Anno 2017
Numero 58
Data 12/12/2017
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 12 dicembre 2017, n. 58

Modifica alla legge regionale 7 agosto 2017, n. 33 (Nuove norme in materia di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie. Adeguamento della normativa regionale alle prescrizioni del decreto Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi).



Art. 1

Modifica all’articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 33


1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2017, n 33 (Modifica alla legge regionale 7 agosto 2017, n. 33 (Nuove norme in materia di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie. Adeguamento della normativa regionale alle prescrizioni del decreto Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi) è sostituito dal seguente: 
 
 “1. Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 3 delle presenti disposizioni, in fase di prima applicazione e a integrazione di quanto previsto dall’articolo 12 della legge regionale del 25 febbraio 2010, n. 3  (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali) l›Agenzia è autorizzata a dotarsi, previo bando di selezione a evidenza pubblica, di unità di personale tecnico, amministrativo e operaio, da inquadrare a tempo indeterminato con contratto di natura privatistica, in possesso di competenze professionali nei campo della difesa attiva e passiva delle colture, valutabili in base, all’esperienza maturata in almeno sei anni di attività   lavorativa continuativa presso i Consorzi di difesa aderenti ad Assocodipuglia o l’Assocodipuglia.”.



Art. 2

Modifica all’articolo 9 della l.r. 33/2017


1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 33/2017 è aggiunto il seguente:
 
“9 bis.
Norma transitori
1. Al fine di garantire la continuità dei servizi regionali in materia di difesa attiva e integrata delle colture agrarie, di cui alle funzioni ascritte all’articolo 2 e alle attività previste all’articolo 3 della presente legge, per un periodo transitorio e fino al trasferimento effettivo delle funzioni e strutture ad ARIF, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le attività attualmente svolte da Assocodipuglia e dagli associati consorzi di difesa, continueranno a essere affidate agli stessi, riconoscendo loro un contributo proporzionale al periodo di copertura del servizio svolto.”.



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.