Legge Regionale 4 gennaio 2017, n. 61 Modifiche alla legge regionale 29
maggio 2017, n. 17 (Organizzazione e funzionamento degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Puglia)
Art. 1Modifica
all’articolo 3 della legge regionale 29 maggio 2017, n. 17 1. All’articolo 3
della legge regionale 29 maggio 2017, n. 17 (Organizzazione e funzionamento
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto
pubblico della Regione Puglia) è apportata la seguente modifica:
il comma 1 è sostituito dal seguente: “1.
Sono organi degli istituti:
a) il consiglio di indirizzo e verifica
(C.1.V.)
b) il direttore generale;
c) il direttore scientifico;
d) il collegio sindacale.”
Art. 2Modifica
all’articolo 4, della l.r. 17/2017 1. All’articolo 4,
della 1.r. 17/2017 è apportata la seguente modifica:
a) al comma 5, la lettera a) è sostituita
dalla seguente:
“a) definizione degli indirizzi strategici
dell’istituto, approvazione dei programmi annuali e pluriennali di attività
dell’istituto stesso e conseguente assegnazione al direttore generale degli
obiettivi annuali di salute e assistenziali, assicurando la coerenza dei
predetti indirizzi, programmi e obiettivi con la programmazione sanitari a
nazionale e regionale nonché con le risorse assegnate dallo Stato e dalle regioni
;”.
Art. 3Modifiche
all’articolo 5 della l.r. 17/2017 1. All’articolo 5
della l.r. 17/2017, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole: “ha durata
quinquennale” sono sostituite dalle seguenti: “ha durata non inferiore ai tre e
non superiore ai cinque anni”;
b) al comma 3, la lettera e) è soppressa;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4.
All’atto della nomina la Regione assegna al direttore generale gli obiettivi di
mandato, la cui valutazione intermedia, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 6,
del d.lgs. 502/1992 e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale,
determina la conferma o meno dell’incarico fino alla sua naturale scadenza. Al
direttore generale, inoltre, sono assegnati annualmente dal consiglio di indirizzo
e verifica gli obiettivi di salute e assistenziali di cui all’articolo 4, comma
5, lettera a) della presente legge, che sono sottopost i alla valutazio ne del
medesimo consiglio.”;
d) il comma 7 è
sostituito dal seguente:
“7.
Il tratta mento economico spettante al direttore generale è quello disciplinato
dall’articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
19 luglio 1995 n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del diretto
regenerale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere). Il trattamento economico
integrativo è riconosciuto ed eventualmente quantificato dal C.I.V., previa
valutazione dell’attività svolta e dei risultati raggiunti dal direttore
generale rispetto agli obiettivi annuali di salute e assistenziali di cui all’
articolo 4, comma 5, lettere a) e b) della presente legge.”
Art. 4Modifica
all’articolo 9 della l.r. 17/2017
“Articolo 9
Collegio di direzione
1. Il direttore
generale coordina le attività di gesti one mediante il collegio di direzione di
cui all’articolo 17 del d.lgs. 502/ 1992 e successive modificazioni.
2. Il collegio di
direzione degli istituti è composto come di seguito:
a) il dirigente responsabile dell’Unità
gestione del rischio clinico/risk management o equivalenti;
b) il responsabile dell’unità prevenzione e
protezione del rischio o equivalenti;
c) un delegato dei dirigent i delle
professioni sanitarie;
d) i direttori di presidio ospedaliero,
qualora l’IRCCS non sia costituito da un unico presidio;
e) i direttori dei dipartimenti.
3. I criteri e le
modalità per la costituz ione e il funzionamento del collegio di direzione sono
stabiliti nel regolamento di organizzazione e funzionamento di ciascun
istituto.
4. Ai componenti
del collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso
spese.”.
Art. 5Modifica
all’articolo 10 della l.r. 17/2017
a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il collegio sindacale è nominato dal di
rettore generale dell’istituto, dura in
carica tre anni ed è composto da tre
componenti di cui uno designato dal Ministro dell’economia e finanze, scelto
tra gli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 10, comma 19, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
uno designato dal Ministro della salute e uno designato dal presidente della
Giunta regionale, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali
istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze ovvero tra i
funzionari del Ministero dell’economia e finanze che abbiano esercitato per
almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi
sindacali.”.
Disposizioni finali La presente legge è pubblicata sul
bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art.
53, comma 1 della L.R. 12/ 05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Puglia.
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