Anno 2017
Numero 50
Data 16/12/2017
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 16 dicembre 2017, n. 50

Modifiche all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 4 novembre 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia) 



Art. 1

Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 


1. All’articolo 7, titolo II, della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:
 
a) il comma 2 è sostituito da seguente: “2. Le disposizioni del presente titolo si applicano, oltre che alla Regione Puglia, alle agenzie e ai suoi enti strumentali, nonché alle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale. Alle medesime disposizioni si adeguano le società interamente partecipate dalla Regione Puglia.”;
 
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2 bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, la riduzione dei compensi di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non opera nei confronti dei direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale.”.



Disposizioni finali


La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.