Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 43 Pianificazione e sviluppo della pesca e dell’acquacoltura regionale
Art. 1·Oggetto, principi e finalità 1. La Regione Puglia in armonia e in coerenza con la legislazione comunitaria e statale e con le
disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, sostiene azioni di innovazione
e sviluppo ambientale, economico e sociale, nei settori della pesca e dellacquacoltura, in unottica
integrata e a tal fine promuove e favorisce: a) la salvaguardia, l’utilizzo razionale e il riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici, della fauna e
della flora ittica;
b) lo sviluppo socio-economico e la modernizzazione della pesca e dell’acquacoltura;
c) la valorizzazione, la qualità e la sicurezza alimentare dei prodotti ittici e della loro filiera;
d) la ricerca scientifica e la sperimentazione sul campo;
e) la diversificazione e l’internazionalizzazione delle imprese e delle pratiche produttive;
f) lo sviluppo delle infrastrutture di filiera, ivi compresi i mercati dei produttori, i mercati ittici
all’ingrosso, porti e punti di sbarco.
2. La Regione Puglia promuove e incentiva l’associazionismo, l’aggregazione produttiva e la
cooperazione, riconoscendo alle forze sociali, economiche e alle organizzazioni sindacali un ruolo
fondamentale per la modernizzazione e lo sviluppo del settore ittico e per la tutela e la salvaguardia delle
sue produzioni e dell’ambiente.
3. La Regione sostiene le attività professionali della pesca e dell’acquacoltura, ossia le attività esercitate
dall’imprenditore ittico, così come definito all’articolo 4 del decreto legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4
(Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a noma dell’ articolo 28 della
legge 4 giugno 2010, n. 96).
4. La Regione Puglia promuove e sostiene forme di aggregazione delle imprese del settore ittico e, in
particolare, la costituzione di consorzi di gestione tra imprese della pesca, piccola pesca e dei molluschi
bivalvi, in linea con le normative vigenti.
5. Le presenti disposizioni recepiscono la normativa comunitaria e nazionale cui soggiacciono i settori,
fornendo una disciplina di dettaglio che garantisca unitarietà normativa.
6. Le presenti disposizioni non si applicano agli invasi artificiali, situati all’interno di proprietà private
o demaniali, separati dal sistema idrico naturale.
7. La Giunta regionale adotta un proprio regolamento finalizzato a fornire indirizzi di coordinamento
per l’esercizio della pesca e dell’acquacoltura nelle acque interne e marittime interne della regione.
Art. 2Strategia e ambiti di azione 1. La strategia regionale mira alla creazione di un sistema di sviluppo sostenibile, integrato basato
sulle risorse locali, finalizzato alla valorizzazione e alla messa in rete delle potenzialità produttive dei
settori della pesca e dell’acquacoltura, attraverso il sostegno all’innovazione, il coinvolgimento del mondo
della ricerca e l’attivazione di leve economiche intersettoriali.
