Legge Regionale 11 giugno 2018, n. 22 Norme sulla concessione in comodato d’uso di immobili regionali a enti no-profit che operano in campo socio-sanitario
Art. 1Finalità 1. La Regione Puglia, ai sensi degli
articoli 2 e 3, secondo comma, 4, secondo comma, e 9 e 18 della Costituzione
della Repubblica italiana, e ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106), e della normativa regionale in materia di
organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale, nonché
dell’articolo 13 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della
Regione Puglia), riconosce il valore sociale e la funzione delle attività
svolte dagli enti del Terzo settore come espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia
e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento di finalità di
carattere sociale, civile e culturale e di ricerca etica e spirituale.
Art. 2Oggetto 1. In
attuazione delle finalità indicate all’articolo 1 e nell’esercizio delle
facoltà previste per la Regione nel d.lgs. 117/2017 e della normativa regionale
di riferimento, la Regione Puglia individua i beni di proprietà regionali, non
occupati e non già finalizzati ad altri usi, per i quali le organizzazioni di
volontariato, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo
settore, che svolgano attività nel settore sociosanitario, socioeducativo e
socioassistenziale, possono presentare istanza di comodato d’uso, per
l’utilizzo degli stessi immobili per le finalità statutarie e in coerenza con i
fabbisogni delle comunità locali e con le programmazioni sociale e sanitaria di
livello regionale e territoriale.
Art. 3Definizioni 1. Ai fini della presente legge, e
ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del d.lgs. 117/2017, si definiscono enti del
Terzo settore cui sono estesi gli obiettivi di cui all’articolo 2, le
organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti
filantropici, [ le imprese sociali, incluse le cooperative sociali,] gli oratori
di cui alla legge regionale 5 luglio 2016, n. 17 (Riconoscimento,
valorizzazione e sostegno della funzione socioeducativa delle attività di
oratorio). (1)
(1) Parole soppresse dalla l.r.
67/2018, art. 95,
comma 1.
Art. 4Linee guida 1. Entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, in
attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, un elenco degli immobili di
proprietà regionale suscettibili di essere concessi in comodato gratuito ai
sensi dell’articolo 1803 del codice civile ed emana linee guida che
disciplinano:
a) le modalità di presentazione delle domande di concessione
in comodato;
b) i criteri da seguirsi nella valutazione delle domande di
concessione degli immobili regionali e
nella formazione di una graduatoria regionale, secondo un ordine di
priorità;
c) le
modalità per l’effettuazione dei controlli sul corretto utilizzo dei beni
concessi.
Art. 5Norme generali 1. Gli immobili regionali vengono concessi in comodato nello stato in cui versano all’atto della stipula del contratto. Il comodatario non può chiedere il rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione dell’immobile, ove non previamente autorizzate dalla competente struttura regionale.
2. I miglioramenti e le addizioni apportati dal comodatario all’immobile nel periodo di vigenza contrattuale devono essere preventivamente autorizzati dalla Regione e restano acquisiti all’immobile senza obbligo per la stessa di rimborso o indennizzo presente o futuro a favore del comodatario. È fatta altresì salva la facoltà della Regione di pretendere la rimessa in pristino a cura e a spese del comodatario.
3. Per tutto ciò che non è previsto dalla presente legge, si applicano le vigenti disposizioni in materia di comodato.
Art. 6Norma finanziaria 1.
Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o
maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio regionale.
Disposizioni finali La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” . E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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