Anno 2017
Numero 9
Data 07/04/2017
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
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Regolamento Regionale 21 marzo 2017, n. 9

Compiti e funzioni dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:


VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 149 del 07/02/2017 di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO




Art. 1

(Finalità)


1. Il presente regolamento definisce le funzioni, le azioni e le Modalità operative dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, di seguito denominato Ufficio del Garante, nonché le modalità di nomina del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, di seguito denominato Garante, istituito dall’articolo 31ter della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”, come introdotto dalla l.r. n. 22/2015.
2. All’Ufficio del Garante è affidata la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti dei disabili residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale, mediante azioni positive mirate alla promozione degli obiettivi di qualità della vita, integrazione sociale, inserimento sociolavorativo, autonomia e vita indipendente, qualità dell’assistenza e maggiore accessibilità dei servizi per i bambini, i giovani e gli adulti con disabilità, nel rispetto dei principi costituzionali, della Convenzione ONU per le persone con disabilità e nell’ambito dei vincoli finanziari cui la Regione e gli Enti locali sono sottoposti dalla normativa vigente.
3. L’Ufficio del Garante opera in piena libertà e indipendenza, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale, collabora con le competenti strutture regionali ed ha pieno accesso agli atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato istituzionale.
 



Art. 2

(Azioni e funzioni dell’Ufficio del Garante)


1. L’azione dell’Ufficio del Garante è ispirata ai seguenti indirizzi:
a) diffondere e promuovere una cultura dei diritti delle persone con disabilità, nella prospettiva costituzionale della piena inclusione sociale, della qualità dell’assistenza e delle cure, del perseguimento possibile della vita indipendente;
b) segnalare e raccomandare azioni normative e legislative a favore dei diritti delle persone con disabilità;
c) monitorare e vigilare sulla tutela dei diritti delle persone con disabilità e segnalare le violazioni alle competenti istituzioni e, ove necessario, all’autorità giudiziaria;
d) sostenere iniziative di studio, ricerca e scambio di esperienze negli ambiti della tutela dei diritti delle persone con disabilità.
2. L’Ufficio del Garante, in coerenza con gli obiettivi fissati dal comma 2 dell’art. 31ter della legge regionale 10 luglio 2006, n.19, e con gli indirizzi di cui al comma precedente del presente regolamento, svolge le seguenti funzioni:
a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che le misure di inclusione sociale e promozione della qualità della vita, delle cure e dell’assistenza per le persone con disabilità siano attuate in conformità dei principi e delle norme stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti. In particolare assume ogni iniziativa volta ad assicurare che ai soggetti interessati siano erogate  le prestazioni connesse ai livelli essenziali inerenti al diritto alla salute e all’istruzione e, compatibilmente con i vincoli finanziari di Regione ed Enti locali, connesse agli obiettivi di servizio in ambito sociale e finalizzati all’inclusione sociale, alla vita indipendente e all’inserimento nel mondo del lavoro;
b) pone in essere ogni azione utile ad attuare gli impegni che la Regione Puglia ha assunto in sede di recepimento della Convenzione;
c) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti interessati, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia degli stessi soggetti sia di associazioni o di organizzazioni che svolgano attività inerenti l’advocacy e la tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle rispettive famiglie;
d) si attiva nei confronti dell’amministrazione interessata affinché assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);
e) interviene nei confronti degli enti interessati e delle strutture regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze di quanto disposto dalle norme vigenti, per le rispettive competenze, che compromettano l’erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compreso l’esercizio dei poteri sostitutivi;
f) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti dei soggetti interessati e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche detti soggetti;
g) propone all’Assessorato regionale competente iniziative concrete d’informazione e promozione culturale sui temi dei diritti, delle garanzie e delle opportunità per le persone con disabilità;
h) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali, sanitari, dell’istruzione e del lavoro del territorio, favorendo l’organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento sulle tematiche più attuali in ordine alla promozione dei diritti delle ,persone con disabilità;
i) collabora con l’Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali all’attività di studio, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla condizione delle persone con disabilità in ambito regionale;
j) esprime pareri e formula proposte su atti normativi e di indirizzo, sui Piani e Programmi annuali e pluriennali riguardanti i minori e gli adulti con disabilità, di competenza della Regione, e, ove richiesti, degli Enti locali;
k) promuove iniziative nei confronti dei media e dell’opinione pubblica per fare crescere sensibilità e attenzione collettiva verso le tematiche più attuali in ordine alla promozione dei diritti delle persone con disabilità.
 