2. La strategia di cui al comma 1, interviene nei seguenti ambiti di azione:
a) conservazione e gestione razionale delle risorse biologiche del mare e delle acque interne nel
rispetto della salvaguardia ambientale e degli ecosistemi marini, anche attraverso la pianificazione
dello sforzo di pesca, l’adozione di sistemi di pesca ecosostenibili e selettivi nonché lo studio e
il controllo delle interrelazioni tra l’ambiente marino, lagunare, lacustre, fluviale e la pesca e
lacquacoltura;
b) recupero e miglior utilizzo del patrimonio marino e costiero e delle tradizioni connesse, nonché la
conservazione e tutela delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e culturali;
c) sviluppo e modernizzazione della pesca e dell’acquacoltura attraverso politiche e interventi
finalizzati a creare le condizioni di sostenibilità ambientale ed economico e sociale del settore e
favorendo il ricambio generazionale e la giovane imprenditoria;
d) promozione dell’associazionismo, delle tutele sociali e di iniziative in favore del ceto peschereccio
e dei lavoratori dipendenti;
e) sostegno all’occupazione e alle imprese ittiche nel processo di modernizzazione e adeguamento ai
contesti produttivi e di mercato, favorendo anche la costituzione di organizzazioni di produttori e/o
altre forme di aggregazione;
f) applicazione dell’approccio della gestione integrata della fascia costiera come strumento sistematico
della gestione delle risorse acquatiche e dei territori costieri e la crescita blu;
g) contenimento, controllo e gestione, anche produttiva, delle specie aliene invasive;
h) riduzione della pesca fantasma (ghost fishing);
i) riduzione e recupero dell’utilizzo delle materie plastiche, con l’obiettivo di prevenirne la successiva
dispersione in mare e abbattere le microplastiche;
j) miglioramento e rafforzamento della governance territoriale e dei settori della pesca e
dell’acquacoltura, attraverso un diretto contatto con gli operatori e gli stakeholder;
k) contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);
I) tutela degli stock ittici o delle specie ittiche in difficoltà, con particolare riferimento all’anguilla;
m) valorizzazione e promozione dei prodotti delle pesca marittima, lagunare e dell’acquacoltura
pugliese, delle tradizioni e delle iniziative culturali del mondo della pesca;
n) promozione della piccola pesca, della diversificazione delle pratiche produttive e della
multifunzionalità delle imprese ittiche, ivi compresi il pescaturismo, l’ittiturismo e la vendita diretta
e le nuove opportunità rivenienti dall’economia blu;
o) sostegno a nuovi prodotti, a nuove filiere e a nuove produzioni che abbiano per oggetto risorse o
specie acquatiche o i loro principi attivi;
p) dinamizzazione dei processi di smercio, diversificazione della domanda, ampliamento e
razionalizzazione del mercato e aumento del consumo dei prodotti ittici;
q) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo delle navi da pesca, a terra e
negli impianti di acquacoltura;
r) efficientamento produttivo ed energetico delle unità da pesca e degli impianti di acquacoltura, nel
rispetto delle politiche strutturali comunitarie e nazionali;
s) miglioramento della qualità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura lungo la filiera ittica fino al consumatore;
t) promozione dell’informazione ai consumatori, per la loro tutela e la trasparenza del mercato anche
incentivando sistemi di etichettatura e tracciabilità;
u) potenziamento della formazione e dell’informazione, nonché della qualificazione degli addetti, con
particolare riferimento ai giovani pescatori ed al lavoro femminile;
v) sostegno all’accesso al credito delle imprese della pesca e dell’acquacoltura, per il loro
consolidamento e sviluppo;
w) rafforzamento della ricerca scientifica applicata, per lo sviluppo di nuove opportunità produttive
per il settore della pesca e dell’acquacoltura, anche attraverso la definizione di sistemi di gestione
ambientali e di processo, la verifica dello stato delle risorse alieutiche, l’impiego delle biotecnologie
blu, la messa a punto e divulgazione di innovazioni tecnologiche e tecniche, anche in materia di
sicurezza e risparmio energetico;
x) sostegno delle relazioni e delle forme di cooperazione e partenariato con le istituzioni comunitarie,
nazionali, le altre regioni e i Paesi transfrontalieri, per l’attuazione di politiche e strategie comuni e
di sistemi di gestione condivisi delle risorse ittiche;
y) mantenimento e incremento con interventi mirati sulle quantità di popolazioni ittiche di pregio
soggette a maggior pressione di pesca;
z) pianificazione della gestione delle acque correnti e dei bacini idrici che privilegi la tutela
dell’ovodeposizione e la sopravvivenza della fauna ittica;
aa)sensibilizzazione all’educazione ambientale relativa agli ecosistemi acquatici ed alla fauna ittica;
bb) regolamentazione della pesca professionale e sportiva nelle acque interne;
cc)raccolta organizzata dei dati del pescato.
3. Per conseguire le finalità di cui all’articolo 1 e attuare la strategia di cui all’articolo 2, la Regione
opera attraverso una serie di strumenti:
a) Piano regionale della pesca e dell’acquacoltura;
b) commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura;
c) Osservatorio regionale della pesca e dell’acquacoltura;
d) accordi, strumenti di pianificazione e cooperazione.
