Anno 2017
Numero 30
Data 08/08/2017
Abrogato No
Materia Problemi generali - Affari istituzionali;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 8 agosto 2017, n. 30

Disciplina dell’attività di lobbying presso i decisori pubblici



Art. 1

Principi e finalità


1. La Regione promuove l’attuazione dei principi di eguaglianza, non discriminazione e proporzionalità delle decisioni pubbliche, nonché di trasparenza e partecipazione democratica ai processi di formazione della decisione pubblica anche attraverso la pubblicità e la regolamentazione delle attività di rappresentanza di interessi particolari.
 



Art. 2

Oggetto


1. La presente legge disciplina l’attività di lobbying dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare presso i decisori pubblici, regolamentando l’interazione tra decisori pubblici e portatori di interessi particolari attraverso strumenti e istituti che assicurino il perseguimento dei principi e delle finalità di cui all’articolo 1 e rendano conoscibili le modalità di confronto e di scambio di informazione tra decisori pubblici e gruppi di interesse particolare.
 



Art. 3

Definizioni


1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) attività di lobbying: ogni attività di gruppi di interesse particolare, diretta a incidere in maniera lecita su processi decisionali pubblici, svolta attraverso la presentazione per iscritto di proposte, documenti, osservazioni, studi, ricerche, che riportino anche in maniera meramente ricognitiva la posizione del gruppo;
b) rappresentante di gruppi di interesse particolare: il soggetto che svolge l’attività di cui alla lettera a) presso i decisori pubblici in rappresentanza di un gruppo di interesse particolare, sulla base di un rapporto negoziale o comunque di un incarico ricevuto dal gruppo;
c) gruppo di interesse particolare: le associazioni e le fondazioni, ancorché non riconosciute, i comitati, le società e le persone giuridiche in generale, portatori di interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica;
d) decisori pubblici: il Presidente del Consiglio regionale, i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale, gli assessori, nonché i direttori dei dipartimenti, i vertici delle agenzie regionali strategiche e delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale;
e) processi decisionali pubblici: i procedimenti di formazione degli atti legislativi, regolamentari e amministrativi generali, nonché degli atti di indirizzo politico-amministrativo e degli atti di pianificazione e di programmazione comunque denominati.
2. Le società controllate dalla Regione Puglia, le agenzie regionali, le aziende del Servizio sanitario regionale, gli enti pubblici regionali, le fondazioni, adeguano i modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), ovvero, in assenza, i propri regolamenti organizzativi, ai principi dell’articolo 1.
 



Art. 4

Registro pubblico


1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito il registro pubblico dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare, di seguito definito registro.
2. Il registro di cui al comma 1 è istituito presso la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, con il coordinamento del responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione, il quale individua, all’interno della propria struttura organizzativa, un nucleo operativo per la sua gestione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili.
3. Il responsabile regionale della trasparenza e della prevenzione della corruzione coordina l’istruttoria delle richieste di accreditamento al registro, garantisce il suo aggiornamento periodico e la pubblicità dei contenuti del registro in una sezione dedicata del portale istituzionale della Regione: www.regione.puglia.it.
4. I soggetti che intendono svolgere l’attività di rappresentanza di gruppi di interesse particolare presso i decisori pubblici sono tenuti ad accreditarsi mediante iscrizione al registro.
5. Nel registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente su richiesta dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare:
a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante del gruppo di interesse particolare;
b) i dati identificativi del gruppo di interesse particolare che si rappresenta con l’indicazione del contratto o di altro atto con cui è stata conferita la rappresentanza;
c) la descrizione dell’attività di relazione istituzionale e gli interessi particolari che si intendono rappresentare, nonché i potenziali destinatari dell’attività di rappresentanza degli interessi;
d) le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante medesimo per lo svolgimento dell’attività di lobbying;
e) lo Statuto o il regolamento interno dei gruppi di interesse rappresentati;
f) la garanzia, sotto la propria responsabilità, dell’esattezza e correttezza delle informazioni comunicate.
 



Art. 5

Requisiti per l’iscrizione


1. Ai fini dell’iscrizione al registro il rappresentante di gruppi di interesse particolare:
a) deve avere compiuto la maggiore età;
b) non deve avere riportato condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione, la personalità dello Stato, l’amministrazione della giustizia, l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica, l’economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona;
c) non deve essere stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici;
d) non deve essere stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato.
2. L’iscrizione al registro è subordinata all’impegno sottoscritto dal rappresentante a rispettare il codice di condotta di cui all’articolo 6.
3. Costituisce presupposto essenziale per l’iscrizione e per il mantenimento dell’iscrizione l’esistenza di un rapporto di rappresentanza del gruppo di interesse particolare.
 



