Anno 2017
Numero 61
Data 04/01/2018
Abrogato No
Materia Sanità;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 4 gennaio 2017, n. 61

Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2017, n. 17 (Organizzazione e funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Puglia)



Art. 1

Modifica all’articolo 3 della legge regionale 29 maggio 2017, n. 17


1. All’articolo 3 della legge regionale 29 maggio 2017, n. 17 (Organizzazione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Puglia) è apportata la seguente modifica:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Sono organi degli istituti:
 a) il consiglio di indirizzo e verifica (C.1.V.)
 b) il direttore generale;
 c) il direttore scientifico;
 d) il collegio sindacale.”
 



Art. 2

Modifica all’articolo 4, della l.r. 17/2017


1. All’articolo 4, della 1.r. 17/2017 è apportata la seguente modifica:
   a) al comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
     “a) definizione degli indirizzi strategici dell’istituto, approvazione dei programmi annuali e pluriennali di attività dell’istituto stesso e conseguente assegnazione al direttore generale degli obiettivi annuali di salute e assistenziali, assicurando la coerenza dei predetti indirizzi, programmi e obiettivi con la programmazione sanitari a nazionale e regionale nonché con le risorse assegnate dallo Stato e dalle regioni ;”.
 



Art. 3

Modifiche all’articolo 5 della l.r. 17/2017


1. All’articolo 5 della l.r. 17/2017, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2 le parole: “ha durata quinquennale” sono sostituite dalle seguenti: “ha durata non inferiore ai tre e non superiore ai cinque anni”;
  b) al comma 3, la lettera e) è soppressa;
  c) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. All’atto della nomina la Regione assegna al direttore generale gli obiettivi di mandato, la cui valutazione intermedia, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 6, del d.lgs. 502/1992 e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, determina la conferma o meno dell’incarico fino alla sua naturale scadenza. Al direttore generale, inoltre, sono assegnati annualmente dal consiglio di indirizzo e verifica gli obiettivi di salute e assistenziali di cui all’articolo 4, comma 5, lettera a) della presente legge, che sono sottopost i alla valutazio ne del medesimo consiglio.”;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
     “7. Il tratta mento economico spettante al direttore generale è quello disciplinato dall’articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995 n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del diretto regenerale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere). Il trattamento economico integrativo è riconosciuto ed eventualmente quantificato dal C.I.V., previa valutazione dell’attività svolta e dei risultati raggiunti dal direttore generale rispetto agli obiettivi annuali di salute e assistenziali di cui all’ articolo 4, comma 5, lettere a) e b) della presente legge.”
 



Art. 4

Modifica all’articolo 9 della l.r. 17/2017


1. L’articolo 9 della l.r. 17/2017, è sostituto dal seguente:
“Articolo 9 Collegio di direzione
1. Il direttore generale coordina le attività di gesti one mediante il collegio di direzione di cui all’articolo 17 del d.lgs. 502/ 1992 e successive modificazioni.
2. Il collegio di direzione degli istituti è composto come di seguito:
   a) il dirigente responsabile dell’Unità gestione del rischio clinico/risk management o equivalenti;
   b) il responsabile dell’unità prevenzione e protezione del rischio o equivalenti;
  c) un delegato dei dirigent i delle professioni sanitarie;
 d) i direttori di presidio ospedaliero, qualora l’IRCCS non sia costituito da un unico presidio;
 e) i direttori dei dipartimenti.
3. I criteri e le modalità per la costituz ione e il funzionamento del collegio di direzione sono stabiliti nel regolamento di organizzazione e funzionamento di ciascun istituto.
4. Ai componenti del collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.”.
 



Art. 5

Modifica all’articolo 10 della l.r. 17/2017


1. All’articolo 10 della l.r . 17 /20 17, è apportata la seguente modifica:
    a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:
    “1. Il collegio sindacale è nominato dal di rettore generale   dell’istituto, dura in carica tre anni ed è  composto da tre componenti di cui uno designato dal Ministro dell’economia e finanze, scelto tra gli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, uno designato dal Ministro della salute e uno designato dal presidente della Giunta regionale, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze ovvero tra i funzionari del Ministero dell’economia e finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali.”.



Disposizioni finali


La presente legge è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/ 05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.