Art. 3Piano regionale della pesca e dell’acquacoltura 1. Ai fini dello sviluppo programmato e coordinato dell’economia ittica e della tutela delle risorse
biologiche pugliesi, la Regione Puglia adotta, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
del 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo
1, comma 2, della legge, n. 38 del 7 marzo 2003), il Piano regionale della pesca e dell’acquacoltura, che ha
durata triennale.
2. Il Piano della Regione Puglia è lo strumento programmatorio finalizzato a orientare le linee gestionali
e gli interventi migliorativi ambientali.
3. Il Piano implementa la politica regionale della pesca, secondo gli obiettivi e le azioni di cui all’articolo
2 e indica le priorità e disciplina gli aspetti di seguito indicati:
a) analisi dello stato dell’economia ittica pugliese;
b) analisi dello stato dell’ambiente e delle risorse; c) criticità e punti di forza dei settori della pesca e dell’acquacoltura;
d) analisi dei fabbisogni e individuazione degli strumenti/misure di intervento;
e) piano finanziario e cronoprogramma delle attività.
4. Il Piano è elaborato dalla competente struttura regionale, anche con il supporto dell’Osservatorio
regionale della pesca e dell’acquacoltura, e adottato, su proposta dell’assessore competente, previo
parere non vincolante della commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura.
5. Il Piano individua gli interventi regionali di sostegno e incentivazione della pesca e dell’acquacoltura
conformemente alla strategia e agli ambiti d’azione di cui all’articolo 2, oltre al sostegno, alla stipula
di convenzioni tra soggetti pubblici e privati (associazioni di categoria, strutture che ne sono unitaria
espressione, organizzazioni produttori, distretti, consorzi di imprese di pesca e/o acquacoltura e altri
organismi rappresentativi degli interessi degli operatori dei settori).
6. Il Piano individua i fabbisogni del settore della pesca e dell’acquacoltura, promuove e sostiene i
conseguenti interventi di aggiornamento e qualificazione professionale, nonché di formazione continua e
permanente.
7. Il Piano tiene conto della programmazione nazionale e dei programmi di intervento, oltre che dei
vigenti regolamenti dell’Unione europea, in attuazione della politica nazionale, della politica comune
della pesca, dei sostegni economici messi a disposizione dall’Ue per la crescita dell’economia legata alla
pesca e all’acquacoltura e della pianificazione finanziaria di settore.
8. Con la stessa procedura sono adottati i successivi piani triennali da predisporre entro l’ultimo
trimestre di ciascun triennio e le eventuali modifiche necessarie in relazione alle evoluzioni economicosociali
del settore e dell’ambiente.
9. Per le acque interne la Regione si dota di un Piano ittico regionale, redatto sulla base del reticolo
idrografico della Regione Puglia - riportato nel Piano paesaggistico territoriale regionale (P.P.T.R.) approvato
dalla Giunta Regionale.
10. Il Piano ittico regionale prevede:
a) le eventuali espropriazioni o convenzioni di diritti di pesca, se presenti;
b) l’utilizzazione dei diritti demaniali esclusivi di pesca, se presenti;
c) i criteri per la concessione di acque a scopo di acquacoltura o gestione particolare della pesca e le
eventuali proposte di concessione, al fine di perseguire una migliore gestione della pesca;
d) i criteri per l’istituzione delle zone di protezione, di ripopolamento e di tutela ittica, nonché per la
definizione della durata di tali destinazioni, l’individuazione di tali zone e la durata delle destinazioni;
e) i criteri per l’istituzione di tratti di acque da destinare allo svolgimento delle gare e manifestazioni di
pesca, l’individuazione di tali tratti - campi gara - e delle modalità di svolgimento delle gare stesse;
f) l’individuazione e le relative particolari regolamentazioni di tratti di corpi d’acqua che permettano
il raggiungimento di finalità di miglioramento, incremento o difesa della fauna ittica nonché del
controllo del prelievo.
Art. 4Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura 1. La Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura prevista dall’articolo 10 del d.lgs.
