Anno 2018
Numero 23
Data 11/06/2018
Abrogato No
Materia Demanio marittimo;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 11 giugno 2018, n. 23

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti)



Art. 1

Modifiche al titolo della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4


1. Il titolo della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa opera nazionale combattenti) è così sostituito: “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio, beni della soppressa Opera nazionale combattenti e beni della soppressa Riforma fondiaria”. 



Art. 2

Modifica all’articolo 1 della l.r. 4/2013


 

1. All’articolo 1, capo I, della l.r. 4/2013, dopo le parole “dei beni della soppressa Opera nazionale per i combattenti (ONC)”, aggiungere le seguenti: “e dei beni della soppressa Riforma fondiaria.”. 




Art. 3

Introduzione del capo III bis della l.r. 4/2013


1. Dopo il capo III della l.r. 4/2013, è inserito il seguente: 
“Capo III bis 
Beni della soppressa Riforma fondiaria 
Art. 22 bis 
Esercizio delle funzioni 
1 La Regione, in attuazione dell’articolo 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell’Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario) esercita la funzione normativa sui beni immobili della Riforma fondiaria acquisiti al suo patrimonio ai sensi dell’articolo 45 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003). 

 

2. La Regione espleta, altresì, le funzioni amministrative concernenti i compiti a esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di Riforma fondiaria.

3. La Regione procede alla ricognizione fisico - giuridica del patrimonio immobiliare pervenuto dall’ex Riforma fondiaria, secondo le disposizioni di cui all’articolo 14 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale).

Art. 22 ter
Trasferimento e alienazione
1. I beni ex Riforma fondiaria possono essere:
a) trasferiti a titolo gratuito agli enti locali che ne facciano richiesta, quali aree urbanizzate o destinate a opere di urbanizzazione e immobili a destinazione pubblica o dichiarati di pubblico interesse con provvedimento dello stesso ente locale;
b) alienati agli attuali conduttori;
c) alienati con procedura di evidenza pubblica, con offerte al rialzo, se liberi;
d) affrancati dal riservato dominio;
e) ceduti a titolo gratuito agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche che ne facciano richiesta, se edifici e pertinenze di culto che conservano tale destinazione.

2. Le infrastrutture pubbliche stradali della ex Riforma fondiaria sono trasferite a titolo gratuito agli enti territoriali tenuti alla loro gestione.

3. Il trasferimento e l’alienazione sono disposti dalla Giunta regionale.

4. La gestione e l’esercizio degli acquedotti rurali della ex Riforma fondiaria sono affidati all’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, istituita ai sensi della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali). L’affidamento avviene per mezzo di verbale di consegna.

Art. 22 quater
Trasferimento agli enti locali e agli enti ecclesiastici
1. Per i beni di cui all’articolo 22 ter, comma 1, lettera a), e comma 2, si provvede al trasferimento con decreto del Presidente della Giunta regionale, che costituisce titolo di proprietà.

2. Per i beni di cui all’articolo 22 ter, comma 1, lettera e), si provvede al trasferimento con atto pubblico.

Art. 22 quinquies
Alienazione agli attuali conduttori
1. Agli attuali conduttori i beni sono alienati secondo le seguenti disposizioni:
a) i terreni agricoli sono alienati al prezzo determinato in base al valore agricolo riferito al momento della presentazione dell’istanza di acquisto e alla coltura in atto all’anno di inizio del possesso, come fissati dalla Commissione provinciale espropri prevista dall’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative  
          regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), ridotto di un terzo; 
 b) i fabbricati rurali funzionali alla conduzione dei terreni agricoli sono alienati al prezzo pari al costo attuale di costruzione deprezzato della vetustà, al netto delle migliorie eventualmente apportate dal conduttore, ridotto di un terzo; 
 c) i fabbricati urbani e quelli rurali extrapoderali sono alienati al prezzo di mercato riferito al momento della presentazione dell’istanza, al netto delle migliorie eventualmente apportate dal conduttore, ridotto di un terzo. 

1Gli attuali conduttori, ai fini dell’acquisto, devono essere in regola col pagamento dei canoni d’uso e, in caso di possesso senza titolo conseguito senza violenza o clandestinità, col pagamento dell’indennità per tutto il periodo di effettiva occupazione e comunque per un periodo non inferiore a cinque anni, qualora sia indimostrato l’inizio dell’occupazione. 
2L’accettazione del prezzo interviene per iscritto entro tre mesi dalla sua comunicazione. 
3I proprietari privati di fabbricati urbani costruiti su terreno regionale ex Riforma fondiaria, del quale sia stato conseguito il possesso senza violenza o clandestinità, sono assimilati agli attuali conduttori. 

Art. 22 sexies 
Alienazione beni liberi 
1I beni liberi o rientranti nella disponibilità dell’Amministrazione sono alienati con procedura di evidenza pubblica, con offerte al rialzo sul prezzo a base d’asta. 
2Per l’alienazione dei terreni agricoli è comunque fatto salvo l’esercizio del diritto di prelazione agraria da parte dei proprietari confinanti. 
3Il prezzo a base d’asta, determinato dai soggetti di cui all’articolo 28, comma 1, della l.r. 27/1995, è stimato, con riferimento alla data di presentazione dell’istanza, come segue: 

a) per i terreni agricoli, in base al valore agricolo medio attuale fissato dalla Commissione provinciale espropri di cui all’articolo 41 del d.P.R. 327/2001, con riferimento alla coltura prevalente praticata 
in zona; 
 b) per i fabbricati rurali funzionali alla conduzione dei terreni agricoli, in base al costo di costruzione deprezzato della vetustà; 
 c) per i fabbricati urbani e quelli extrapoderali, in base al prezzo attuale di mercato. 

