Legge Regionale 7 agosto 2017, n. 34
“Modifiche
all’articolo 5 della legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili)“
Art. 1Modifiche
all’articolo 5 della legge regionale 24 settembre 2012, n. 25
1. All’articolo 5 della legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), dopo il comma 21 è aggiunto il seguente:
“21 bis. Il termine di inizio lavori può essere ulteriormente prorogato una sola volta per due anni qualora l’impianto non abbia conseguito gli incentivi per la produzione di energia rinnovabile per mancata indizione di aste .”.