154/2004, coinvolge gli stakeholder pubblici e privati.
2. La composizione della Commissione avviene con deliberazione della Giunta regionale; la nomina
dei singoli componenti è disposta con atto del dirigente della Sezione gestione sostenibile e tutela delle
risorse forestali e naturali della Regione Puglia.
3. La Commissione ha sede presso gli uffici della Regione Puglia ed esprime pareri sulle questioni
concernenti la pesca e l’acquacoltura inerenti i compartimenti marittimi del territorio pugliese e, in
particolare, l’organismo si pronuncia su:
a) proposte di carattere generale relative allo svolgimento e alla valorizzazione dell’attività di pesca,
acquacoltura e attività connesse;
b) questioni riguardanti l’interazione tra pesca e acquacoltura e l’ambiente;
c) problematiche che riguardano l’applicazione di leggi e/o regolamenti;
d) proposte di legge e/o regolamenti;
e) ogni altro argomento attinente la pesca e l’acquacoltura, nell’interesse della produzione e degli
operatori dei settori citati, ivi compreso il parere sulla proposta di Piano di cui all’articolo 3.
4. La Commissione può altresì essere interessata nelle attività di confronto con gli stakeholder, attivate
dalla Regione Puglia nel corso delle sue attività istituzionali e programmatiche relative alla gestione delle
attività di pesca e all’acquacoltura.
5. La Commissione è convocata dal presidente almeno una volta all’anno o in risposta a esplicite
sollecitazioni dei componenti, in relazioni a questioni urgenti.
6. La partecipazione alla Commissione non comporta la corresponsione di rimborsi, spese o compensi
a carico della Regione. Ai componenti può essere riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta,
opportunamente documentate.
Art. 5Osservatorio regionale della pesca e dell’acquacoltura 1. E’ istituito l’Osservatorio regionale della pesca e acquacoltura.
2. L’Osservatorio svolge attività di osservazione, rilevamento e raccolta dati, analisi dei settori
produttivi di riferimento e assume funzioni di supporto all’attività di programmazione della Regione e
degli enti locali, di raccordo delle iniziative promosse sul territorio regionale oltre che di monitoraggio
dell’andamento e delle tendenze evolutive del settore.
3. All’Osservatorio competono:
a) la raccolta, l’analisi e l’editing di dati esistenti e/o reperibili sul campo afferenti all’economia ittica
nelle sue diverse articolazioni;
b) l’aggiornamento dei database predisposti per consentire l’osservazione dell’andamento di ogni
attività economica e sociale legata ai settori di pesca e acquacoltura;
c) la rilevazione, l’aggiornamento e il monitoraggio delle componenti economiche, delle associazioni
e delle organizzazioni operanti nei settori, con particolare attenzione all’anagrafe dei pescatori sportivi e professionali e degli acquacoltori;
d) la realizzazione di siti web, pagine social, newsletter per promuovere la più ampia diffusione delle
informazioni relative ai settori di riferimento;
e) la promozione e la cura di incontri, dibattiti e conferenze, anche a carattere nazionale ed
internazionale, fra gli stakeholder della filiera ittica;
f) il supporto alla Regione nell’elaborazione del Piano regionale della pesca e dell’acquacoltura.
Art. 6Accordi, strumenti di pianificazione e cooperazione 1. Gli strumenti di attuazione della strategia di sviluppo regionale sono: accordi di programma,
convenzioni e protocolli d’intesa con enti pubblici, istituti di ricerca, consorzi e società consortili,
associazioni di categoria e cooperative del settore.
2. L’accordo di programma definisce gli obiettivi, in termini di occupazione e/o di riconversione
produttiva, di miglioramento produttivo ottenibile, di ricostituzione e/o aumento delle risorse ittiche,
di aumento delle conoscenze, nonché i tempi di attuazione, le penalità, le condizioni e le modalità di
recesso.
3. La Regione riserva particolare attenzione alle azioni strategiche di gestione integrata della fascia
costiera, di armonizzazione e diversificazione dei vari mestieri di pesca, di pianificazione strategica delle
attività di pesca, di acquacoltura, di ripopolamento e di protezione delle risorse marine e lacustri.