Art. 6

Codice di condotta e accreditamento


1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta del responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione sottopone alla commissione consiliare competente la proposta di deliberazione delle linee guida per la presentazione delle richieste di accreditamento, per le relative procedure istruttorie e per le modalità di iscrizione al registro, nonché la proposta di codice di condotta dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare.
2. Il codice di condotta viene allegato alla domanda di iscrizione al registro, sottoscritto dal rappresentante di gruppi di interesse particolare per accettazione.
3. Ai fini dell’iscrizione al registro, il responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione valuta l’idoneità dello statuto o del regolamento interno dei gruppi di interesse rappresentati dai soggetti che intendono svolgere l’attività di lobbying.
 



Art. 7

Agenda pubblica


1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, d’intesa tra il Presidente della Giunta e l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, è istituita apposita agenda pubblica in una sezione dedicata del portale istituzionale della Regione Puglia, in cui sono resi noti gli incontri svolti fra i rappresentanti di gruppi di interesse particolare e i decisori pubblici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d). L’agenda riporta la data, i temi di discussione e la documentazione prodotta nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione su proposta del responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approva le modalità di gestione dell’agenda pubblica.
3. L’agenda degli incontri con i vertici delle agenzie regionali strategiche e delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale per le attività di lobbying di rispettivo interesse è resa pubblica sul relativo portale istituzionale.
 



Art. 8

Prerogative degli iscritti al registro


1. I rappresentanti iscritti al registro possono presentare ai decisori pubblici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), proposte, richieste, comunicazioni, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte e qualsiasi altra documentazione relativa all’interesse rappresentato, adeguatamente sottoscritta.
2. L’attività di rappresentanza di gruppi di interesse particolare può riguardare atti proposti o da proporre all’esame del Consiglio regionale o della Giunta regionale. Nel primo caso i rappresentanti iscritti al registro possono chiedere di essere auditi dalle commissioni consiliari e la relativa documentazione è trasmessa a tutti i gruppi politici del Consiglio regionale, nel rispetto dei principi di imparzialità, di parità, di trattamento e di trasparenza.
3. I rappresentanti iscritti al registro possono accedere agli uffici del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli altri decisori pubblici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico relativi agli atti di loro interesse, ovvero relativi all’organizzazione procedurale dei lavori del Consiglio e della Giunta, nel rispetto delle normative vigenti.
4. Restano ferme le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti, anche interni, che disciplinano i lavori del Consiglio e della Giunta, inerenti le modalità delle consultazioni.
 



Art. 9

Obblighi dei decisori pubblici


1. L’attività di lobbying svolta nei confronti dei decisori pubblici è resa nota attraverso l’agenda pubblica di cui all’articolo 7 e, ove pertinente all’oggetto dei processi decisionali, gli stessi decisori ne tengono in considerazione nella formazione della decisione pubblica, compatibilmente con il perseguimento delle finalità di interesse generale, facendone menzione nella relazione illustrativa degli atti normativi e degli atti amministrativi generali.
2. I decisori pubblici che ritengano violato, da parte dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare, il codice di condotta o le disposizioni della presente legge, ne danno immediata comunicazione al responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione.
 




Art. 10

Incompatibilità


1. Non possono iscriversi al registro e svolgere l’attività di rappresentanza di gruppi di interesse particolare durante il loro mandato e per i due anni successivi alla cessazione dell’incarico, del mandato, ovvero dell’ufficio ricoperto:
a) i decisori pubblici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d);
b) i dipendenti della Regione Puglia o degli altri soggetti titolari della decisione pubblica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d);
c) i soggetti titolari di incarichi individuali presso le pubbliche amministrazioni, le società controllate e gli enti partecipati dalla Regione, in qualità di personale esterno agli stessi;
d) i soggetti titolari, in qualità di esperti di comprovata esperienza, di incarichi individuali conferiti da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
e) i giornalisti, pubblicisti e professionisti, iscritti all’Ordine.
2. I rappresentanti di gruppi di interesse particolare non possono in ogni caso svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo all’interno di società a partecipazione pubblica totale o di controllo.
 



Art. 11

Sanzioni


1. La violazione degli obblighi previsti dalla legge e dal codice di condotta è punita con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal registro.
2. Il provvedimento di sospensione o di cancellazione dal registro è adottato dal responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione. Il rappresentante di gruppi di interesse particolare cancellato dal registro non può chiedere una nuova iscrizione prima di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento.
 



Art. 12