di interessi.
2. Alla selezione si
accede con il possesso di laurea magistrale o equiparata e di adeguata
esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture
sanitarie ovvero settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con
diretta responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie.
3. Alla selezione
possono accedere coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, non
abbiano compiuto sessantacinque anni di età al momento della pubblicazione
dell’avviso pubblico.
4. Il Direttore
generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme
deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’assessore
regionale competente. 5. Si applica al Direttore. generale che rivesta lo
status di dipendente di pubblica amministrazione il diritto al collocamento in
aspettativa e il trattamento previdenziale, di cui all’articolo 3 bis, comma
11, del d.lgs. 502/1992.
6. Il rapporto di
lavoro del Direttore generale, regolato da contratto di collaborazione autonoma
e disciplinato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del
codice civile, ha durata quinquennale, rinnovabile una sola volta, è esclusivo
e a tempo pieno.
7. Valgono per il
Direttore generale dell’Agenzia le incompatibilità previste per i direttori
generali delle aziende sanitarie locali.
8. In caso di assenza,
impedimento o cessazione dell’incarico del Direttore generale, le funzioni
dello stesso vengono esercitate dal dirigente di ruolo, a tal fine nominato dal
Direttore generale entro venti giorni dall’insediamento. La nomina del nuovo Direttore
generale avviene entro novanta giorni dalla cessazione dell’incarico. Qualora
l’assenza o l’impedimento si protragga oltre sei mesi, si attiva la procedura
di cui al comma 1.
9. Il Direttore
generale è il legale rappresentante dell’Agenzia, esercita il ruolo di
indirizzo generale dell’organizzazione e del funzionamento della stessa, di cui
ha, inoltre, la responsabilità gestionale complessiva. Assicura il rispetto
delle linee di indirizzo dettate dalla Regione Puglia e la coerenza dell’azione
dell’Agenzia con gli indirizzi strategici della Giunta regionale.
10. Nei casi in cui
ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo
o in caso di violazioni di legge o di principi di buon andamento e di
imparzialità dell’amministrazione, nonché in caso di mancato raggiungimento
degli obiettivi per due anni consecutivi, il Presidente della Regione, su
conforme deliberazione della Giunta regionale, risolve il contratto dichiarando
la decadenza del Direttore generale e provvede alla sua sostituzione.
11. Il Direttore
generale provvede :
a)
alla predisposizione e attuazione del piano annuale e del piano triennale delle
attività dell’A.Re.S.S.;
b)
al coordinamento, alla verifica e al controllo delle attività tecniche
dell’Agenzia;
c)
all’adozione del bilancio preventivo economico dell’A.Re.S.S.;
d)
all’adozione del bilancio di esercizio e della relazione annuale sui risultati
conseguiti;
e)
all’adozione degli atti di organizzazione dell’A.Re.S.S.;
f)
alla supervisione dell’organizzazione e del funzionamento delle attività
dell’Agenzia, assicurandone l’imparzialità, l’economicità e l’efficienza;
g)
alla adozione della dotazione organica e delle relative modifiche.
Art. 6Collegio
sindacale 1. Il Collegio
sindacale è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente,
nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente, tra
coloro che sono iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. I sindaci durano in
carica tre anni e sono riconfermabili una volta sola.
3. Il Collegio
sindacale verifica la regolare tenuta della contabilità e controlla la gestione
economica e finanziaria dell’Agenzia
provvedendo, inoltre, a trasmettere annualmente alla Giunta regionale e alla competente
commissione consiliare relazioni sulla attività svolta.
4. Si applicano, in
quanto compatibili con la presente disciplina, le disposizioni del codice
civile.
Capo III Organizzazione
e risorse
Art. 7Organizzazione
e funzionamento 1. L’Agenzia possiede
autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione
e il proprio funzionamento e gode dell’autonomia di bilancio.
