Legge Regionale 16 dicembre 2017, n. 50
Modifiche all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 4
novembre 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della
produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati
amministrativi nella Regione Puglia)
Art. 1Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1
1. All’articolo
7, titolo II, della
legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione
e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi
nella Regione Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito da seguente:
“2. Le disposizioni del presente titolo si applicano, oltre che alla Regione Puglia, alle agenzie e ai suoi
enti strumentali, nonché alle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale. Alle medesime disposizioni
si adeguano le società interamente partecipate dalla Regione Puglia.”;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2 bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, la riduzione dei compensi di cui all’articolo 6, comma
3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non opera
nei confronti dei direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende ed enti del Servizio sanitario
regionale.”.