Legge Regionale 7 agosto 2017, n. 33 Nuove norme in materia di difesa attiva delle
colture agrarie dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie. Adeguamento della
normativa regionale alle prescrizioni del decreto Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di
azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di
attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della
direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini
dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi)
Art. 1Finalità e oggetto 1. Le presenti disposizioni sono finalizzate all’adeguamento delle funzioni regionali in materia di difesa attiva e integrata delle colture agrarie dalle-avversità meteorologiche e fitosanitarie alla normativa nazionale e comunitaria sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. 2. Le finalità delle presenti disposizioni sono rivolte a: a) incrementare lo sviluppo economico del sistema agricolo, agroalimentare e forestale regionale attraverso l’utilizzo e la valorizzazione dei mezzi di produzione e del progresso tecnologico in modo razionale e sostenibile, garantendo la qualità e la sicurezza alimentare dei prodotti agricoli, tutelando e promuovendo i prodotti tipici e a denominazione di origine pugliese e il patrimonio boschivo; b) sostenere lo sviluppo della competitività delle filiere agricole e forestali regionali, favorendo nel contempo l’uso sostenibile delle risorse naturali da impiegare nei processi produttivi; c) ottemperare agli obblighi posti a carico della Regione Puglia dall’osservanza delle prescrizioni previste dal Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di cui al decretò del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 gennaio 2014.
Art. 2Funzioni regionali in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e difesa attiva delle colture agrarie 1. Le funzioni regionali in materia di difesa attiva e integrata delle colture agrarie dalle avversità meteorologiche e fitosanitarie in relazione a quanto previsto dal Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) sono svolte per il tramite dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali — ARIF, istituita con legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), sotto il coordinamento dell’Assessorato all’agricoltura e alle risorse agroalimentari. 2. L’Agenzia di cui al comma 1 è delegata allo svolgimento di tutte le attività di cui all’articolo 3. 3. L’Agenzia di cui al comma 1 esercita le funzioni di cui alle presenti disposizioni in linea con la programmazione regionale ed in attuazione delle direttive che vengono ad essa impartite dalla Giunta regionale. 4. Con riguardo alle funzioni di cui all’articolo 2, la relazione annuale sull’attività svolta e i risultati conseguiti dall’Agenzia, redatta dal direttore generale ai sensi dell’ articolo 8 della I.r. 3/2010 comprende una sezione sulle attività svolte in attuazione delle presenti disposizioni, che dimostri il rispetto della programmazione regionale e delle direttive impartite.
Art. 3Attività 1. Le attività per lo svolgimento delle funzioni regionali previste dal PAN in materia di difesa attiva e integrata delle colture agrarie dalle avversità meteorologiche e fitosanitarie, ai sensi del paragrafo A.7.2.2 del PAN riguardano: a) l’attivazione e/o il potenziamento dei servizi d’informazione e comunicazione per assicurare la diffusione e l’applicazione della difesa integrata da parte degli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari. In particolare, deve essere assicurata la predisposizione e/o diffusione di materiale informativo sulle tecniche per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, nonché sugli obblighi definiti dal PAN; b) l’attivazione e/o il potenziamento di una rete di monitoraggio agrofenologico e fitosanitario sullo sviluppo delle principali avversità e applicazione, ove possibile, di sistemi di previsione e avvertimento, al fine di garantire agli utilizzatori finali di prodotti fitosanitari la disponibilità di: 1) sistemi di previsione e avvertimento sullo sviluppo delle avversità; 2) bollettini che, sulla base dei risultati delle elaborazioni dei modelli previsionali e delle reti di monitoraggio, forniscano informazioni sull’applicazione della difesa integrata. Tali bollettini devono avere le seguenti caratteristiche: a. cadenza periodica in base alle esigenze di difesa fitosanitaria delle principali colture nei riguardi delle principali avversità; b. valenza territoriale; c. riportare informazioni sull’andamento meteorologico; d. riportare indicazioni operative sulle principali colture, relativamente a: fase fenologica, situazione epidemiologica delle principali avversità, indicazioni sul momento più opportuno in cui effettuare eventuali trattamenti ed eventuali raccomandazioni sui prodotti fitosanitari utilizzabili; e. riportare orientamenti operativi, sulle principali colture, relativamente all’adozione dei principi generali di difesa integrata, di cui all’allegato III del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;
c) la promozione dell’assistenza tecnica e della consulenza agli utilizzatori professionali sulla difesa fitosanitaria integrata, anche attraverso l’eventuale attivazione di apposite strutture territoriali di coordinamento; d) la gestione e manutenzione della rete agrometeorologica e della relativa banca dati, la certificazione di qualità dei dati e la diffusione delle informazioni agrometeorologiche; e) la partecipazione al tavolo nazionale di coordinamento nel settore dell’agrometeorologia; f) la gestione del laboratorio di analisi acqua e suolo.
2. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 4 della I.r. 3/2010, entro il 30 novembre l’Agenzia presenta il programma annuale degli interventi riguardanti le attività di cui all’articolo 3, sottoposto all’approvazione della Giunta Regionale, contenente gli obiettivi, le attività, la loro ripartizione temporale, gli obiettivi misurabili ed il quadro finanziario, commisurato alla spesa globale prevista dalla Giunta regionale.
Art. 4Finanziamento 1. Le risorse già stanziate alla missione 16, programma 1, titolo 1, — capitolo 114110, costituiscono limite massimo di spesa e le relative risorse, distintamente individuate per il personale e per le attività, saranno trasferite all’Agenzia, fermi restando tutti gli obblighi derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia di vincoli di finanza pubblica con riferimento al “Pareggio di bilancio”.
Art. 5Vigilanza 1. La vigilanza sulla realizzazione delle attività di cui all’articolo 3 è affidata alla Giunta regionale, che la esercita avvalendosi dell’Assessorato all’agricoltura e alle risorse agroalimentari, ai sensi dell’ articolo 4 della l.r. 3/2010.
Art. 6Personale 1. Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 3 delle presenti disposizioni, in fase di prima applicazione e a integrazione di quanto previsto dall’articolo 12 della legge regionale del 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali) l›Agenzia è autorizzata a dotarsi, previo bando di selezione a evidenza pubblica, di unità di personale tecnico, amministrativo e operaio, da inquadrare a tempo indeterminato con contratto di natura privatistica, in possesso di competenze professionali nei campo della difesa attiva e passiva delle colture, valutabili in base, all’esperienza maturata in almeno sei anni di attività lavorativa continuativa presso i Consorzi di difesa aderenti ad Assocodipuglia o l’Assocodipuglia. (1) 2. Per eventuali esigenze operative, l’Agenzia può avvalersi di personale a tempo determinato da acquisire secondo le norme di legge.
(1) Comma sostituito dall'art. 1, l.r. 58/2017
Art. 7Dotazione organica 1. Fermo restando quanto stabilito dall ’articolo 12 della I.r. 3/2010 la dotazione organica dell’Agenzia è rideterminata in proporzione a quanto necessario allo svolgimento delle funzioni di cui alle presenti disposizioni.
Art. 8Ampliamento funzionale della rete meteo-idro-pluviometrica regionale 1. Al fine di consentire l’integrazione delle funzioni regionali per la salvaguardia dei beni e delle persone, le stazioni della rete agrometereologica gestita da ARIF Puglia integrano e ampliano funzionalmente la rete meteo-idro-pluviometrica in capo alla Protezione Civile della regione Puglia per costituire la rete unica regionale. 2. Alla rete meteo-idro-pluviometrica in capo alla Protezione civile regionale possono integrarsi atre reti metereologiche gestite da enti diversi, quale ARPA Puglia, per la costituzione della medesima rete unica regionale. 3. Con deliberazione di Giunta regionale saranno dettati i criteri per la costituzione e la composizione del Servizio meteorologico regionale, coordinato dalla Protezione civile regionale, per la valutazione dei dati provenienti dalla rete unica regionale meteo-idropluviometrica.
Art. 9Abrogazioni 1. Sono abrogate, a eccezione delle disposizioni riguardanti la difesa passiva, le seguenti norme: b) la legge regionale 3 febbraio 1982, n. 9 (Norme per l’esercizio delle funzioni concernenti i Consorzi e gli Organismi costituiti per la difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche);
9 bis Norma transitoria(2) Al fine di garantire la continuità dei servizi regionali in materia di difesa attiva e integrata delle colture agrarie, di cui alle funzioni ascritte all’articolo 2 e alle attività previste all’articolo 3 della presente legge, per un periodo transitorio e fino al trasferimento effettivo delle funzioni e strutture ad ARIF, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le attività attualmente svolte da Assocodipuglia e dagli associati consorzi di difesa, continueranno a essere affidate agli stessi, riconoscendo loro un contributo proporzionale al periodo di copertura del servizio svolto.”.(3)
(2) Comma aggiunto dall'art. 2, della l.r. 58/2017 (3) Termine prorogato dalla l.r.
67/2017, art. 69,
comma 1.
Disposizioni finali E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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