2. L’organizzazione
dell’Agenzia risponde a esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia
dell’azione amministrativa.
3. La Giunta regionale all’atto
di nomina del Direttore generale emana un provvedimento di indirizzo con cui
esprime l’indirizzo strategico e assegna gli obiettivi triennali al Direttore
generale.
4. L’atto aziendale di
organizzazione e funzionamento:
a)
delinea il modello organizzativo e funzionale dell’Agenzia e le relative linee
strategiche, con l’individuazione degli uffici dotati di autonomia gestionale e
del riparto di competenza tra poteri del Direttore generale e della dirigenza;
b)
istituisce le articolazioni dell’Agenzia, declarandone funzioni e competenze e
descrivendone i relativi nessi gerarchico-funzionali;
c)
istituisce le strutture complesse e semplici e definisce le caratteristiche e
tipologie di incarico dirigenziale per i restanti uffici;
d)
disciplina le modalità per il controllo di gestione e di regolarità
amministrativa;
e)
delinea le interazioni tra l’Agenzia e gli organi in staff alla direzione
generale.
5. Il Direttore
generale struttura l’Agenzia secondo un’organizzazione a matrice.
6. L’A.Re.S.S. è
articolata in aree direzionali che curano il perseguimento delle finalità
socio-sanitarie di competenza dell’Agenzia, supportate, trasversalmente, da una
o più strutture e da servizi in staff alla direzione generale. È incardinato
nella direzione generale il “Project management office”, cui compete la
supervisione e il coordinamento della gestione dei progetti in corso di
esecuzione nell’Agenzia ovvero nel dipartimento di riferimento. L’atto
aziendale assicura la presenza di una struttura deputata alla ricerca e
innovazione, nonché di una struttura amministrativa. Le aree direzionali e le
strutture sono articolate in servizi, diretti da dirigenti.
7. La struttura
deputata alla ricerca e innovazione assicura l’implementazione di nuove
metodologie lavorative del SSR e lo sviluppo delle professionalità sanitarie.
La struttura amministrativa cura trasversalmente i processi amministrativi
imposti dalla personalità giuridica e dall’autonomia amministrativa
dell’Agenzia, funzionali all’attività scientifica svolta, salvo quelli
attribuiti ai servizi in staff. Cura, inoltre, la gestione dei processi e degli
indicatori di risultato (KPI), nonché il supporto tecnico alle attività di
“Policy Making” della Direzione generale.
8. I servizi in staff curano, trasversalmente, tra l’altro, le attività
di gestione del contenzioso, di misurazione e valutazione del merito, di tutela
dell’integrità e della trasparenza, coordinando i rapporti istituzionali
intrattenuti dall’Agenzia.
9. I ruoli e le nomine
corrispondenti a funzioni istituzionali imposte dalla legge, quali, a titolo
meramente esemplificativo, l’Organismo indipendente di valutazione, il Comitato
unico di garanzia, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, il
Responsabile per la trasparenza, il Responsabile del servizio prevenzione e protezione,
operano in staff alla Direzione generale.
Art. 8Risorse
umane 1. Per la realizzazione
dei suoi fini istituzionali l’Agenzia si avvale di personale reclutato, anche
mediante comando e distacco, secondo l’ordinaria normativa vigente applicabile
alle aziende sanitarie e ospedaliere. 2. Il personale
dell’A.Re.S.S., che riveste lo stato di dipendente pubblico, è collocato, ai
fini giuridici ed economici, nel comparto della sanità secondo quanto stabilito
dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, in attuazione
dell’accordo quadro per la definizione dei comparti e aree della contrattazione
collettiva nazionale 2016-2018, salva l’attuazione dell’articolo 7, comma 3,
del medesimo, con riferimento alla dirigenza amministrativa, tecnica e
professionale. L’organico complessivo di personale dell’A.Re.S.S. è definito
nel documento relativo alla dotazione organica, soggetto ad approvazione della
Giunta regionale, limitatamente al rispetto dei vincoli finanziari di spesa in
materia.