4. La Regione favorisce l’implementazione delle relazioni istituzionali e delle forme di cooperazione
e partenariato con le istituzioni comunitarie e nazionali, le altre regioni e i Paesi transfrontalieri, per
l’attuazione di politiche e strategie comuni e di sistemi di gestione condivisi delle risorse ittiche.
Art. 7Azioni di sostegno alla modernizzazione e all’innovazione di settori 1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, può concedere aiuti
e sostegni economici a favore delle imprese attive nella produzione, nella trasformazione e nella
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
2. Gli aiuti e i sostegni di cui al comma 1 si applicano soprattutto se riferiti a periodi/eventi di difficoltà
del settore specifico o se facenti seguito all’adozione di misure tecniche di conservazione e/o gestione
delle risorse alieutiche.
3. La Regione favorisce, fra l’altro:
a) le attività di ricerca in materia di pesca e acquacoltura per migliorare, anche in termini di sicurezza,
le condizioni di vita degli operatori del settore ittico e la qualità dei prodotti ittici;
b) la formazione professionale per gli addetti della pesca e dell’acquacoltura;
c) la divulgazione della cultura del mare, della pesca, dell’acquacoltura;
d) la promozione del consumo responsabile e valorizzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
pugliesi, anche negli istituti scolastici.
Art. 8Tutela delle risorse marine e delle acque interne e pianificazione territoriale 1. Ai fini della tutela, incremento e valorizzazione delle risorse biologiche marine e lacustri, fatte salve
le competenze nazionali in materia e per quanto di competenza, il direttore del Dipartimento agricoltura,
sviluppo rurale e ambientale della Regione Puglia - con proprio provvedimento e sentita la commissione
consultiva locale per la pesca e !’acquacoltura — individua, sulla base di studi specifici, le aree oggetto
di interesse produttivo e/o di pianificazione gestionale, proponendo azioni di regolamentazione alle
amministrazioni competenti.
2. Le aree di cui al comma 1 si distinguono in:
a) aree di riposo biologico: aree all’interno delle quali sia opportuno sospendere le attività di pesca
professionale e/o sportiva e ricreativa per un determinato periodo di tempo per favorire la
ricostituzione degli stock o la crescita degli organismi acquatici;
b) aree di nursery o di ripopolamento: aree marine, lacustri o costiere all’interno delle quali sia
opportuno ridurre le pressioni antropiche (anche attraverso l’installazione di elementi fissi o mobili
che possano fungere da dispositivi di aggregazione del pesce — FAD - o ricovero) per favorire la
riproduzione delle specie di rilevanza per l’economia ittica e la salvaguardia della biodiversità;
c) aree di pianificazione dello sforzo di pesca: aree all’interno della quali sia opportuno regolamentare
le attività di pesca (in termini temporali o spaziali) per fruire delle risorse acquatiche in modo
sostenibile;
d) oasi blu: strumento di gestione che consiste nella temporanea acquisizione (consegna) da parte
di un ente locale di un’area Sito di interesse comunitario (SIC) a mare e/o dell’eventuale area
contermine alla stessa, all’interno delle quali si opera la zonazione e la regolamentazione delle
attività (professionali, sportive e ricreative);
e) zone idonee per l’acquacoltura (AZA, allocated zones for aquaculture): ossia le aree marine o
lacustri o costiere (a mare e a terra) da destinare a finalità di acquacoltura, nonché gli spazi di
servizio necessari allo svolgimento di tale attività.
3. In coerenza con la normativa e la programmazione nazionale e con gli articoli 2 e 3, l’Amministrazione
regionale, avvalendosi dell’Osservatorio regionale della pesca e sentita la commissione consultiva locale
per la pesca e l’acquacoltura, sviluppa e propone alle amministrazioni competenti piani di gestione delle
aree di cui al comma 2, eventualmente concertati con le regioni limitrofe al fine di massimizzare l’efficacia
delle misure stabilite.
