Anno 2018
Numero 2
Data 09/02/2018
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
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Legge Regionale 9 febbraio 2018, n. 2

Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la coesione economica e sociale del territorio di Taranto



Art. 1

Oggetto e finalità


1. Con le presenti disposizioni, la Regione Puglia affronta i problemi peculiari della città di Taranto e del suo territorio, nella loro rilevanza regionale, nazionale e internazionale, connessi alla crisi del polo siderurgico e agli effetti da essa generati sulla comunità territoriale.
2. A tal fine promuove e sostiene il necessario cambiamento delle sue direttrici di sviluppo, attraverso l’individuazione di indirizzi a supporto di una pianificazione strategica di azioni integrate sul contesto territoriale basate sullo sviluppo ambientale.



Art. 2

  Ambito territoriale di applicazione


1. Le presenti disposizioni si applicano nell’ambito territoriale del Comune di Taranto.



Art. 3

Obiettivi


1. La presente legge si pone i seguenti obiettivi:
 
a) sostenere un processo di trasformazione del tessuto socio-economico attraverso iniziative finalizzate:
     1) alla valorizzazione del potenziale di sviluppo e delle risorse locali, mediante la promozione e l’integrazione di filiere produttive artigianali, industriali e agroalimentari, anche legate alla blue economy;
   2) all’attrazione di investimenti strutturali esterni e all’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI);
    3) al miglioramento delle condizioni di accesso al credito da parte delle imprese locali;
   4) alla programmazione, in accordo con le autorità locali, di infrastrutture e servizi avanzati in  grado di far emergere nuovi fattori competitivi per lo sviluppo economico e occupazionale e che favoriscano anche l’interconnessione modale tra porti e aeroporti;
   5) alla diffusione dell’innovazione, del trasferimento tecnologico e della ricerca applicata;
  6) alla ricollocazione, alla riqualificazione professionale e alla riassunzione di lavoratori inoccupati e disoccupati di lunga durata, o licenziati a causa di crisi aziendali e ristrutturazioni;
 7) all’autoimprenditorialità;
b) migliorare il livello di sostenibilità ambientale dell’economia locale attraverso:
    1) la previsione di ulteriori vincoli all’insediamento di attività economiche appartenenti a classi potenzialmente inquinanti;
    2) la semplificazione delle procedure di autorizzazione ambientale per le attività economiche appartenenti a classi non inquinanti;
c) puntare alla rigenerazione e riconversione sostenibile urbana e territoriale, attraverso azioni mirate:
  1) all’affiancamento alle autorità locali nell’adeguamento di strumenti urbanistici avanzati;
  2) alla valorizzazione e tutela delle risorse urbane e del paesaggio;
d) rendere più efficiente l’accessibilità alla città di Taranto e al suo territorio integrando le differenti forme di mobilità;
e) modernizzare il sistema di competenze professionali attraverso il potenziamento dell’offerta formativa locale e dell’istruzione e formazione superiore, anche con la promozione di un polo universitario, coerente con i potenziali di sviluppo locale e gli indirizzi del Piano strategico di cui all’articolo 5;
f) far crescere il tasso di permanenza dei giovani, promuovendo l’occupazione giovanile, la diffusione di innovazione, l’emersione dei talenti e della creatività, gli scambi interculturali, l’attrattività territoriale, il riuso di spazi e beni pubblici per attività creative, innovative e sostenibili.



Art. 4

Start-up innovative


1. Al fine di sostenere le start-up innovative come definite dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in linea con la programmazione regionale, favorendo l’integrazione delle start-up anche nelle filiere esistenti, la Regione promuove e sostiene, a favore delle piccole e medie imprese del territorio di Taranto, incentivi specifici per i seguenti interventi:
a) sostegno alla creazione di nuove start-up innovative attraverso la parziale copertura delle spese di costituzione e primo impianto e dei costi per l’accesso al credito;
b) accompagnamento dei potenziali imprenditori, anche nell’ambito degli incubatori certificati regionali, dalla concezione dell’idea imprenditoriale al suo primo sviluppo attraverso attività di formazione, coworking, sostegno operativo e manageriale, messa a disposizione di strumenti e luoghi di lavoro, previsione di momenti di contatto con potenziali investitori;
c) creazione di un fondo di venture capital per l’acquisizione di partecipazioni in imprese innovative per sostenerne la crescita e aumentare il tasso di sopravvivenza delle stesse;
d) misure di stimolo e supporto per iniziative di crowdfunding.
 