3. L’A.Re.S.S. può
avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di consulenze da parte di
società e di singoli professionisti, lavoratori autonomi e collaboratori con
costi a carico della stessa Agenzia secondo le disposizioni comunitarie,
nazionali e regionali vigenti in materia.
Art. 9Risorse
finanziarie 1. L’Agenzia applica,
in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio e contabilità in
vigore per le aziende sanitarie locali.
2. L’Agenzia è tenuta a
rispettare il pareggio di bilancio.
3. La dotazione
finanziaria dell’A.Re.S.S. è determinata da:
a)
il contributo ordinario individuato:
1)
nell’ambito del documento di indirizzo e funzionamento del SSR, a valere sul
Fondo sanitario regionale, per il funzionamento e l’esercizio delle funzioni e
dei compiti di cui alla presente legge, [nonché per l’integrale finanziamento
della spesa per il personale, ivi incluso il Direttore generale;](9)
2)
nell’ambito del finanziamento delle attività sociali, a valere sul fondo per il
funzionamento del SISR;
b)
quote aggiuntive, a valere sul Fondo sanitario regionale, per l’eventuale
finanziamento di specifici progetti non compresi nel programma di attività di
cui all’articolo 10, comma 3;
c)
ricavi e proventi derivanti dall’eventuale attività svolta in favore di
soggetti terzi;
d)
donazione e lasciti, accettati con deliberazione della Giunta regionale e
destinati all’Agenzia;
e)
finanziamenti ottenuti per la esecuzione di programmi di ricerca proposti da
enti nazionali e internazionali, nell’ambito delle materie di competenza
dell’A.Re.S.S. 4. La Giunta regionale provvede all’assegnazione delle risorse
strumentali e finanziarie per il funzionamento e la gestione delle finalità e
compiti attribuiti all’A.Re.S.S., anche al fine di finanziare le funzioni in
ambito sociale. 4. La Giunta regionale provvede all’assegnazione delle risorse
strumentali e finanziarie per il funzionamento e la gestione delle finalità e
compiti attribuiti all’A.Re.S.S., anche al fine di finanziare le funzioni in
ambito sociale fatti salvi comunque i vincoli di finanza pubblica.(10) 4 bis). L’A.Re.S.S. si dota di un sistema contabile che garantisca la rendicontazione separata delle funzioni in base alle fonti di finanziamento. (11)
(10) Parole aggiunte dalla l.r.
5/2018, art. 2 comma 1, lett. b). (11) Comma aggiunto dalla l.r.
5/2018, art. 2 comma 1, lett. c). (9) Parole eliminate dalla l.r.
5/2018, art. 2 comma 1, lett. a).
Art. 10Controlli
e vigilanza 1. La Giunta regionale
esercita il controllo preventivo sui seguenti atti dell’A.Re.S.S., elencati tassativamente:
a)
atto aziendale di organizzazione e funzionamento;
b)
bilancio preventivo economico e bilancio d’esercizio.
2. La Giunta regionale
compie verifiche annuali finalizzate alla valutazione dell’efficienza dell’organizzazione e dell’efficacia dei
risultati dell’A.Re.S.S. in relazione alle materie di competenza, secondo modalità
idonee a garantire l’autonomia dell’Agenzia.
3. Unitamente al
bilancio preventivo economico e al bilancio di esercizio, l’A.Re.S.S.
trasmette, rispettivamente, il programma annuale delle attività, con
l’indicazione dei risultati attesi e del corrispondente finanziamento e. la
relazione sull’attività. annuale dell’Agenzia. 4. La Giunta regionale
approva gli atti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla ricezione.
5. L’Agenzia trasmette
annualmente al Presidente della Regione e alla Giunta e alla Commissione consiliare
competente, entro dieci giorni dall’adozione, il Piano della performance e la
Relazione sulla performance.