Art. 9Pesca fantasma 1. La pesca fantasma, o ghost fishing, è rappresentata dalla continua cattura di organismi acquatici,
non misurata e non misurabile, da parte di attrezzi da pesca smarriti o abbandonati.
2. Ai fini della tutela e della salvaguardia dell’ambiente marino, lacustre e costiero, gli operatori
della pesca, secondo quanto già previsto dalla normativa vigente, adottano sistemi di riconoscimento,
anche innovativi, degli attrezzi da pesca posizionati in mare, che consentano l’agevole rintracciabilità del
proprietario.
3. La Regione incoraggia l’impiego e l’utilizzo di sistemi innovativi di segnalazione degli attrezzi da pesca posizionati in mare, tali da consentirne il tracciamento della posizione, anche attraverso sistemi
innovativi e tecnologici, per facilitarne il recupero in caso di smarrimento.
4. E’ fatto altresì obbligo agli operatori di segnalare presso gli uffici della capitaneria di porto competente
la posizione ultima degli attrezzi smarriti, al fine di istituire e aggiornare un database informatico che
fornisca dati in merito e consenta di pianificare eventuali operazioni di recupero.
5. La Regione promuove e sostiene programmi di recupero degli attrezzi da pesca smarriti o
abbandonati in mare e nelle acque interne.
Art. 10Pescaturismo e ittiturismo
Art. 11Vendita diretta 1. La vendita diretta del pescato è la cessione, effettuata da parte dell’imprenditore ittico dei propri
prodotti direttamente al consumatore senza nessuna intermediazione.
2. La vendita diretta consente all’imprenditore ittico di valorizzare al meglio la propria produzione ed
è considerata attività connessa alla attività principale, ai sensi del comma articolo 2 del d.lgs. 4/2012.
3. La cessione diretta al consumatore finale di propri prodotti non è quindi soggetta a requisiti che si
applicano alle attività di commercio di prodotti alimentari (ad es. licenze limiti orari), di cui all’articolo 4,
comma 2, lettera g), del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al
settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
4. La cessione diretta può avvenire mediante la cessione da bordo del peschereccio, su aree pubbliche
in forma itinerante e non itinerante, in locale aperto al pubblico e può comprendere la consegna a
domicilio.
5. La cessione da bordo del peschereccio è consentita in porti pescherecci, luoghi di sbarco e ripari da
pesca autorizzati, questi ultimi intesi come strutture o impianti di facile rimozione, destinati all’ormeggio
di imbarcazioni e ubicati su area demaniale marittima.
6. L’attività di pesca professionale e la connessa attività di vendita diretta del pescato da parte
dell’imprenditore ittico è esercitabile nel rispetto della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza
degli alimenti, nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio
del 20 novembre 2009 e regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’ 8 aprile
2011, ivi compresi gli obblighi di tracciabilità e informazione al consumatore di cui al regolamento (UE)
n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 e del regolamento (UE) n.
1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011. 7. L’imprenditore ittico che vende direttamente dal peschereccio al consumatore, in ambito locale,
piccoli quantitativi di pescato, per un valore non superiore a euro 50 al giorno per consumatore finale, è
esonerato dagli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e informazioni al consumatore ai sensi
del regolamento (CE) n. 1224/2009, articolo 58, paragrafo 8; del decreto ministeriale 10 novembre 2011,
articolo 3, comma 2; del regolamento (UE) n. 1379/2013, articolo 35, comma 4.
8. Si intendono “piccoli quantitativi” quelle partite di prodotti sbarcati che non superano 100 kg.
(regolamento (CEE) del 23 didembre 1985 n. 3703);
9. Resta ferma l’applicazione obbligatoria di tutte le disposizioni in materia sanitaria e fiscale,
concernenti la vendita di prodotti ittici.
10. La Regione promuove la concertazione fra gli enti preposti al controllo, le associazioni di categoria,
gli operatori e le amministrazioni locali per una più efficace organizzazione delle attività di cui all’articolo
11 e al fine di uniformare e rendere effettiva la disciplina sul territorio regionale.
