Legge Regionale 12 dicembre 2017, n. 58 Modifica alla legge regionale 7 agosto 2017, n. 33 (Nuove norme in materia di difesa attiva delle colture
agrarie dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie. Adeguamento della normativa regionale alle prescrizioni
del decreto Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014, di adozione del
Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di attuazione del decreto legislativo
14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi).
Art. 1Modifica all’articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 33 1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2017, n 33 (Modifica alla legge regionale 7
agosto 2017, n. 33 (Nuove norme in materia di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche
e fitosanitarie. Adeguamento della normativa regionale alle prescrizioni del decreto Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile
dei prodotti fitosanitari (PAN), di attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della
direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi)
è sostituito dal seguente: “1. Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 3 delle presenti disposizioni, in fase di prima applicazione
e a integrazione di quanto previsto dall’articolo 12 della legge regionale del 25 febbraio 2010,
n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali) l›Agenzia è autorizzata a dotarsi, previo bando
di selezione a evidenza pubblica, di unità di personale tecnico, amministrativo e operaio, da inquadrare
a tempo indeterminato con contratto di natura privatistica, in possesso di competenze professionali
nei campo della difesa attiva e passiva delle colture, valutabili in base, all’esperienza maturata in almeno
sei anni di attività lavorativa continuativa presso i Consorzi di difesa aderenti ad Assocodipuglia o
l’Assocodipuglia.”.
Art. 2Modifica all’articolo 9 della l.r. 33/2017 “9 bis. Norma transitori
1. Al fine di garantire la continuità dei servizi regionali in materia di difesa attiva e integrata delle colture
agrarie, di cui alle funzioni ascritte all’articolo 2 e alle attività previste all’articolo 3 della presente legge,
per un periodo transitorio e fino al trasferimento effettivo delle funzioni e strutture ad ARIF, e comunque
non oltre il 31 dicembre 2017, le attività attualmente svolte da Assocodipuglia e dagli associati consorzi
di difesa, continueranno a essere affidate agli stessi, riconoscendo loro un contributo proporzionale al
periodo di copertura del servizio svolto.”.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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