2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione degli incentivi e per la stipula dei contratti.



Art. 5

Delega alla Giunta regionale


1. La Giunta regionale è delegata ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano strategico denominato: “Taranto Futuro Prossimo”.
 
2. Il Piano di cui al comma 1, coerente con gli obiettivi e i tempi di esecuzione del periodo di programmazione 2014-2020, comprende:
 
a) le azioni specifiche finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3;
b) il coordinamento tra le diverse fonti normative e finanziarie incidenti sul medesimo ambito territoriale di cui all’articolo 2;
c) il raccordo con le autorità di gestione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei;
d) la disciplina dei processi di partecipazione e del ruolo del partenariato locale;
e) il piano finanziario organico e pluriennale;
f) l’organizzazione e le procedure per la gestione amministrativa e finanziaria;
g) l’assistenza tecnica, la valutazione, la certificazione e il controllo.
 
3. Per quanto concerne le azioni di cui al comma 2, lettera a), il Piano strategico prevede interventi nelle seguenti materie:
 
a) modernizzazione delle filiere dell’economia rurale e della pesca, con particolare riferimento alla mitilicoltura;
b) diversificazione del tessuto economico imprenditoriale, anche nell’ambito della blue economy;
c) tutela e valorizzazione del paesaggio;
d) ricostituzione dei valori ambientali e della sostenibilità ambientale;
e) tutela della salute;
f) rigenerazione urbana di Taranto;
g) potenziamento delle infrastrutture e della mobilità urbana sostenibile;
h) rafforzamento dell’offerta formativa e dell’alta formazione;
i) diffusione di sistemi di produzione distribuita dell’energia da fonte rinnovabile.



Art. 6

Impegni della Giunta regionale


1. La Giunta regionale è impegnata a ricercare, anche attraverso intese istituzionali, soluzioni finalizzate a:
 
a) migliorare le condizioni sanitarie della comunità tarantina, attraverso il potenziamento dell’offerta integrata di servizi sanitari e socio-sanitari e di prevenzione delle patologie oncologiche, con l’attivazione di centri di ricerca scientifica ad alta specializzazione, anche con eventuali deroghe alla normativa statale vigente;
b) rimuovere i limiti assunzionali in ambito sanitario, limitatamente ai presidi ospedalieri, per favorire i processi di potenziamento dell’offerta integrata sociosanitaria sul territorio;
c) derogare agli effetti del Patto di stabilità interno per il Comune di Taranto affinché possa fronteggiare le presenti emergenze;
d) potenziare l’offerta formativa e la ricerca di base e applicata;
e) prevedere fiscalità di vantaggio per le imprese e i cittadini in grado di compensare le maggiori difficoltà di contesto.
 
2. La Giunta regionale è altresì impegnata a mettere in atto iniziative finalizzate:
 
a) alla semplificazione amministrativa nelle attività di cui alle presenti disposizioni;
b) a una più efficiente operatività della presenza regionale nel territorio di Taranto, attraverso la localizzazione di funzioni correlate agli obiettivi e alle attività di cui alle presenti disposizioni;
c) al rafforzamento della capacità progettuale della comunità tarantina.



Art. 7

Clausola valutativa


1. Ferme restando le procedure di valutazione e controllo di esecuzione del Piano strategico, il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tale fine la Giunta regionale, trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sulla efficacia della presente legge. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:
 
a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative, tempi dei procedimenti, risorse stanziate e utilizzate, numero e tipo di imprese beneficiate distinte per dimensione, settore di attività e territorio, eventuali criticità incontrate nell’attuazione degli interventi;
b) gli accordi stipulati ai sensi della presente legge, indicandone durata e principali contenuti, enti e territori coinvolti, numero di imprese e lavoratori interessati, risorse impiegate, risultati attesi e conseguiti;
c) lo stato di attuazione degli interventi previsti dal Piano strategico.
 
2. La Regione promuove forme di valutazione partecipata coinvolgendo i cittadini, le imprese e i soggetti attuatori degli interventi previsti.
 
3. La Giunta regionale rende pubblici e facilmente accessibili sul proprio sito istituzionale i dati e le informazioni raccolte per le attività di valutazione previste dal presente articolo, unitamente alle relazioni prodotte.
 
4. Il Consiglio regionale pubblica sul proprio sito istituzionale i documenti che concludono l’esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.
 
5. Le competenti strutture del Consiglio e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.



Disposizioni finali


La presente legge è  pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.