Art. 3

(Nomina del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità)


1. L’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità è presieduto dal Garante ed ha sede presso il Consiglio Regionale.
2. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale in seduta plenaria. La Commissione Consiliare competente in materia di politiche sociali e familiari, sentiti il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore al Welfare, previa pubblicazione di apposito Avviso pubblico a cura della Sezione Garanti presso il Consiglio Regionale, predispone una rosa di tre nominativi che approva e presenta al Presidente del Consiglio Regionale. É eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei Consiglieri componenti il Consiglio Regionale. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto.
3. Ai fini della designazione della rosa di tre nominativi di cui al comma 2 del presente articolo, si deve fare riferimento a persone di età non superiore a sessantacinque anni, in possesso di laurea magistrale o specialistica, con documentata esperienza almeno decennale, maturata nell’ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle materie concernenti le disabilità. Si tiene conto delle incompatibilità enunciate al comma 7 dell’art.31ter della l.r. n. 19/2006, nonché dei principi di pari opportunità e uguaglianza tra i generi e dell’assenza di qualsivoglia conflitto di interessi o interesse particolare nell’ambito delle materie di competenza.
4. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale invita il Garante a rimuovere tale causa nel termine di quindici giorni. In caso di inottemperanza, ne dichiara la decadenza dalla carica, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale affinché provveda alla sostituzione.
5. Il Garante eletto, riceve un mandato della durata di cinque anni, che è rinnovabile una sola volta.



Art. 4

(Composizione dell’Ufficio del Garante)


1. É istituito presso il Consiglio Regionale, in staff alla Presidenza del Consiglio Regionale, l’Ufficio del Garante regionale per i diritti delle persone con disabilità.
2. All’Ufficio viene assegnata una dotazione minima di personale pari ad almeno due unità, individuate nell’ambito dell’organico regionale.
3. L’Ufficio assiste il Garante nello svolgimento di tutte le attività connesse al suo mandato, in stretta collaborazione con e strutture della Giunta competenti per le materie affrontate.
4. L’Ufficio del Garante può avvalersi dell’apporto di risorse umane esterne, erogato da esperti con specializzazione universitaria, purché di durata limitata, per esigenze strettamente connesse allo svolgimento di specifici progetti ed entro i limiti di spesa assegnati all’Ufficio, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali



Art. 5

(Trattamento economico e budget annuale)


1. All’Ufficio del Garante è assegnato annualmente un budget a valere sulle risorse del bilancio regionale, che è vincolato per il pagamento della indennità di funzione di cui al comma successivo, nonché per la copertura delle spese di funzionamento dell’Ufficio, connesse alle attività da realizzare, al netto delle retribuzioni del personale dipendente assegnato all’Ufficio stesso.
2. Al Garante è attribuita un’indennità di funzione, per dodici mensilità, pari al venti per cento dell’indennità annuale lorda spettante ai Consiglieri regionali. Tale indennità deve intendersi comprensiva di ogni altro onere, connesso al rimborso delle spese di viaggio per l’espletamento dalla funzione.
3. L’Ufficio del Garante predispone e presenta al Presidente del Consiglio Regionale entro il 30 marzo di ogni anno, un dettagliato rendiconto delle spese sostenute e delle modalità di impiego del budget assegnato.
4. L’Ufficio del Garante non può in alcun caso sostenere spese il cui ammontare complessivo annuo superi il budget assegnato dal relativo bilancio regionale di previsione.
 



Art. 6

(Sede, organizzazione e struttura)


1. L’Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate, avvalendosi delle strutture regionali, degli spazi e del personale appositamente messi a disposizione.
 



Art. 7

(Rapporti con le Autorità di garanzia)


1. Il Difensore Civico, le altre Autorità di garanzia previste dallo Statuto Regionale, il Garante per i diritti delle persone con disabilità, il Garante per i diritti del Minore e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attivano reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando le rispettive funzioni nell’ambito delle loro competenze.
 



Art. 8

(Relazioni agli organi istituzionali)


1. L’Ufficio del Garante informa costantemente il Presidente del Consiglio Regionale e il Presidente della Giunta regionale dello svolgimento delle proprie funzioni e riferisce annualmente al Consiglio Regionale sull’andamento della propria attività presentando, entro il 30 aprile di ogni anno, una dettagliata relazione sull’attività svolta, le iniziative intraprese ed i risultati ottenuti nell’anno precedente, che viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Art. 9

(Norma finanziaria)


1. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente regolamento si provvede a partire dall’annualità di entrata in vigore del presente regolamento, con le risorse di cui al comma 10 dell’art. 31ter della l.r. n. 10/2006, nelle disponibilità della Presidenza del Consiglio Regionale.
 



Art. 10

(Norma di prima applicazione)


1. In fase di prima applicazione il Consiglio regionale procede all’elezione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 



Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.