1. L’articolo
59 della
l.r. 11/1999, come modificato dall’articolo 17 della legge regionale 18 febbraio 2014, n. 6, è sostituito dal seguente:
Art. 59
Avvio dell’attività
1. La SCIA, indirizzata al comune in cui è ubicato l’esercizio, deve indicare:
a) le generalità del titolare e, ove persona diversa, del gestore e del suo eventuale rappresentante;
b) quando la SCIA è presentata da persona giuridica, occorre l’indicazione dell’ente e della persona che ne ha la rappresentanza legale, con menzione del mandato;
c) la denominazione prescelta, che non potrà essere uguale ad altra già esistente nell’ambito provinciale;
d) il periodo di apertura (annuale o stagionale);
e) il titolo legale di disponibilità dell’esercizio;
f) la classificazione della struttura, ove prevista;
g) l’ubicazione della struttura;
h) gli estremi identificativi della concessione edilizia ove prevista.
2. A seconda delle strutture ricettive, di cui al presente articolo la domanda deve riportare anche le eventuali altre indicazioni e deve essere corredata della prevista documentazione.
3. Comparto alberghiero. I titolari degli esercizi ricettivi alberghieri di cui all’articolo 3 della presente legge, alla SCIA, devono allegare la seguente documentazione:
a) la dichiarazione, su modello regionale, relativa alla classificazione;
b) relazione descrittiva della struttura indicante il numero complessivo delle camere, nonché quello distinto delle camere a un letto, a due letti e il numero dei bagni;
c) indicazione anagrafica del direttore d’albergo;
d) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto.
4. Comparto complessi ricettivi all’aria aperta di nuova apertura. I titolari delle strutture ricettive all’aria aperta (villaggi e campeggi) di cui all’articolo 14, comma 1, lettere a) e b), alla SCIA, devono allegare la seguente documentazione:
a) la dichiarazione, su modello regionale, relativa alla classificazione;
b) copie delle polizze di assicurazione per i rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei confronti degli ospiti;
c) planimetria dell’ubicazione dell’impianto, rispetto ad altri insediamenti turistici e residenziali già esistenti di cui all’articolo 24, comma 5;
d) planimetria dell’ubicazione delle piazzole, progressivamente numerate, delle unità abitative, con l’indicazione, per ogni unità abitativa, del numero delle camere, dei letti e dei bagni; delle zone adibite a parcheggio macchine;
e) regolamento interno di funzionamento delle strutture di cui all’articolo 35;
f) certificato di agibilità degli allestimenti.
5. Comparto ostelli della gioventù. L’attività di gestione degli ostelli della gioventù è subordinata alla presentazione della SCIA, previa stipula di apposita convenzione con il comune competente per territorio ove è ubicato l’immobile che individua e regola:
a) i soggetti che possono utilizzare la struttura;
b) il tipo dei servizi che si intendono offrire in rapporto alle finalità della struttura e in relazione alla classificazione posseduta;
c) la durata minima della permanenza degli ospiti;
d) il numero dei posti letto;
e) il regolamento per l’uso della struttura;
f) il tipo di gestione che deve garantire l’uso della struttura e la calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità per cui è autorizzato l’esercizio;
g) le modalità e i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati dall’utenza giovanile;
h) i periodi di apertura.
6 La SCIA, può comprendere la somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata con il comune.
7. Comparto attività ricettiva ex articolo 6, comma 10, della I. 217/1983. L’attività di gestione delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanze è soggetta alla presentazione della SCIA al comune ove sono ubicati gli immobili. La SCIA deve indicare gli estremi del certificato di abitabilità e deve essere corredata di:
a) relazione tecnica-illustrativa indicante l’ubicazione e le caratteristiche degli immobili.
8 Comparto case per ferie. L’attività di gestione degli esercizi case per ferie è soggetta alla presentazione della SCIA, al comune competente per territorio ove è ubicato l’immobile, previa stipula di apposita
convenzione che individua e regola:
a) i soggetti che possono utilizzare la struttura;
b) il tipo dei servizi che si intendono offrire in rapporto alle finalità della struttura;
c) la durata minima della permanenza degli ospiti;
d) il numero dei posti letto;
e) il regolamento per l’uso della struttura;
f) il tipo di gestione che deve garantire l’uso della struttura e la calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità per cui è autorizzato l’esercizio;
g) le modalità e i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati dall’utenza giovanile;
h) i periodi di apertura.
9 La SCIA può comprendere la somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata con il comune.
10. Comparto affittacamere. Chi intende esercitare l’attività di affittacamere è soggetto alla presentazione SCIA al comune ove sono ubicati gli immobili. Alla SCIA deve essere allegata una relazione tecnica illustrativa contenente i seguenti elementi:
a) estremi del certificato di abitabilità;
b) numero dei vani destinati alla ospitalità con l’esatta ubicazione;
c) numero dei posti letto;
d) numero dei servizi igienici a disposizione degli ospiti;
e) servizi accessori offerti;
f) eventuale servizio di ristorazione.
11 L’attività di affittacamere necessita d’iscrizione nel registro delle imprese.
12. Comparto stabilimenti balneari. Per l’esercizio dell’attività il titolare dello stabilimento balneare deve presentare la SCIA al comune e deve allegare:
a) relazione tecnica illustrativa indicante l’ubicazione e le caratteristiche dell’impianto;
b) estremi della licenza edilizia;
c) estremi della concessione demaniale;
d) copia delle ricevute del versamento delle tasse sulla concessione a norma della legislazione vigente in materia;
e) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;
f) regolamento interno di fruibilità dell’impianto di cui all’articolo 49, comma 4.
13. Comparto darsene. Per l’esercizio dell’attività i titolari delle darsene e approdi turistici, devono presentare la SCIA al comune e devono allegare:
a) relazione tecnica illustrativa indicando l’ubicazione e le caratteristiche dell’impianto;
b) estremi della concessione demaniale;
c) copia delle ricevute del versamento delle tasse sulla concessione a norma della legislazione vigente in materia;
d) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;
e) certificato di agibilità degli impianti.
14. Comparto associazioni senza scopo di lucro. Le associazioni e gli enti di cui all’articolo 56 sono soggetti alla presentazione della SCIA al comune competente per territorio ove sono ubicate le strutture ricettive o gli impianti di diporto nautico. Alla SCIA deve essere allegata:
a) relazione tecnica illustrativa dell’impianto;
b) planimetria con l’esatta ubicazione delle strutture;
c) estremi della concessione demaniale rilasciata dalla capitaneria di porto, per l’attività nautica;
d) certificato di agibilità degli impianti e delle strutture;
e) copia delle ricevute dei versamenti sulle tasse di concessione;
f) copia delle polizze di assicurazione per rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei confronti di terzi;
g) copia dello statuto sociale;
h) elenco dei soci numerato cronologicamente;
i) regolamento interno.
15. Sono fatti salvi ulteriori documenti richiesti dal regolamento delle amministrazioni comunali competenti per territorio e dalle capitanerie di porto in materia di demanio marittimo..