Art. 11Indennità 1. Al Direttore
generale compete un’indennità di funzione omnicomprensiva, pari al compenso previsto
per il direttore del dipartimento di riferimento.
2. Al Collegio
sindacale compete un’indennità pari a quella prevista per le aziende sanitarie
locali della Regione Puglia.
Titolo III Disposizioni
finali
Capo I Disposizioni
transitorie e finali
Art. 12Successioni 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge , lAgenzia regionale
sanitaria ( di seguito A.Re,S ), di cui alla legge regionale 13 agosto 2001, n.
24 ( Istituzione dellAgenzia regionale sanitaria pugliese - A.Re.S. ), è
Soppressa.(12)
2. In pari data, è
costituta l’Agenzia regionale per la salute e il sociale, la quale succede in
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla soppressa A.Re.S.
In fase di avvio delle attività, nell’A.Re.S.S. confluiscono il personale, a
tempo indeterminato e determinato,-i beni immobili e mobili, le attrezzature, i
contratti e le convenzioni dell’A.Re.S.
3. L’entità dei primi
fondi per le risorse decentrate dell’A.Re.S.S. viene determinata nel rispetto
delle direttive applicabili agli enti di nuova istituzione, in attuazione delle
direttive A.R.A.N. sul punto.
4. I finanziamenti
previsti da disposizioni regionali per l’espletamento delle funzioni sanitarie
e sociali previste dalla presente legge sono destinati al funzionamento dell’A.Re.S.S.
5. I provvedimenti di
carattere regolamentare, gli atti di nomina afferenti alle strutture di staff
della direzione generale e gli atti di natura programmatoria della soppressa
A.Re.S. conservano efficacia fino all’adozione dei corrispondenti provvedimenti
e atti da parte dell’A.Re.S.S.
(12) Comma così sostituito a seguito di rettifica , pubblicato nel
B.U.R. n. 27 del 02/03/2017.
Art. 13Norme
transitorie, abrogazioni e disposizioni di rinvio 1. Al fine di garantire
il buon andamento della fase di avvio dell’attività dell’A.Re.S.S., così da
assicurare, senza soluzione di continuità, il perseguimento di funzioni e
compiti alla stessa attribuiti nell’interesse della collettività, dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario
dell’A.Re.S. assume di diritto le funzioni di Commissario straordinario
dell’A.Re.S.S., fino a espletamento della procedura a evidenza pubblica
finalizzata alla nomina del nuovo Direttore generale dell’A.Re.S.S. ai sensi
dell’articolo 5 e, comunque, per un periodo non superiore a un anno.
2. Entro sessanta
giorni dall’insediamento, il Commissario straordinario approva l’atto aziendale
di organizzazione e funzionamento e adotta la nuova dotazione organica
dell’Agenzia. Il Commissario straordinario esercita i poteri di cui
all’articolo 5, commi 9 e 11.
3. Sono abrogate la
legge regionale 13 agosto 2001, n. 24 (Istituzione dell’Agenzia regionale
sanitaria pugliese - A.Re.S.), e le seguenti disposizioni legislative
modificative e integrative della stessa:
a)
articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20;
b)
articolo 29 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1;
c)
articolo 23 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14;
d)
articolo 17 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1;
e)
articolo 35 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26.
4. Ogni richiamo
all’A.Re.S.S. contenuto nella normativa regionale vigente si intende riferito
all’Agenzia regionale per la salute e il sociale.
5. Per quanto non
previsto dalla presente legge, si rinvia alle disposizioni normative statali e
regionali vigenti, in quanto compatibili con la natura dell’Agenzia, relative
alle aziende sanitarie locali.
Art. 14Clausola
di invarianza finanziaria 1. Dall’attuazione
della presente legge regionale non derivano nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Gli enti interessati alla relativa attuazione vi provvedono
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
regionale vigente.
Disposizioni finali
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.
|