Anno 2017
Numero 38
Data 20/09/2017
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 20 settembre 2017, n. 38

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 febbraio 2017 n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati)

 



Art. 1

Modifiche all’ articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1


1. All’articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1, prima della parola: “riordina”, sono inserite le seguenti: “senza soluzione di continuità nell’esercizio della funzione consortile,”;
b) la lettera c), del comma 1, è sostituita dalla seguente:
“c) individua misure necessarie a riequilibrare la gestione corrente e ad accelerare e sostenere il ripiano della debitoria pregressa, senza pregiudizio alcuno per le ordinarie procedure liquidatorie e nel rispetto dei vincoli dell’ordinamento statale;”.
 



Art. 2

Modifiche all’articolo 2 della I.r. 1/2017


1. All’articolo 2 della I.r. 1/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: “Completamento del processo di riforma dei Consorzi di bonifica Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d’Apulia e istituzione del Consorzio di bonifica centro-sud Puglia”;
b) il comma 1 sostituito dal seguente:
1. I Consorzi Arne, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre dApulia sono soppressi al verificarsi delle condizioni indicate al comma 6 e le loro funzioni sono contestualmente trasferite al Consorzio unico centro-sud Puglia secondo le disposizioni di seguito indicate.;
c) al comma 2, prima delle parole: I comprensori, sono inserite le seguenti: Senza soluzione di continuità nellesercizio della funzione consortile, al verificarsi delle condizioni indicate al comma 6;
d) il comma 5 è soppresso;
e) al comma 6, dopo la parola “territoriali,”, sono inserite le seguenti: “assume le funzioni di commissario ad acta e”;
f) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia inizia a operare a seguito della approvazione del proprio statuto, dell’approvazione della ricognizione di cui al comma 6. La Giunta regionale, verificate le condizioni che precedono, adotta lo statuto del nuovo Consorzio unico e ne approva l’operatività. Da tale momento si producono gli effetti previsti dai commi 1, 2, 3 e 4. Dal medesimo momento e sino alla elezione degli organi ai sensi della I.r. 4/2012, il Commissario straordinario unico di cui alla I.r. 12/2011, e successive modifiche e integrazioni, assume per il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia le funzioni già affidategli per i consorzi soppressi. Lo stesso Commissario straordinario unico, senza ulteriori compensi, procede anche a completare le attività necessarie alla soppressione dei consorzi di cui al comma 1. Per l’esercizio delle funzioni attribuite e per evitare soluzione di continuità nell’esercizio della funzione consortile, il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia utilizza i beni strumentali materiali e immateriali di proprietà dei consorzi soppressi e subentra nella titolarità dei beni medesimi e dei rapporti giuridici che dovessero residuare all’esito della loro liquidazione.”.
 



Art. 3

Modifiche all’articolo 3 della I.r. 1/2017


1. All’articolo 3 della I.r. 1/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è così sostituita: “Riduzione della massa debitoria dei Consorzi di bonifica Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d’Apulia”;
b) al comma 1, le parole: “Per il ripiano”, sono sostituite dalle seguenti: “Per la riduzione”;
c) al comma 1, la parola: “unicamente” è soppressa;
d) al comma 1, le parole: “alle condizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5”, sono sostituite dalle seguenti: “alle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.”;
e) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1 bis. La mancata adesione alla procedura o il suo mancato perfezionamento non pregiudicano alcun diritto degli altri creditori che resteranno liberi di azionare i propri crediti secondo le regole dell’ordinamento civile.”;
f) al comma 2, dopo le parole: “l’avvio del”, è inserita la seguente: “relativo”;
g) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. La Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria compiuta dal Commissario straordinario unico, approva le istanze dei creditori e ne assume gli oneri nei limiti delle disponibilità annuali del fondo di cui al comma 1, secondo la natura del credito. In caso di crediti aventi identica natura, secondo la percentuale di remissione e, in caso di identica percentuale, secondo lordine di presentazione dellistanza..
 



Art. 4

Modifica allarticolo 12 della I.r. 1/2017


1. All articolo 12 della I.r. 1/2017 è apportata la seguente modifica:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale può avvalersi, con potere di riscossione e pagamento, del Commissario straordinario unico, ovvero del commissario ad acta di cui allarticolo 2, comma 4 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 39 (Variazione al bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2016), senza compensi aggiuntivi. Lattività del Commissario straordinario unico, ovvero del Commissario ad acta ex articolo 2, comma 4 della I.r. 39/2016 può essere supportata dalla struttura regionale..



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dellarticolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 Statuto della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.