Art. 12Pesca sportiva e pesca ricreativa 1. La pesca sportiva/ricreativa è l’attività esercitata esclusivamente a scopo ricreativo e/o agonistico
che sfrutta le risorse acquatiche viventi e ne vieta, sotto qualsiasi forma, la vendita del prodotto pescato.
Essa si distingue in pesca sportiva e pesca ricreativa.
2. La pesca sportiva è l’attività di pesca non commerciale senza scopo di lucro praticata da soggetti
appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale.
3. La pesca ricreativa è l’attività di pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a
un’organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale.
4. La pesca sportiva e la pesca ricreativa operano entrambe nel rispetto del decreto del Presidente
della Repubblica 1639 del 2 ottobre 1968 (Regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n.
963, concernente la disciplina della pesca marittima), nel rispetto altresì della normativa nazionale e
comunitaria specifica e delle presenti disposizioni con particolare riferimento alle regolamentazioni di cui
all’articolo 7.
5. Gli attrezzi autorizzati per la pesca sportiva e per la pesca ricreativa sono quelli stabiliti all’articolo
138 del d.P.R. 1639/1968.
6. E’ fatto divieto ai pescatori sportivi e ai pescatori ricreativi di vendere o commercializzare in
qualunque forma il pescato.
7. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali del 6 dicembre 2010, in ordine al rilevamento della consistenza numerica della pesca sportiva e
ricreativa in mare, con i conseguenti adempimenti.
Art. 13Pesca e acquacoltura in laghi, lagune e stagni costieri e acque interne 1. La Regione assume la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse della pesca e dell’acquacoltura
dei laghi, delle lagune e degli stagni costieri e delle acque pubbliche interne.
2. Per tale finalità la Regione attua - nel quadro generale del Piano regionale della pesca e
dell’acquacoltura, dei programmi comunitari pertinenti e conformemente ai principi nazionali,
internazionali e comunitari in materia - la pianificazione ottimale di tali risorse, degli imprenditori ittici e
degli addetti, oltre allo sviluppo delle economie locali, in generale.
3. La Regione attribuisce importanza primaria alla disciplina dello sforzo di pesca, alla diversificazione
delle pratiche produttive tradizionali ai fini della corretta e duratura gestione del patrimonio ittico.
4. La Regione può delegare le funzioni amministrative di cui all’articolo 13 ad altre amministrazioni.
5. La Regione disciplina la pesca nelle acque interne, nonché l’individuazione dei campi da gara e le
manifestazioni di pesca, con apposito regolamento.
6. Il regolamento stabilisce i limiti di cattura, le condizioni e modalità di esercizio, gli obblighi, i divieti,
gli attrezzi consentiti e le loro limitazioni d’uso, unitamente alle sanzioni previste per le violazioni di dette
norme.
Art. 14Concessioni per attività di acquacoltura 1. Alle concessioni di specchi acquei del mare territoriale per attività di acquacoltura si applicano,
indipendentemente dalla natura giuridica del concessionario, le misure unitarie dei canoni fissate in
attuazione dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge del 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la
determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni,
nella legge 4 dicembre 1993, n. 494.
2. Le concessioni nelle acque interne a scopo di acquacoltura sono rilasciate dalla Regione o dal
comune rivierasco, se delegato.
3. Le acque interne pubbliche, qualora gravate da uso civico di pesca, sono regolate secondo i.
termini
stabiliti dall’articolo 17 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7 .
(Usi civici e terre collettive in attuazione
della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332).
4. Entro il 31 dicembre 2018 i comuni rivieraschi che non vi abbiano già provveduto
adottano, ai sensi dell’articolo 17
della legge
regionale 28 gennaio 1998, n. 7 (Usi civici e terre collettive in attuazione
della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del regio decreto 26 febbraio 1928, n.
332), il regolamento dei rispettivi diritti di uso civico di pesca e lo
trasmettono alla competente struttura regionale ai fini dell’approvazione della
Giunta regionale. (1)
(1) Comma sostituito dalla l.r.
67/2017, art. 74,
comma 1.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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