Anno 2018
Numero 20
Data 11/06/2018
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis

Legge Regionale 11 giugno 2018, n. 20

Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018–2020 approvato con legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020) e modifica alla legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia di consorzi di bonifica commissariati).



Art. 1

Contributo regionale straordinario per la gestione corrente dei Consorzi di bonifica commissariati


1. Il contributo regionale straordinario di cui all’articolo 12, capo VI, della legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati) è confermato, nei limiti di euro 12 milioni, anche per l’esercizio finanziario 2018. (1) 

2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è utilizzato per le finalità di cui all’articolo 12, comma 2, della l.r. 1/2017.

3. Per gli adempimenti di cui al presente articolo si provvede secondo le modalità indicate all’articolo 12, comma 3, della l.r. 1/2017, così come sostituito dall’articolo 4 della legge regionale 20 settembre 2017, n. 38 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 ‘Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati’).



(1) Parole alfanumeriche sostituite dalla l.r. 44/2018, art 23, comma 1.


Art. 2

Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018


 

1. Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 approvato con legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio 2018 e pluriennale 2018-2020) è apportata, in termini di competenza e cassa, la variazione di cui al tabulato allegato alla presente legge regionale. 



Art. 3

Modifica all’articolo 3 della l.r. 1/2017


 

1. All’articolo 3, capo II, della l.r. 1/2017, dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6 bis. Per i pagamenti degli oneri rivenienti dal presente articolo si provvede secondo le modalità di cui al capo IV, articolo 12, comma 3, della presente legge, così come sostituito dall’articolo 4 della legge regionale 20 settembre 2017, n. 38 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 ‘Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati’). 



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.