Art. 22 septies 
Affrancazione dal riservato dominio 
1L’assegnatario, i suoi eredi legittimi pro indiviso e i soggetti eventualmente subentrati, possono affrancare il fondo dal riservato dominio col pagamento, in un’unica soluzione o in forma dilazionata ai sensi dell’articolo 22 nonies, dell’ammontare delle annualità residue e pregresse previste dal piano di ammortamento contenuto nel contratto di assegnazione, dell’ammontare degli eventuali debiti poderali gravanti sull’immobile, oltre agli interessi sulle somme non corrisposte computati al tasso legale. 
2. Il dirigente della struttura regionale competente provvede ad attestare tale pagamento e 
interviene nell’atto pubblico unilaterale di affrancazione dal vincolo del riservato dominio in favore della Regione. 
2Coloro che entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni provvedono all’affrancazione del fondo col versamento delle debenze sono esentati dal pagamento degli interessi legali sulle somme non corrisposte. 

Art. 22 octies 
Recupero coattivo delle somme dovute dagli assegnatari 
1Qualora l’assegnatario, o l’avente causa, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, non provvede al pagamento del debito maturato a titolo di affrancazione, si procede al recupero coattivo delle somme dovute. 
2In ogni caso, la sussistenza di situazioni debitorie non consente la cancellazione del patto di riservato dominio. 

Art. 22 nonies 
Modalità di pagamento e spese di stipula 
1 Il pagamento dell’importo complessivamente dovuto, sia a titolo di acquisto, sia di affrancazione, può essere corrisposto: 
 a) in un’unica soluzione; 
 b) su richiesta dell’interessato, fino al 70 per cento in rate annuali fino ad un massimo di otto, costanti e posticipate, con la corresponsione degli interessi computati al tasso legale e il versamento della restante quota parte del prezzo prima della sottoscrizione dell’atto di compravendita o dell’atto di affrancazione di cui all’articolo 22 septies, comma 2. 

2. Il Servizio regionale competente autorizza il versamento dell’esposizione debitoria complessiva dell’acquirente o dell’affrancatario in rate annuali, costanti e anticipate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale: 
 a) per gli importi inferiori a euro 10 mila, fino a un massimo di quattro rate; 
 b) per gli importi compresi tra euro 10 mila e euro 50 mila, fino a un massimo di sei rate; 
 c) per gli importi superiori a euro 50 mila, fino a un massimo di otto rate. 

1Il mancato pagamento, anche di una sola rata, comporta la perdita del beneficio della rateizzazione, l’obbligo del versamento dell’intero debito residuo e l’avvio della procedura di riscossione coattiva. 
2In caso di compravendita, a garanzia dell’esatto adempimento della somma rateizzata, è fatto obbligo di iscrizione di ipoteca nei modi di legge. 
3In caso di rateizzazione, permane il riservato dominio in favore della Regione fino a estinzione del debito. 
4Sono a carico dell’acquirente tutte le spese per la stipula dell’atto di compravendita o di cancellazione del riservato dominio, nonché per le eventuali operazioni catastali, alle quali l’acquirente può provvedere direttamente a proprie spese. 

Art. 22 decies 
Istanze pregresse 
1. Le presenti disposizioni non si applicano alle procedure di acquisto già avviate, per le quali i promissari hanno accettato il prezzo di vendita e versato l’acconto del 10 per cento prima della data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.”. 




Art. 4

Integrazioni all’articolo 23 della l.r. 4/2013


1. All’articolo 23, capo IV, della l.r. 4/2013, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3 bis. In caso di vendita del bene al concessionario o locatario, il canone deve essere corrisposto interamente fino alla data di sottoscrizione dell’atto di compravendita.” 



Art. 5

Integrazioni all’articolo 27 della l.r. 4/2013


1. All’articolo 27, capo IV, della l.r. 4/2013, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:
“i bis) la legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici);
 i ter) il capo IX, articoli 42, 43, 44, 45 e 45 bis della 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003);
 i quater) gli articoli 18 e 22 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia);
 i quinquies) l’articolo 48 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia);
i sexies) l’articolo 20 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006), come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 8 marzo 2007, n. 5;
 i septies) l’articolo 1 della legge regionale 8 marzo 2007, n. 5 (Modifica all’articolo 20 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006);
 i octies) l’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia);
 i novies) l’articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia);
i decies) l’articolo 1 della l.r. 5/2010;
i undecies) l’articolo 25 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 37 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014);
 i duodecies)l’articolo 4 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di politiche agricole);
i terdecies) l’articolo 1 della legge regionale 27 maggio 2016, n. 8 (Ulteriori modifiche all’articolo 13 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 “Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici”).”



Disposizioni finali


La presente legge è  pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” .

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.